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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/10/2025, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 1048 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI Presidente dott. FEDERICO BOTTA Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA Cons. aus. rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
nato a [...]ù) il 13.5.1970, CUI 01V23U1 Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Gorini del Foro di Milano e domiciliato presso il suo studio in Milano via della Commenda n. 35.
APPELLANTE contro
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici – via Freguglia n.1 Milano- è ex lege domiciliato.
APPELLATO e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO di MILANO
avverso la sentenza n. 1852/2025 emessa dal Tribunale di Milano, sezione immigrazione, il 4.3.2025, pubblicata e comunicata via pec in data 5.3.2025, nella causa civile n. 28146/2023 R.G. in materia di immigrazione. Parte appellante ha svolto le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: riformare la sentenza n. 1852/2025 pronunciata in data 4.3.2025 e pubblicata in data 5.3.2025 dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di Immigrazione, dott.ssa Patrizia Mazzoleni, nel procedimento n. 28146/2023 e conseguentemente;
pagina 1 di 6 in via principale: accogliere il presente appello e accertare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia con vittoria piena di spese, competenze e onorari del giudizio;
in via cautelare: sospendere il provvedimento impugnato”
Parte appellata ha svolto le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: dichiarare inammissibile l'appello avversario e/o comunque rigettarlo nel merito confermando, per l'effetto, la sentenza n. 1852/2025 pronunciata dal Tribunale di Milano nell'ambito del giudizio RG 28146/2023 in data 4 marzo 2025; con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Il P.G ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza.
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 4.4.2025 e iscritto a ruolo il 8.4.2025 il sig. Parte_1 ha impugnato la sentenza del Tribunale Milano n. 1852/2025 RG 28146/2023 emessa il
[...]
4.3.2025, pubblicata e comunicata il 5.3.2025, che ha respinto, con compensazione delle spese, il ricorso proposto da avverso il decreto di rigetto n. 0276445/2023 della Parte_1 domanda di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare con la figlia cittadina italiana
, notificato dalla Questura di Milano in data 12.7.2023. Parte_2
Il Tribunale ha esaminato gli accertamenti operati dalla Questura e ha condiviso le conclusioni a cui l'organo di Polizia è giunto ovvero la mancanza di convivenza con la figlia e la sua pericolosità sociale, nonché la mancanza di vivenza a carico della stessa.
Il Tribunale ha ritenuto che: risultino insufficienti le seguenti prove, fornite dal ricorrente per documentare il requisito della convivenza con la figlia come richiesto dall'art 19 co.2 lett c) TUI, da intendersi non come mera coabitazione ma come comunione di vita: ricevuta di un unico ordine di CP bonifico di € 320,00 dallo stesso eseguito in favore di tal con socio unico srl in data 3.12.2022 con causale “Mensilità corso grafica pubblicitaria”; la decisione del Giudice di Pace di Milano del 26.6.2021, con la quale il GDP, in accoglimento della opposizione avverso il decreto di espulsione n.7982/2021, emesso dal Prefetto di Milano il 27.4.2021, ha desunto la sussistenza del requisito della convivenza con la figlia “alla luce della documentazione proveniente da quest'ultima e che la difesa dell'opponente ha depositato all'udienza del 24.6.2021”; il Tribunale ha ritenuto che tale accertamento, operato su documenti non prodotti, ora in assenza di ulteriori elementi non può ritenersi attuale e la unica ricevuta di bonifico a soggetto terzo nulla prova circa la convivenza ed il supporto affettivo ed economico per la figlia;
in assenza di prova testimoniale o documentale sulla sussistenza della convivenza con la figlia non può essere riconosciuto il permesso di soggiorno per motivi familiari ex art 19 co.2 lett c) TUI;
ad analoga conclusione il Tribunale è pervenuto applicando la normativa di cui al D.legs.vo 30/2007: l'art 2 co.1 lett b) definisce a quali familiari possano applicarsi le norme indicando tra gli altri “4) gli
pagina 2 di 6 ascendenti diretti a carico” e la prova dell'essere a carico va fornita dal ricorrente: nulla è stato provato, ma anzi l'istante ha allegato di essere lui a provvedere alla figlia;
il ricorrente ha allegato che la Questura non ha valutato che possiede i requisiti ex art 7 dlgs.vo 30/2007 che invece è stato richiamato nel provvedimento (art 7 co.1 lett b) e 2 dlgs 30/2007 (disporre di risorse economiche sufficienti)), mentre la Questura ha correttamente accertato tramite le Banche dati Inps e A.E. che la figlia è priva di redditi per mantenere sè e il padre (art 7 co.1 lett a) b) o c) dlgs. 30/2007);
e stata ritenuta assorbita la valutazione sulla pericolosità sociale e rigettato il ricorso con spese compensate.
