TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 13656/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13656/2017 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. Dario DARIO e dell'avv. Carla Giuseppa Agata GIARRATANA
( ) C.F._2
ATTRICE
contro
(C.F. ), quale impresa designata Controparte_1 P.IVA_1
per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro
tempore, con il patrocinio dell'avv. Santo SPAGNOLO;
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONVENUTA
e nei confronti di
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Sebastiano
MAUGERI;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con deposito di note ex art.127
ter c.p.c., con ordinanza del 26.06.2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio quale Parte_1 Controparte_1
impresa designata in Sicilia per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro occorso in data 08.07.2015 cagionato da autovettura rimasta non identificata.
La difesa di parte attrice premetteva, in fatto, che:
- in data 08.07.2015, alle ore 7,35 circa, alla guida dello scooter Parte_1
Honda SH targato BV76628 percorreva prudentemente la vi Regione Siciliana di San
Pietro Clarenza;
- all'altezza del civico 3, la , dopo avere azionato l'indicatore di direzione Parte_1
a sinistra ed arrestato prudentemente la marcia per immettersi nella traversa che conduce al civico 3/C ove si trova la società presso cui lavora, veniva pagina 2 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
improvvisamente e violentemente tamponata da tergo da una autovettura di colore scuro che sopraggiungeva a fortissima velocità;
- il conducente dell'autovettura proseguiva la marcia senza fermarsi;
nessuno riusciva ad annotare numero di targa;
- la riportava lesioni personali, per le quali, in data 28.09.2015, aveva Parte_1
presentato formale querela;
il procedimento penale, iscritto al n.12813/2015
R.N.R.I., veniva archiviato per essere rimasto ignoti l'autore del fatto.
La difesa di parte attrice riportava le vicende sanitarie e descriveva le conseguenze (lesioni) riportate dalla;
sulla base di consulenza affidata a proprio medico-legale, la difesa Parte_1
rappresentava che la aveva riportato lesioni che avevano comportato un danno Parte_1
biologico permanente del 35% nonché periodi di invalidità temporanea complessivamente pari a 170 giorni.
Veniva anche rappresentato che l' aveva riconosciuto una invalidità nella misura del CP_2
22%, stabilendo in favore della una rendita proporzionata. Parte_1
Ancora, venivano rappresentati specifici profili sulla base dei quali veniva sostenuta la sussistenza di danno morale e chiesta la 'personalizzazione' nella quantificazione del danno.
Inoltre, venivano rappresentati i danni allo scooter, da cui, peraltro, poteva ulteriormente dedursi la responsabilità dell'autoveicolo che aveva investito la da tergo. Parte_1
Ulteriori profili di danno patrimoniale venivano indicati nelle spese mediche.
§§§§§
costituitasi in giudizio quale impresa designata per il Controparte_1
F.G.V.S., chiedeva il rigetto delle domande o, in subordine, il riconoscimento di concorso di colpa della e la detrazione delle somme erogate dall' . Parte_1 CP_2
pagina 3 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La difesa della Compagni eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo la insussistenza dei presupposti che avrebbero potuto giustificare un intervento del F.G.V.S..
Nel merito la difesa di contestava la ricostruzione nei Controparte_1
termini allegati da parte attrice evidenziando la mancanza di testimoni oculari ed il mancato rinvenimento da parte della Polizia Municipale di tracce di frenata o parti plastiche del presunto veicolo investitore.
Quanto alle lesioni, la difesa della convenuta contestava la sussistenza di nesso di causalità fra le stesse ed il sinistro nonché la richiesta di riconoscimento di danno morale e di cd. personalizzazione.
Sotto il profilo del danno patrimoniale, la difesa di Controparte_1
contestava i sostenuti pregiudizi alla capacità lavorativa.
Indi, contestate anche le richieste di risarcimento del danno patrimoniale, veniva chiesto in via principale il rigetto delle domande e, in subordine, il ridimensionamento della quantificazione del danno.
§§§§§
In corso di causa venivano depositate note ex art.183 comma 6 c.p.c..
§§§§§
Con ordinanza del 29.07.2021 veniva ammessa la richiesta di prova testi e all'udienza del
03.11.2021 si procedeva con la attività istruttoria.
Con ordinanza del 02.06.2022 veniva disposto procedersi ad accertamenti tecnici medico- legali.
In data 15.11.2022 veniva depositata la relazione tecnica pagina 4 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Con ordinanza del 27.05.2024 non veniva accolta istanza di provvisionale e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza all'uopo fissata, precisate le conclusioni come da note depositate ritualmente per via telematica, con ordinanza del 26.06.2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§
Il presente giudizio ha ad oggetto domande risarcitorie formulate nell'interesse di Parte_1
in dipendenza di sinistro cagionato, secondo le allegazioni di parte attrice, dal
[...]
conducente di veicolo rimasto non identificato.
Va premesso che la prova dei fatti, posti a fondamento della domanda di risarcimento del danno in materia di danni da circolazione stradale dei veicoli, è posta a carico del danneggiato, il quale ha l'onere di provare che il sinistro si è verificato a causa di una condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo e, allorché il danneggiato affermi che autore del danno sia un soggetto rimasto non identificato, graverà sullo stesso anche l'onere di dimostrare che il sinistro sia stato provocato da un veicolo rimasto sconosciuto e che tale mancata individuazione non sia imputabile a negligenza del danneggiato, ma che la stessa dipenda da circostanze obiettive e non imputabili a negligenza.
Secondo l'orientamento interpretativo della Suprema Corte, anche di recente riaffermato, “in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett.
a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale,
l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre,
pagina 5 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
che tale veicolo è rimasto sconosciuto.” (Cass. Civ. sez. 3 n. 10540 del 19.04.2023, Cass. Civ. sent. n. 15367 del 13.07.2011).
Parte attrice ha affidato la prova del sinistro anche con riguardo ai presupposti legittimanti la domanda nei confronti del F.G.V.S. alle risultanze emergenti dagli atti della Polizia
Municipale, a quanto risulta da registrazione video del sinistro ed alle dichiarazioni di una teste escussa in corso di causa.
Secondo la Compagnia, gli elementi probatori in atti risulterebbero insufficienti e, comunque, contrastanti per ritenere provato il sinistro denunciato e la attribuibilità a conducente di veicolo non identificato.
