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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/07/2025, n. 3088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3088 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13292/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13292/2024 promossa da:
(C.F./Partita IVA n. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Dora Corsaro
ATTRICE- OPPOSTA contro
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Andrea Sciacca Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO-OPPONENTE
(c.f./p.i. ), con il Controparte_2 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. Ileana Dagostini, del Foro di Trieste
CONVENUTA-TERZO PIGNORATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie autorizzate e successive comparse conclusionali e repliche, ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 30.10.2024, l' Parte_1
ha promosso il giudizio di merito seguente alla opposizione all'esecuzione proposta da avverso il pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/1973 notificato da il Controparte_1 CP_3
pagina 1 di 4 23.4.2024 per il pagamento di crediti dell'importo complessivo di euro 63.315,51, contenente l'ordine rivolto al terzo, di pagamento Controparte_2
diretto delle somme a qualsiasi titolo dovute al debitore esecutato.
L'opposizione suddetta era stata proposta dallo per un unico motivo, concernente la CP_1
violazione dei limiti di pignorabilità stabiliti dagli artt. 72 ter DPR 602/1973 e 545 cpc per i crediti di lavoro. Aveva dedotto l'opponente che il rapporto che lo lega al terzo pignorato è un rapporto di agenzia, sicchè il proprio credito per le provvigioni poteva essere pignorato nei predetti limiti e non integralmente, al pari dei crediti per stipendi e salari.
Con ordinanza del 21.7.2024 il GE aveva ritenuto fondata tale eccezione e, pertanto, aveva dichiarato l'inefficacia del pignoramento, disponendo lo svincolo, per le somme eccedenti detti limiti, pari a 1/10 per i crediti fino ad euro 2.500,00, a 1/7 per i crediti di importo compreso tra euro 2.500,00 e 5.000,00 e a 1/5 per i crediti di importo superiore ad euro
5.000,00.
Nell'intraprendere il giudizio di merito l'attrice ha contestato detto provvedimento e la decisione del GE, sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 545 cpc, anche in considerazione dell'omessa allegazione del terzo pignorato circa la natura del credito sottoposto a pignoramento. Ha altresì dedotto la regolare notifica del pignoramento e degli atti pregressi, preclusiva di ogni prescrizione dei crediti azionati, non contestati e non aventi natura di provvigioni.
Si sono costituiti i convenuti, ossia l'opponente e il terzo pignorato, contestando le CP_1
deduzioni e le domande di parte attrice ed evidenziando che la dichiarazione resa dal terzo e trasmessa ad il 3.10.2024 contiene la precisazione che tra la e lo CP_3 CP_2 CP_1 esiste un rapporto di agenzia in base al quale deve all'esecutato le provvigioni CP_2
maturate tempo per tempo. Nella specie con la dichiarazione resa, la aveva pure CP_2 rappresentato di non avere alcun debito verso lo alla data del pignoramento, CP_1
assicurando che avrebbe corrisposto ad in adempimento dell'ordine di pagamento CP_3
diretto, le provvigioni che fossero maturate successivamente, nei limiti stabiliti con l'ordinanza del GE del 21.7.2024.
L'opponente , poi, ha dedotto la correttezza del provvedimento del GE, stante CP_1
pagina 2 di 4 l'equiparazione dei crediti per provvigioni a quelli da rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e l'inconducenza degli argomenti concernenti la notifica degli atti esecutivi e di quelli presupposti, in quanto estranei all'oggetto dell'opposizione, incentrato unicamente sulla impignorabilità delle provvigioni oltre i limiti di cui agli artt. 72 ter dpr
602/'73 e 545 cpc. Parimenti inconducente e fuorviante, poi, era il rilievo dell'attrice circa la non riconducibilità al rapporto di agenzia dei crediti azionati, essendo tale caratteristica propria invece del credito pignorato.
Così sinteticamente precisato l'oggetto della decisione, deve innanzitutto rilevarsi che il provvedimento del GE del 21.7.2025 non ha natura cautelare, giacchè con esso questi non ha sospeso o rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione, disponendo, piuttosto, lo svincolo dei beni pignorati al di fuori dei limiti di legge;
nell'adottarlo il GE ha fatto buon uso del potere allo stesso riconosciuto per la verifica sulla pignorabilità dei beni assoggettati al vincolo pignoratizio, verifica che può effettuare d'ufficio o su eccezione di parte.
La contestazione sull'applicabilità al caso in esame dei limiti di pignorabilità ex art. 72-bis
DPR 602/1973, avanzata dal debitore in sede esecutiva, dunque, può qualificarsi quale mera difesa, volta a sollecitare il potere/dovere del GE concernente la detta verifica. D'altra parte, la specialità dell'esecuzione esattoriale mediante ordine di pagamento diretto, come disciplinata dall'art. 72 bis citato, il cui svolgimento non prevede l'intervento del giudice se non in via residuale, su sollecitazione del debitore, ha obbligato quest'ultimo a formalizzare le proprie eccezioni mediante un ricorso al G.E.
