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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 5413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5413 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1880/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione all'udienza collegiale del 30.4.2025 e vertente tra
TRA
(c.f. e P.IVA , in persona del Direttore Generale p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura notarile alle liti per notar rep. n. 42728 Persona_1 del 5.9.2019, da intendersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. GIUSEPPE IERVOLINO
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata, unitamente al proprio difensore, presso il C.F._1
Servizio Affari Legali dell' sito in alla via Comunale del Principe 13/a; CP_1 Pt_1
APPELLANTE
E
(c.f. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_2 P.IVA_2 difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e valevole anche per il presente giudizio di appello, dagli avv.ti VINCENZO
PP (c.f. ) e NN ER (c.f. ) C.F._2 C.F._3 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in alla Piazza Francese n. 1/3; Pt_1
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato il 2.8.2018, la (di seguito ”) CP_2 Pt_1
Parte conveniva in giudizio l' (di seguito ) dinanzi al Tribunale di Napoli, per Parte_1 sentirla condannare al pagamento della somma di € 5.797,93, oltre interessi contrattuali, a titolo di residuo corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese nella branca di , in favore di Parte_2 assistiti dal SSN nel periodo dal 21.10.2013 al 27.10.2013. A fondamento della domanda, il Centro ricorrente specificava di aver erogato le suddette prestazioni sino alla data del 27.10.2013, coincidente con la data previsionale di raggiungimento del tetto di spesa annuale della macroarea di Parte Laboratorio che gli era stata comunicata via PEC dall' in data 9.10.2013, ai sensi dell'art. 5 comma 3 n. 2 del contratto, maturando in tal modo il credito azionato. Parte Costituendosi con comparsa dell'11.12.2018, l' deduceva che era onere del Centro provare il mancato superamento del tetto di spesa ed eccepiva, richiamando le note prot. n. 4751 del 18.9.2018
e prot. n. 0060667/2013 del 20.11.2013, l'avvenuto superamento del limite di spesa, fissato alla data del 21.10.2013, ritenendo, pertanto, il credito azionato non dovuto in quanto relativo a prestazioni rese extra budget. Deduceva, infine, la non debenza degli interessi per mancanza di necessaria costituzione in mora e chiedeva il rigetto della domanda.
Con ordinanza pubblicata il 25.5.2020 (R.G. 14985/2018), il Tribunale di Napoli, ritenuta non Parte contestata l'esecuzione delle prestazioni, rilevava che l' si era limitata ad eccepire una circostanza impeditiva dell'esigibilità del credito e, richiamando l'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità in merito alla ripartizione degli oneri probatori, affermava, quindi, che Parte era suo onere fornire la prova del dedotto superamento del limite di spesa;
onere che l' invece, non aveva fornito, limitandosi ad un'eccezione generica ed astratta, senza neppure specificare il numero delle prestazioni che rientravano nel limite di spesa e quelle che invece eccedevano. Parte Rilevava, inoltre, che l' aveva depositato soltanto il 20.5.2020, e dunque tardivamente, il verbale del tavolo tecnico. Richiamava, infine, le disposizioni dell'art. 5 del regolamento contrattuale in ordine ai criteri di remunerazione delle prestazioni e, rilevato che agli atti vi era una
PEC notificata al Centro in data 9.10.2013, con la quale lo stesso veniva reso edotto che lo sforamento della branca di macroarea sarebbe stata raggiunta in data 27.10.2013, riteneva che l'ipotesi in esame rientrasse nella lettera a) di cui al citato art. 5 e che, quindi, poiché a consuntivo il Parte tetto di spesa era stato superato in data antecedente a quella comunicata in via preventiva, l' avrebbe dovuto provare di aver applicato alle prestazioni rese entro la data di presumibile sforamento il procedimento di Regressione Tariffaria.
