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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/12/2025, n. 4882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4882 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Paola Corabi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. R.G. 4798/2021, riservata in decisione con ordinanza dell'8.9.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ennio
Riviello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Campagna (Sa), al
V.le della Democrazia, 80;
- Attore-
E
(p.iva. Controparte_1
P.IVA_2 ), in persona del suo amministratore delegato, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Emanuele Walzel e Giovanni Del Priore, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Battipaglia (SA),
Via Italia n. 13;
- Convenuto-
OGGETTO: risoluzione del contratto di franchising, restituzione di somme e risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 8 luglio 2021, la ditta individuale conveniva in giudizio la società [...] Parte_1
deducendo di aver stipulato con Controparte_1
essa, in data 27 novembre 2018, un contratto di franchising commerciale avente ad oggetto la concessione in uso del marchio registrato “Selfie Box", ideato e gestito dalla convenuta.
L'accordo prevedeva che l'affiliato potesse svolgere attività commerciale mediante l'utilizzo di un'apparecchiatura automatica per la realizzazione e stampa di fotografie, collegata a un software di gestione centralizzata e a servizi di comunicazione e marketing on-line gestiti dalla casa madre, destinati alla promozione dell'attività.
In base al contratto, l'attore aveva versato alla convenuta, al momento della sottoscrizione, una fee d'ingresso di € 3.500,00 oltre IVA ed era tenuto, per tutta la durata del rapporto, all'acquisto mensile di “crediti operativi" del valore unitario di € 1,00, per un importo minimo mensile di € 500,00 oltre IVA, necessari per l'abilitazione e il funzionamento a distanza del dispositivo Selfie
Box.
A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'attore aveva consegnato alla convenuta un assegno bancario dell'importo di € 8.000,00, emesso in bianco, privo di data e luogo di emissione.
Il contratto, di durata triennale, conteneva inoltre una clausola risolutiva espressa (art. 15), che attribuiva al franchisor la facoltà di risolvere di diritto il rapporto in caso di mancato pagamento anche di una sola mensilità, o di sospensione dei crediti operativi per oltre trenta giorni, con diritto di trattenere le somme percepite e di escutere la garanzia.
L'attività dell'attore si svolgeva regolarmente fino all'inizio dell'anno 2020, quando, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dei provvedimenti governativi di sospensione delle manifestazioni pubbliche, eventi e cerimonie, il settore economico di riferimento subì una paralisi pressoché totale.
L'attore rappresentava che tale situazione aveva determinato l'impossibilità oggettiva di utilizzare il dispositivo Selfie Box, con conseguente inattività dell'impresa e impossibilità di adempiere alle obbligazioni pecuniarie derivanti dal contratto.
A fronte di tale situazione, l'attore riferiva di aver più volte chiesto alla convenuta una sospensione o rinegoziazione dei pagamenti dei canoni minimi mensili, analogamente a quanto avvenuto durante la prima fase della pandemia, ma che la convenuta aveva opposto un netto rifiuto, sostenendo la continuità operativa del modello di business. L'attore lamentava inoltre che, nel medesimo periodo, la convenuta avesse sospeso o ridotto le proprie attività promozionali e pubblicitarie on-line, previste contrattualmente, privando così gli affiliati di un essenziale supporto di marketing.
Nonostante la segnalata difficoltà, la convenuta, con diffida ad adempiere dell'11 gennaio 2021, intimava all'attore il pagamento delle somme arretrate entro dieci giorni, avvertendo che, in difetto, il contratto si sarebbe inteso risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c.
In data 22 gennaio 2021, la convenuta pose all'incasso l'assegno di € 8.000,00 consegnato a titolo di garanzia, dopo aver autonomamente apposto data e luogo di emissione. Tre giorni dopo, in data 25 gennaio 2021, la convenuta comunicava formalmente all'attore la risoluzione del contratto per inadempimento, addebitandogli il mancato pagamento dei canoni dovuti e richiedendo altresì il pagamento della penale di €5.000,00 prevista contrattualmente, oltre al risarcimento dei danni ulteriori.
