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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/01/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8307/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8307/2020
Oggi 7 Novembre 2024, tramite note scritte, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi:
per L l'avv. BONIFACIO Parte_1
NICOLO'; per nessuno. Controparte_1
Il procuratore del ricorrente precisa le conclusioni come da rispettive note.
Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127ter e 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127ter e
281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8307/2020 promossa da:
L' (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BONIFACIO NICOLO'
RICORRENTE contro
Controparte_1
contumace
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art 702 bis c.p.c., depositato in data 12.11.2020, l
[...]
adiva l'intestato Tribunale, esponendo in fatto quanto segue: Parte_1
- che la società l' di , operante nel campo della Parte_1 Parte_1
ristorazione, con contratto del 30.1.2017, concedeva in affitto la propria azienda al sig.
[...]
quale titolare dell'omonima ditta individuale, per la durata di un anno, con Controparte_1
decorrenza dall'1.2.2017, per un corrispettivo mensile pattuito in €. 800,00, oltre i.v.a.;
pagina 2 di 7 - che tale azienda aveva ad oggetto l'esercizio di somministrazione di cibi da asporto, come da regolare autorizzazione del Comune di Venezia, e svolgeva l'attività commerciale nei locali siti in Venezia,
Santa Croce 599D;
P
- che, essendo l'immobile di proprietà dell'Agenzia immobiliare Capitalcasa e Pt_1 Persona_1 quest'ultima concedeva al resistente tale unità immobiliare in locazione commerciale con contratto dell'1.2.2017;
- che, dal mese di giugno 2017 al mese di novembre 2017, il resistente si rendeva inadempiente nel pagamento dei canoni di affitto e, che, pertanto, la proprietaria gli intimava, con missiva del
17.11.2017, la restituzione del complesso aziendale affittato e il pagamento dei canoni non corrisposti, avvalendosi della clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista;
- che il sig. restituiva l'azienda soltanto nel mese di marzo 2018, arrecando alla ricorrente CP_1
l'ulteriore danno derivante dal mancato pagamento delle mensilità medio tempore maturate.
La ricorrente dimetteva, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Accertare l'intervenuta risoluzione del contratto d'affitto d'azienda n, Rep. 12476 e n. Racc. 28275
Notaio dott. in Treviso, per tutto quanto espresso in narrativa o comunque Persona_2 accertare l'inadempimento delle obbligazioni assunte dal resistente e quindi dichiarare risolto il predetto contratto e per l'effetto condannare in proprio e quale Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento dei canoni non onorati per € 4.800,00 maggiorato degli interessi moratori ex d.lgs 231/02 e per l'effetto
Accertare il danno subito dal ricorrente per tutto quanto espresso in narrativa e per l'effetto condannare in proprio e quale titolare dell'omonima ditta Controparte_2
individuale al risarcimento del danno quantificato in € 5.015,22 meglio specificata nelle causali indicate in narrativa o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa maggiorata degli interessi ex art. 1284 co. IV°c.c..
Ancora in via subordinata alla domanda di risarcimento del danno
Accertare il danno patito dal ricorrente imputabile per tutto quanto Controparte_1 espresso in narrativa e per l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia.
In via subordinata alla domanda di risarcimento del danno
Accertare l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. di per le Controparte_1 causali espresse in narrativa e per l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento della conseguente indennità quantificata € 5.015,22 meglio specificata nelle causali indicate in narrativa o nella diversa
pagina 3 di 7 maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa maggiorata degli interessi ex art.
1284 co. IV°c.c..”
Iscritta la causa a ruolo, il Giudice designato dott.ssa Paolini Giulia, con ordinanza del 19.11.2020, fissava l'udienza del 23.3.2021, per la comparizione delle parti, assegnando al ricorrente i termini di legge per la notifica del ricorso e pedissequo decreto al resistente.
La prima udienza di comparizione si celebrava con trattazione scritta ai sensi dell'art. art. 83, commi 5
e 7, lett. h), del D.l. n. 18/2020 e s.m.i..