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il 4.4.2025 e chiede Parte_1 la perché il rientro in Perù rescinderebbe i legami familiari e il supporto economico fornito Parte_3 da lui alla figlia.
Nel merito censura la sentenza per i seguenti motivi: la sentenza del G.D.P del 2.6.2021 annullava il decreto di espulsione affermando che dalla documentazione scritta e fotografica prodotta risultava un legame stabile con la figlia della quale si occupa stabilmente con le proprie finanze;
legame tuttora in essere e lui la mantiene negli studi;
ad oggi non ha più commesso reati e gli unici commessi sono quelli risalenti nel tempo e già valutati dal Giudice di Pace nel 2021; oggi lui lavora presso la Chaski sas con sede a Torino in via Arbè 10 con contratto a tempo indeterminato (doc 7); convive con la sig.ra nata a [...] il [...] e Parte_4 munita di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (doc 9), la quale è in attesa di trapianto di rene e vive in dialisi giornaliera;
se al Tribunale non rileva che la figlia abiti a Napoli e lui a Torino e quindi non vi sia una coabitazione in quanto tale, il GDP ha accertato la comunanza di vita di un rapporto duraturo decretando la non espulsione e questa è una prova da valutare in quanto passata in giudicato e a nulla vale sostenere che tale accertamento non sia più attuale;
la ricevuta di bonifico nella causale indica che il beneficiario è la figlia, pertanto ciò comprova il perdurare e quindi l'attualità del supporto affettivo ed economico;
quanto alla mancata applicazione dell'art 7 dlgs 30/2007 inerente il familiare non avente cittadinanza di uno Stato membro che raggiunge sul territorio nazionale il cittadino dell'Unione per mancata vivenza del familiare a carico della cittadina dell'Unione (art 2 e 7 dlgs 30/2007), l'appellante sostiene che: la figlia è cittadina italiana, è ancora studentessa e non dispone di redditi propri e come è doveroso è mantenuta dal padre che lavora regolarmente;
il Giudice non ha considerato che “non possono essere applicabili ai cittadini Italiani i requisiti previsti dall'art 7 co.1 lett a,b e c dlgs 30/2007 (sentenza Trib Palermo 17.9.2019 n. 6635 (doc. 4) e quindi al fine del rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino europeo la PA deve valutare esclusivamente la sussistenza del vincolo familiare, diversamente vi sarebbe discriminazione in quanto il diritto al soggiorno alle medesime condizioni di favore previste per i familiari stranieri di cittadini pagina 3 di 6 comunitari stabiliti in Italia non sarebbe garantito ai familiari dei cittadini italiani disoccupati o meno abbienti, peraltro l'art 23 del Dlgs 30/2007 stabilisce che le disposizioni si applicano ai familiari stranieri di cittadini italiani solo se più favorevoli;
basta quindi il rapporto di parentela;
la pericolosità sociale non è più attuale;
lui oggi è in attesa di espianto del rene da donare alla propria compagna (doc.3).
Si è costituito il in data 21.7.2025 per chiede rigetto della sospensiva e dell'appello: CP_1
l'appello è inammissibile poiché carente dei requisiti di cui ai punti 1 e 3 art 342 cpc;
non ha dimostrato la condizione di familiare a carico della figlia, requisito tassativamente previsto dall'art 2 lett d) n. 4 e 10 dlsg 30/2007, non ha specificato come la figlia potesse sostenerlo essendo priva di reddito (art 7 stesso decreto), ha ammesso di non convivere con la figlia;
ha subito una serie di condanne penali definitive per i reati di cui agli artt 624, 625 cp, 635 cp e art 73 DPR 309/90, deferito numerose volte all'autorità giudiziaria per fatti di resistenza a pubblico ufficiale, violazione ex art 196 CDS e 14 co.5 ter TUI (doc.3 e 6); produce le sentenze di condanna di cui l'ultima Corte di Appello di Milano 18.2.2021 (condanna rideterminata in anni tre di reclusione e € 18.000 multa confermata in Cassazione (tentato spaccio in concorso di cocaina kg 5,627 detenuta e bloccata all'aeroporto di Lima)).