Concludeva che, poiché l'importo addebitato non costituiva una RTU, ma il controvalore delle prestazioni rese dal Centro successivamente alla data di sforamento effettivo (21.10.2013) e quella
2 Parte previsionale (27.10.2013), la domanda era fondata e l' doveva essere condannata a pagare la sorte capitale richiesta oltre al pagamento degli interessi di cui all'art. 7 del contratto e alle spese di lite. Parte Avverso tale decisione, con atto notificato in data 10.6.2020, ha proposto appello l' lamentando, con il primo motivo, l'erronea adesione da parte del primo giudice al nuovo orientamento giurisprudenziale in tema di ripartizione dell'onere della prova;
con il secondo motivo, l'erroneità della decisione, nella misura in cui, mal esaminando la documentazione Parte depositata in primo grado, ha imputato ad un error in procedendo dell' la tardiva applicazione della RTU, senza considerare che, invece, l' sanitaria sin dal primo grado di giudizio aveva CP_1 specificato la coincidenza tra l'importo richiesto dal e la RTU ad esso applicabile per il Pt_1
2013, chiedendo, comunque, di essere rimessa in termini per la produzione dei verbali dei tavoli tecnici, non operando preclusioni in tal senso per l'intervenuto overruling. Con il terzo motivo di appello, infine, ha censurato l'erroneità della sentenza impugnata per aver riconosciuto gli interessi di cui al D.lgs. 231/2002, nella specie non dovuti.
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 5.11.2020, il Centro ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 30.4.2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito brevemente illustrati.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato l'erronea applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova da parte del primo giudice, deducendo, anche sulla scorta di risalenti precedenti di merito, che spettava al non solo la prova del rapporto convenzionale e del Pt_1 contratto, ma anche la prova del mancato superamento dei tetti di spesa.
Il motivo è infondato, condividendo il Collegio l'orientamento fatto proprio anche dal giudice di prime cure ed ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di questa stessa Corte, secondo cui il superamento del tetto di spesa non integra un fatto costitutivo del diritto di credito azionato
(da provarsi dalla struttura sanitaria accreditata), bensì un fatto estintivo/impeditivo Parte dell'obbligazione, il cui onere della prova incombe sul debitore ( (cfr. in tal senso Cass.,
5561/2021; Cass., 10182/2021; Cass., 30283/2019; Cass., 16380/2019; Cass. 3403/2018; Cass.,
5095/2018).
Con il secondo motivo di impugnazione, poi, l'appellante ha lamentato l'erronea disamina della documentazione prodotta e della questione oggetto di giudizio, deducendo che l'importo della
Regressione Tariffaria Unica (RTU), determinata per la , coincideva esattamente Parte_3
3 con quella delle prestazioni rese oltre la data di effettivo sforamento, avvenuto il 21.10.2013 e, dunque, con l'importo rivendicato nella domanda dal Centro. Ha, pertanto, eccepito di aver “preso atto delle determinazioni assunte dal Tavolo Tecnico e delle date di raggiungimento dei limiti di spesa, stabilendo di non retribuire a carico del SSR le prestazioni erogate oltre la data prevista di esaurimento del tetto di spesa fissato per l'anno 2013 per la branca per il 21.10.2013 Parte_2
e facendo coincidere l'importo della regressione tariffaria con quello delle prestazioni rese oltre la predetta data di sforamento” (v. pag. 13 atto di impugnazione). A tal fine, ha richiesto di essere rimessa in termini ai fini della produzione in giudizio dei verbali del tavolo tecnico n. 1/2014 e n.
2/2014, considerato l'overruling verificatosi in tema di onere della prova sul superamento dei tetti di spesa nel corso del giudizio.
