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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 3566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3566 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3085 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
MO CE e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Scauri di Minturno (LT) via Marconi n. 54
Appellante
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Daniela Pettino e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Fondi (LT) via Vincenzo Bellini n. 254 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 613/2023 del Tribunale di Cassino pubblicata in data 18/09/2023, notificata in data 08/11/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 30/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , premesso di aver prestato attività lavorativa in assenza di Parte_1 regolarizzazione alle dipendenze della dal 07/04/2015 al CP_1 Parte_2
30/06/2017 con mansioni di commessa e addetta alla cassa, e dedotto di non aver ricevuto la giusta retribuzione a titolo di lavoro ordinario, straordinario, ferie non godute, mensilità aggiuntive e TFR, ha agito in giudizio contro la predetta società rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che la sig.ra
per il periodo di lavoro svolto dal 7.4.2015 al 30.6.2017 epoca di Parte_1 cessazione del rapporto ha diritto ad essere inquadrata nel IV livello del CCNL Commercio e Terziario stanti le mansioni di fatto svolte ed orario di lavoro così come esposto in ricorso;
b) condannare quindi la società all'immediato Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 46.282,15 per le differenze retributive di cui in premessa o diversa somma che per gli stessi titoli sarà ritenuto equo liquidare anche ai sensi dell'art. 36 Costituzione, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorario del giudizio, da distrarsi in favore sottoscritta procuratrice antistataria”.
1.1. Nella resistenza della il Tribunale di Cassino ha così statuito: Parte_3
“− rigetta il ricorso;
− condanna la parte ricorrente a rimborsare al difensore della parte convenuta, dichiaratosi antistatario, le spese di giudizio, che liquida in euro 4.628,50, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA”.
1.2. Rigettate le eccezioni di improcedibilità e di nullità del ricorso, il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda, alla stregua delle risultanze dell'istruttoria svolta, inidonee a confermare l'intervenuta costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando, Parte_1 con un unico e articolato motivo, una errata e contraddittoria valutazione delle prove testimoniali assunte e della prova documentale acquisita in atti.
2.1. Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e Parte_3 chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, si osserva che non ricorrono le condizioni per affermare la palese infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., avendo, da un lato, l'appellante compiutamente indicato ed argomentato le ragioni del gravame e le parti della sentenza impugnata ritenute erronee. Né il gravame appare prima facie infondato nel merito, alla luce dell'oggetto della causa e delle argomentazioni in fatto ed in diritto devolute alla cognizione della Corte, meritevoli di verifica in questa sede.
4. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
5. Con un unico articolato motivo di ricorso la parte appellante censura la ricostruzione dei fatti di cui alla gravata sentenza, lamentando un'errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali, anche in punto di attendibilità, nonché delle prove documentali in atti. In particolare, ad avviso della originaria ricorrente, dovrebbero 2 assumere maggiore rilevanza gli indici sussidiari della subordinazione rispetto all'eterodirezione del datore per essere rimasta sovente da sola all'interno dell'esercizio commerciale.
5.1. Come è noto, il codice civile non detta una nozione di subordinazione né di contratto di lavoro subordinato, limitandosi a definire nell'art. 2094 c.c. il prestatore di lavoro subordinato come colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore” e che deve “osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende” (art. 2104, secondo comma, c.c.).
5.2. Elementi essenziali di tale definizione codicistica sono quindi la collaborazione del lavoratore all'attività economica dell'impresa, la dipendenza dall'imprenditore e la c.d. eterodirezione.
5.3. La Corte di cassazione ha ribadito che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità esecutive di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21028 del 28/09/2006, Cass. Sez. L, Sentenza n. 4171 del 24/02/2006), mentre ai fini di tale distinzione è scarsamente rilevante il tipo di attività svolta dal prestatore, dal momento che qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7966 del 05/04/2006).
5.4. Elemento indefettibile, dunque, del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4500 del 27/02/2007).
5.5. In applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio spetta senza dubbio all'attore, che voglia far valere in giudizio diritti connessi alla 3 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle specifiche contestazioni del convenuto in ordine alla esistenza ed alla natura del rapporto, provare la sussistenza della subordinazione, integrando tale circostanza un fatto costitutivo della pretesa.