L'attore qualificava tale condotta come illegittima e contraria a buona fede contrattuale, deducendo: che l'escussione dell'assegno fosse nulla e inefficace, in quanto il titolo, privo originariamente di data e luogo, era stato completato unilateralmente dalla convenuta, in violazione del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736
(Legge Assegno); che la risoluzione fosse illegittima, in quanto intervenuta in un periodo di oggettiva impossibilità della prestazione, riconducibile a causa di forza maggiore (pandemia e blocco delle attività); che la convenuta, per contro, non avesse adempiuto alle proprie obbligazioni di assistenza e promozione.
L'attore deduceva di aver subito, a seguito della risoluzione, un danno complessivo pari a € 23.484,96, costituito da: €3.557,00 per perdita dei crediti operativi residui non più utilizzabili;
€ 2.909,96 per restituzione di acconti ricevuti da clienti per eventi successivamente annullati;
€ 17.018,00 per lucro cessante da mancata attività lavorativa.
Chiedeva pertanto di accertare l'illegittimità della risoluzione, l'illiceità dell'incasso dell'assegno, la restituzione delle somme indebitamente percepite e il risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 contestando integralmente la fondatezza delle domande attoree. La convenuta premetteva che il rapporto intercorso tra le parti era un contratto di franchising regolarmente sottoscritto, nel quale l'affiliato aveva dichiarato di aver piena consapevolezza delle condizioni contrattuali e dei rischi economici connessi all'attività, nonché di aver ricevuto la documentazione informativa prevista dalla normativa di settore.
Evidenziava che il contratto prevedeva espressamente la facoltà di risoluzione di diritto in caso di mancato pagamento dei crediti operativi e la legittimità dell'escussione dell'assegno di garanzia, consegnato proprio a presidio delle obbligazioni dell'affiliato.
Rilevava che la propria prestazione non era mai divenuta impossibile, poiché i servizi informatici e le piattaforme gestionali erano sempre rimasti operativi e disponibili per tutti gli affiliati, anche durante la pandemia, e che quindi non poteva invocarsi l'impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c. né l'eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'art. 1467 c.c.
Sottolineava che la crisi pandemica, pur incidendo sull'attività economica generale, non poteva trasferire il rischio d'impresa sul franchisor, essendo tale rischio proprio e connaturato all'imprenditore affiliato.
La convenuta sosteneva inoltre di aver regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, mantenendo attive le piattaforme digitali e di non aver mai ricevuto richieste formali di sospensione o modifica del contratto.
Contestava, pertanto, che l'attore potesse invocare la buona fede per giustificare la propria morosità.
Con riguardo all'assegno di € 8.000,00, la convenuta ribadiva la piena legittimità dell'incasso, trattandosi di garanzia contrattualmente prevista, e negava che la compilazione del titolo potesse determinarne la nullità o configurare un uso illecito.
Quanto alla risoluzione, la convenuta richiamava la clausola risolutiva espressa prevista dal contratto, sottolineando che l'inadempimento dell'attore consistito
-
nel mancato versamento dei crediti operativi per più mensilità consecutive giustificava la risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 c.c., oltre alla trattenuta della somma garantita.
La società convenuta concludeva, quindi, chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea, la conferma della legittimità della risoluzione e dell'incasso dell'assegno, nonché la condanna della controparte alle spese e competenze di giudizio.
In data 7 aprile 2021 era stato esperito tentativo obbligatorio di conciliazione, conclusosi con esito negativo.
La causa veniva istruita in via documentale e mutato due volte il giudice veniva rimessa all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.9.2025, per poi essere trattenuta a sentenza da questo giudice, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. Così descritti i fatti di causa di può passare al merito.
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della legittimità della risoluzione del contratto di franchising stipulato tra le parti in data 27 novembre
2018 successivamente risolto dalla convenuta con comunicazione del 25 gennaio
2021, nonché la verifica della validità dell'incasso dell'assegno di garanzia di €
8.000,00 e la domanda risarcitoria proposta dall'attore per i danni asseritamente subiti in conseguenza della risoluzione e della crisi pandemica da Covid-19.
Il contratto sottoscritto dalle parti ha natura di franchising commerciale
(affiliazione commerciale), disciplinato dalla legge 6 maggio 2004, n. 129.
Da tale qualificazione discende che entrambe le parti assumono obblighi di cooperazione nell'ambito di un rapporto sinallagmatico complesso:
• da un lato, il franchisor ( Controparte_1 ) si obbliga a concedere l'uso dei propri segni distintivi, know-how e servizi di assistenza e promozione;
• dall'altro, il franchisee ( Pt_1 si impegna al pagamento dei corrispettivi e al rispetto del modello operativo imposto dalla rete.