Giova passare in rassegna gli elementi probatori utili per la ricostruzione del fatto:
- in primo luogo, dal Rapporto di incidente stradale n.10/2015 della Polizia Municipale di San Pietro Clarenza dell'8.07.2015, intervenuta sui luoghi subito dopo i fatti, risulta che il motociclo che era condotto dalla presentava 'paravento e parte Parte_1
anteriore distrutta, parte posteriore distrutta;
si riserva parte elettrica e meccanica'
(cfr. all. 6 alla citazione);
- in senso conforme, le immagini del motociclo (all.29 alla citazione), esaminato dal personale di P.M., che dava atto che lo stesso era affidato in custodia alla cognata della
; Parte_1
- indi, dall'esame del video prodotto dalla difesa di parte attrice è possibile apprezzare, dal minuto 1:06 in avanti, il passaggio (parte alta della ripresa, da destra verso sinistra) di un motociclo che rallenta, come per svoltare alla sua sinistra, che, quindi, viene impattato da tergo da un veicolo di colore scuro che ne determina uno spostamento (tipo scivolamento) nella stessa direzione di marcia;
pagina 6 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- ancora, dalle dichiarazioni rese alla Polizia Municipale da risulta Parte_2
che il predetto, trovandosi alle ore 7,35 circa a percorrere la stessa via ove era avvenuto il fatto, giunto sul luogo del sinistro aveva notato la presenza di 'gente'; fermatosi, aveva
'…visto una signora a terra con il casco ed il suo motorino accanto'; la signora gli aveva chiesto di prendere la sua borsa sul motorino, cosa che aveva fatto;
inoltre, aveva prestato il proprio telefono ad altro soggetto che aveva chiamato il 118 (cfr. all. 31 alla citazione: verbale del 20.08.2015);
- dalla scheda di intervento del 118 risulta che i soccorsi erano giunti alle ore 7,40 su chiamata di 'privato' ed i soccorritori avevano trovato la ferita su strada in gravi condizioni (codice SC01G: strada;
traumatico; codice giallo) (cfr. all.7 alla citazione);
- infine, dalle dichiarazioni rese dalla teste risulta che la stessa, Testimone_1
dalla propria abitazione, aveva '… notato un ciclomotore che stava svoltando alla sinistra per entrare nella traversa ove vi è il deposito cui ho fatto prima riferimento nonché una autovettura che proveniva nello stesso senso di marcia ma a velocità molto sostenuta […] La predetta autovettura, che proveniva a forte velocità, ha impattato il ciclomotore e poi si è allontanata sempre a forte velocità' (cfr. verbale del 03.11.2021)
Ritiene questo giudice che tutti i superiori elementi siano utilizzabili ai fini della decisione.
Nessun dubbio sussiste con riguardo al rapporto di intervento, del quale sono stati estrapolati gli elementi che il personale di Polizia Municipale, giunto sui luoghi pochi minuti dopo (ore
7,50 circa), allorquando la era stata portata via in ambulanza mentre il motociclo Parte_1
era ancora sui luoghi (tanto che sono stati operati specifici rilievi), ha attestato di avere compiuto;
tali elementi fanno fede fino a querela di falso e, d'altra parte, non risultano nemmeno (in tale parte) oggetto di alcuna contestazione;
analoghe considerazioni per il rapporto del 118.
pagina 7 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Parimenti non sussiste dubbio sulla utilizzazione del documento video, acquisito dalla difesa e consegnato da proveniente dal sistema di sorveglianza privata di Parte_3
quest'ultimo al civico 3/B di via della Regione Siciliana (cfr. all.32 alla citazione).
Ancora, sono utilizzabili le dichiarazioni verbalizzate dalla Polizia Municipale, rese da
(cfr. Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2015 n.13229; Trib. Roma, sez. XII, 16 Parte_2
giugno 2016 n.12220, in DeJure).
Quanto alle dichiarazioni della testimone, gli elementi evidenziati dalla difesa della Compagnia appaiono rilevanti e pertinenti;
in particolare, deve evidenziarsi come non risulti allegato dalla difesa di parte attrice né in alcun modo emerso nel corso della deposizione come sia stata possibile la 'emersione' della quale teste oculare del sinistro. Tes_1
Gli altri rilievi non assumono rilevanza univoca.
Tali importante aspetto legato alla individuazione e, quindi, alla successiva indicazione quale teste della , se non consente di ritenere false le dichiarazioni rese, tuttavia incide Tes_1
sulla attendibilità, rimanendo 'oscuro' un profilo importante per la valutazione della dichiarazione.
Tuttavia, ritiene questo giudice che, anche senza le dichiarazioni rese dalla , il Tes_1
complesso degli altri elementi è ampiamente sufficiente per affermare la storicità del sinistro nei termini allegati in citazione.
In primo luogo, assume importanza centrale la ripresa video dalla quale, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa della convenuta, risulta visibile il sinistro e, segnatamente,
l'impatto da tergo subito dal ciclomotore condotto dalla . Parte_1
Dai rilievi operati dalla Polizia Municipale risulta inoltre che, nella posizione di quiete, il motociclo si era venuto a trovare ad oltre 20 metri dall'angolo dell'incrocio con la traversa del civico n.3 (mt 21,50) (cfr. planimetria allegata al rapporto di P.M.) e tale elemento, in uno al pagina 8 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
già descritto 'scivolamento' post impatto, dà piena contezza della importanza del tamponamento subito.
Inoltre, segno particolarmente rilevante dell'avvenuto impatto fra veicolo e motociclo è costituito dai rilevanti danni constatati dal personale di Polizia Municipale nella parte posteriore del mezzo a due ruote (cfr. foglio 3 del rapporto di intervento) e verificabili dai documenti fotografici in atti, prodotti dalla difesa di parte attrice (cfr. all.29 alla citazione).
Provata la storicità del sinistro anche senza l'apporto delle dichiarazioni della Tes_1
(che tale impatto aveva riferito di avere visto), deve parimenti ritenersi la riconducibilità a conducente e, quindi, a veicolo rimasto non identificato nonché la responsabilità esclusiva a carico del conducente dell'autoveicolo.
Quanto al primo profilo, parte attrice ha allegato di non avere potuto rilevare gli elementi identificativi del veicolo in quanto il conducente del mezzo, dopo l'impatto, si era allontanato.
La difesa della Compagnia ha contestato anche tale profilo sostenendo (in via subordinata alle difese principale di cui si è detto) che dalle immagini si rileverebbe che il veicolo si era fermato ed il conducente si era avvicinato alla . Parte_1
Effettivamente, risulta che il veicolo scuro, dopo avere tamponato il motociclo, scompare dalla visuale della videocamera ma immediatamente dopo, dalla parte superiore sinistra della ripresa, compare un soggetto a piedi che si porta nei pressi della , a terra, e poi ritorna Parte_1
dalla parte da cui era venuto per non ricomparire più.
