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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/11/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2165/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2165/2023 R.G., avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promosso da
nato ad [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato a Villasmundo di
LI (SR), Via Vittorio Emanuele n. 19, presso lo studio dell'Avv. Lisa Mazzotta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
nata ad [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 residente a [...] ed elettivamente domiciliata a Lentini
(SR), Via Agnone n. 98, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Aricò, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. (visto del 16.03.2023); posta in decisione all'udienza dell'11.11.2025 sulle conclusioni come in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(EX ART. 132 C.P.C.) Svolgimento del procedimento
Con ricorso depositato in data 17.05.2023 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con a LI (SR) in data 25.10.1997 (atto di matrimonio n. 2 Parte I Controparte_1
Serie / Uff. 2), e che dalla loro unione è nato il figlio (15.04.2002), chiedeva di dichiarare Per_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento del matrimonio) essendo decorsi i termini di legge dalla separazione (iscritta al n. 2036/2010 R.G., omologata con decreto n.
409/2010, pubblicato il 09.11.2010). Il ricorrente chiedeva inoltre che nulla fosse dovuto a titolo di assegno divorzile a , essendo la stessa economicamente autonoma, e la conferma Controparte_1 dell'assegno di mantenimento nella misura di Euro 300,00 a favore del figlio Per_1 oltre al 50 % delle spese straordinarie, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale, non si opponeva alla Controparte_1 pronuncia di divorzio e concordava con le altre richieste formulate da parte ricorrente, chiedendo confermarsi l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare, la rappresentava che il figlio successivamente alla proposizione CP_1 Per_1 del ricorso, aveva stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato (che non lo aveva comunque reso economicamente indipendente) e che l'odierno ricorrente, già dal mese di ottobre 2023 aveva, del tutto arbitrariamente, ridotto del 50 % l'assegno per il mantenimento del figlio, corrispondendo esclusivamente la somma di Euro 150,00 mensili.
All'udienza del 17.04.2024, comparivano personalmente entrambe le parti. Il Giudice, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, riteneva di non dovere adottare provvedimenti provvisori e urgenti e disponeva l'accertamento patrimoniale e reddituale nei confronti di Per_2
onerando a tal fine il nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza territorialmente
[...] competente.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 30.10.2024 il Giudice concedeva i termini ex art. 473 bis 28 c.p.c. e rinviava per la discussione.
All'udienza dell'11.11.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Lo scioglimento del matrimonio.
Passando al merito, in primo luogo, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio civile a LI il 25.10.1997, si sono separati con Decreto di omologa n. 409/2010 pubblicato il 09.11.2010. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (le parti si sono presentate innanzi al Presidente il 14.10.2010 ed il ricorso per divorzio è stato depositato in data 17.05.2023), non avendo il ricorrente avuto più contatti con la moglie dalla separazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, deve ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più mantenuta o ricostituita.
Il mantenimento del figlio maggiorenne
In via preliminare si rileva che il ricorrente, con la memoria del 15.11.2023 ha modificato la domanda originaria, chiedendo, alla luce della nuova circostanza appresa sullo svolgimento di attività lavorativa da parte del figlio, riferita dalla stessa , la revoca dell'assegno di mantenimento CP_1
a favore di o in subordine la sua riduzione nella somma di 150,00 euro, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie.
In particolare, ha dedotto che la nuova situazione, consistente nel fatto che il Parte_1 figlio svolge un'attività lavorativa stabile a tempo pieno dal luglio 2023 presso una società che opera per conto di S.T. Catania, garantendogli una fonte di reddito, unitamente al dato che lo stesso, sin dal raggiungimento della maggiore età e al termine del percorso di studi, ha provveduto a reperire impieghi tali da consentirgli di acquisire una certa professionalità (avendo lavorato nel 2020 in qualità di apprendista meccanico;
nel 2021 presso la società EDILIZIA S.R.L.; nel 2022 presso la
OL Impianti S.R.L.), legittima una istanza volta alla revoca dell'obbligo di mantenimento a carico del padre.
Ciò posto, il Collegio ritiene che la domanda del resistente di revoca del mantenimento per il figlio meriti accoglimento.
Invero, con riguardo ai presupposti per l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, la Suprema Corte afferma: “In tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e di interruzione di questo diritto vanno presi in considerazione alcuni presupposti: l'età del figlio, l'effettivo raggiungimento di competenze professionali e tecniche del figlio e il suo impegno nel cercare lavoro. Cass. civ. n. 27818/2024).
Inoltre nell'Ordinanza n. 3769 dell'08.02.2023 la Suprema Corte ha statuito, che: “il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia un lavoro, anche stagionale o a tempo determinato, dimostrando quindi il raggiungimento di una adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di un sostentamento economico, non possono comunque fare sorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno”. L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr., in tal senso,
Cass. n. 26875 del 2023).