5.6. Grava, pertanto, sul lavoratore che agisce in giudizio ai fini dell'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'onere - in primo luogo - di allegare e - quindi - di provare gli elementi fondamentali dell'indagine conoscitiva del giudice circa la sussistenza o meno della subordinazione, quali l'indicazione del soggetto che ha provveduto all'assunzione, i contenuti della pattuizione intervenuta in sede di costituzione del rapporto, l'obbligatorietà dell'orario di lavoro e la necessità di giustificare le assenze e di concordare i periodi di ferie, l'importo e le modalità di corresponsione della retribuzione, nonché, elemento di particolare rilevanza, come si atteggiasse l'eterodirezione e l'esercizio del potere direttivo, disciplinare e di controllo e, soprattutto, da parte di quale soggetto all'interno dell'apparato amministrativo della datore di lavoro.
5.7. Tale onere deve peraltro ritenersi ancora più pregnante a fronte della prospettazione alternativa offerta in giudizio dalla controparte in termini del tutto plausibili.
5.8. Da tale ripartizione probatoria consegue necessariamente che la domanda non possa essere accolta nei casi di dubbi o incertezze sulla ricostruzione fattuale, ad esempio a fronte di contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali (prescindendo nel caso anche dalla diversa credibilità o attendibilità delle fonti).
6. Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'istruttoria testimoniale espletata non abbia confermato l'avvenuta costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. In particolare, il Tribunale ha osservato: a) che dalle deposizioni testimoniali non sono emersi i tipici poteri direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
b) che neppure sono emersi indici complementari e sussidiari della subordinazione quali “l'obbligo di presenza continuativa al lavoro, di osservanza di un orario predeterminato, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e la corresponsione di una retribuzione a cadenza mensile”; c) che in ogni caso la sola circostanza che alcuni dei testi escussi ( , , Tes_1 Tes_2
hanno riferito di avere visto in modo non occasionale la ricorrente Tes_3 lavorare all'interno del negozio di elettrodomestici della resistente non può da sola provare, in difetto di ulteriori elementi idonei a integrare lo standard probatorio di gravità e concludenza del ragionamento presuntivo ex art. 2729 c.c., che la sig.ra fosse vincolata all'espletamento di mansioni Parte_1 prestabilite e all'osservanza di un cogente orario di lavoro, che conseguentemente fosse tenuta ad un obbligo di presenza e di autorizzazione/giustificazione delle proprie assenze, piuttosto che scegliere liberamente se e quando recarsi nel negozio, a seconda delle proprie
4 disponibilità, nel quadro di una collaborazione spontanea e avente carattere di autonomia, come prospettato dalla società convenuta;
d) che il teste ha riferito che “La ricorrente diceva che le faceva Testimone_4 piacere venire al negozio e stare lì perché non aveva nulla da fare”; e) che nessun teste, eccetto quelli vicini alla ricorrente (ossia e Testimone_5
), è stato in grado di riferire precisamente quali mansioni fossero Testimone_6 svolte in servizio dalla stessa;
f) che le deposizioni testimoniali sugli orari di lavoro sono risultate comunque generiche e nettamente contrastanti tra loro;
g) che nello specifico i testi , , , Testimone_7 Testimone_8 Testimone_4
, da ritenersi attendibili alla luce del disinteresse per i fatti di Testimone_9 causa e la frequentazione assidua del negozio, non sono stati in grado di riscontrare la presenza stabile e organica affermata dalla parte ricorrente, riferendo al contrario di vederla soltanto saltuariamente e senza riuscire a indicare le mansioni specifiche svolte;
h) che al contrario i testi e , che pedissequamente Testimone_6 Testimone_5 hanno riferito le medesime circostanze dedotte nel ricorso di primo grado, sono stati valutati come inattendibili per la vicinanza (anche familiare) alla parte appellante nonché per l'implausibilità delle deposizioni, smentite nettamente dagli altri dichiaranti;
i) che in ogni caso non è stata raggiunta la prova in ordine alla corresponsione mensile della retribuzione da parte del datore di lavoro e in merito alla fruizione di ferie, concludendo dunque per l'assenza di un obbligo di presenza della ricorrente nel negozio e più in generale di un suo inserimento stabile nell'organizzazione produttiva con assoggettamento al potere direttivo e organizzativo datoriale.