Tale situazione non contrasta con le allegazioni di parte attrice in quanto, nella sostanza, ove tale soggetto possa effettivamente identificarsi nel conducente del veicolo investitore, lo stesso
è comunque andato via dalla scena immediatamente, senza soffermarsi e, quindi, senza dare il tempo alla , che – va ricordato – era stata appena investita e si trovava a terra, di Parte_1
annotare o, comunque, rilevare e memorizzare numero di targa o altro;
le condizioni della donna, va anche questo ribadito, erano particolarmente gravi, come può desumersi dalla pagina 9 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
classificazione di 'codice giallo' assegnata dal personale del 118 nonché da quanto riferito dal in ordine al fatto che la stessa non poteva muoversi nemmeno per recuperare la Pt_2
propria borsa dal motociclo.
Sul punto può concludersi che il veicolo autore del tamponamento è rimasto non identificato e sussiste, quindi, responsabilità e legittimazione passiva del F.G.V.S. e, per esso, della
Compagnia convenuta.
§§§§§
Quanto al secondo profilo, dalla dinamica del sinistro quale è possibile desumere dalle immagini e dalla planimetria redatta dalla Polizia Municipale, può affermarsi che il motociclo aveva rallentato ponendosi correttamente sul margine sinistro della corsia mentre il tamponamento è stato cagionato per esclusiva colpa del conducente del veicolo rimasto non identificato.
Va anche segnalato che risulta positivamente acquisito che la indossava il casco Parte_1
protettivo (cfr. rapporto di intervento e dichiarazioni del PENNISI).
§§§§§
Quanto alle lesioni, in corso di causa sono stati svolti accertamenti di tipo medico legale.
Dalla relazione tecnica depositata dal C.T.U. risulta che la era stata ricoverata Parte_1
presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Catania con diagnosi di 'diagnosi di “Frattura pluriframmentaria corpo di T12 con frammento mobilizzato posteriormente e frattura composta del corpo di L2. Frattura composta del corpo di T11” e, il giorno seguente, sottoposta ad intervento chirurgico di 'discectomia microchirurgica e artrodesi omosegmentaria C5-C6 e C6-C7. Vertebroplastica di Th11 ed L2 e cifoplastica di Th12'.
pagina 10 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La era stata dimessa in data 14.07.2015 con diagnosi di “ernia discale post- Parte_1
traumatica C5-C6 e C6-C7. Frattura post-traumatica di Th11 (tipo A9) Th12 (tipo A3) ed L2
(tipo A1)”.
Il C.T.U. aveva rassegnato gli esiti invalidanti a carattere ormai permanente, segnatamente:
• esiti dolorosi e funzionali di artrodesi con cage intersomatica C5-C6 e C6-C7 e microdiscectomia chirurgica;
• esiti di trauma colonna lombare con frattura del corpo di Th5, di Th6, di Th11, di Th12 ed L2 trattate con Vertebroplastica di Th11 ed L2 e cifoplastica di Th12;
• esiti di trauma contusivo-distorsivo spalla dx;
• lieve disestetismi per gli esiti cicatriziali sparsi al soma.
ed aveva concluso nel senso che la aveva patito Parte_1
- un periodo di inabilità assoluta di giorni 30
- un periodo di inabilità al 75% di giorni 60
- un periodo di inabilità al 50% di giorni 120
- una compromissione della validità psicofisica valutabile in termini di danno biologico permanente nella misura del 32%
La difesa della Compagnia ha parzialmente contestato i risultati offerti dal C.T.U. sostenendo, sulla base di considerazioni tecniche di proprio C.T.P. (cfr. note datate 11.10.2022), che, con specifico riferimento alle condizioni del rachide cervicale, vi fossero 'elementi che depongono per una condizione preesistente'.
A sostegno, veniva evidenziato che 'dalla documentazione in atti potrà constatarsi che nessun segno correlabile all'acuto verificarsi di un'ernia cervicale post traumatica è rilevabile' mentre, 'a conferma della preesistenza, viene documentata in atti l'esistenza di anomalie,
pagina 11 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
rappresentate da alterazioni spondilosiche rilevanti e diffuse che, certamente preesistenti al sinistro, giustificano la presenza di sintomatologia agli arti superiori…'.
Ancora più specificamente veniva evidenziato che nella documentazione sanitaria non vi era
'nessuna menzione di rachide cervicale ove un'ernia post traumatica determina sintomatologia acuta e improvvisa' e, ancora, che la stessa aveva riferito '…da alcuni mesi la Parte_4 comparsa saltuaria di disestesie agli arti superiori'.
La difesa della convenuta, quindi, concludeva quantificando il danno biologico permanente nella misura del 22%.
Il C.T.U. ha dato atto della correttezza dei rilievi del C.T.P. in ordine alla preesistenza di
'quadro spondiloartrosico a carico del rachide cervicale'.
Tuttavia ha sostenuto che 'la nota sintomatologia riferita in anamnesi e riportata in cartella
[…] non è elemento sufficiente ad escludere l'etiopatogenesi post traumatica della lesività cervicale'.
A sostegno, il C.T.U. ha evidenziato al rilevanza del 'precoce trattamento NCH eseguito il giorno successivo al trauma (09.07.2015) sia a livello del rachide cervicale (sede dell'ernia estrusa) sia del rachide lombare (sede delle fatture somatiche)'.
La difesa della Compagnia, con la comparsa conclusionale, ha ribadito i rilievi mossi, sulla base della C.T.P., in sede di operazioni di consulenza;
tuttavia non risulta operato alcun rilievo critico e specifico agli elementi offerti dal C.T.U. con la integrazione di C.T.U. conseguente ai rilievi e, segnatamente, al 'precoce trattamento NCH' sopra richiamato.
La considerazione circa una posizione 'asetticamente' assunta dal C.T.U. in sede di repliche non appare corretta.
Pertanto, ritenuta la correttezza dei rilievi rassegnati dal C.T.U., le conclusioni offerte con la relazione tecnica e con la successiva 'integrazione' vanno pienamente condivise in quanto pagina 12 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
fondate su specifica analisi della situazione della , della documentazione in atti, Parte_1
con corretta applicazione dei principi scientifici specificamente indicati.
§§§§§
Quanto alle spese mediche, risultano documentate e congrue spese per complessivi euro
2.144,24 (cfr. pag.14 della relazione tecnica).
§§§§§
Parte attrice ha chiesto ulteriormente riconoscersi danno morale, personalizzazione e danno da cenestesi lavorativa.
Questi ulteriori profili di danno sono stati contestati dalla difesa di parte convenuta.
Secondo il più recente ed ormai consolidato orientamento interpretativo, condiviso da questo giudice, 'il danno non patrimoniale da lesione dei diritti fondamentali, tipico danno- conseguenza, non è "in re ipsa" alla lesione ma deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento' (Cass. civ., sez. I, 16 aprile 2018 n.9385).