L'accertamento del Giudice dell'esecuzione, dunque, risulta effettuato con una statuizione avente valore conclusivo e parzialmente estintivo del pignoramento – e non meramente sommario – che avrebbe dovuto, pertanto, essere impugnata in altra forma, trattandosi di provvedimento di estinzione (parziale) dell'esecuzione.
La questione, dunque, è inammissibile in questa sede.
Del tutto irrilevanti, poi, sono le deduzioni dell'attrice circa la regolarità della notifica degli atti prodromici al pignoramento, che il debitore non ha mai contestato.
Va infine rilevato, ai fini del regolamento delle spese, che le difese dell'attrice chiamano in causa l'operato del terzo pignorato, al quale ha addebitato di aver riscontrato in CP_3 pagina 3 di 4 ritardo la richiesta di invio della dichiarazione sulla natura e consistenza del credito pignorato, e la sua lacunosità circa la natura del rapporto che lega il terzo al debitore.
Entrambe le affermazioni, puntualmente contestate dal terzo sono infondate, atteso CP_2 che risulta documentato che la dichiarazione, trasmessa all' il 3.10.2024 a seguito di CP_3
richiesta del 24.9.2024 (avanzata, quindi, ben oltre la pronuncia del GE del 21.7.2024), esplicita che con lo intercorre un rapporto di agenzia regolato da apposito contratto. Nessun CP_1 dubbio, quindi, residua sulla natura del credito pignorato, anche in considerazione della dichiarazione del terzo.
Le spese, pertanto, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei confronti di entrambi i convenuti, avuto riguardo al valore della controversia (pari al credito azionato), secondo i criteri di cui al DM 147/2022, in applicazione di parametri compresi tra i minimi e i medi per le tre fasi (di studio, introduttiva e decisoria), in esse assorbita la fase istruttoria, avente carattere solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibili le domande di parte attrice.
Condanna l' a rifondere ai convenuti le spese di lite, che liquida per ciascuno in CP_3 complessivi euro 4.300,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 11 luglio 2025
Il Giudice
Claudia Turco
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13292/2024 promossa da:
(C.F./Partita IVA n. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Dora Corsaro
ATTRICE- OPPOSTA contro
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Andrea Sciacca Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO-OPPONENTE
(c.f./p.i. ), con il Controparte_2 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. Ileana Dagostini, del Foro di Trieste
CONVENUTA-TERZO PIGNORATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie autorizzate e successive comparse conclusionali e repliche, ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 30.10.2024, l' Parte_1
ha promosso il giudizio di merito seguente alla opposizione all'esecuzione proposta da avverso il pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/1973 notificato da il Controparte_1 CP_3
pagina 1 di 4 23.4.2024 per il pagamento di crediti dell'importo complessivo di euro 63.315,51, contenente l'ordine rivolto al terzo, di pagamento Controparte_2
diretto delle somme a qualsiasi titolo dovute al debitore esecutato.
L'opposizione suddetta era stata proposta dallo per un unico motivo, concernente la CP_1
violazione dei limiti di pignorabilità stabiliti dagli artt. 72 ter DPR 602/1973 e 545 cpc per i crediti di lavoro. Aveva dedotto l'opponente che il rapporto che lo lega al terzo pignorato è un rapporto di agenzia, sicchè il proprio credito per le provvigioni poteva essere pignorato nei predetti limiti e non integralmente, al pari dei crediti per stipendi e salari.
Con ordinanza del 21.7.2024 il GE aveva ritenuto fondata tale eccezione e, pertanto, aveva dichiarato l'inefficacia del pignoramento, disponendo lo svincolo, per le somme eccedenti detti limiti, pari a 1/10 per i crediti fino ad euro 2.500,00, a 1/7 per i crediti di importo compreso tra euro 2.500,00 e 5.000,00 e a 1/5 per i crediti di importo superiore ad euro
5.000,00.
Nell'intraprendere il giudizio di merito l'attrice ha contestato detto provvedimento e la decisione del GE, sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 545 cpc, anche in considerazione dell'omessa allegazione del terzo pignorato circa la natura del credito sottoposto a pignoramento. Ha altresì dedotto la regolare notifica del pignoramento e degli atti pregressi, preclusiva di ogni prescrizione dei crediti azionati, non contestati e non aventi natura di provvigioni.