Il motivo di appello è inammissibile, atteso che l'art. 345 c.p.c. vieta l'introduzione in appello di eccezioni nuove, mai proposte in primo grado. Parte Orbene, l' in primo grado, sia nella comparsa di risposta che nella comparsa conclusionale si era limitata ad eccepire genericamente, come rilevato già dal primo giudice, che gli importi richiesti non erano dovuti in quanto eccedenti i limiti di spesa fissati inderogabilmente per la branca in esame;
il motivo proposto in appello, invece, è interamente incentrato sulla correttezza dell'applicazione della Regressione Tariffaria per l'anno 2013 per la branca di Laboratorio e sulla circostanza che essa coinciderebbe esattamente con la somma rivendicata dal . Pt_1
Parte Invero l' in primo grado, aveva sì eccepito la non debenza delle somme in quanto rese extra budget, ma non aveva svolto alcuna deduzione con riferimento specifico alla RTU e alla sua coincidenza con l'importo rivendicato dal . Anzi, il mancato riferimento specifico alla RTU e Pt_1 la generica deduzione che le prestazioni non erano dovute in quanto “extra budget”, unito al richiamo alla data del 21 ottobre quale data dell'avvenuto effettivo sforamento, induce a ritenere Parte che l' avesse rifiutato integralmente il pagamento per superamento del tetto e non per l'applicazione della regressione tariffaria a quelle rese tra la data di sforamento effettivo e quella preventivamente indicata.
Inoltre, – come pure rilevato dal primo giudice – l'azienda sanitaria non aveva neppure specificato il numero delle prestazioni rese tra il 21 e il 27 ottobre che rientravano e quelle che eccedevano tale limite, assumendo che “come emerge dalla nota prot. n. 4751 del 18.9.2018 in atti con i relativi allegati, per il mese di ottobre 2013, l'importo richiesto di € 5.797,93 si riferisce a parte delle prestazioni rese oltre il limite di spesa fissato per la per la data del 21.10.2013 Parte_3
Parte come si evince dalla nota prot. n. 0060667/2013 del 20.11.2013. Per tale somma non dovuta l' provvedeva a richiedere nota di credito come da nota in atti. Pertanto, la somma pretesa dalla Pt_4
[...] non è dovuta, perché relativa a prestazioni rese oltre il limite di spesa fissato per la data 21.10.2013
(cfr. pag. 3 atto di costituzione e risposta di primo grado).
Va pertanto applicato il consolidato principio di diritto, secondo il quale: “Il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera
"revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale” (cfr. Cass., n. 9211/2022; Cass., n. 4854/2014; Cass., n. 4854/2014).
Resta, pertanto, assorbita l'ulteriore questione della rimessione in termini per la produzione dei verbali del tavolo tecnico, atteso che la carenza di allegazione non può essere sopperita dalla produzione documentale, che, appunto, ha lo scopo di fornire la prova alle circostanze dedotte e non quello di integrare le eventuali lacune deduttive delle parti. Parte Con il terzo e ultimo motivo di appello, infine, l' si duole dell'erroneità dell'ordinanza impugnata per aver riconosciuto gli interessi al tasso fissato dal d.lgs. 231/2002, senza tener conto che le prestazioni erogate dal Centro si inquadrerebbero nell'ambito di una concessione di pubblico servizio, esorbitando, in tal modo, dal perimetro applicativo di cui al d.lgs. 231/2002, riferibile, invece, ai soli pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale.
Il motivo è inammissibile, in quanto, la condanna per accessori pronunciata in primo grado non prevede il pagamento degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002, bensì quelli di cui all'art. 7 del contratto.
Sebbene sia gli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 che gli interessi di cui all'art. 7 del contratto rappresentino interessi di natura moratoria, ossia collegati al tardivo pagamento, i tassi previsti dalla normativa di cui al suddetto d.lgs. 231/2002 differiscono sensibilmente da quelli derivanti da contratto.
L'appellante, quindi, nel formulare il motivo d'appello, non ha contestato la debenza degli interessi nella misura espressamente riconosciuta dal primo giudice (interessi moratori di natura contrattuale), ma, articolando una doglianza inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, quelli diversi di cui al d.lgs. 231/2002.
Dal rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento sulla base del credito in contestazione, detratti i compensi per la fase istruttoria non svolta in appello, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri, per averne fatto anticipo.