In particolare, la Suprema Corte, pur ammettendo che la prova del danno morale possa essere fornita attraverso presunzioni, quale unica fonte di convincimento del giudice, riconosce l'onere del danneggiato di allegare "tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto
(così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)".(…) “In ossequio al disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le
pagina 13 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia).”. (Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, (ud.
28/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25164).
D'altronde, “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato” (Cass. III sez. civ. n. 9744/2023).
Nel caso di specie, la difesa della , pur avendo correttamente allegato profili Parte_4
astrattamente rilevanti ai fini del riconoscimento di una personalizzazione del danno, in concreto non ha offerto elementi specifici di prova finendo per ribadire ed esaltare quelle conseguenze di danno biologico che risultano già ricomprese nella valutazione del danno permanente.
Ciò detto per il danno morale e per la richiesta di personalizzazione, deve affermarsi come anche per il danno da cenestesi lavorativa le allegazioni operate dalla difesa di parte attrice non trovano riscontro e conforto nelle valutazioni del C.T.U. o in altri elementi probatori in atti.
Le domande in questione, pertanto, non possono trovare accoglimento.
§§§§§
Il danno non patrimoniale, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano 2024, può in conclusione quantificarsi nei seguenti termini:
- danno biologico nella misura del 32% per persona di 49 anni all'epoca del fatto euro 127.597,00
- 30 giorni di invalidità assoluta euro 3.450,00
- 60 giorni di invalidità temporanea al 75% euro 5.175,00
- 120 giorni di invalidità temporanea al 50% euro 6.900,00
pagina 14 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
Parte attrice ha, infine, chiesto il risarcimento del danno materiale al veicolo.
A sostegno, parte attrice ha documentato i danni con i rilievi fotografici e con il preventivo della (cfr. all.29 alla citazione). Controparte_3
La difesa della Compagnia ha contestato la quantificazione operata da controparte, svalutando la valenza del preventivo.
Ritiene questo giudice in primo luogo che i danni risultano provati e ascrivibili al sinistro, avuto riguardo alla rilevanza dell'impatto quale può desumersi dalle conseguenze fisiche ai danni della nonché della dinamica sulla base delle riprese video e dei rilievi della Parte_1
Polizia Municipale di cui si è detto (scivolamento per oltre 20 metri).
Quanto alla determinazione del danno, l'esame del preventivo consente di ritenere corretta la quantificazione operata da parte attrice, avuto riguardo alle singole 'voci' riportate ed al valore sia dei pezzi che della manodopera.
Il danno può, quindi, determinarsi conformemente alla domanda in euro 2.844,71 IVA compresa.
Come correttamente eccepito dalla difesa di parte convenuta, tuttavia, il danno in concreto risarcibile deve essere decurtato della franchigia di euro 500,00 ex art.283 comma 2 d.lgs.
209/2005.
Le domande di fermo tecnico e svalutazione del mezzo, formulate in citazione, non risultano più riproposte e, comunque, non risultano provate.
§§§§§
ha svolto domanda di surroga, rappresentando e documentando di avere corrisposto alla CP_2
la somma complessiva di euro 111.150,65 a titolo di costo delle prestazioni Parte_1
erogate a seguito dell'infortunio.
pagina 15 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Dal prospetto di calcolo del valore capitale della rendita risulta più specificamente che il danno biologico è stato liquidato in euro 49.927,70 mentre quello patrimoniale è stato liquidato in euro 47.044,86.
Le parti non hanno contestato il diritto di . CP_2
D'altra parte, risulta allegato e non contestato che la si stava recando sul posto di Parte_1
lavoro.
Tuttavia, in concreto, operata la surroga in favore dell' , posto che la non CP_2 Parte_1
ha svolto alcuna domanda per 'lucro cessante', da un lato va condannata al CP_1
pagamento in favore dell' delle somme in questione, dall'altro dal risarcimento dovuto CP_2
alla va detratta unicamente la quota di danno non patrimoniale (euro 49.927,70). Parte_1
§§§§§
In conclusione, può riconoscersi in favore di Parte_1
a) il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad euro 143.122,00;
b) il diritto al risarcimento di danno patrimoniale per spese mediche per euro 2.144,24;
c) il diritto al risarcimento di danno patrimoniale al motociclo per euro 2.344,71 IVA compresa
Dalla somma sub a) va detratto l'importo di euro 49.927,70; pertanto, residua un risarcimento di euro 93.194,30.
La somma di euro 93.194,30 va devalutata fino alla data del sinistro (08.07.2015) e rivalutata fino al soddisfo;
sulla somma via via rivalutata sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfo.
Sulle somme sub b) e c) sono dovuti gli interessi legali dalla domanda (gennaio 2018) al soddisfo.
§§§§§
pagina 16 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
va condannata al pagamento in favore di della Controparte_1 CP_2
complessiva somma di euro 111.150,65 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della attività prestata e (quanto all'attrice) della nota spese, con pagamento in favore dell' e CP_2
dei difensori antistatari di che ne hanno fatto rituale richiesta;
la Parte_1
liquidazione viene operata tenendo conto del valore della controversia, per valori medi e per tutte le fasi per parte attrice e secondo i minimi e per fasi studio, introduttiva e decisionale per
. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.13656/2017 R.G., condanna
[...]
uale impresa designata per il F.G.V.S. al pagamento: Controparte_1
- in favore di Parte_1
o della somma di euro 93.194,30 a titolo di danno non patrimoniale da devalutarsi fino alla data del sinistro (08.07.2015) e rivalutarsi fino al soddisfo;
sulla somma via via rivalutata sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfo;
o della somma di euro 2.144,24 a titolo di danno patrimoniale (spese mediche) oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
o della somma di euro 2.344,71 IVA compresa a titolo di danno patrimoniale
(danni al motociclo) oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
- in favore di della somma di euro 111.150,65 oltre interessi legali dalla CP_2
domanda al soddisfo;
pagina 17 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
condanna al pagamento delle spese processuali che Controparte_1
liquida:
- in euro 14.678,00 (di cui euro 575,00 per spese vive) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali, con pagamento da eseguirsi, in solido, in favore dell'avv.
Dario SEMINARA e dell'avv. Carla Giuseppa Agata GIARRATANA, difensori antistatari di che ne hanno fatto rituale richiesta;
Parte_1
- in euro 4.217,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali in favore di
; CP_2
condanna al pagamento delle spese di C.T.U. liquidate Controparte_1
in corso di causa;
RIGETTA ogni altra domanda.