Nel caso di specie, non è contestata né la validità né la stipulazione del contratto, ma unicamente la fase esecutiva dello stesso, e in particolare la legittimità della risoluzione disposta per inadempimento.
La convenuta ha dichiarato la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.,
richiamando la clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 15 dell'accordo, secondo cui il mancato pagamento dei crediti operativi per oltre trenta giorni autorizzava il franchisor a risolvere di diritto il rapporto, trattenendo le somme percepite e attivando la garanzia fideiussoria o l'assegno rilasciato a tal fine.
L'attore contesta la legittimità di tale risoluzione, deducendo che la propria inadempienza sia dipesa da impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, che aveva impedito lo svolgimento dell'attività economica oggetto del contratto (eventi, cerimonie e fiere).
La pandemia da Covid-19 ha riproposto nello scenario giuridico la questione relativa alle sopravvenienze;
il legislatore, infatti, ha predisposto diversi interventi tesi a neutralizzare gli effetti negativi derivanti dalla drastica riduzione del volume di affari o dalla chiusura o sospensione di determinate attività disposte dall'autorità per impedire la diffusione del virus.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, si deduce che la difficoltà per il debitore ad onerare gli obblighi negoziali deriva dalle chiusure imposte per ordine dell'autorità pubblica e non per colpa del debitore.
La straordinarietà dell'evento, la sua diffusione mondiale e le conseguenze inevitabili sulle attività commerciali sono circostanze rilevanti ai fini della valutazione sull'esigibilità della prestazione rafforzando le ragioni del debitore in quanto, accrescono l'influenza dei valori costituzionali, il rispetto della dignità della persona, oltre al principio solidaristico espressamente richiamato dall'art.2
Cost.
Orbene, la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c. può trovare applicazione qualora l'emergenza epidemiologica rendesse la prestazione dedotta in contratto completamente e definitivamente impossibile, con l'avvertenza che le obbligazioni pecuniarie non diventano mai giuridicamente impossibili.
In questi casi, soccorre la disciplina dell'impossibilità parziale della prestazione ex art. 1464 c.c. che si considera applicabile anche ai casi di impossibilità temporanea che non determina l'estinzione dell'obbligazione ex art. 1256 c.c.
La regola dettata dall'art. 1264 c.c. prevede che il contratto non si risolve e che il creditore ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione a suo carico e può recedere qualora non abbia interesse all'adempimento parziale.
Analogamente la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il creditore di una prestazione temporaneamente impossibile possa sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta (Trib Venezia decreto 28 luglio 2020 n. 5480).
Applicando la norma al caso in esame, si deduce che l'attore non ha dedotto - né
risulta dagli atti che la prestazione principale della convenuta (fornitura di
-
servizi informatici, supporto tecnico e accesso al sistema Selfie Box) fosse divenuta impossibile. Al contrario, la stessa convenuta ha documentato non solo che i servizi erano rimasti operativi anche durante il periodo pandemico.
L'impossibilità invocata dall'attore concerne, dunque, non la prestazione dovuta, ma l'utilità economica del contratto, venuta meno per effetto delle restrizioni imposte ai settori di eventi e cerimonie.
Nella specie, la convenuta, prima di dichiarare la risoluzione, ha correttamente derogato al contratto di franchising sospendendone gli effetti, compresi i pagamenti mensili, a far data dal 10 marzo 2020 e solo a partire dall' 11 gennaio
2021 aveva inviato una diffida ad adempiere concedendo un termine per regolarizzare i pagamenti, azionando soltanto alla scadenza (25 gennaio 2021) la clausola risolutiva espressa in conformità ai principi di buona fede e correttezza
(artt. 1175 e 1375 c.c.).
Nel periodo di riferimento, inoltre, gli eventi e le attività commerciali avevano ripreso a svolgersi, seppur a rilento, così come confermato e documentato da entrambe parti. le
Non emergono, dunque, profili di abuso del diritto o di sproporzione nell'esercizio della facoltà risolutiva, anche perché il contratto di franchising, in quanto contratto d'impresa, è fisiologicamente caratterizzato dal trasferimento del rischio operativo sull'affiliato.