6.1. Emerge dunque chiaramente come la decisione del giudice a quo risulti pienamente conforme ai principi richiamati oltre che adeguatamente motivata con riferimento alle emergenze istruttorie.
6.2. Nel ricorso, difatti, l'originaria ricorrente aveva dedotto: - di avere svolto le mansioni di commessa e addetta alla cassa;
- di aver ricevuto istruzioni dal datore, senza però riuscire a specificarne il contenuto e la persona da cui le avesse ricevute;
- di aver osservato un orario di lavoro, rigido e prestabilito, dal lunedì al sabato con orari 9-13 16-20 a volte protratti;
- di avere le chiavi nel negozio. Come appare evidente, le allegazioni risultano assolutamente generiche in punto di eterodirezione dal datore di lavoro, come pure sulle modalità di assunzione e pattuizione della retribuzione: come sopra ampiamente illustrato, il nucleo indefettibile del rapporto di lavoro subordinato è, appunto, l'eterodirezione, intesa come assoggettamento ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità esecutive di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore, e che deve essere certamente dimostrato, a nulla rilevando l'affermata presenza solitaria nel negozio. 5 6.3. In disparte, poi, le carenze di allegazione, anche dalla prova testimoniale è emerso un quadro fattuale tutt'altro che completo e univoco.
6.4. Nello specifico, la deposizione di è risultata del tutto Testimone_7 irrilevante, in quanto non è riuscita a confermare neppure la presenza costante in negozio della ricorrente.
6.5. Allo stesso modo, ha confermato la versione proposta dalla Testimone_8 società convenuta secondo cui lavorava in realtà alle dipendenze Parte_1 di , pur non essendo in grado di specificare per quale società, ed ha CP_2 escluso che lavorasse nel pomeriggio e con mansioni di commessa.
6.6. Anche ha riferito di una collaborazione spontanea e occasionale, Testimone_10 smentendo le mansioni affermate nel ricorso, al contrario svolte da altri soggetti nel negozio.
6.7. Neppure nella deposizione di è possibile individuare gli Testimone_9 elementi necessari per affermare un rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra le parti: la testimone ha confermato di aver visto l'appellante all'interno del negozio ma ha altresì' dichiarato che “Nel negozio c'erano i titolari. Quando loro non c'erano ed io entravo nel negozio per qualcosa, la ricorrente non sapeva dirmi nulla”, così escludendo le tipiche mansioni della commessa, e che “Non ho mai visto pagamenti fatti alla ricorrente”.
6.8. ha riferito in modo vago sulla presenza nel negozio Testimone_6 dell'appellante e sulle mansioni svolte, ma in maniera assolutamente insufficiente a ritenere un orario di lavoro vincolato, uno stabile inserimento nell'organizzazione aziendale e l'assoggettamento alla eterodirezione datoriale. La credibilità del teste è poi minata, oltre che dalla vicinanza alla parte, dai palesi contrasti con le circostanze riferite dagli altri testimoni.
6.9. Quanto, infine, a , l'attendibilità è compromessa dalla non Testimone_5 plausibilità di una sua frequentazione costante e continua del negozio alla luce del suo impegno di studente fuori sede, oltre che dal contrasto con le dichiarazioni degli altri testimoni, innanzitutto sulla presenza pomeridiana nel pomeriggio da sola, smentita dalle dichiarazioni di . Peraltro, le dichiarazioni appaiono in Testimone_10 parte anche contraddittorie laddove, pur riferendo di trovarla sempre sola in negozio, ha indicato specificamente i soggetti che procedevano al pagamento della retribuzione.