Catania, 12 febbraio 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13656/2017 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. Dario DARIO e dell'avv. Carla Giuseppa Agata GIARRATANA
( ) C.F._2
ATTRICE
contro
(C.F. ), quale impresa designata Controparte_1 P.IVA_1
per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro
tempore, con il patrocinio dell'avv. Santo SPAGNOLO;
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONVENUTA
e nei confronti di
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Sebastiano
MAUGERI;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con deposito di note ex art.127
ter c.p.c., con ordinanza del 26.06.2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio quale Parte_1 Controparte_1
impresa designata in Sicilia per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro occorso in data 08.07.2015 cagionato da autovettura rimasta non identificata.
La difesa di parte attrice premetteva, in fatto, che:
- in data 08.07.2015, alle ore 7,35 circa, alla guida dello scooter Parte_1
Honda SH targato BV76628 percorreva prudentemente la vi Regione Siciliana di San
Pietro Clarenza;
- all'altezza del civico 3, la , dopo avere azionato l'indicatore di direzione Parte_1
a sinistra ed arrestato prudentemente la marcia per immettersi nella traversa che conduce al civico 3/C ove si trova la società presso cui lavora, veniva pagina 2 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
improvvisamente e violentemente tamponata da tergo da una autovettura di colore scuro che sopraggiungeva a fortissima velocità;
- il conducente dell'autovettura proseguiva la marcia senza fermarsi;
nessuno riusciva ad annotare numero di targa;
- la riportava lesioni personali, per le quali, in data 28.09.2015, aveva Parte_1
presentato formale querela;
il procedimento penale, iscritto al n.12813/2015
R.N.R.I., veniva archiviato per essere rimasto ignoti l'autore del fatto.
La difesa di parte attrice riportava le vicende sanitarie e descriveva le conseguenze (lesioni) riportate dalla;
sulla base di consulenza affidata a proprio medico-legale, la difesa Parte_1
rappresentava che la aveva riportato lesioni che avevano comportato un danno Parte_1
biologico permanente del 35% nonché periodi di invalidità temporanea complessivamente pari a 170 giorni.
Veniva anche rappresentato che l' aveva riconosciuto una invalidità nella misura del CP_2
22%, stabilendo in favore della una rendita proporzionata. Parte_1
Ancora, venivano rappresentati specifici profili sulla base dei quali veniva sostenuta la sussistenza di danno morale e chiesta la 'personalizzazione' nella quantificazione del danno.
Inoltre, venivano rappresentati i danni allo scooter, da cui, peraltro, poteva ulteriormente dedursi la responsabilità dell'autoveicolo che aveva investito la da tergo. Parte_1
Ulteriori profili di danno patrimoniale venivano indicati nelle spese mediche.
§§§§§
costituitasi in giudizio quale impresa designata per il Controparte_1
F.G.V.S., chiedeva il rigetto delle domande o, in subordine, il riconoscimento di concorso di colpa della e la detrazione delle somme erogate dall' . Parte_1 CP_2
pagina 3 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La difesa della Compagni eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo la insussistenza dei presupposti che avrebbero potuto giustificare un intervento del F.G.V.S..
Nel merito la difesa di contestava la ricostruzione nei Controparte_1
termini allegati da parte attrice evidenziando la mancanza di testimoni oculari ed il mancato rinvenimento da parte della Polizia Municipale di tracce di frenata o parti plastiche del presunto veicolo investitore.
Quanto alle lesioni, la difesa della convenuta contestava la sussistenza di nesso di causalità fra le stesse ed il sinistro nonché la richiesta di riconoscimento di danno morale e di cd. personalizzazione.
Sotto il profilo del danno patrimoniale, la difesa di Controparte_1
contestava i sostenuti pregiudizi alla capacità lavorativa.
Indi, contestate anche le richieste di risarcimento del danno patrimoniale, veniva chiesto in via principale il rigetto delle domande e, in subordine, il ridimensionamento della quantificazione del danno.
§§§§§
In corso di causa venivano depositate note ex art.183 comma 6 c.p.c..
§§§§§
Con ordinanza del 29.07.2021 veniva ammessa la richiesta di prova testi e all'udienza del
03.11.2021 si procedeva con la attività istruttoria.
Con ordinanza del 02.06.2022 veniva disposto procedersi ad accertamenti tecnici medico- legali.
In data 15.11.2022 veniva depositata la relazione tecnica pagina 4 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Con ordinanza del 27.05.2024 non veniva accolta istanza di provvisionale e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza all'uopo fissata, precisate le conclusioni come da note depositate ritualmente per via telematica, con ordinanza del 26.06.2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§
Il presente giudizio ha ad oggetto domande risarcitorie formulate nell'interesse di Parte_1
in dipendenza di sinistro cagionato, secondo le allegazioni di parte attrice, dal
[...]
conducente di veicolo rimasto non identificato.
Va premesso che la prova dei fatti, posti a fondamento della domanda di risarcimento del danno in materia di danni da circolazione stradale dei veicoli, è posta a carico del danneggiato, il quale ha l'onere di provare che il sinistro si è verificato a causa di una condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo e, allorché il danneggiato affermi che autore del danno sia un soggetto rimasto non identificato, graverà sullo stesso anche l'onere di dimostrare che il sinistro sia stato provocato da un veicolo rimasto sconosciuto e che tale mancata individuazione non sia imputabile a negligenza del danneggiato, ma che la stessa dipenda da circostanze obiettive e non imputabili a negligenza.
Secondo l'orientamento interpretativo della Suprema Corte, anche di recente riaffermato, “in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett.
a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale,
l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre,
pagina 5 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
che tale veicolo è rimasto sconosciuto.” (Cass. Civ. sez. 3 n. 10540 del 19.04.2023, Cass. Civ. sent. n. 15367 del 13.07.2011).
Parte attrice ha affidato la prova del sinistro anche con riguardo ai presupposti legittimanti la domanda nei confronti del F.G.V.S. alle risultanze emergenti dagli atti della Polizia
Municipale, a quanto risulta da registrazione video del sinistro ed alle dichiarazioni di una teste escussa in corso di causa.
Secondo la Compagnia, gli elementi probatori in atti risulterebbero insufficienti e, comunque, contrastanti per ritenere provato il sinistro denunciato e la attribuibilità a conducente di veicolo non identificato.