Ne consegue che la risoluzione del contratto deve ritenersi legittimamente intervenuta ai sensi dell'art. 1456 c.c. e delle clausole contrattuali.
L'attore contesta la validità dell'incasso dell'assegno di € 8.000,00, deducendo che lo stesso fosse stato consegnato in bianco, privo di data e luogo di emissione,
e che la convenuta ne avesse completato la compilazione unilateralmente, in violazione della legge assegno (R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736).
La circostanza fattuale non viene contestata dalla società convenuta, la quale si limita a ribadire la piena legittimità dell'incasso, trattandosi di garanzia contrattualmente prevista, negando che la compilazione del titolo potesse uso illecito. determinarne O configurare unla nullità
Tale assunto non è condivisibile.
Nella prassi, accade di frequente che le parti concludano un accordo per l'adempimento di un'obbligazione e il debitore consegni al creditore uno o più assegni come garanzia del pagamento e con patto di non presentazione.
In questi casi, l'assegno è consegnato al creditore come garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento.
Sovente l'assegno non reca la data oppure è postdatato assumendo, così, la funzione di strumento di garanzia, abbandonando quella tipica di strumento di pagamento. L'ordinamento vede con sfavore tale pratica, infatti, la giurisprudenza considera nullo il patto di garanzia sotteso all'emissione dell'assegno senza data o postdatato, dal momento che un titolo con tali caratteristiche viola le norme imperative (artt. 1 e 2 R.D. 1736/1933). Inoltre, un assegno incompleto non vale come titolo esecutivo, ma ciò non significa che non abbia alcun valore.
Al contrario, la firma di traenza può essere considerata come una promessa di pagamento (ai sensi dell'art. 1988 c.c.) nei rapporti interni tra l'emittente e il prenditore, con la conseguenza che l'assegno integra una prova scritta per l'eventuale richiesta di un decreto ingiuntivo.
La giurisprudenza sia di merito (vd. Tribunale Catania sez. IV, 30/08/2019,
n.3554) che di legittimità è costante nel ritenere che gli assegni in bianco o postdatati, cui spesso si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia, seppure nulli, in quanto contrari a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, conservino natura di promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., con la conseguente inversione dell'onere della prova a carico del debitore sull'inesistenza della relativa obbligazione.
Infatti, secondo Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10710 del 24/05/2016:
"l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento è contrario ",
alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.". Applicato al caso di specie l'enunciato principio di diritto, deve estendersi la nullità del titolo all'accordo sottostante (segnatamente art.
8.1 del contratto di
Franchising) per contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c.; esso comunque vale quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.
Pertanto, l'incasso dell'assegno deve ritenersi illegittimo.
L'attore ha, poi, chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti, quantificati in complessivi € 23.484,96, a titolo di perdita dei crediti operativi residui, restituzione di acconti ai clienti e mancato guadagno.
Tale domanda non può essere accolta.
In primo luogo, il danno da perdita dei crediti operativi non può essere riconosciuto, poiché tali crediti rappresentavano l'equivalente economico di un servizio contrattuale non рій utilizzabile a seguito della risoluzione legittimamente intervenuta per inadempimento dell'affiliato.
In secondo luogo, la restituzione di acconti ai clienti costituisce conseguenza dell'interruzione dell'attività commerciale dell'attore e non è imputabile a condotta illecita della convenuta, la quale ha esercitato un diritto contrattuale.
Infine, quanto al lucro cessante, l'attore non ha fornito elementi idonei a dimostrare né la certezza né l'entità del danno, mancando una prova anche presuntiva dell'andamento economico dell'attività prima della sospensione.
In mancanza di prova del nesso causale e della quantificazione del pregiudizio, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Considerato che la Cassazione, con diverse pronunce, ha chiarito che l'accoglimento parziale di una domanda non determina la soccombenza reciproca, ma la possibilità di compensazione delle spese processuali tra le parti (da ultimo
Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 31 ottobre 2022, n. 32061), le spese giudiziali vanno compensate per metà, con condanna della convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della restante metà (1/2) di tali spese, che vengono liquidate per intero (1/1) come in dispositivo, in base ai valori medi del
D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
Deve essere, di contro, respinta la domanda di parte attrice di condanna della società convenuta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Infatti, a prescindere da ogni considerazione sulla sussistenza del dolo o della colpa grave con cui la [...] Controparte_1 abbia agito o resistito in giudizio, non vi è prova che parte opposta abbia subito un danno dalla vicenda oggetto di giudizio, laddove - per giurisprudenza consolidata - la domanda di cui all'art. 96
c.p.c. richiede la prova incombente sulla parte istante sia dell'an che del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (ex multis, cfr. Cass. 30 luglio
2010, n. 17902; Cass. Civ., sez. 3, 08.06.2007 n. 13395).