7. In definitiva, le deposizioni testimoniali, pur riscontrando al più una presenza all'interno del negozio, di per sé suscettibile di assumere diversa valenza e significato, non hanno confermato in alcun modo né l'esercizio di poteri tipici datoriali né gli altri indici sussidiari della subordinazione, vale a dire gli elementi fondamentali (alla luce del quadro giurisprudenziale e normativo richiamato) ai fini dell'accoglimento della domanda. Come si è visto, infatti, proprio i poteri datoriali (e in primis quello direttivo) risultano centrali, in punto di allegazione prima e di prova poi, ai fini del riconoscimento del carattere subordinato dell'attività svolta, tanto più – non appare inutile rilevare – a fronte di una prestazione lavorativa 6 materiale (quale quella del commesso) in cui l'eterodirezione assume carattere pregnante, atteso che l'elemento da valutare è proprio la soggezione al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Non a caso l'elaborazione degli indici di subordinazione in via sussidiaria ha trovato terreno fertile in giurisprudenza proprio a fronte di mansioni intellettuali e professionali laddove, diversamente dal caso di specie, il potere direttivo del datore di lavoro assume connotati più sfuggenti (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9252 del 19/04/2010 per cui “Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni – e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale – e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione”).
7.
1. Analoghe considerazioni devono essere svolte rispetto all'interrogatorio formale, sulla cui ammissibilità non si pongono questioni in quanto il giudice a quo si è correttamente riservato sul punto. In tale sede, infatti, la stessa ricorrente non è stata in grado di confermare le circostanze dedotte nel ricorso di primo grado: difatti, a titolo esemplificativo, interrogata sul capitolo 4 della memoria di costituzione della società, relativo al compimento delle operazioni di vendita, rilascio di scontrino, posizionamento della merce sugli scaffali, riposizionamento delle biciclette, ha dichiarato di non voler rispondere alla domanda “su chi effettuava tali operazioni” pur avendo dichiarato in ricorso di aver provveduto personalmente a svolgere attività di commessa, mostrando la merce ai clienti, rilasciando lo scontrino, provvedendo alla collocazione della merce negli scaffali ed al posizionamento delle biciclette all'esterno del negozio.
8. In definitiva, l'appello proposto da è infondato e deve essere, Parte_1 dunque, rigettato.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
10. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
7 La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento in favore Parte_1 della società appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 30/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Gianmarco Salera, Magistrato ordinario in tirocinio.
8
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3085 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
MO CE e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Scauri di Minturno (LT) via Marconi n. 54
Appellante
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Daniela Pettino e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Fondi (LT) via Vincenzo Bellini n. 254 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 613/2023 del Tribunale di Cassino pubblicata in data 18/09/2023, notificata in data 08/11/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 30/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , premesso di aver prestato attività lavorativa in assenza di Parte_1 regolarizzazione alle dipendenze della dal 07/04/2015 al CP_1 Parte_2
30/06/2017 con mansioni di commessa e addetta alla cassa, e dedotto di non aver ricevuto la giusta retribuzione a titolo di lavoro ordinario, straordinario, ferie non godute, mensilità aggiuntive e TFR, ha agito in giudizio contro la predetta società rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che la sig.ra
per il periodo di lavoro svolto dal 7.4.2015 al 30.6.2017 epoca di Parte_1 cessazione del rapporto ha diritto ad essere inquadrata nel IV livello del CCNL Commercio e Terziario stanti le mansioni di fatto svolte ed orario di lavoro così come esposto in ricorso;
b) condannare quindi la società all'immediato Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 46.282,15 per le differenze retributive di cui in premessa o diversa somma che per gli stessi titoli sarà ritenuto equo liquidare anche ai sensi dell'art. 36 Costituzione, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorario del giudizio, da distrarsi in favore sottoscritta procuratrice antistataria”.
1.1. Nella resistenza della il Tribunale di Cassino ha così statuito: Parte_3
“− rigetta il ricorso;
− condanna la parte ricorrente a rimborsare al difensore della parte convenuta, dichiaratosi antistatario, le spese di giudizio, che liquida in euro 4.628,50, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA”.
1.2. Rigettate le eccezioni di improcedibilità e di nullità del ricorso, il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda, alla stregua delle risultanze dell'istruttoria svolta, inidonee a confermare l'intervenuta costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando, Parte_1 con un unico e articolato motivo, una errata e contraddittoria valutazione delle prove testimoniali assunte e della prova documentale acquisita in atti.