5 In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
, avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 25.5.2020, nei confronti
[...] della così provvede: CP_2
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1 favore della società appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.984,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Vincenzo Cappello e Giovanni
Terreri, per averne fatto anticipo;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1880/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione all'udienza collegiale del 30.4.2025 e vertente tra
TRA
(c.f. e P.IVA , in persona del Direttore Generale p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura notarile alle liti per notar rep. n. 42728 Persona_1 del 5.9.2019, da intendersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. GIUSEPPE IERVOLINO
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata, unitamente al proprio difensore, presso il C.F._1
Servizio Affari Legali dell' sito in alla via Comunale del Principe 13/a; CP_1 Pt_1
APPELLANTE
E
(c.f. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_2 P.IVA_2 difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e valevole anche per il presente giudizio di appello, dagli avv.ti VINCENZO
PP (c.f. ) e NN ER (c.f. ) C.F._2 C.F._3 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in alla Piazza Francese n. 1/3; Pt_1
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato il 2.8.2018, la (di seguito ”) CP_2 Pt_1
Parte conveniva in giudizio l' (di seguito ) dinanzi al Tribunale di Napoli, per Parte_1 sentirla condannare al pagamento della somma di € 5.797,93, oltre interessi contrattuali, a titolo di residuo corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese nella branca di , in favore di Parte_2 assistiti dal SSN nel periodo dal 21.10.2013 al 27.10.2013. A fondamento della domanda, il Centro ricorrente specificava di aver erogato le suddette prestazioni sino alla data del 27.10.2013, coincidente con la data previsionale di raggiungimento del tetto di spesa annuale della macroarea di Parte Laboratorio che gli era stata comunicata via PEC dall' in data 9.10.2013, ai sensi dell'art. 5 comma 3 n. 2 del contratto, maturando in tal modo il credito azionato. Parte Costituendosi con comparsa dell'11.12.2018, l' deduceva che era onere del Centro provare il mancato superamento del tetto di spesa ed eccepiva, richiamando le note prot. n. 4751 del 18.9.2018
e prot. n. 0060667/2013 del 20.11.2013, l'avvenuto superamento del limite di spesa, fissato alla data del 21.10.2013, ritenendo, pertanto, il credito azionato non dovuto in quanto relativo a prestazioni rese extra budget. Deduceva, infine, la non debenza degli interessi per mancanza di necessaria costituzione in mora e chiedeva il rigetto della domanda.
Con ordinanza pubblicata il 25.5.2020 (R.G. 14985/2018), il Tribunale di Napoli, ritenuta non Parte contestata l'esecuzione delle prestazioni, rilevava che l' si era limitata ad eccepire una circostanza impeditiva dell'esigibilità del credito e, richiamando l'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità in merito alla ripartizione degli oneri probatori, affermava, quindi, che Parte era suo onere fornire la prova del dedotto superamento del limite di spesa;
onere che l' invece, non aveva fornito, limitandosi ad un'eccezione generica ed astratta, senza neppure specificare il numero delle prestazioni che rientravano nel limite di spesa e quelle che invece eccedevano. Parte Rilevava, inoltre, che l' aveva depositato soltanto il 20.5.2020, e dunque tardivamente, il verbale del tavolo tecnico. Richiamava, infine, le disposizioni dell'art. 5 del regolamento contrattuale in ordine ai criteri di remunerazione delle prestazioni e, rilevato che agli atti vi era una
PEC notificata al Centro in data 9.10.2013, con la quale lo stesso veniva reso edotto che lo sforamento della branca di macroarea sarebbe stata raggiunta in data 27.10.2013, riteneva che l'ipotesi in esame rientrasse nella lettera a) di cui al citato art. 5 e che, quindi, poiché a consuntivo il Parte tetto di spesa era stato superato in data antecedente a quella comunicata in via preventiva, l' avrebbe dovuto provare di aver applicato alle prestazioni rese entro la data di presumibile sforamento il procedimento di Regressione Tariffaria.