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 4798/2021 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta parzialmente le domande proposte da Parte_1
[...] nei confronti di Controparte_1
[...] e per l'effetto dichiara la legittimità della risoluzione del contratto di franchising intervenuta in data 25 gennaio 2021;
2. Dichiara l'invalidità dell'incasso dell'assegno di garanzia di euro 8.000,00 per nullità della clausola contrattuale contenuta nell'art.
8.1 e per l'effetto condanna la società Controparte_1
a restituire tale somma alla società attrice
[...]
[...]
Parte_1
3. Rigetta la domanda di risarcimento danni;
4. Compensa per metà le spese giudiziali e condanna
[...]
in persona del legale Controparte_1
Parte_1rappresentante p.t., al pagamento, in favore di
[...] , della restante metà di tali spese, che si liquidano per intero in €
317,00 (237,00+80,00) per spese vive ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Ennio Riviello per dichiarato anticipo fattone;
Salerno, 30.11.25
Il GOP
Dott.ssa Paola Corabi
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Paola Corabi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. R.G. 4798/2021, riservata in decisione con ordinanza dell'8.9.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ennio
Riviello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Campagna (Sa), al
V.le della Democrazia, 80;
- Attore-
E
(p.iva. Controparte_1
P.IVA_2 ), in persona del suo amministratore delegato, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Emanuele Walzel e Giovanni Del Priore, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Battipaglia (SA),
Via Italia n. 13;
- Convenuto-
OGGETTO: risoluzione del contratto di franchising, restituzione di somme e risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 8 luglio 2021, la ditta individuale conveniva in giudizio la società [...] Parte_1
deducendo di aver stipulato con Controparte_1
essa, in data 27 novembre 2018, un contratto di franchising commerciale avente ad oggetto la concessione in uso del marchio registrato “Selfie Box", ideato e gestito dalla convenuta.
L'accordo prevedeva che l'affiliato potesse svolgere attività commerciale mediante l'utilizzo di un'apparecchiatura automatica per la realizzazione e stampa di fotografie, collegata a un software di gestione centralizzata e a servizi di comunicazione e marketing on-line gestiti dalla casa madre, destinati alla promozione dell'attività.
In base al contratto, l'attore aveva versato alla convenuta, al momento della sottoscrizione, una fee d'ingresso di € 3.500,00 oltre IVA ed era tenuto, per tutta la durata del rapporto, all'acquisto mensile di “crediti operativi" del valore unitario di € 1,00, per un importo minimo mensile di € 500,00 oltre IVA, necessari per l'abilitazione e il funzionamento a distanza del dispositivo Selfie
Box.
A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'attore aveva consegnato alla convenuta un assegno bancario dell'importo di € 8.000,00, emesso in bianco, privo di data e luogo di emissione.
Il contratto, di durata triennale, conteneva inoltre una clausola risolutiva espressa (art. 15), che attribuiva al franchisor la facoltà di risolvere di diritto il rapporto in caso di mancato pagamento anche di una sola mensilità, o di sospensione dei crediti operativi per oltre trenta giorni, con diritto di trattenere le somme percepite e di escutere la garanzia.
L'attività dell'attore si svolgeva regolarmente fino all'inizio dell'anno 2020, quando, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dei provvedimenti governativi di sospensione delle manifestazioni pubbliche, eventi e cerimonie, il settore economico di riferimento subì una paralisi pressoché totale.
L'attore rappresentava che tale situazione aveva determinato l'impossibilità oggettiva di utilizzare il dispositivo Selfie Box, con conseguente inattività dell'impresa e impossibilità di adempiere alle obbligazioni pecuniarie derivanti dal contratto.