2.1. Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e Parte_3 chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, si osserva che non ricorrono le condizioni per affermare la palese infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., avendo, da un lato, l'appellante compiutamente indicato ed argomentato le ragioni del gravame e le parti della sentenza impugnata ritenute erronee. Né il gravame appare prima facie infondato nel merito, alla luce dell'oggetto della causa e delle argomentazioni in fatto ed in diritto devolute alla cognizione della Corte, meritevoli di verifica in questa sede.
4. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
5. Con un unico articolato motivo di ricorso la parte appellante censura la ricostruzione dei fatti di cui alla gravata sentenza, lamentando un'errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali, anche in punto di attendibilità, nonché delle prove documentali in atti. In particolare, ad avviso della originaria ricorrente, dovrebbero 2 assumere maggiore rilevanza gli indici sussidiari della subordinazione rispetto all'eterodirezione del datore per essere rimasta sovente da sola all'interno dell'esercizio commerciale.
5.1. Come è noto, il codice civile non detta una nozione di subordinazione né di contratto di lavoro subordinato, limitandosi a definire nell'art. 2094 c.c. il prestatore di lavoro subordinato come colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore” e che deve “osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende” (art. 2104, secondo comma, c.c.).
5.2. Elementi essenziali di tale definizione codicistica sono quindi la collaborazione del lavoratore all'attività economica dell'impresa, la dipendenza dall'imprenditore e la c.d. eterodirezione.
5.3. La Corte di cassazione ha ribadito che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità esecutive di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21028 del 28/09/2006, Cass. Sez. L, Sentenza n. 4171 del 24/02/2006), mentre ai fini di tale distinzione è scarsamente rilevante il tipo di attività svolta dal prestatore, dal momento che qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7966 del 05/04/2006).
5.4. Elemento indefettibile, dunque, del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4500 del 27/02/2007).
5.5. In applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio spetta senza dubbio all'attore, che voglia far valere in giudizio diritti connessi alla 3 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle specifiche contestazioni del convenuto in ordine alla esistenza ed alla natura del rapporto, provare la sussistenza della subordinazione, integrando tale circostanza un fatto costitutivo della pretesa.
5.6. Grava, pertanto, sul lavoratore che agisce in giudizio ai fini dell'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'onere - in primo luogo - di allegare e - quindi - di provare gli elementi fondamentali dell'indagine conoscitiva del giudice circa la sussistenza o meno della subordinazione, quali l'indicazione del soggetto che ha provveduto all'assunzione, i contenuti della pattuizione intervenuta in sede di costituzione del rapporto, l'obbligatorietà dell'orario di lavoro e la necessità di giustificare le assenze e di concordare i periodi di ferie, l'importo e le modalità di corresponsione della retribuzione, nonché, elemento di particolare rilevanza, come si atteggiasse l'eterodirezione e l'esercizio del potere direttivo, disciplinare e di controllo e, soprattutto, da parte di quale soggetto all'interno dell'apparato amministrativo della datore di lavoro.
5.7. Tale onere deve peraltro ritenersi ancora più pregnante a fronte della prospettazione alternativa offerta in giudizio dalla controparte in termini del tutto plausibili.
5.8. Da tale ripartizione probatoria consegue necessariamente che la domanda non possa essere accolta nei casi di dubbi o incertezze sulla ricostruzione fattuale, ad esempio a fronte di contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali (prescindendo nel caso anche dalla diversa credibilità o attendibilità delle fonti).
6. Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'istruttoria testimoniale espletata non abbia confermato l'avvenuta costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. In particolare, il Tribunale ha osservato: a) che dalle deposizioni testimoniali non sono emersi i tipici poteri direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
b) che neppure sono emersi indici complementari e sussidiari della subordinazione quali “l'obbligo di presenza continuativa al lavoro, di osservanza di un orario predeterminato, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e la corresponsione di una retribuzione a cadenza mensile”; c) che in ogni caso la sola circostanza che alcuni dei testi escussi ( , , Tes_1 Tes_2
hanno riferito di avere visto in modo non occasionale la ricorrente Tes_3 lavorare all'interno del negozio di elettrodomestici della resistente non può da sola provare, in difetto di ulteriori elementi idonei a integrare lo standard probatorio di gravità e concludenza del ragionamento presuntivo ex art. 2729 c.c., che la sig.ra fosse vincolata all'espletamento di mansioni Parte_1 prestabilite e all'osservanza di un cogente orario di lavoro, che conseguentemente fosse tenuta ad un obbligo di presenza e di autorizzazione/giustificazione delle proprie assenze, piuttosto che scegliere liberamente se e quando recarsi nel negozio, a seconda delle proprie
4 disponibilità, nel quadro di una collaborazione spontanea e avente carattere di autonomia, come prospettato dalla società convenuta;
d) che il teste ha riferito che “La ricorrente diceva che le faceva Testimone_4 piacere venire al negozio e stare lì perché non aveva nulla da fare”; e) che nessun teste, eccetto quelli vicini alla ricorrente (ossia e Testimone_5
), è stato in grado di riferire precisamente quali mansioni fossero Testimone_6 svolte in servizio dalla stessa;
f) che le deposizioni testimoniali sugli orari di lavoro sono risultate comunque generiche e nettamente contrastanti tra loro;
g) che nello specifico i testi , , , Testimone_7 Testimone_8 Testimone_4
, da ritenersi attendibili alla luce del disinteresse per i fatti di Testimone_9 causa e la frequentazione assidua del negozio, non sono stati in grado di riscontrare la presenza stabile e organica affermata dalla parte ricorrente, riferendo al contrario di vederla soltanto saltuariamente e senza riuscire a indicare le mansioni specifiche svolte;
h) che al contrario i testi e , che pedissequamente Testimone_6 Testimone_5 hanno riferito le medesime circostanze dedotte nel ricorso di primo grado, sono stati valutati come inattendibili per la vicinanza (anche familiare) alla parte appellante nonché per l'implausibilità delle deposizioni, smentite nettamente dagli altri dichiaranti;
i) che in ogni caso non è stata raggiunta la prova in ordine alla corresponsione mensile della retribuzione da parte del datore di lavoro e in merito alla fruizione di ferie, concludendo dunque per l'assenza di un obbligo di presenza della ricorrente nel negozio e più in generale di un suo inserimento stabile nell'organizzazione produttiva con assoggettamento al potere direttivo e organizzativo datoriale.
6.1. Emerge dunque chiaramente come la decisione del giudice a quo risulti pienamente conforme ai principi richiamati oltre che adeguatamente motivata con riferimento alle emergenze istruttorie.
6.2. Nel ricorso, difatti, l'originaria ricorrente aveva dedotto: - di avere svolto le mansioni di commessa e addetta alla cassa;
- di aver ricevuto istruzioni dal datore, senza però riuscire a specificarne il contenuto e la persona da cui le avesse ricevute;
- di aver osservato un orario di lavoro, rigido e prestabilito, dal lunedì al sabato con orari 9-13 16-20 a volte protratti;
- di avere le chiavi nel negozio. Come appare evidente, le allegazioni risultano assolutamente generiche in punto di eterodirezione dal datore di lavoro, come pure sulle modalità di assunzione e pattuizione della retribuzione: come sopra ampiamente illustrato, il nucleo indefettibile del rapporto di lavoro subordinato è, appunto, l'eterodirezione, intesa come assoggettamento ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità esecutive di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore, e che deve essere certamente dimostrato, a nulla rilevando l'affermata presenza solitaria nel negozio. 5 6.3. In disparte, poi, le carenze di allegazione, anche dalla prova testimoniale è emerso un quadro fattuale tutt'altro che completo e univoco.
6.4. Nello specifico, la deposizione di è risultata del tutto Testimone_7 irrilevante, in quanto non è riuscita a confermare neppure la presenza costante in negozio della ricorrente.
6.5. Allo stesso modo, ha confermato la versione proposta dalla Testimone_8 società convenuta secondo cui lavorava in realtà alle dipendenze Parte_1 di , pur non essendo in grado di specificare per quale società, ed ha CP_2 escluso che lavorasse nel pomeriggio e con mansioni di commessa.