Concludeva che, poiché l'importo addebitato non costituiva una RTU, ma il controvalore delle prestazioni rese dal Centro successivamente alla data di sforamento effettivo (21.10.2013) e quella
2 Parte previsionale (27.10.2013), la domanda era fondata e l' doveva essere condannata a pagare la sorte capitale richiesta oltre al pagamento degli interessi di cui all'art. 7 del contratto e alle spese di lite. Parte Avverso tale decisione, con atto notificato in data 10.6.2020, ha proposto appello l' lamentando, con il primo motivo, l'erronea adesione da parte del primo giudice al nuovo orientamento giurisprudenziale in tema di ripartizione dell'onere della prova;
con il secondo motivo, l'erroneità della decisione, nella misura in cui, mal esaminando la documentazione Parte depositata in primo grado, ha imputato ad un error in procedendo dell' la tardiva applicazione della RTU, senza considerare che, invece, l' sanitaria sin dal primo grado di giudizio aveva CP_1 specificato la coincidenza tra l'importo richiesto dal e la RTU ad esso applicabile per il Pt_1
2013, chiedendo, comunque, di essere rimessa in termini per la produzione dei verbali dei tavoli tecnici, non operando preclusioni in tal senso per l'intervenuto overruling. Con il terzo motivo di appello, infine, ha censurato l'erroneità della sentenza impugnata per aver riconosciuto gli interessi di cui al D.lgs. 231/2002, nella specie non dovuti.
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 5.11.2020, il Centro ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 30.4.2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito brevemente illustrati.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato l'erronea applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova da parte del primo giudice, deducendo, anche sulla scorta di risalenti precedenti di merito, che spettava al non solo la prova del rapporto convenzionale e del Pt_1 contratto, ma anche la prova del mancato superamento dei tetti di spesa.
Il motivo è infondato, condividendo il Collegio l'orientamento fatto proprio anche dal giudice di prime cure ed ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di questa stessa Corte, secondo cui il superamento del tetto di spesa non integra un fatto costitutivo del diritto di credito azionato
(da provarsi dalla struttura sanitaria accreditata), bensì un fatto estintivo/impeditivo Parte dell'obbligazione, il cui onere della prova incombe sul debitore ( (cfr. in tal senso Cass.,
5561/2021; Cass., 10182/2021; Cass., 30283/2019; Cass., 16380/2019; Cass. 3403/2018; Cass.,
5095/2018).
Con il secondo motivo di impugnazione, poi, l'appellante ha lamentato l'erronea disamina della documentazione prodotta e della questione oggetto di giudizio, deducendo che l'importo della
Regressione Tariffaria Unica (RTU), determinata per la , coincideva esattamente Parte_3
3 con quella delle prestazioni rese oltre la data di effettivo sforamento, avvenuto il 21.10.2013 e, dunque, con l'importo rivendicato nella domanda dal Centro. Ha, pertanto, eccepito di aver “preso atto delle determinazioni assunte dal Tavolo Tecnico e delle date di raggiungimento dei limiti di spesa, stabilendo di non retribuire a carico del SSR le prestazioni erogate oltre la data prevista di esaurimento del tetto di spesa fissato per l'anno 2013 per la branca per il 21.10.2013 Parte_2
e facendo coincidere l'importo della regressione tariffaria con quello delle prestazioni rese oltre la predetta data di sforamento” (v. pag. 13 atto di impugnazione). A tal fine, ha richiesto di essere rimessa in termini ai fini della produzione in giudizio dei verbali del tavolo tecnico n. 1/2014 e n.
2/2014, considerato l'overruling verificatosi in tema di onere della prova sul superamento dei tetti di spesa nel corso del giudizio.