All'udienza del 11 settembre 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreto di questa Corte del 15.4.2025, verificato il deposito di Note scritte da parte di entrambe le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
In via preliminare si rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da parte appellata ritenendo che l'impugnazione de qua abbia contenuto e struttura conforme ai dettami degli artt. 434 e 342 cpc.; infatti le doglianze e le argomentazioni a loro sostegno sono esposte in modo chiaro … . non ricorrendo la necessità di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo alla decisione contestata (Cassazione civile sez. II, 04/07/2024, n.18309).
L'appello nel merito è infondato. Nel caso di specie risulta pacifico e non contestato che parte appellante, che vive a Milano, cittadino non comunitario che lavora stabilmente in Italia, sia padre della cittadina italiana Parte_2 nata il [...] a [...], ove vive.
[...]
Pertanto, non sussiste convivenza tra figlia e padre e di conseguenza manca il presupposto normativo stabilito dall'art .19 comma 2 lett c) dlgs 286/98 che prescrive per i cittadini stranieri la “effettiva convivenza con parenti entro il 2° grado” al fine di beneficiare della tutela prevista dalle norme in esame e richiedere e ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art 28 co.1 lett b) DPR 394/1999.
pagina 4 di 6 In questo senso, Cassazione civile sez. I, 06/10/2023, n.28189 afferma che:“ La stabile convivenza con un cittadino italiano, pur non rientrando tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione amministrativa del cittadino straniero ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere tenuta in considerazione, ai sensi dell'art. 13, comma 2-bis, del medesimo d.lgs., in quanto detta norma richiede una concreta valutazione, condotta caso per caso, della natura e dell'effettività dei legami personali, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare indicata dalla giurisprudenza della cedu con riferimento all'art. 8 CEDU così come recepito dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale”. Nel caso in esame la corte condivide la valutazione del giudice di primo grado in merito alla insufficienza di prove offerte da parte ricorrente al fine comprovare la effettiva comunione di vita con la figlia, avendo depositato:
1)una unica ricevuta di € 320,00 di un bonifico eseguito il 3.12.2022, (a favore di peraltro), con Pt_5 causale “mensilità corso grafica pubblicitaria”, contributo di natura occasionale, non idoneo a comprovare una effettiva presa in carico della figlia che risulta priva di attività lavorativa;
2)inoltre la figlia ha 29 anni e non è documentato come provveda al proprio mantenimento a Napoli, considerato che risulta essere priva di redditi propri come accertato dalla Questura attraverso le banche dati Agenzia Entrate e INPS;
3)la sentenza del giudice di pace di Milano del 26.6.2021, con cui è stata accolta l'opposizione avverso il decreto di espulsione, desumendo la sussistenza del requisito della convivenza con la figlia - da non intendersi come coabitazione, ma piuttosto come stabile legame connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti. Condivisibilmente il tribunale ha ritenuto non attuale tale accertamento - fondato su documenti non allegati in produzione. Si deve tenere in debito considerazione il tempo trascorso, ben 4 anni, durante il quale possono essere cambiate molte cose.
Nella fattispecie, inoltre, non è possibile applicare la disciplina di cui al Dlgs 30/2007, che all'art 2 co.1 lett b n.4 stabilisce quali siano i familiari cui possono applicarsi le norme del decreto: “gli ascendenti diretti a carico del cittadino dell'Unione”. Nel caso in esame, infatti, il padre non risulta essere a carico della figlia, ma semmai il contrario.
Infine, non sono da sottovalutare i precedenti penali del ricorrente che ha subito condanne definitive per i reati di cui agli artt 624,625, 635 c.p e art 73 DPR 309/90 di cui l'ultima con sentenza della corte di appello di Milano 18.2.2021, confermata in Corte di Cassazione, alla pena rideterminata in anni tre di reclusione e 18.000 di multa.
Stante il rigetto dell'appello proposto, le spese di lite vanno poste a carico di Parte_1 come liquidate in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014 con applicazione
[...] della riduzione ai sensi dell'art 4 co.4.
Non sussistono i presupposti di cui all'art 13 co. 1 quater TUSG a carico di parte appellante trattandosi di procedimento esente.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 la corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1852/2025 emessa dal Tribunale di Milano, sezione specializzata
[...] in materia di protezione internazionale, in data 04.3.2025, nella causa civile n. 28146/2023 R.G., così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna parte appellante a rifondere al le spese di lite del presente grado di Controparte_1 giudizio liquidate in € 2.776,20, oltre spese generali e accessori di legge;
Milano, così deciso nella Camera di Consiglio del 11 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott. Fabio Laurenzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI Presidente dott. FEDERICO BOTTA Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA Cons. aus. rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
nato a [...]ù) il 13.5.1970, CUI 01V23U1 Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Gorini del Foro di Milano e domiciliato presso il suo studio in Milano via della Commenda n. 35.