Parte ricorrente depositava note scritte di udienza, in seno alle quali insisteva nelle conclusioni articolate nel ricorso introduttivo e chiedeva dichiararsi la contumacia del resistente;
produceva, a tal fine, copia del ricorso e pedissequo decreto notificati al convenuto, ai sensi dell'art. 143 c.p.c, nonché copia del certificato anagrafico di questi;
il Giudice, rilevata la nullità della notifica del ricorso introduttivo, ne autorizzava il rinnovo e, avendo la domanda ad oggetto affitto di azienda, da trattarsi nelle forme del rito locatizio, ai sensi dell'art. 447bis c.p.c., disponeva il mutamento del rito in locatizio ex art. 426 c.p.c., fissando, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., per la discussione, l'udienza del 12.10.2021.
Assegnava all'uopo alle parti termine sino a dieci giorni prima per l'integrazione degli atti e invitava le parti ad esperire entro il termine di quindici giorni il procedimento di mediazione obbligatoria di cui al
D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28.
All'udienza del 12.10.2021, il Giudice, accertata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria, dichiarava la contumacia del resistente, ammetteva le richieste di prove testimoniali e per interpello formulate dal ricorrente;
rinviava, infine, per l'assunzione dei mezzi istruttori all'udienza dell'11.1.2022, onerando parte ricorrente di notificare al contumace entro il 2.11.2021 l'ordinanza ex art. 292 c.p.c..
All'udienza del 29.3.2022 parte ricorrente rinunziava alla assunzione della testimonianza ammessa dal
Giudice.
Pertanto, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 429 c.p.c. al 25.10.2022, con assegnazione di termine per note sino a dieci giorni prima. L'udienza, in seguito alla riassegnazione del ruolo della dott.ssa Paolini allo scrivente G.I., veniva rinviata all'odierna discussione del 7.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc, nelle quali la ricorrente concludeva come in atti.
***
Trattenuta la causa in decisione, si osserva che parte ricorrente ha ritualmente instaurato il procedimento di mediazione obbligatoria, ma con esito negativo, in quanto, all'incontro del 30.9.2021, il resistente convocato non è comparso. Pertanto, deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art 5 D.Lgs. n. 28/2010.
pagina 4 di 7 Nel merito, le domande della ricorrente, l' , Parte_1
sono fondate e meritano accoglimento.
I fatti costitutivi del diritto azionato, invero, devono ritenersi provati, alla luce del corredo probatorio emerso nel presente giudizio. Segnatamente, deve ritenersi provato l'inadempimento di parte resistente.
Il resistente contumace non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale, senza giustificato motivo, pur avendo regolarmente ricevuto la notifica dell'ordinanza istruttoria con la quale il Giudice ammetteva il suo interpello.
“In materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace
l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, comma 1, c.p.c., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per
l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” (Cassazione civile sez. lav., 31/12/2009, n.28293).
Se è vero, infatti, come rimarca la Giurisprudenza di legittimità, che la mancata comparizione della parte a rendere l'interrogatorio formale non integra di per sé una ficta confessio, secondo il dato letterale di cui all'art. 232 c.p.c., nondimeno tale contegno della parte, unitamente ad altri elementi di prova, può condurre a ritenere provati i fatti dedotti nell'interrogatorio (si vedano in tal senso,
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3258 del 14 febbraio 2007; Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5240 del 10 marzo 2006).
Si osserva che, in materia di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)" (Cass. civ., Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; nonché Cass. civ., Sez. I, 25 settembre 2018, n. 22777 e Cass. civ., Sez. II, 21 maggio 2019, n. 13685).
Dalla valutazione complessiva delle prove acquisite, emerge che l'affittuario ha omesso il pagamento del corrispettivo dell'affitto di azienda dal mese di giugno 2017 al mese di novembre 2017; inoltre lo stesso ha continuato ad esercitare l'attività commerciale di somministrazione di cibi d'asporto, oggetto pagina 5 di 7 del contratto di affitto di azienda, sino al mese di marzo 2018, data in cui egli riconsegnava l'azienda al ricorrente, abbandonando contestualmente i locali che gli erano stati concessi in locazione commerciale dall'agenzia immobiliare Capitalcasa s.a.s. di . Persona_1
Pertanto, va accolta la domanda della ricorrente di condanna del resistente al pagamento dei canoni di affitto non corrisposti dal mese di giugno al mese di novembre 2017, nella misura di € 4.800,00.