Il motivo di appello è inammissibile, atteso che l'art. 345 c.p.c. vieta l'introduzione in appello di eccezioni nuove, mai proposte in primo grado. Parte Orbene, l' in primo grado, sia nella comparsa di risposta che nella comparsa conclusionale si era limitata ad eccepire genericamente, come rilevato già dal primo giudice, che gli importi richiesti non erano dovuti in quanto eccedenti i limiti di spesa fissati inderogabilmente per la branca in esame;
il motivo proposto in appello, invece, è interamente incentrato sulla correttezza dell'applicazione della Regressione Tariffaria per l'anno 2013 per la branca di Laboratorio e sulla circostanza che essa coinciderebbe esattamente con la somma rivendicata dal . Pt_1
Parte Invero l' in primo grado, aveva sì eccepito la non debenza delle somme in quanto rese extra budget, ma non aveva svolto alcuna deduzione con riferimento specifico alla RTU e alla sua coincidenza con l'importo rivendicato dal . Anzi, il mancato riferimento specifico alla RTU e Pt_1 la generica deduzione che le prestazioni non erano dovute in quanto “extra budget”, unito al richiamo alla data del 21 ottobre quale data dell'avvenuto effettivo sforamento, induce a ritenere Parte che l' avesse rifiutato integralmente il pagamento per superamento del tetto e non per l'applicazione della regressione tariffaria a quelle rese tra la data di sforamento effettivo e quella preventivamente indicata.
Inoltre, – come pure rilevato dal primo giudice – l'azienda sanitaria non aveva neppure specificato il numero delle prestazioni rese tra il 21 e il 27 ottobre che rientravano e quelle che eccedevano tale limite, assumendo che “come emerge dalla nota prot. n. 4751 del 18.9.2018 in atti con i relativi allegati, per il mese di ottobre 2013, l'importo richiesto di € 5.797,93 si riferisce a parte delle prestazioni rese oltre il limite di spesa fissato per la per la data del 21.10.2013 Parte_3
Parte come si evince dalla nota prot. n. 0060667/2013 del 20.11.2013. Per tale somma non dovuta l' provvedeva a richiedere nota di credito come da nota in atti. Pertanto, la somma pretesa dalla Pt_4
[...] non è dovuta, perché relativa a prestazioni rese oltre il limite di spesa fissato per la data 21.10.2013
(cfr. pag. 3 atto di costituzione e risposta di primo grado).
Va pertanto applicato il consolidato principio di diritto, secondo il quale: “Il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera
"revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale” (cfr. Cass., n. 9211/2022; Cass., n. 4854/2014; Cass., n. 4854/2014).
Resta, pertanto, assorbita l'ulteriore questione della rimessione in termini per la produzione dei verbali del tavolo tecnico, atteso che la carenza di allegazione non può essere sopperita dalla produzione documentale, che, appunto, ha lo scopo di fornire la prova alle circostanze dedotte e non quello di integrare le eventuali lacune deduttive delle parti. Parte Con il terzo e ultimo motivo di appello, infine, l' si duole dell'erroneità dell'ordinanza impugnata per aver riconosciuto gli interessi al tasso fissato dal d.lgs. 231/2002, senza tener conto che le prestazioni erogate dal Centro si inquadrerebbero nell'ambito di una concessione di pubblico servizio, esorbitando, in tal modo, dal perimetro applicativo di cui al d.lgs. 231/2002, riferibile, invece, ai soli pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale.
Il motivo è inammissibile, in quanto, la condanna per accessori pronunciata in primo grado non prevede il pagamento degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002, bensì quelli di cui all'art. 7 del contratto.
Sebbene sia gli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 che gli interessi di cui all'art. 7 del contratto rappresentino interessi di natura moratoria, ossia collegati al tardivo pagamento, i tassi previsti dalla normativa di cui al suddetto d.lgs. 231/2002 differiscono sensibilmente da quelli derivanti da contratto.
L'appellante, quindi, nel formulare il motivo d'appello, non ha contestato la debenza degli interessi nella misura espressamente riconosciuta dal primo giudice (interessi moratori di natura contrattuale), ma, articolando una doglianza inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, quelli diversi di cui al d.lgs. 231/2002.
Dal rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento sulla base del credito in contestazione, detratti i compensi per la fase istruttoria non svolta in appello, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri, per averne fatto anticipo.
5 In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
, avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 25.5.2020, nei confronti
[...] della così provvede: CP_2
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1 favore della società appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.984,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Vincenzo Cappello e Giovanni
Terreri, per averne fatto anticipo;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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