TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8106/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8106/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. PAGLIANI LUCA elettivamente C.F._2 domiciliati in presso il difensore avv. PAGLIANI LUCA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso, con le modifiche di cui al verbale del 4.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 06/07/2002 a Granarolo dell'Emilia fu celebrato tra (C.F. Parte_1
), nato il [...] in [...] e C.F._1 Parte_2
( ), nata a [...] l'[...], matrimonio secondo il rito civile CodiceFiscale_3 trascritto all'ufficio dello stato civile del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), atti di matrimonio al n. 3 p. 1 anno 2002. Dalla loro unione sono nati: la figlia (C.F. Persona_1
), nata Bologna, il 02/09/2003, maggiorenne e non economicamente C.F._4 autosufficiente;
il figlio (C.F. ), nato a [...], il Persona_2 C.F._5
06/08/2008, minorenne e non economicamente autosufficiente. Venuta meno l'affectio coniugalis, le pagina 1 di 3 parti concordemente chiedono che sia pronunciata la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, con le modifiche di cui al verbale di udienza del 4.11.2025, allorchè hanno confermato che non intendono riconciliarsi. Le condizioni sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno in questa sede integralmente recepite. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
A - pronuncia la separazione fra (C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1
19/03/1971 in Rimini (RN) e ( ), nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_3
(BO) l'11/01/1971, che hanno contratto matrimonio civile in data 06/07/2002 a Granarolo dell'Emilia, trascritto all'ufficio dello stato civile del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), atti di matrimonio, al n. 3 p. 1 anno 2002; manda all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) - i coniugi vivranno separatamente;
2) - il figlio minorenne è affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi;
3)- viene stabilito il collocamento del figlio minore presso la madre, nella casa coniugale che Per_2
è assegnata alla moglie;
4) La responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata in via condivisa da entrambi Per_2
i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il figlio si troverà di volta in volta;
5) il signor si impegna e obbliga a versare alla moglie, a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno quindici di ogni mese e sino all'indipendenza economica degli stessi, la somma mensile di € 150,00= per ciascun figlio, importo da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT, nonché di contribuire nella misura del 50 % alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di
Bologna in data 9 agosto 2017;
6) in ragione dell'età ultrasedicenne del figlio e oramai prossimo al raggiungimento della Per_2
pagina 2 di 3 maggiore età, i genitori concorderanno, di volta in volta, anche tenendo conto dei rispettivi impegni di lavoro e delle esigenze dello stesso, tempi e modalità con cui si avvicenderanno nella cura ed assistenza quotidiana del figlio, facendo in modo che le rispettive presenze abbiano spazio tendenzialmente paritario. Stabiliranno, altresì, di comune accordo le festività ed i periodi di vacanza che il figlio trascorrerà con l'uno e con l'altro genitore;
7) i coniugi prestano reciproco consenso per l'espatrio;
8) i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole.
I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole;
9) i coniugi si dichiarano tra loro economicamente indipendenti talché provvederanno ciascuno col proprio lavoro, al sostentamento personale e nulla si corrisponderanno reciprocamente a titolo di contributo per mantenimento dell'altro;
10) le parti dichiarano che con l'adempimento di tali obbligazioni ogni rapporto economico tra loro intercorrente verrà definitivamente risolto. Ogni altro rapporto patrimoniale tra i coniugi è già stato regolato.
C – nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8106/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. PAGLIANI LUCA elettivamente C.F._2 domiciliati in presso il difensore avv. PAGLIANI LUCA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso, con le modifiche di cui al verbale del 4.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 06/07/2002 a Granarolo dell'Emilia fu celebrato tra (C.F. Parte_1
), nato il [...] in [...] e C.F._1 Parte_2
( ), nata a [...] l'[...], matrimonio secondo il rito civile CodiceFiscale_3 trascritto all'ufficio dello stato civile del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), atti di matrimonio al n. 3 p. 1 anno 2002. Dalla loro unione sono nati: la figlia (C.F. Persona_1
), nata Bologna, il 02/09/2003, maggiorenne e non economicamente C.F._4 autosufficiente;
il figlio (C.F. ), nato a [...], il Persona_2 C.F._5
06/08/2008, minorenne e non economicamente autosufficiente. Venuta meno l'affectio coniugalis, le pagina 1 di 3 parti concordemente chiedono che sia pronunciata la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, con le modifiche di cui al verbale di udienza del 4.11.2025, allorchè hanno confermato che non intendono riconciliarsi. Le condizioni sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno in questa sede integralmente recepite. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
A - pronuncia la separazione fra (C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1
19/03/1971 in Rimini (RN) e ( ), nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_3
(BO) l'11/01/1971, che hanno contratto matrimonio civile in data 06/07/2002 a Granarolo dell'Emilia, trascritto all'ufficio dello stato civile del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), atti di matrimonio, al n. 3 p. 1 anno 2002; manda all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) - i coniugi vivranno separatamente;
2) - il figlio minorenne è affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi;
3)- viene stabilito il collocamento del figlio minore presso la madre, nella casa coniugale che Per_2
è assegnata alla moglie;
4) La responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata in via condivisa da entrambi Per_2
i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il figlio si troverà di volta in volta;
5) il signor si impegna e obbliga a versare alla moglie, a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno quindici di ogni mese e sino all'indipendenza economica degli stessi, la somma mensile di € 150,00= per ciascun figlio, importo da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT, nonché di contribuire nella misura del 50 % alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di
Bologna in data 9 agosto 2017;
6) in ragione dell'età ultrasedicenne del figlio e oramai prossimo al raggiungimento della Per_2
pagina 2 di 3 maggiore età, i genitori concorderanno, di volta in volta, anche tenendo conto dei rispettivi impegni di lavoro e delle esigenze dello stesso, tempi e modalità con cui si avvicenderanno nella cura ed assistenza quotidiana del figlio, facendo in modo che le rispettive presenze abbiano spazio tendenzialmente paritario. Stabiliranno, altresì, di comune accordo le festività ed i periodi di vacanza che il figlio trascorrerà con l'uno e con l'altro genitore;
7) i coniugi prestano reciproco consenso per l'espatrio;
8) i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole.
I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole;
9) i coniugi si dichiarano tra loro economicamente indipendenti talché provvederanno ciascuno col proprio lavoro, al sostentamento personale e nulla si corrisponderanno reciprocamente a titolo di contributo per mantenimento dell'altro;
10) le parti dichiarano che con l'adempimento di tali obbligazioni ogni rapporto economico tra loro intercorrente verrà definitivamente risolto. Ogni altro rapporto patrimoniale tra i coniugi è già stato regolato.
C – nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3