Giova passare in rassegna gli elementi probatori utili per la ricostruzione del fatto:
- in primo luogo, dal Rapporto di incidente stradale n.10/2015 della Polizia Municipale di San Pietro Clarenza dell'8.07.2015, intervenuta sui luoghi subito dopo i fatti, risulta che il motociclo che era condotto dalla presentava 'paravento e parte Parte_1
anteriore distrutta, parte posteriore distrutta;
si riserva parte elettrica e meccanica'
(cfr. all. 6 alla citazione);
- in senso conforme, le immagini del motociclo (all.29 alla citazione), esaminato dal personale di P.M., che dava atto che lo stesso era affidato in custodia alla cognata della
; Parte_1
- indi, dall'esame del video prodotto dalla difesa di parte attrice è possibile apprezzare, dal minuto 1:06 in avanti, il passaggio (parte alta della ripresa, da destra verso sinistra) di un motociclo che rallenta, come per svoltare alla sua sinistra, che, quindi, viene impattato da tergo da un veicolo di colore scuro che ne determina uno spostamento (tipo scivolamento) nella stessa direzione di marcia;
pagina 6 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- ancora, dalle dichiarazioni rese alla Polizia Municipale da risulta Parte_2
che il predetto, trovandosi alle ore 7,35 circa a percorrere la stessa via ove era avvenuto il fatto, giunto sul luogo del sinistro aveva notato la presenza di 'gente'; fermatosi, aveva
'…visto una signora a terra con il casco ed il suo motorino accanto'; la signora gli aveva chiesto di prendere la sua borsa sul motorino, cosa che aveva fatto;
inoltre, aveva prestato il proprio telefono ad altro soggetto che aveva chiamato il 118 (cfr. all. 31 alla citazione: verbale del 20.08.2015);
- dalla scheda di intervento del 118 risulta che i soccorsi erano giunti alle ore 7,40 su chiamata di 'privato' ed i soccorritori avevano trovato la ferita su strada in gravi condizioni (codice SC01G: strada;
traumatico; codice giallo) (cfr. all.7 alla citazione);
- infine, dalle dichiarazioni rese dalla teste risulta che la stessa, Testimone_1
dalla propria abitazione, aveva '… notato un ciclomotore che stava svoltando alla sinistra per entrare nella traversa ove vi è il deposito cui ho fatto prima riferimento nonché una autovettura che proveniva nello stesso senso di marcia ma a velocità molto sostenuta […] La predetta autovettura, che proveniva a forte velocità, ha impattato il ciclomotore e poi si è allontanata sempre a forte velocità' (cfr. verbale del 03.11.2021)
Ritiene questo giudice che tutti i superiori elementi siano utilizzabili ai fini della decisione.
Nessun dubbio sussiste con riguardo al rapporto di intervento, del quale sono stati estrapolati gli elementi che il personale di Polizia Municipale, giunto sui luoghi pochi minuti dopo (ore
7,50 circa), allorquando la era stata portata via in ambulanza mentre il motociclo Parte_1
era ancora sui luoghi (tanto che sono stati operati specifici rilievi), ha attestato di avere compiuto;
tali elementi fanno fede fino a querela di falso e, d'altra parte, non risultano nemmeno (in tale parte) oggetto di alcuna contestazione;
analoghe considerazioni per il rapporto del 118.
pagina 7 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Parimenti non sussiste dubbio sulla utilizzazione del documento video, acquisito dalla difesa e consegnato da proveniente dal sistema di sorveglianza privata di Parte_3
quest'ultimo al civico 3/B di via della Regione Siciliana (cfr. all.32 alla citazione).
Ancora, sono utilizzabili le dichiarazioni verbalizzate dalla Polizia Municipale, rese da
(cfr. Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2015 n.13229; Trib. Roma, sez. XII, 16 Parte_2
giugno 2016 n.12220, in DeJure).
Quanto alle dichiarazioni della testimone, gli elementi evidenziati dalla difesa della Compagnia appaiono rilevanti e pertinenti;
in particolare, deve evidenziarsi come non risulti allegato dalla difesa di parte attrice né in alcun modo emerso nel corso della deposizione come sia stata possibile la 'emersione' della quale teste oculare del sinistro. Tes_1
Gli altri rilievi non assumono rilevanza univoca.
Tali importante aspetto legato alla individuazione e, quindi, alla successiva indicazione quale teste della , se non consente di ritenere false le dichiarazioni rese, tuttavia incide Tes_1
sulla attendibilità, rimanendo 'oscuro' un profilo importante per la valutazione della dichiarazione.
Tuttavia, ritiene questo giudice che, anche senza le dichiarazioni rese dalla , il Tes_1
complesso degli altri elementi è ampiamente sufficiente per affermare la storicità del sinistro nei termini allegati in citazione.
In primo luogo, assume importanza centrale la ripresa video dalla quale, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa della convenuta, risulta visibile il sinistro e, segnatamente,
l'impatto da tergo subito dal ciclomotore condotto dalla . Parte_1
Dai rilievi operati dalla Polizia Municipale risulta inoltre che, nella posizione di quiete, il motociclo si era venuto a trovare ad oltre 20 metri dall'angolo dell'incrocio con la traversa del civico n.3 (mt 21,50) (cfr. planimetria allegata al rapporto di P.M.) e tale elemento, in uno al pagina 8 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
già descritto 'scivolamento' post impatto, dà piena contezza della importanza del tamponamento subito.
Inoltre, segno particolarmente rilevante dell'avvenuto impatto fra veicolo e motociclo è costituito dai rilevanti danni constatati dal personale di Polizia Municipale nella parte posteriore del mezzo a due ruote (cfr. foglio 3 del rapporto di intervento) e verificabili dai documenti fotografici in atti, prodotti dalla difesa di parte attrice (cfr. all.29 alla citazione).
Provata la storicità del sinistro anche senza l'apporto delle dichiarazioni della Tes_1
(che tale impatto aveva riferito di avere visto), deve parimenti ritenersi la riconducibilità a conducente e, quindi, a veicolo rimasto non identificato nonché la responsabilità esclusiva a carico del conducente dell'autoveicolo.
Quanto al primo profilo, parte attrice ha allegato di non avere potuto rilevare gli elementi identificativi del veicolo in quanto il conducente del mezzo, dopo l'impatto, si era allontanato.
La difesa della Compagnia ha contestato anche tale profilo sostenendo (in via subordinata alle difese principale di cui si è detto) che dalle immagini si rileverebbe che il veicolo si era fermato ed il conducente si era avvicinato alla . Parte_1
Effettivamente, risulta che il veicolo scuro, dopo avere tamponato il motociclo, scompare dalla visuale della videocamera ma immediatamente dopo, dalla parte superiore sinistra della ripresa, compare un soggetto a piedi che si porta nei pressi della , a terra, e poi ritorna Parte_1
dalla parte da cui era venuto per non ricomparire più.