APPELLANTE contro
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici – via Freguglia n.1 Milano- è ex lege domiciliato.
APPELLATO e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO di MILANO
avverso la sentenza n. 1852/2025 emessa dal Tribunale di Milano, sezione immigrazione, il 4.3.2025, pubblicata e comunicata via pec in data 5.3.2025, nella causa civile n. 28146/2023 R.G. in materia di immigrazione. Parte appellante ha svolto le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: riformare la sentenza n. 1852/2025 pronunciata in data 4.3.2025 e pubblicata in data 5.3.2025 dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di Immigrazione, dott.ssa Patrizia Mazzoleni, nel procedimento n. 28146/2023 e conseguentemente;
pagina 1 di 6 in via principale: accogliere il presente appello e accertare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia con vittoria piena di spese, competenze e onorari del giudizio;
in via cautelare: sospendere il provvedimento impugnato”
Parte appellata ha svolto le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: dichiarare inammissibile l'appello avversario e/o comunque rigettarlo nel merito confermando, per l'effetto, la sentenza n. 1852/2025 pronunciata dal Tribunale di Milano nell'ambito del giudizio RG 28146/2023 in data 4 marzo 2025; con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Il P.G ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza.
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 4.4.2025 e iscritto a ruolo il 8.4.2025 il sig. Parte_1 ha impugnato la sentenza del Tribunale Milano n. 1852/2025 RG 28146/2023 emessa il
[...]
4.3.2025, pubblicata e comunicata il 5.3.2025, che ha respinto, con compensazione delle spese, il ricorso proposto da avverso il decreto di rigetto n. 0276445/2023 della Parte_1 domanda di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare con la figlia cittadina italiana
, notificato dalla Questura di Milano in data 12.7.2023. Parte_2
Il Tribunale ha esaminato gli accertamenti operati dalla Questura e ha condiviso le conclusioni a cui l'organo di Polizia è giunto ovvero la mancanza di convivenza con la figlia e la sua pericolosità sociale, nonché la mancanza di vivenza a carico della stessa.
Il Tribunale ha ritenuto che: risultino insufficienti le seguenti prove, fornite dal ricorrente per documentare il requisito della convivenza con la figlia come richiesto dall'art 19 co.2 lett c) TUI, da intendersi non come mera coabitazione ma come comunione di vita: ricevuta di un unico ordine di CP bonifico di € 320,00 dallo stesso eseguito in favore di tal con socio unico srl in data 3.12.2022 con causale “Mensilità corso grafica pubblicitaria”; la decisione del Giudice di Pace di Milano del 26.6.2021, con la quale il GDP, in accoglimento della opposizione avverso il decreto di espulsione n.7982/2021, emesso dal Prefetto di Milano il 27.4.2021, ha desunto la sussistenza del requisito della convivenza con la figlia “alla luce della documentazione proveniente da quest'ultima e che la difesa dell'opponente ha depositato all'udienza del 24.6.2021”; il Tribunale ha ritenuto che tale accertamento, operato su documenti non prodotti, ora in assenza di ulteriori elementi non può ritenersi attuale e la unica ricevuta di bonifico a soggetto terzo nulla prova circa la convivenza ed il supporto affettivo ed economico per la figlia;
in assenza di prova testimoniale o documentale sulla sussistenza della convivenza con la figlia non può essere riconosciuto il permesso di soggiorno per motivi familiari ex art 19 co.2 lett c) TUI;
ad analoga conclusione il Tribunale è pervenuto applicando la normativa di cui al D.legs.vo 30/2007: l'art 2 co.1 lett b) definisce a quali familiari possano applicarsi le norme indicando tra gli altri “4) gli
pagina 2 di 6 ascendenti diretti a carico” e la prova dell'essere a carico va fornita dal ricorrente: nulla è stato provato, ma anzi l'istante ha allegato di essere lui a provvedere alla figlia;
il ricorrente ha allegato che la Questura non ha valutato che possiede i requisiti ex art 7 dlgs.vo 30/2007 che invece è stato richiamato nel provvedimento (art 7 co.1 lett b) e 2 dlgs 30/2007 (disporre di risorse economiche sufficienti)), mentre la Questura ha correttamente accertato tramite le Banche dati Inps e A.E. che la figlia è priva di redditi per mantenere sè e il padre (art 7 co.1 lett a) b) o c) dlgs. 30/2007);
e stata ritenuta assorbita la valutazione sulla pericolosità sociale e rigettato il ricorso con spese compensate.