A tale danno si aggiunge quello derivante dall'omessa voltura delle utenze imputabile al resistente contumace, che si quantifica in €. 1.815,22, corrispondente all'importo delle fatture Enel scadute e non pagate di cui alla missiva del 24.1.2018, prodotta in atti dal ricorrente (doc. n. 4). Essa contiene il conteggio delle fatture insolute, in scadenza nel periodo dal settembre 2017 al gennaio 2018, inequivocabilmente corrispondente a quello in cui l'azienda era condotta Parte_1 dall'affittuario.
Inoltre, il ricorrente ha diritto all'ulteriore risarcimento del danno correlato al lucro che egli non ha potuto trarre dal godimento dell'azienda, nel periodo in cui la stessa è stata indebitamente utilizzata dal resistente contumace.
Tale danno si quantifica in € 3.200,00, pari all'importo del canone mensile convenuto dalle parti moltiplicato per i mesi (quattro, dal dicembre 2017 al marzo 2018) di indebito godimento dell'azienda da parte dell'affittuario.
Si osserva sul punto che l'art. 1591 c.c. è unanimemente ritenuto applicabile anche all'affitto di azienda
(si veda, Cass. sez. lav. 26.6.2006 n. 14710, secondo la quale la mancata restituzione, dopo lo scioglimento del rapporto, dei beni aziendali affittati produce "[...] effetti di natura risarcitoria alla stregua dell'art. 1591 cod. civ. che, dettato in tema di locazione, si estende all'affitto, mancando, nella disciplina speciale di questo, una norma che regoli i danni per ritardata restituzione").
Va accolta, pertanto, la domanda di accertamento della avvenuta risoluzione ope legis ex art. 1456 c.c. del contratto: il contratto è stato risolto dal concedente in virtù della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 10 del contratto di affitto di azienda ai sensi della quale “il locatore ha diritto di risolvere il contratto qualora l'affittuario…ritardi il pagamento di quanto pattuito di trenta giorni decorrenti dalla data di ciascuna scadenza” (doc. n. 1). Sul punto è superfluo il giudizio circa la gravità dell'inadempimento ai fini della verifica della legittimità dell'esercizio del diritto potestativo di risoluzione del contratto, in quanto, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione l'importanza dell'inadempimento è valutata dalle parti anticipatamente in sede negoziale (si vedano sul punto, Cass.
n. 29301/2019; Cass. n. 16993/2007; Cass. n. 10935/2003; Cass. n. 10102/1994).
Con la missiva del 27.11.2017, prodotta in atti (doc. n. 3), la società ricorrente ha comunicato all'affittuario la propria intenzione di risolvere il contratto, in forza della menzionata clausola. La
pagina 6 di 7 risoluzione, pertanto, si è verificata nel momento in cui la dichiarazione di messa in mora e risoluzione contrattuale è stata ricevuta dalla controparte inadempiente, in data 14.12.2017, come evidenzia la relata di notifica a mezzo ufficiale giudiziario prodotta in atti (doc. n. 3).
Infatti, “la risoluzione di diritto di un contratto, prevista dai contraenti con apposita pattuizione quale conseguenza dell'inadempimento - di qualsiasi entità - di una determinata obbligazione non si verifica automaticamente, ma solo nel momento in cui il contraente, nel cui interesse la clausola sia stata pattuita, comunichi all'altro contraente inadempiente che intende avvalersi della clausola stessa" (si veda Cassazione civile sez. III, 08/04/2024, n.9369; conf. Cass. Sez. 1, sent. 16 maggio 2002, n. 7178).
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, secondo il principio della soccombenza, alla luce del valore della controversia, delle attività svolte e del grado di complessità della materia, secondo i parametri medi dello scaglione di valore di riferimento da €. 5.201,00 ad €. 26.000,00 di cui al DM.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che il contratto di affitto di azienda concluso tra le parti in data 30.01.2017 si è risolto di diritto per l'operare della clausola risolutiva espressa, a partire dal 14.12.2017;
- per l'effetto condanna il resistente contumace a pagare in favore di parte ricorrente, ex art. 1218 cc, la somma di €. 8.000,00, oltre agli interessi legali dalla scadenza dei canoni sino al soddisfo, e l'ulteriore somma di €. 1.815,22, oltre interessi legali, dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
- condanna parte resistente contumace al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.701,00, oltre c.u., iva e c.p.a come per legge e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articoli 127ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti;
provvedimento redatto tramite l'ausilio dell'UPP dott.ssa Rosa Arena.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8307/2020
Oggi 7 Novembre 2024, tramite note scritte, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi:
per L l'avv. BONIFACIO Parte_1
NICOLO'; per nessuno. Controparte_1
Il procuratore del ricorrente precisa le conclusioni come da rispettive note.
Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127ter e 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127ter e
281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8307/2020 promossa da:
L' (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BONIFACIO NICOLO'
RICORRENTE contro
Controparte_1
contumace
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art 702 bis c.p.c., depositato in data 12.11.2020, l
[...]
adiva l'intestato Tribunale, esponendo in fatto quanto segue: Parte_1
- che la società l' di , operante nel campo della Parte_1 Parte_1
ristorazione, con contratto del 30.1.2017, concedeva in affitto la propria azienda al sig.
[...]
quale titolare dell'omonima ditta individuale, per la durata di un anno, con Controparte_1
decorrenza dall'1.2.2017, per un corrispettivo mensile pattuito in €. 800,00, oltre i.v.a.;
pagina 2 di 7 - che tale azienda aveva ad oggetto l'esercizio di somministrazione di cibi da asporto, come da regolare autorizzazione del Comune di Venezia, e svolgeva l'attività commerciale nei locali siti in Venezia,
Santa Croce 599D;
P
- che, essendo l'immobile di proprietà dell'Agenzia immobiliare Capitalcasa e Pt_1 Persona_1 quest'ultima concedeva al resistente tale unità immobiliare in locazione commerciale con contratto dell'1.2.2017;
- che, dal mese di giugno 2017 al mese di novembre 2017, il resistente si rendeva inadempiente nel pagamento dei canoni di affitto e, che, pertanto, la proprietaria gli intimava, con missiva del
17.11.2017, la restituzione del complesso aziendale affittato e il pagamento dei canoni non corrisposti, avvalendosi della clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista;
- che il sig. restituiva l'azienda soltanto nel mese di marzo 2018, arrecando alla ricorrente CP_1
l'ulteriore danno derivante dal mancato pagamento delle mensilità medio tempore maturate.
La ricorrente dimetteva, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Accertare l'intervenuta risoluzione del contratto d'affitto d'azienda n, Rep. 12476 e n. Racc. 28275
Notaio dott. in Treviso, per tutto quanto espresso in narrativa o comunque Persona_2 accertare l'inadempimento delle obbligazioni assunte dal resistente e quindi dichiarare risolto il predetto contratto e per l'effetto condannare in proprio e quale Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento dei canoni non onorati per € 4.800,00 maggiorato degli interessi moratori ex d.lgs 231/02 e per l'effetto
Accertare il danno subito dal ricorrente per tutto quanto espresso in narrativa e per l'effetto condannare in proprio e quale titolare dell'omonima ditta Controparte_2
individuale al risarcimento del danno quantificato in € 5.015,22 meglio specificata nelle causali indicate in narrativa o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa maggiorata degli interessi ex art. 1284 co. IV°c.c..
Ancora in via subordinata alla domanda di risarcimento del danno
Accertare il danno patito dal ricorrente imputabile per tutto quanto Controparte_1 espresso in narrativa e per l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia.
In via subordinata alla domanda di risarcimento del danno
Accertare l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. di per le Controparte_1 causali espresse in narrativa e per l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento della conseguente indennità quantificata € 5.015,22 meglio specificata nelle causali indicate in narrativa o nella diversa
pagina 3 di 7 maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa maggiorata degli interessi ex art.
1284 co. IV°c.c..”
Iscritta la causa a ruolo, il Giudice designato dott.ssa Paolini Giulia, con ordinanza del 19.11.2020, fissava l'udienza del 23.3.2021, per la comparizione delle parti, assegnando al ricorrente i termini di legge per la notifica del ricorso e pedissequo decreto al resistente.
La prima udienza di comparizione si celebrava con trattazione scritta ai sensi dell'art. art. 83, commi 5
e 7, lett. h), del D.l. n. 18/2020 e s.m.i..