A fronte di tale situazione, l'attore riferiva di aver più volte chiesto alla convenuta una sospensione o rinegoziazione dei pagamenti dei canoni minimi mensili, analogamente a quanto avvenuto durante la prima fase della pandemia, ma che la convenuta aveva opposto un netto rifiuto, sostenendo la continuità operativa del modello di business. L'attore lamentava inoltre che, nel medesimo periodo, la convenuta avesse sospeso o ridotto le proprie attività promozionali e pubblicitarie on-line, previste contrattualmente, privando così gli affiliati di un essenziale supporto di marketing.
Nonostante la segnalata difficoltà, la convenuta, con diffida ad adempiere dell'11 gennaio 2021, intimava all'attore il pagamento delle somme arretrate entro dieci giorni, avvertendo che, in difetto, il contratto si sarebbe inteso risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c.
In data 22 gennaio 2021, la convenuta pose all'incasso l'assegno di € 8.000,00 consegnato a titolo di garanzia, dopo aver autonomamente apposto data e luogo di emissione. Tre giorni dopo, in data 25 gennaio 2021, la convenuta comunicava formalmente all'attore la risoluzione del contratto per inadempimento, addebitandogli il mancato pagamento dei canoni dovuti e richiedendo altresì il pagamento della penale di €5.000,00 prevista contrattualmente, oltre al risarcimento dei danni ulteriori.
L'attore qualificava tale condotta come illegittima e contraria a buona fede contrattuale, deducendo: che l'escussione dell'assegno fosse nulla e inefficace, in quanto il titolo, privo originariamente di data e luogo, era stato completato unilateralmente dalla convenuta, in violazione del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736
(Legge Assegno); che la risoluzione fosse illegittima, in quanto intervenuta in un periodo di oggettiva impossibilità della prestazione, riconducibile a causa di forza maggiore (pandemia e blocco delle attività); che la convenuta, per contro, non avesse adempiuto alle proprie obbligazioni di assistenza e promozione.
L'attore deduceva di aver subito, a seguito della risoluzione, un danno complessivo pari a € 23.484,96, costituito da: €3.557,00 per perdita dei crediti operativi residui non più utilizzabili;
€ 2.909,96 per restituzione di acconti ricevuti da clienti per eventi successivamente annullati;
€ 17.018,00 per lucro cessante da mancata attività lavorativa.
Chiedeva pertanto di accertare l'illegittimità della risoluzione, l'illiceità dell'incasso dell'assegno, la restituzione delle somme indebitamente percepite e il risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 contestando integralmente la fondatezza delle domande attoree. La convenuta premetteva che il rapporto intercorso tra le parti era un contratto di franchising regolarmente sottoscritto, nel quale l'affiliato aveva dichiarato di aver piena consapevolezza delle condizioni contrattuali e dei rischi economici connessi all'attività, nonché di aver ricevuto la documentazione informativa prevista dalla normativa di settore.
Evidenziava che il contratto prevedeva espressamente la facoltà di risoluzione di diritto in caso di mancato pagamento dei crediti operativi e la legittimità dell'escussione dell'assegno di garanzia, consegnato proprio a presidio delle obbligazioni dell'affiliato.
Rilevava che la propria prestazione non era mai divenuta impossibile, poiché i servizi informatici e le piattaforme gestionali erano sempre rimasti operativi e disponibili per tutti gli affiliati, anche durante la pandemia, e che quindi non poteva invocarsi l'impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c. né l'eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'art. 1467 c.c.
Sottolineava che la crisi pandemica, pur incidendo sull'attività economica generale, non poteva trasferire il rischio d'impresa sul franchisor, essendo tale rischio proprio e connaturato all'imprenditore affiliato.
La convenuta sosteneva inoltre di aver regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, mantenendo attive le piattaforme digitali e di non aver mai ricevuto richieste formali di sospensione o modifica del contratto.
Contestava, pertanto, che l'attore potesse invocare la buona fede per giustificare la propria morosità.
Con riguardo all'assegno di € 8.000,00, la convenuta ribadiva la piena legittimità dell'incasso, trattandosi di garanzia contrattualmente prevista, e negava che la compilazione del titolo potesse determinarne la nullità o configurare un uso illecito.
Quanto alla risoluzione, la convenuta richiamava la clausola risolutiva espressa prevista dal contratto, sottolineando che l'inadempimento dell'attore consistito
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nel mancato versamento dei crediti operativi per più mensilità consecutive giustificava la risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 c.c., oltre alla trattenuta della somma garantita.