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il 4.4.2025 e chiede Parte_1 la perché il rientro in Perù rescinderebbe i legami familiari e il supporto economico fornito Parte_3 da lui alla figlia.
Nel merito censura la sentenza per i seguenti motivi: la sentenza del G.D.P del 2.6.2021 annullava il decreto di espulsione affermando che dalla documentazione scritta e fotografica prodotta risultava un legame stabile con la figlia della quale si occupa stabilmente con le proprie finanze;
legame tuttora in essere e lui la mantiene negli studi;
ad oggi non ha più commesso reati e gli unici commessi sono quelli risalenti nel tempo e già valutati dal Giudice di Pace nel 2021; oggi lui lavora presso la Chaski sas con sede a Torino in via Arbè 10 con contratto a tempo indeterminato (doc 7); convive con la sig.ra nata a [...] il [...] e Parte_4 munita di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (doc 9), la quale è in attesa di trapianto di rene e vive in dialisi giornaliera;
se al Tribunale non rileva che la figlia abiti a Napoli e lui a Torino e quindi non vi sia una coabitazione in quanto tale, il GDP ha accertato la comunanza di vita di un rapporto duraturo decretando la non espulsione e questa è una prova da valutare in quanto passata in giudicato e a nulla vale sostenere che tale accertamento non sia più attuale;
la ricevuta di bonifico nella causale indica che il beneficiario è la figlia, pertanto ciò comprova il perdurare e quindi l'attualità del supporto affettivo ed economico;
quanto alla mancata applicazione dell'art 7 dlgs 30/2007 inerente il familiare non avente cittadinanza di uno Stato membro che raggiunge sul territorio nazionale il cittadino dell'Unione per mancata vivenza del familiare a carico della cittadina dell'Unione (art 2 e 7 dlgs 30/2007), l'appellante sostiene che: la figlia è cittadina italiana, è ancora studentessa e non dispone di redditi propri e come è doveroso è mantenuta dal padre che lavora regolarmente;
il Giudice non ha considerato che “non possono essere applicabili ai cittadini Italiani i requisiti previsti dall'art 7 co.1 lett a,b e c dlgs 30/2007 (sentenza Trib Palermo 17.9.2019 n. 6635 (doc. 4) e quindi al fine del rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino europeo la PA deve valutare esclusivamente la sussistenza del vincolo familiare, diversamente vi sarebbe discriminazione in quanto il diritto al soggiorno alle medesime condizioni di favore previste per i familiari stranieri di cittadini pagina 3 di 6 comunitari stabiliti in Italia non sarebbe garantito ai familiari dei cittadini italiani disoccupati o meno abbienti, peraltro l'art 23 del Dlgs 30/2007 stabilisce che le disposizioni si applicano ai familiari stranieri di cittadini italiani solo se più favorevoli;
basta quindi il rapporto di parentela;
la pericolosità sociale non è più attuale;
lui oggi è in attesa di espianto del rene da donare alla propria compagna (doc.3).
Si è costituito il in data 21.7.2025 per chiede rigetto della sospensiva e dell'appello: CP_1
l'appello è inammissibile poiché carente dei requisiti di cui ai punti 1 e 3 art 342 cpc;
non ha dimostrato la condizione di familiare a carico della figlia, requisito tassativamente previsto dall'art 2 lett d) n. 4 e 10 dlsg 30/2007, non ha specificato come la figlia potesse sostenerlo essendo priva di reddito (art 7 stesso decreto), ha ammesso di non convivere con la figlia;
ha subito una serie di condanne penali definitive per i reati di cui agli artt 624, 625 cp, 635 cp e art 73 DPR 309/90, deferito numerose volte all'autorità giudiziaria per fatti di resistenza a pubblico ufficiale, violazione ex art 196 CDS e 14 co.5 ter TUI (doc.3 e 6); produce le sentenze di condanna di cui l'ultima Corte di Appello di Milano 18.2.2021 (condanna rideterminata in anni tre di reclusione e € 18.000 multa confermata in Cassazione (tentato spaccio in concorso di cocaina kg 5,627 detenuta e bloccata all'aeroporto di Lima)).