Parte ricorrente depositava note scritte di udienza, in seno alle quali insisteva nelle conclusioni articolate nel ricorso introduttivo e chiedeva dichiararsi la contumacia del resistente;
produceva, a tal fine, copia del ricorso e pedissequo decreto notificati al convenuto, ai sensi dell'art. 143 c.p.c, nonché copia del certificato anagrafico di questi;
il Giudice, rilevata la nullità della notifica del ricorso introduttivo, ne autorizzava il rinnovo e, avendo la domanda ad oggetto affitto di azienda, da trattarsi nelle forme del rito locatizio, ai sensi dell'art. 447bis c.p.c., disponeva il mutamento del rito in locatizio ex art. 426 c.p.c., fissando, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., per la discussione, l'udienza del 12.10.2021.
Assegnava all'uopo alle parti termine sino a dieci giorni prima per l'integrazione degli atti e invitava le parti ad esperire entro il termine di quindici giorni il procedimento di mediazione obbligatoria di cui al
D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28.
All'udienza del 12.10.2021, il Giudice, accertata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria, dichiarava la contumacia del resistente, ammetteva le richieste di prove testimoniali e per interpello formulate dal ricorrente;
rinviava, infine, per l'assunzione dei mezzi istruttori all'udienza dell'11.1.2022, onerando parte ricorrente di notificare al contumace entro il 2.11.2021 l'ordinanza ex art. 292 c.p.c..
All'udienza del 29.3.2022 parte ricorrente rinunziava alla assunzione della testimonianza ammessa dal
Giudice.
Pertanto, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 429 c.p.c. al 25.10.2022, con assegnazione di termine per note sino a dieci giorni prima. L'udienza, in seguito alla riassegnazione del ruolo della dott.ssa Paolini allo scrivente G.I., veniva rinviata all'odierna discussione del 7.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc, nelle quali la ricorrente concludeva come in atti.
***
Trattenuta la causa in decisione, si osserva che parte ricorrente ha ritualmente instaurato il procedimento di mediazione obbligatoria, ma con esito negativo, in quanto, all'incontro del 30.9.2021, il resistente convocato non è comparso. Pertanto, deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art 5 D.Lgs. n. 28/2010.
pagina 4 di 7 Nel merito, le domande della ricorrente, l' , Parte_1
sono fondate e meritano accoglimento.
I fatti costitutivi del diritto azionato, invero, devono ritenersi provati, alla luce del corredo probatorio emerso nel presente giudizio. Segnatamente, deve ritenersi provato l'inadempimento di parte resistente.
Il resistente contumace non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale, senza giustificato motivo, pur avendo regolarmente ricevuto la notifica dell'ordinanza istruttoria con la quale il Giudice ammetteva il suo interpello.
“In materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace
l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, comma 1, c.p.c., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per
l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” (Cassazione civile sez. lav., 31/12/2009, n.28293).
Se è vero, infatti, come rimarca la Giurisprudenza di legittimità, che la mancata comparizione della parte a rendere l'interrogatorio formale non integra di per sé una ficta confessio, secondo il dato letterale di cui all'art. 232 c.p.c., nondimeno tale contegno della parte, unitamente ad altri elementi di prova, può condurre a ritenere provati i fatti dedotti nell'interrogatorio (si vedano in tal senso,
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3258 del 14 febbraio 2007; Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5240 del 10 marzo 2006).
Si osserva che, in materia di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)" (Cass. civ., Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; nonché Cass. civ., Sez. I, 25 settembre 2018, n. 22777 e Cass. civ., Sez. II, 21 maggio 2019, n. 13685).
Dalla valutazione complessiva delle prove acquisite, emerge che l'affittuario ha omesso il pagamento del corrispettivo dell'affitto di azienda dal mese di giugno 2017 al mese di novembre 2017; inoltre lo stesso ha continuato ad esercitare l'attività commerciale di somministrazione di cibi d'asporto, oggetto pagina 5 di 7 del contratto di affitto di azienda, sino al mese di marzo 2018, data in cui egli riconsegnava l'azienda al ricorrente, abbandonando contestualmente i locali che gli erano stati concessi in locazione commerciale dall'agenzia immobiliare Capitalcasa s.a.s. di . Persona_1
Pertanto, va accolta la domanda della ricorrente di condanna del resistente al pagamento dei canoni di affitto non corrisposti dal mese di giugno al mese di novembre 2017, nella misura di € 4.800,00.
A tale danno si aggiunge quello derivante dall'omessa voltura delle utenze imputabile al resistente contumace, che si quantifica in €. 1.815,22, corrispondente all'importo delle fatture Enel scadute e non pagate di cui alla missiva del 24.1.2018, prodotta in atti dal ricorrente (doc. n. 4). Essa contiene il conteggio delle fatture insolute, in scadenza nel periodo dal settembre 2017 al gennaio 2018, inequivocabilmente corrispondente a quello in cui l'azienda era condotta Parte_1 dall'affittuario.
Inoltre, il ricorrente ha diritto all'ulteriore risarcimento del danno correlato al lucro che egli non ha potuto trarre dal godimento dell'azienda, nel periodo in cui la stessa è stata indebitamente utilizzata dal resistente contumace.
Tale danno si quantifica in € 3.200,00, pari all'importo del canone mensile convenuto dalle parti moltiplicato per i mesi (quattro, dal dicembre 2017 al marzo 2018) di indebito godimento dell'azienda da parte dell'affittuario.
Si osserva sul punto che l'art. 1591 c.c. è unanimemente ritenuto applicabile anche all'affitto di azienda
(si veda, Cass. sez. lav. 26.6.2006 n. 14710, secondo la quale la mancata restituzione, dopo lo scioglimento del rapporto, dei beni aziendali affittati produce "[...] effetti di natura risarcitoria alla stregua dell'art. 1591 cod. civ. che, dettato in tema di locazione, si estende all'affitto, mancando, nella disciplina speciale di questo, una norma che regoli i danni per ritardata restituzione").
Va accolta, pertanto, la domanda di accertamento della avvenuta risoluzione ope legis ex art. 1456 c.c. del contratto: il contratto è stato risolto dal concedente in virtù della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 10 del contratto di affitto di azienda ai sensi della quale “il locatore ha diritto di risolvere il contratto qualora l'affittuario…ritardi il pagamento di quanto pattuito di trenta giorni decorrenti dalla data di ciascuna scadenza” (doc. n. 1). Sul punto è superfluo il giudizio circa la gravità dell'inadempimento ai fini della verifica della legittimità dell'esercizio del diritto potestativo di risoluzione del contratto, in quanto, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione l'importanza dell'inadempimento è valutata dalle parti anticipatamente in sede negoziale (si vedano sul punto, Cass.
n. 29301/2019; Cass. n. 16993/2007; Cass. n. 10935/2003; Cass. n. 10102/1994).
Con la missiva del 27.11.2017, prodotta in atti (doc. n. 3), la società ricorrente ha comunicato all'affittuario la propria intenzione di risolvere il contratto, in forza della menzionata clausola. La
pagina 6 di 7 risoluzione, pertanto, si è verificata nel momento in cui la dichiarazione di messa in mora e risoluzione contrattuale è stata ricevuta dalla controparte inadempiente, in data 14.12.2017, come evidenzia la relata di notifica a mezzo ufficiale giudiziario prodotta in atti (doc. n. 3).
Infatti, “la risoluzione di diritto di un contratto, prevista dai contraenti con apposita pattuizione quale conseguenza dell'inadempimento - di qualsiasi entità - di una determinata obbligazione non si verifica automaticamente, ma solo nel momento in cui il contraente, nel cui interesse la clausola sia stata pattuita, comunichi all'altro contraente inadempiente che intende avvalersi della clausola stessa" (si veda Cassazione civile sez. III, 08/04/2024, n.9369; conf. Cass. Sez. 1, sent. 16 maggio 2002, n. 7178).
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, secondo il principio della soccombenza, alla luce del valore della controversia, delle attività svolte e del grado di complessità della materia, secondo i parametri medi dello scaglione di valore di riferimento da €. 5.201,00 ad €. 26.000,00 di cui al DM.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che il contratto di affitto di azienda concluso tra le parti in data 30.01.2017 si è risolto di diritto per l'operare della clausola risolutiva espressa, a partire dal 14.12.2017;
- per l'effetto condanna il resistente contumace a pagare in favore di parte ricorrente, ex art. 1218 cc, la somma di €. 8.000,00, oltre agli interessi legali dalla scadenza dei canoni sino al soddisfo, e l'ulteriore somma di €. 1.815,22, oltre interessi legali, dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
- condanna parte resistente contumace al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.701,00, oltre c.u., iva e c.p.a come per legge e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articoli 127ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti;
provvedimento redatto tramite l'ausilio dell'UPP dott.ssa Rosa Arena.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
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