Nel caso in esame è pacifico, perché non contestato dalla resistente che , oggi di Persona_2
23 anni, sin dal 2020 ha svolto attività lavorativa, con contratti a tempo determinato;
invero, risulta che il giovane abbia lavorato nel 2020 come Apprendista Meccanico;
nel 2021 presso la Società
EDILIZIA S.R.L.; nel 2022 presso la OL Impianti S.R.L. e dal luglio 2023 (cfr. memoria del
15.11.2023 non oggetto di contestazione in merito).
La resistente, peraltro, ha confermato espressamente in udienza che il figlio ha sempre svolto attività lavorative con contratti a termie: “mio figlio abita con me e i miei genitori. Ha iniziato proprio tre giorni fa a lavorare presso una ditta di impianti nella zona industriale con un contratto a tre mesi.
Ha sempre lavorato con contratti a termine. Non so quanto sia la busta paga attuale. Il precedente lavoro era 9 mesi fa” (cfr. verbale udienza 17.04.2024).
Infine dal Cud 2025 versato in atti dal ricorrente in data 26.03.2025, documento sopravvenuto del quale non avrebbe potuto disporre anteriormente e sul quale la resistente è stata Persona_3 posta nelle condizioni di contraddire, si ricava che dal 05.04.2024 al 30.10.2024 ha Per_1 lavorato per la CFL Ponteggi e coibentazioni S.r.l. di Siracusa, percependo un reddito complessivo di circa 5. 247,00 euro, che suddiviso per sei mensilità risulta pari a circa 830,00 euro mensili. Tanto
è stato confermato da parte resistente all'udienza del 11.11.2025.
Alla luce delle superiori considerazioni, può ritenersi che il giovane il quale ha terminato Pt_1 il proprio percorsi di studi, sin dal 2020 ha maturato delle esperienze lavorative, seppur a termine, che dimostrano in ogni caso la sua capacità di inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro e di provvedere autonomamente a sé stesso.
Per cui alcun obbligo deve permanere in capo al padre in ordine al mantenimento del figlio.
Sulle spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza, la resistente va condannata a pagare le spese di lite in favore del ricorrente. La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così decide:
-Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a LI il 25.10.1997 tra Parte_1
e , iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato
[...] Controparte_1 civile del Comune di LI dell'anno 1997 al n. 2 Parte I, Serie /, Uff. 2.
- Rigetta la domanda di mantenimento per il figlio Persona_2
- Condanna al pagamento delle spese processuali a favore di che Controparte_1 Parte_1 liquida in Euro 3.809,00 .
- Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di LI, di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Siracusa 20.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2165/2023 R.G., avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promosso da
nato ad [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato a Villasmundo di
LI (SR), Via Vittorio Emanuele n. 19, presso lo studio dell'Avv. Lisa Mazzotta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
nata ad [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 residente a [...] ed elettivamente domiciliata a Lentini
(SR), Via Agnone n. 98, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Aricò, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. (visto del 16.03.2023); posta in decisione all'udienza dell'11.11.2025 sulle conclusioni come in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(EX ART. 132 C.P.C.) Svolgimento del procedimento
Con ricorso depositato in data 17.05.2023 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con a LI (SR) in data 25.10.1997 (atto di matrimonio n. 2 Parte I Controparte_1
Serie / Uff. 2), e che dalla loro unione è nato il figlio (15.04.2002), chiedeva di dichiarare Per_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento del matrimonio) essendo decorsi i termini di legge dalla separazione (iscritta al n. 2036/2010 R.G., omologata con decreto n.
409/2010, pubblicato il 09.11.2010). Il ricorrente chiedeva inoltre che nulla fosse dovuto a titolo di assegno divorzile a , essendo la stessa economicamente autonoma, e la conferma Controparte_1 dell'assegno di mantenimento nella misura di Euro 300,00 a favore del figlio Per_1 oltre al 50 % delle spese straordinarie, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale, non si opponeva alla Controparte_1 pronuncia di divorzio e concordava con le altre richieste formulate da parte ricorrente, chiedendo confermarsi l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare, la rappresentava che il figlio successivamente alla proposizione CP_1 Per_1 del ricorso, aveva stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato (che non lo aveva comunque reso economicamente indipendente) e che l'odierno ricorrente, già dal mese di ottobre 2023 aveva, del tutto arbitrariamente, ridotto del 50 % l'assegno per il mantenimento del figlio, corrispondendo esclusivamente la somma di Euro 150,00 mensili.
All'udienza del 17.04.2024, comparivano personalmente entrambe le parti. Il Giudice, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, riteneva di non dovere adottare provvedimenti provvisori e urgenti e disponeva l'accertamento patrimoniale e reddituale nei confronti di Per_2
onerando a tal fine il nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza territorialmente
[...] competente.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 30.10.2024 il Giudice concedeva i termini ex art. 473 bis 28 c.p.c. e rinviava per la discussione.
All'udienza dell'11.11.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Lo scioglimento del matrimonio.