La società convenuta concludeva, quindi, chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea, la conferma della legittimità della risoluzione e dell'incasso dell'assegno, nonché la condanna della controparte alle spese e competenze di giudizio.
In data 7 aprile 2021 era stato esperito tentativo obbligatorio di conciliazione, conclusosi con esito negativo.
La causa veniva istruita in via documentale e mutato due volte il giudice veniva rimessa all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.9.2025, per poi essere trattenuta a sentenza da questo giudice, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. Così descritti i fatti di causa di può passare al merito.
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della legittimità della risoluzione del contratto di franchising stipulato tra le parti in data 27 novembre
2018 successivamente risolto dalla convenuta con comunicazione del 25 gennaio
2021, nonché la verifica della validità dell'incasso dell'assegno di garanzia di €
8.000,00 e la domanda risarcitoria proposta dall'attore per i danni asseritamente subiti in conseguenza della risoluzione e della crisi pandemica da Covid-19.
Il contratto sottoscritto dalle parti ha natura di franchising commerciale
(affiliazione commerciale), disciplinato dalla legge 6 maggio 2004, n. 129.
Da tale qualificazione discende che entrambe le parti assumono obblighi di cooperazione nell'ambito di un rapporto sinallagmatico complesso:
• da un lato, il franchisor ( Controparte_1 ) si obbliga a concedere l'uso dei propri segni distintivi, know-how e servizi di assistenza e promozione;
• dall'altro, il franchisee ( Pt_1 si impegna al pagamento dei corrispettivi e al rispetto del modello operativo imposto dalla rete.
Nel caso di specie, non è contestata né la validità né la stipulazione del contratto, ma unicamente la fase esecutiva dello stesso, e in particolare la legittimità della risoluzione disposta per inadempimento.
La convenuta ha dichiarato la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.,
richiamando la clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 15 dell'accordo, secondo cui il mancato pagamento dei crediti operativi per oltre trenta giorni autorizzava il franchisor a risolvere di diritto il rapporto, trattenendo le somme percepite e attivando la garanzia fideiussoria o l'assegno rilasciato a tal fine.
L'attore contesta la legittimità di tale risoluzione, deducendo che la propria inadempienza sia dipesa da impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, che aveva impedito lo svolgimento dell'attività economica oggetto del contratto (eventi, cerimonie e fiere).
La pandemia da Covid-19 ha riproposto nello scenario giuridico la questione relativa alle sopravvenienze;
il legislatore, infatti, ha predisposto diversi interventi tesi a neutralizzare gli effetti negativi derivanti dalla drastica riduzione del volume di affari o dalla chiusura o sospensione di determinate attività disposte dall'autorità per impedire la diffusione del virus.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, si deduce che la difficoltà per il debitore ad onerare gli obblighi negoziali deriva dalle chiusure imposte per ordine dell'autorità pubblica e non per colpa del debitore.
La straordinarietà dell'evento, la sua diffusione mondiale e le conseguenze inevitabili sulle attività commerciali sono circostanze rilevanti ai fini della valutazione sull'esigibilità della prestazione rafforzando le ragioni del debitore in quanto, accrescono l'influenza dei valori costituzionali, il rispetto della dignità della persona, oltre al principio solidaristico espressamente richiamato dall'art.2
Cost.
Orbene, la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c. può trovare applicazione qualora l'emergenza epidemiologica rendesse la prestazione dedotta in contratto completamente e definitivamente impossibile, con l'avvertenza che le obbligazioni pecuniarie non diventano mai giuridicamente impossibili.
In questi casi, soccorre la disciplina dell'impossibilità parziale della prestazione ex art. 1464 c.c. che si considera applicabile anche ai casi di impossibilità temporanea che non determina l'estinzione dell'obbligazione ex art. 1256 c.c.
La regola dettata dall'art. 1264 c.c. prevede che il contratto non si risolve e che il creditore ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione a suo carico e può recedere qualora non abbia interesse all'adempimento parziale.
Analogamente la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il creditore di una prestazione temporaneamente impossibile possa sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta (Trib Venezia decreto 28 luglio 2020 n. 5480).
Applicando la norma al caso in esame, si deduce che l'attore non ha dedotto - né
risulta dagli atti che la prestazione principale della convenuta (fornitura di
-
servizi informatici, supporto tecnico e accesso al sistema Selfie Box) fosse divenuta impossibile. Al contrario, la stessa convenuta ha documentato non solo che i servizi erano rimasti operativi anche durante il periodo pandemico.