Tale situazione non contrasta con le allegazioni di parte attrice in quanto, nella sostanza, ove tale soggetto possa effettivamente identificarsi nel conducente del veicolo investitore, lo stesso
è comunque andato via dalla scena immediatamente, senza soffermarsi e, quindi, senza dare il tempo alla , che – va ricordato – era stata appena investita e si trovava a terra, di Parte_1
annotare o, comunque, rilevare e memorizzare numero di targa o altro;
le condizioni della donna, va anche questo ribadito, erano particolarmente gravi, come può desumersi dalla pagina 9 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
classificazione di 'codice giallo' assegnata dal personale del 118 nonché da quanto riferito dal in ordine al fatto che la stessa non poteva muoversi nemmeno per recuperare la Pt_2
propria borsa dal motociclo.
Sul punto può concludersi che il veicolo autore del tamponamento è rimasto non identificato e sussiste, quindi, responsabilità e legittimazione passiva del F.G.V.S. e, per esso, della
Compagnia convenuta.
§§§§§
Quanto al secondo profilo, dalla dinamica del sinistro quale è possibile desumere dalle immagini e dalla planimetria redatta dalla Polizia Municipale, può affermarsi che il motociclo aveva rallentato ponendosi correttamente sul margine sinistro della corsia mentre il tamponamento è stato cagionato per esclusiva colpa del conducente del veicolo rimasto non identificato.
Va anche segnalato che risulta positivamente acquisito che la indossava il casco Parte_1
protettivo (cfr. rapporto di intervento e dichiarazioni del PENNISI).
§§§§§
Quanto alle lesioni, in corso di causa sono stati svolti accertamenti di tipo medico legale.
Dalla relazione tecnica depositata dal C.T.U. risulta che la era stata ricoverata Parte_1
presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Catania con diagnosi di 'diagnosi di “Frattura pluriframmentaria corpo di T12 con frammento mobilizzato posteriormente e frattura composta del corpo di L2. Frattura composta del corpo di T11” e, il giorno seguente, sottoposta ad intervento chirurgico di 'discectomia microchirurgica e artrodesi omosegmentaria C5-C6 e C6-C7. Vertebroplastica di Th11 ed L2 e cifoplastica di Th12'.
pagina 10 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La era stata dimessa in data 14.07.2015 con diagnosi di “ernia discale post- Parte_1
traumatica C5-C6 e C6-C7. Frattura post-traumatica di Th11 (tipo A9) Th12 (tipo A3) ed L2
(tipo A1)”.
Il C.T.U. aveva rassegnato gli esiti invalidanti a carattere ormai permanente, segnatamente:
• esiti dolorosi e funzionali di artrodesi con cage intersomatica C5-C6 e C6-C7 e microdiscectomia chirurgica;
• esiti di trauma colonna lombare con frattura del corpo di Th5, di Th6, di Th11, di Th12 ed L2 trattate con Vertebroplastica di Th11 ed L2 e cifoplastica di Th12;
• esiti di trauma contusivo-distorsivo spalla dx;
• lieve disestetismi per gli esiti cicatriziali sparsi al soma.
ed aveva concluso nel senso che la aveva patito Parte_1
- un periodo di inabilità assoluta di giorni 30
- un periodo di inabilità al 75% di giorni 60
- un periodo di inabilità al 50% di giorni 120
- una compromissione della validità psicofisica valutabile in termini di danno biologico permanente nella misura del 32%
La difesa della Compagnia ha parzialmente contestato i risultati offerti dal C.T.U. sostenendo, sulla base di considerazioni tecniche di proprio C.T.P. (cfr. note datate 11.10.2022), che, con specifico riferimento alle condizioni del rachide cervicale, vi fossero 'elementi che depongono per una condizione preesistente'.
A sostegno, veniva evidenziato che 'dalla documentazione in atti potrà constatarsi che nessun segno correlabile all'acuto verificarsi di un'ernia cervicale post traumatica è rilevabile' mentre, 'a conferma della preesistenza, viene documentata in atti l'esistenza di anomalie,
pagina 11 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
rappresentate da alterazioni spondilosiche rilevanti e diffuse che, certamente preesistenti al sinistro, giustificano la presenza di sintomatologia agli arti superiori…'.
Ancora più specificamente veniva evidenziato che nella documentazione sanitaria non vi era
'nessuna menzione di rachide cervicale ove un'ernia post traumatica determina sintomatologia acuta e improvvisa' e, ancora, che la stessa aveva riferito '…da alcuni mesi la Parte_4 comparsa saltuaria di disestesie agli arti superiori'.
La difesa della convenuta, quindi, concludeva quantificando il danno biologico permanente nella misura del 22%.
Il C.T.U. ha dato atto della correttezza dei rilievi del C.T.P. in ordine alla preesistenza di
'quadro spondiloartrosico a carico del rachide cervicale'.
Tuttavia ha sostenuto che 'la nota sintomatologia riferita in anamnesi e riportata in cartella
[…] non è elemento sufficiente ad escludere l'etiopatogenesi post traumatica della lesività cervicale'.
A sostegno, il C.T.U. ha evidenziato al rilevanza del 'precoce trattamento NCH eseguito il giorno successivo al trauma (09.07.2015) sia a livello del rachide cervicale (sede dell'ernia estrusa) sia del rachide lombare (sede delle fatture somatiche)'.
La difesa della Compagnia, con la comparsa conclusionale, ha ribadito i rilievi mossi, sulla base della C.T.P., in sede di operazioni di consulenza;
tuttavia non risulta operato alcun rilievo critico e specifico agli elementi offerti dal C.T.U. con la integrazione di C.T.U. conseguente ai rilievi e, segnatamente, al 'precoce trattamento NCH' sopra richiamato.
La considerazione circa una posizione 'asetticamente' assunta dal C.T.U. in sede di repliche non appare corretta.
Pertanto, ritenuta la correttezza dei rilievi rassegnati dal C.T.U., le conclusioni offerte con la relazione tecnica e con la successiva 'integrazione' vanno pienamente condivise in quanto pagina 12 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
fondate su specifica analisi della situazione della , della documentazione in atti, Parte_1
con corretta applicazione dei principi scientifici specificamente indicati.
§§§§§
Quanto alle spese mediche, risultano documentate e congrue spese per complessivi euro
2.144,24 (cfr. pag.14 della relazione tecnica).
§§§§§
Parte attrice ha chiesto ulteriormente riconoscersi danno morale, personalizzazione e danno da cenestesi lavorativa.
Questi ulteriori profili di danno sono stati contestati dalla difesa di parte convenuta.
Secondo il più recente ed ormai consolidato orientamento interpretativo, condiviso da questo giudice, 'il danno non patrimoniale da lesione dei diritti fondamentali, tipico danno- conseguenza, non è "in re ipsa" alla lesione ma deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento' (Cass. civ., sez. I, 16 aprile 2018 n.9385).