Si sono costituiti i convenuti, ossia l'opponente e il terzo pignorato, contestando le CP_1
deduzioni e le domande di parte attrice ed evidenziando che la dichiarazione resa dal terzo e trasmessa ad il 3.10.2024 contiene la precisazione che tra la e lo CP_3 CP_2 CP_1 esiste un rapporto di agenzia in base al quale deve all'esecutato le provvigioni CP_2
maturate tempo per tempo. Nella specie con la dichiarazione resa, la aveva pure CP_2 rappresentato di non avere alcun debito verso lo alla data del pignoramento, CP_1
assicurando che avrebbe corrisposto ad in adempimento dell'ordine di pagamento CP_3
diretto, le provvigioni che fossero maturate successivamente, nei limiti stabiliti con l'ordinanza del GE del 21.7.2024.
L'opponente , poi, ha dedotto la correttezza del provvedimento del GE, stante CP_1
pagina 2 di 4 l'equiparazione dei crediti per provvigioni a quelli da rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e l'inconducenza degli argomenti concernenti la notifica degli atti esecutivi e di quelli presupposti, in quanto estranei all'oggetto dell'opposizione, incentrato unicamente sulla impignorabilità delle provvigioni oltre i limiti di cui agli artt. 72 ter dpr
602/'73 e 545 cpc. Parimenti inconducente e fuorviante, poi, era il rilievo dell'attrice circa la non riconducibilità al rapporto di agenzia dei crediti azionati, essendo tale caratteristica propria invece del credito pignorato.
Così sinteticamente precisato l'oggetto della decisione, deve innanzitutto rilevarsi che il provvedimento del GE del 21.7.2025 non ha natura cautelare, giacchè con esso questi non ha sospeso o rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione, disponendo, piuttosto, lo svincolo dei beni pignorati al di fuori dei limiti di legge;
nell'adottarlo il GE ha fatto buon uso del potere allo stesso riconosciuto per la verifica sulla pignorabilità dei beni assoggettati al vincolo pignoratizio, verifica che può effettuare d'ufficio o su eccezione di parte.
La contestazione sull'applicabilità al caso in esame dei limiti di pignorabilità ex art. 72-bis
DPR 602/1973, avanzata dal debitore in sede esecutiva, dunque, può qualificarsi quale mera difesa, volta a sollecitare il potere/dovere del GE concernente la detta verifica. D'altra parte, la specialità dell'esecuzione esattoriale mediante ordine di pagamento diretto, come disciplinata dall'art. 72 bis citato, il cui svolgimento non prevede l'intervento del giudice se non in via residuale, su sollecitazione del debitore, ha obbligato quest'ultimo a formalizzare le proprie eccezioni mediante un ricorso al G.E.
L'accertamento del Giudice dell'esecuzione, dunque, risulta effettuato con una statuizione avente valore conclusivo e parzialmente estintivo del pignoramento – e non meramente sommario – che avrebbe dovuto, pertanto, essere impugnata in altra forma, trattandosi di provvedimento di estinzione (parziale) dell'esecuzione.
La questione, dunque, è inammissibile in questa sede.
Del tutto irrilevanti, poi, sono le deduzioni dell'attrice circa la regolarità della notifica degli atti prodromici al pignoramento, che il debitore non ha mai contestato.
Va infine rilevato, ai fini del regolamento delle spese, che le difese dell'attrice chiamano in causa l'operato del terzo pignorato, al quale ha addebitato di aver riscontrato in CP_3 pagina 3 di 4 ritardo la richiesta di invio della dichiarazione sulla natura e consistenza del credito pignorato, e la sua lacunosità circa la natura del rapporto che lega il terzo al debitore.
Entrambe le affermazioni, puntualmente contestate dal terzo sono infondate, atteso CP_2 che risulta documentato che la dichiarazione, trasmessa all' il 3.10.2024 a seguito di CP_3
richiesta del 24.9.2024 (avanzata, quindi, ben oltre la pronuncia del GE del 21.7.2024), esplicita che con lo intercorre un rapporto di agenzia regolato da apposito contratto. Nessun CP_1 dubbio, quindi, residua sulla natura del credito pignorato, anche in considerazione della dichiarazione del terzo.
Le spese, pertanto, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei confronti di entrambi i convenuti, avuto riguardo al valore della controversia (pari al credito azionato), secondo i criteri di cui al DM 147/2022, in applicazione di parametri compresi tra i minimi e i medi per le tre fasi (di studio, introduttiva e decisoria), in esse assorbita la fase istruttoria, avente carattere solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibili le domande di parte attrice.
Condanna l' a rifondere ai convenuti le spese di lite, che liquida per ciascuno in CP_3 complessivi euro 4.300,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 11 luglio 2025
Il Giudice
Claudia Turco
pagina 4 di 4