All'udienza del 11 settembre 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreto di questa Corte del 15.4.2025, verificato il deposito di Note scritte da parte di entrambe le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
In via preliminare si rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da parte appellata ritenendo che l'impugnazione de qua abbia contenuto e struttura conforme ai dettami degli artt. 434 e 342 cpc.; infatti le doglianze e le argomentazioni a loro sostegno sono esposte in modo chiaro … . non ricorrendo la necessità di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo alla decisione contestata (Cassazione civile sez. II, 04/07/2024, n.18309).
L'appello nel merito è infondato. Nel caso di specie risulta pacifico e non contestato che parte appellante, che vive a Milano, cittadino non comunitario che lavora stabilmente in Italia, sia padre della cittadina italiana Parte_2 nata il [...] a [...], ove vive.
[...]
Pertanto, non sussiste convivenza tra figlia e padre e di conseguenza manca il presupposto normativo stabilito dall'art .19 comma 2 lett c) dlgs 286/98 che prescrive per i cittadini stranieri la “effettiva convivenza con parenti entro il 2° grado” al fine di beneficiare della tutela prevista dalle norme in esame e richiedere e ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art 28 co.1 lett b) DPR 394/1999.
pagina 4 di 6 In questo senso, Cassazione civile sez. I, 06/10/2023, n.28189 afferma che:“ La stabile convivenza con un cittadino italiano, pur non rientrando tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione amministrativa del cittadino straniero ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere tenuta in considerazione, ai sensi dell'art. 13, comma 2-bis, del medesimo d.lgs., in quanto detta norma richiede una concreta valutazione, condotta caso per caso, della natura e dell'effettività dei legami personali, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare indicata dalla giurisprudenza della cedu con riferimento all'art. 8 CEDU così come recepito dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale”. Nel caso in esame la corte condivide la valutazione del giudice di primo grado in merito alla insufficienza di prove offerte da parte ricorrente al fine comprovare la effettiva comunione di vita con la figlia, avendo depositato:
1)una unica ricevuta di € 320,00 di un bonifico eseguito il 3.12.2022, (a favore di peraltro), con Pt_5 causale “mensilità corso grafica pubblicitaria”, contributo di natura occasionale, non idoneo a comprovare una effettiva presa in carico della figlia che risulta priva di attività lavorativa;
2)inoltre la figlia ha 29 anni e non è documentato come provveda al proprio mantenimento a Napoli, considerato che risulta essere priva di redditi propri come accertato dalla Questura attraverso le banche dati Agenzia Entrate e INPS;
3)la sentenza del giudice di pace di Milano del 26.6.2021, con cui è stata accolta l'opposizione avverso il decreto di espulsione, desumendo la sussistenza del requisito della convivenza con la figlia - da non intendersi come coabitazione, ma piuttosto come stabile legame connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti. Condivisibilmente il tribunale ha ritenuto non attuale tale accertamento - fondato su documenti non allegati in produzione. Si deve tenere in debito considerazione il tempo trascorso, ben 4 anni, durante il quale possono essere cambiate molte cose.
Nella fattispecie, inoltre, non è possibile applicare la disciplina di cui al Dlgs 30/2007, che all'art 2 co.1 lett b n.4 stabilisce quali siano i familiari cui possono applicarsi le norme del decreto: “gli ascendenti diretti a carico del cittadino dell'Unione”. Nel caso in esame, infatti, il padre non risulta essere a carico della figlia, ma semmai il contrario.
Infine, non sono da sottovalutare i precedenti penali del ricorrente che ha subito condanne definitive per i reati di cui agli artt 624,625, 635 c.p e art 73 DPR 309/90 di cui l'ultima con sentenza della corte di appello di Milano 18.2.2021, confermata in Corte di Cassazione, alla pena rideterminata in anni tre di reclusione e 18.000 di multa.
Stante il rigetto dell'appello proposto, le spese di lite vanno poste a carico di Parte_1 come liquidate in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014 con applicazione
[...] della riduzione ai sensi dell'art 4 co.4.
Non sussistono i presupposti di cui all'art 13 co. 1 quater TUSG a carico di parte appellante trattandosi di procedimento esente.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 la corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1852/2025 emessa dal Tribunale di Milano, sezione specializzata
[...] in materia di protezione internazionale, in data 04.3.2025, nella causa civile n. 28146/2023 R.G., così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna parte appellante a rifondere al le spese di lite del presente grado di Controparte_1 giudizio liquidate in € 2.776,20, oltre spese generali e accessori di legge;
Milano, così deciso nella Camera di Consiglio del 11 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott. Fabio Laurenzi
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