In particolare, la Suprema Corte, pur ammettendo che la prova del danno morale possa essere fornita attraverso presunzioni, quale unica fonte di convincimento del giudice, riconosce l'onere del danneggiato di allegare "tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto
(così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)".(…) “In ossequio al disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le
pagina 13 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia).”. (Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, (ud.
28/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25164).
D'altronde, “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato” (Cass. III sez. civ. n. 9744/2023).
Nel caso di specie, la difesa della , pur avendo correttamente allegato profili Parte_4
astrattamente rilevanti ai fini del riconoscimento di una personalizzazione del danno, in concreto non ha offerto elementi specifici di prova finendo per ribadire ed esaltare quelle conseguenze di danno biologico che risultano già ricomprese nella valutazione del danno permanente.
Ciò detto per il danno morale e per la richiesta di personalizzazione, deve affermarsi come anche per il danno da cenestesi lavorativa le allegazioni operate dalla difesa di parte attrice non trovano riscontro e conforto nelle valutazioni del C.T.U. o in altri elementi probatori in atti.
Le domande in questione, pertanto, non possono trovare accoglimento.
§§§§§
Il danno non patrimoniale, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano 2024, può in conclusione quantificarsi nei seguenti termini:
- danno biologico nella misura del 32% per persona di 49 anni all'epoca del fatto euro 127.597,00
- 30 giorni di invalidità assoluta euro 3.450,00
- 60 giorni di invalidità temporanea al 75% euro 5.175,00
- 120 giorni di invalidità temporanea al 50% euro 6.900,00
pagina 14 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
Parte attrice ha, infine, chiesto il risarcimento del danno materiale al veicolo.
A sostegno, parte attrice ha documentato i danni con i rilievi fotografici e con il preventivo della (cfr. all.29 alla citazione). Controparte_3
La difesa della Compagnia ha contestato la quantificazione operata da controparte, svalutando la valenza del preventivo.
Ritiene questo giudice in primo luogo che i danni risultano provati e ascrivibili al sinistro, avuto riguardo alla rilevanza dell'impatto quale può desumersi dalle conseguenze fisiche ai danni della nonché della dinamica sulla base delle riprese video e dei rilievi della Parte_1
Polizia Municipale di cui si è detto (scivolamento per oltre 20 metri).
Quanto alla determinazione del danno, l'esame del preventivo consente di ritenere corretta la quantificazione operata da parte attrice, avuto riguardo alle singole 'voci' riportate ed al valore sia dei pezzi che della manodopera.
Il danno può, quindi, determinarsi conformemente alla domanda in euro 2.844,71 IVA compresa.
Come correttamente eccepito dalla difesa di parte convenuta, tuttavia, il danno in concreto risarcibile deve essere decurtato della franchigia di euro 500,00 ex art.283 comma 2 d.lgs.
209/2005.
Le domande di fermo tecnico e svalutazione del mezzo, formulate in citazione, non risultano più riproposte e, comunque, non risultano provate.
§§§§§
ha svolto domanda di surroga, rappresentando e documentando di avere corrisposto alla CP_2
la somma complessiva di euro 111.150,65 a titolo di costo delle prestazioni Parte_1
erogate a seguito dell'infortunio.
pagina 15 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Dal prospetto di calcolo del valore capitale della rendita risulta più specificamente che il danno biologico è stato liquidato in euro 49.927,70 mentre quello patrimoniale è stato liquidato in euro 47.044,86.
Le parti non hanno contestato il diritto di . CP_2
D'altra parte, risulta allegato e non contestato che la si stava recando sul posto di Parte_1
lavoro.
Tuttavia, in concreto, operata la surroga in favore dell' , posto che la non CP_2 Parte_1
ha svolto alcuna domanda per 'lucro cessante', da un lato va condannata al CP_1
pagamento in favore dell' delle somme in questione, dall'altro dal risarcimento dovuto CP_2
alla va detratta unicamente la quota di danno non patrimoniale (euro 49.927,70). Parte_1
§§§§§
In conclusione, può riconoscersi in favore di Parte_1
a) il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad euro 143.122,00;
b) il diritto al risarcimento di danno patrimoniale per spese mediche per euro 2.144,24;
c) il diritto al risarcimento di danno patrimoniale al motociclo per euro 2.344,71 IVA compresa
Dalla somma sub a) va detratto l'importo di euro 49.927,70; pertanto, residua un risarcimento di euro 93.194,30.
La somma di euro 93.194,30 va devalutata fino alla data del sinistro (08.07.2015) e rivalutata fino al soddisfo;
sulla somma via via rivalutata sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfo.
Sulle somme sub b) e c) sono dovuti gli interessi legali dalla domanda (gennaio 2018) al soddisfo.
§§§§§
pagina 16 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
va condannata al pagamento in favore di della Controparte_1 CP_2
complessiva somma di euro 111.150,65 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della attività prestata e (quanto all'attrice) della nota spese, con pagamento in favore dell' e CP_2
dei difensori antistatari di che ne hanno fatto rituale richiesta;
la Parte_1
liquidazione viene operata tenendo conto del valore della controversia, per valori medi e per tutte le fasi per parte attrice e secondo i minimi e per fasi studio, introduttiva e decisionale per
. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.13656/2017 R.G., condanna
[...]
uale impresa designata per il F.G.V.S. al pagamento: Controparte_1
- in favore di Parte_1
o della somma di euro 93.194,30 a titolo di danno non patrimoniale da devalutarsi fino alla data del sinistro (08.07.2015) e rivalutarsi fino al soddisfo;
sulla somma via via rivalutata sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfo;
o della somma di euro 2.144,24 a titolo di danno patrimoniale (spese mediche) oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
o della somma di euro 2.344,71 IVA compresa a titolo di danno patrimoniale
(danni al motociclo) oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
- in favore di della somma di euro 111.150,65 oltre interessi legali dalla CP_2
domanda al soddisfo;
pagina 17 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
condanna al pagamento delle spese processuali che Controparte_1
liquida:
- in euro 14.678,00 (di cui euro 575,00 per spese vive) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali, con pagamento da eseguirsi, in solido, in favore dell'avv.
Dario SEMINARA e dell'avv. Carla Giuseppa Agata GIARRATANA, difensori antistatari di che ne hanno fatto rituale richiesta;
Parte_1
- in euro 4.217,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali in favore di
; CP_2
condanna al pagamento delle spese di C.T.U. liquidate Controparte_1
in corso di causa;
RIGETTA ogni altra domanda.
Catania, 12 febbraio 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 18 di 18