6.6. Anche ha riferito di una collaborazione spontanea e occasionale, Testimone_10 smentendo le mansioni affermate nel ricorso, al contrario svolte da altri soggetti nel negozio.
6.7. Neppure nella deposizione di è possibile individuare gli Testimone_9 elementi necessari per affermare un rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra le parti: la testimone ha confermato di aver visto l'appellante all'interno del negozio ma ha altresì' dichiarato che “Nel negozio c'erano i titolari. Quando loro non c'erano ed io entravo nel negozio per qualcosa, la ricorrente non sapeva dirmi nulla”, così escludendo le tipiche mansioni della commessa, e che “Non ho mai visto pagamenti fatti alla ricorrente”.
6.8. ha riferito in modo vago sulla presenza nel negozio Testimone_6 dell'appellante e sulle mansioni svolte, ma in maniera assolutamente insufficiente a ritenere un orario di lavoro vincolato, uno stabile inserimento nell'organizzazione aziendale e l'assoggettamento alla eterodirezione datoriale. La credibilità del teste è poi minata, oltre che dalla vicinanza alla parte, dai palesi contrasti con le circostanze riferite dagli altri testimoni.
6.9. Quanto, infine, a , l'attendibilità è compromessa dalla non Testimone_5 plausibilità di una sua frequentazione costante e continua del negozio alla luce del suo impegno di studente fuori sede, oltre che dal contrasto con le dichiarazioni degli altri testimoni, innanzitutto sulla presenza pomeridiana nel pomeriggio da sola, smentita dalle dichiarazioni di . Peraltro, le dichiarazioni appaiono in Testimone_10 parte anche contraddittorie laddove, pur riferendo di trovarla sempre sola in negozio, ha indicato specificamente i soggetti che procedevano al pagamento della retribuzione.
7. In definitiva, le deposizioni testimoniali, pur riscontrando al più una presenza all'interno del negozio, di per sé suscettibile di assumere diversa valenza e significato, non hanno confermato in alcun modo né l'esercizio di poteri tipici datoriali né gli altri indici sussidiari della subordinazione, vale a dire gli elementi fondamentali (alla luce del quadro giurisprudenziale e normativo richiamato) ai fini dell'accoglimento della domanda. Come si è visto, infatti, proprio i poteri datoriali (e in primis quello direttivo) risultano centrali, in punto di allegazione prima e di prova poi, ai fini del riconoscimento del carattere subordinato dell'attività svolta, tanto più – non appare inutile rilevare – a fronte di una prestazione lavorativa 6 materiale (quale quella del commesso) in cui l'eterodirezione assume carattere pregnante, atteso che l'elemento da valutare è proprio la soggezione al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Non a caso l'elaborazione degli indici di subordinazione in via sussidiaria ha trovato terreno fertile in giurisprudenza proprio a fronte di mansioni intellettuali e professionali laddove, diversamente dal caso di specie, il potere direttivo del datore di lavoro assume connotati più sfuggenti (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9252 del 19/04/2010 per cui “Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni – e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale – e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione”).
7.
1. Analoghe considerazioni devono essere svolte rispetto all'interrogatorio formale, sulla cui ammissibilità non si pongono questioni in quanto il giudice a quo si è correttamente riservato sul punto. In tale sede, infatti, la stessa ricorrente non è stata in grado di confermare le circostanze dedotte nel ricorso di primo grado: difatti, a titolo esemplificativo, interrogata sul capitolo 4 della memoria di costituzione della società, relativo al compimento delle operazioni di vendita, rilascio di scontrino, posizionamento della merce sugli scaffali, riposizionamento delle biciclette, ha dichiarato di non voler rispondere alla domanda “su chi effettuava tali operazioni” pur avendo dichiarato in ricorso di aver provveduto personalmente a svolgere attività di commessa, mostrando la merce ai clienti, rilasciando lo scontrino, provvedendo alla collocazione della merce negli scaffali ed al posizionamento delle biciclette all'esterno del negozio.
8. In definitiva, l'appello proposto da è infondato e deve essere, Parte_1 dunque, rigettato.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
10. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
7 La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento in favore Parte_1 della società appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 30/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Gianmarco Salera, Magistrato ordinario in tirocinio.
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