Passando al merito, in primo luogo, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio civile a LI il 25.10.1997, si sono separati con Decreto di omologa n. 409/2010 pubblicato il 09.11.2010. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (le parti si sono presentate innanzi al Presidente il 14.10.2010 ed il ricorso per divorzio è stato depositato in data 17.05.2023), non avendo il ricorrente avuto più contatti con la moglie dalla separazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, deve ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più mantenuta o ricostituita.
Il mantenimento del figlio maggiorenne
In via preliminare si rileva che il ricorrente, con la memoria del 15.11.2023 ha modificato la domanda originaria, chiedendo, alla luce della nuova circostanza appresa sullo svolgimento di attività lavorativa da parte del figlio, riferita dalla stessa , la revoca dell'assegno di mantenimento CP_1
a favore di o in subordine la sua riduzione nella somma di 150,00 euro, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie.
In particolare, ha dedotto che la nuova situazione, consistente nel fatto che il Parte_1 figlio svolge un'attività lavorativa stabile a tempo pieno dal luglio 2023 presso una società che opera per conto di S.T. Catania, garantendogli una fonte di reddito, unitamente al dato che lo stesso, sin dal raggiungimento della maggiore età e al termine del percorso di studi, ha provveduto a reperire impieghi tali da consentirgli di acquisire una certa professionalità (avendo lavorato nel 2020 in qualità di apprendista meccanico;
nel 2021 presso la società EDILIZIA S.R.L.; nel 2022 presso la
OL Impianti S.R.L.), legittima una istanza volta alla revoca dell'obbligo di mantenimento a carico del padre.
Ciò posto, il Collegio ritiene che la domanda del resistente di revoca del mantenimento per il figlio meriti accoglimento.
Invero, con riguardo ai presupposti per l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, la Suprema Corte afferma: “In tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e di interruzione di questo diritto vanno presi in considerazione alcuni presupposti: l'età del figlio, l'effettivo raggiungimento di competenze professionali e tecniche del figlio e il suo impegno nel cercare lavoro. Cass. civ. n. 27818/2024).
Inoltre nell'Ordinanza n. 3769 dell'08.02.2023 la Suprema Corte ha statuito, che: “il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia un lavoro, anche stagionale o a tempo determinato, dimostrando quindi il raggiungimento di una adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di un sostentamento economico, non possono comunque fare sorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno”. L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr., in tal senso,
Cass. n. 26875 del 2023).
Nel caso in esame è pacifico, perché non contestato dalla resistente che , oggi di Persona_2
23 anni, sin dal 2020 ha svolto attività lavorativa, con contratti a tempo determinato;
invero, risulta che il giovane abbia lavorato nel 2020 come Apprendista Meccanico;
nel 2021 presso la Società
EDILIZIA S.R.L.; nel 2022 presso la OL Impianti S.R.L. e dal luglio 2023 (cfr. memoria del
15.11.2023 non oggetto di contestazione in merito).
La resistente, peraltro, ha confermato espressamente in udienza che il figlio ha sempre svolto attività lavorative con contratti a termie: “mio figlio abita con me e i miei genitori. Ha iniziato proprio tre giorni fa a lavorare presso una ditta di impianti nella zona industriale con un contratto a tre mesi.
Ha sempre lavorato con contratti a termine. Non so quanto sia la busta paga attuale. Il precedente lavoro era 9 mesi fa” (cfr. verbale udienza 17.04.2024).
Infine dal Cud 2025 versato in atti dal ricorrente in data 26.03.2025, documento sopravvenuto del quale non avrebbe potuto disporre anteriormente e sul quale la resistente è stata Persona_3 posta nelle condizioni di contraddire, si ricava che dal 05.04.2024 al 30.10.2024 ha Per_1 lavorato per la CFL Ponteggi e coibentazioni S.r.l. di Siracusa, percependo un reddito complessivo di circa 5. 247,00 euro, che suddiviso per sei mensilità risulta pari a circa 830,00 euro mensili. Tanto
è stato confermato da parte resistente all'udienza del 11.11.2025.
Alla luce delle superiori considerazioni, può ritenersi che il giovane il quale ha terminato Pt_1 il proprio percorsi di studi, sin dal 2020 ha maturato delle esperienze lavorative, seppur a termine, che dimostrano in ogni caso la sua capacità di inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro e di provvedere autonomamente a sé stesso.
Per cui alcun obbligo deve permanere in capo al padre in ordine al mantenimento del figlio.
Sulle spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza, la resistente va condannata a pagare le spese di lite in favore del ricorrente. La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così decide:
-Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a LI il 25.10.1997 tra Parte_1
e , iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato
[...] Controparte_1 civile del Comune di LI dell'anno 1997 al n. 2 Parte I, Serie /, Uff. 2.
- Rigetta la domanda di mantenimento per il figlio Persona_2
- Condanna al pagamento delle spese processuali a favore di che Controparte_1 Parte_1 liquida in Euro 3.809,00 .
- Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di LI, di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Siracusa 20.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone