TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/07/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1417 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avvocato SGARBI MARCO ENRICO
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato EFFIGIATI KATIA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: famiglia di fatto, prima regolamentazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in verbale di udienza del
02/07/2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui è nato il figlio Per_1 il 14/09/2020.
2. Il presente procedimento, avviato dalla madre con ricorso del 25/03/2025, e nel cui ambito si è costituito il padre, concerne la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra i genitori e il figlio minore.
3. All'esito della prima udienza del 02/07/2025, le parti hanno raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“- affidamento condiviso del figlio minore , nato il [...], non Per_1 essendovi ragioni per derogare a tale ordinario regime;
- collocamento del bambino assieme alla madre nella casa familiare di Modena, via Carlo Cattaneo, n. 74 int. 3, che viene alla stessa assegnata e presso la quale manterrà la residenza;
il padre si impegna a trasferirsi in altra Per_1 abitazione entro l'inizio del prossimo mese di settembre;
- avendo un buon rapporto con il padre ed essendo i genitori consci che Per_1 per affrontare gli inevitabili maggiori costi legati alla separazione è imprescindibile che la madre aumenti la propria attività lavorativa e i relativi introiti, e che ciò richiederà un maggiore investimento, in primis in termini di tempo, nella stessa, i genitori concordano di strutturare nei seguenti termini ampi, di fatto paritari, le frequentazioni tra il minore e il padre: calendario ordinario: prima settimana: lunedì, mercoledì e venerdì, andandolo a prendere a scuola e riaccompagnandolo sempre a scuola il mattino successivo, dunque con pernottamento;
seconda settimana: lunedì e mercoledì, andandolo a prendere a scuola e riaccompagnandolo sempre a scuola il mattino successivo, sabato dopo pranzo fino alla domenica sera alle ore 19:00 prima di cena;
il calendario ordinario sopra indicato verrà attuato dai genitori con la minima gradualità necessaria per abituare il bambino al nuovo assetto;
vacanze estive: due settimane con ciascun genitore, da concordare ogni anno entro il 5 maggio;
nel restante periodo si seguirà il calendario ordinario;
in caso di mancato accordo, gli anni dispari deciderà la madre e quelli pari il padre;
2 vacanze pasquali: 3 giorni con ciascun genitore, alternando ogni anno il giorno di
Pasqua e il lunedì dell'Angelo; vacanze natalizie: ad anni alterni, con un genitore il periodo dal 23 al 30 dicembre e con l'altro quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- il padre corrisponderà alla madre, a far data dal corrente mese di luglio 2025, euro 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole, importo rivalutabile annualmente secondo ISTAT, oltre alla metà delle spese straordinarie come regolate dal Protocollo del 25/09/2019 in uso presso questo
Tribunale da intendersi qui riportato;
- l'assegno unico per la prole erogato dall' verrà percepito dai genitori in CP_2 ragione di metà ciascuno;
- spese di lite integralmente compensate.”
4. Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale del figlio minore.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, recepisce le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e trascritte in motivazione.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 02/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
3
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1417 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avvocato SGARBI MARCO ENRICO
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato EFFIGIATI KATIA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: famiglia di fatto, prima regolamentazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in verbale di udienza del
02/07/2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui è nato il figlio Per_1 il 14/09/2020.
2. Il presente procedimento, avviato dalla madre con ricorso del 25/03/2025, e nel cui ambito si è costituito il padre, concerne la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra i genitori e il figlio minore.
3. All'esito della prima udienza del 02/07/2025, le parti hanno raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“- affidamento condiviso del figlio minore , nato il [...], non Per_1 essendovi ragioni per derogare a tale ordinario regime;
- collocamento del bambino assieme alla madre nella casa familiare di Modena, via Carlo Cattaneo, n. 74 int. 3, che viene alla stessa assegnata e presso la quale manterrà la residenza;
il padre si impegna a trasferirsi in altra Per_1 abitazione entro l'inizio del prossimo mese di settembre;
- avendo un buon rapporto con il padre ed essendo i genitori consci che Per_1 per affrontare gli inevitabili maggiori costi legati alla separazione è imprescindibile che la madre aumenti la propria attività lavorativa e i relativi introiti, e che ciò richiederà un maggiore investimento, in primis in termini di tempo, nella stessa, i genitori concordano di strutturare nei seguenti termini ampi, di fatto paritari, le frequentazioni tra il minore e il padre: calendario ordinario: prima settimana: lunedì, mercoledì e venerdì, andandolo a prendere a scuola e riaccompagnandolo sempre a scuola il mattino successivo, dunque con pernottamento;
seconda settimana: lunedì e mercoledì, andandolo a prendere a scuola e riaccompagnandolo sempre a scuola il mattino successivo, sabato dopo pranzo fino alla domenica sera alle ore 19:00 prima di cena;
il calendario ordinario sopra indicato verrà attuato dai genitori con la minima gradualità necessaria per abituare il bambino al nuovo assetto;
vacanze estive: due settimane con ciascun genitore, da concordare ogni anno entro il 5 maggio;
nel restante periodo si seguirà il calendario ordinario;
in caso di mancato accordo, gli anni dispari deciderà la madre e quelli pari il padre;
2 vacanze pasquali: 3 giorni con ciascun genitore, alternando ogni anno il giorno di
Pasqua e il lunedì dell'Angelo; vacanze natalizie: ad anni alterni, con un genitore il periodo dal 23 al 30 dicembre e con l'altro quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- il padre corrisponderà alla madre, a far data dal corrente mese di luglio 2025, euro 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole, importo rivalutabile annualmente secondo ISTAT, oltre alla metà delle spese straordinarie come regolate dal Protocollo del 25/09/2019 in uso presso questo
Tribunale da intendersi qui riportato;
- l'assegno unico per la prole erogato dall' verrà percepito dai genitori in CP_2 ragione di metà ciascuno;
- spese di lite integralmente compensate.”
4. Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale del figlio minore.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, recepisce le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e trascritte in motivazione.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 02/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
3