L'impossibilità invocata dall'attore concerne, dunque, non la prestazione dovuta, ma l'utilità economica del contratto, venuta meno per effetto delle restrizioni imposte ai settori di eventi e cerimonie.
Nella specie, la convenuta, prima di dichiarare la risoluzione, ha correttamente derogato al contratto di franchising sospendendone gli effetti, compresi i pagamenti mensili, a far data dal 10 marzo 2020 e solo a partire dall' 11 gennaio
2021 aveva inviato una diffida ad adempiere concedendo un termine per regolarizzare i pagamenti, azionando soltanto alla scadenza (25 gennaio 2021) la clausola risolutiva espressa in conformità ai principi di buona fede e correttezza
(artt. 1175 e 1375 c.c.).
Nel periodo di riferimento, inoltre, gli eventi e le attività commerciali avevano ripreso a svolgersi, seppur a rilento, così come confermato e documentato da entrambe parti. le
Non emergono, dunque, profili di abuso del diritto o di sproporzione nell'esercizio della facoltà risolutiva, anche perché il contratto di franchising, in quanto contratto d'impresa, è fisiologicamente caratterizzato dal trasferimento del rischio operativo sull'affiliato.
Ne consegue che la risoluzione del contratto deve ritenersi legittimamente intervenuta ai sensi dell'art. 1456 c.c. e delle clausole contrattuali.
L'attore contesta la validità dell'incasso dell'assegno di € 8.000,00, deducendo che lo stesso fosse stato consegnato in bianco, privo di data e luogo di emissione,
e che la convenuta ne avesse completato la compilazione unilateralmente, in violazione della legge assegno (R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736).
La circostanza fattuale non viene contestata dalla società convenuta, la quale si limita a ribadire la piena legittimità dell'incasso, trattandosi di garanzia contrattualmente prevista, negando che la compilazione del titolo potesse uso illecito. determinarne O configurare unla nullità
Tale assunto non è condivisibile.
Nella prassi, accade di frequente che le parti concludano un accordo per l'adempimento di un'obbligazione e il debitore consegni al creditore uno o più assegni come garanzia del pagamento e con patto di non presentazione.
In questi casi, l'assegno è consegnato al creditore come garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento.
Sovente l'assegno non reca la data oppure è postdatato assumendo, così, la funzione di strumento di garanzia, abbandonando quella tipica di strumento di pagamento. L'ordinamento vede con sfavore tale pratica, infatti, la giurisprudenza considera nullo il patto di garanzia sotteso all'emissione dell'assegno senza data o postdatato, dal momento che un titolo con tali caratteristiche viola le norme imperative (artt. 1 e 2 R.D. 1736/1933). Inoltre, un assegno incompleto non vale come titolo esecutivo, ma ciò non significa che non abbia alcun valore.
Al contrario, la firma di traenza può essere considerata come una promessa di pagamento (ai sensi dell'art. 1988 c.c.) nei rapporti interni tra l'emittente e il prenditore, con la conseguenza che l'assegno integra una prova scritta per l'eventuale richiesta di un decreto ingiuntivo.
La giurisprudenza sia di merito (vd. Tribunale Catania sez. IV, 30/08/2019,
n.3554) che di legittimità è costante nel ritenere che gli assegni in bianco o postdatati, cui spesso si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia, seppure nulli, in quanto contrari a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, conservino natura di promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., con la conseguente inversione dell'onere della prova a carico del debitore sull'inesistenza della relativa obbligazione.
Infatti, secondo Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10710 del 24/05/2016:
"l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento è contrario ",
alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.". Applicato al caso di specie l'enunciato principio di diritto, deve estendersi la nullità del titolo all'accordo sottostante (segnatamente art.
8.1 del contratto di
Franchising) per contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c.; esso comunque vale quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.
Pertanto, l'incasso dell'assegno deve ritenersi illegittimo.
L'attore ha, poi, chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti, quantificati in complessivi € 23.484,96, a titolo di perdita dei crediti operativi residui, restituzione di acconti ai clienti e mancato guadagno.
Tale domanda non può essere accolta.
In primo luogo, il danno da perdita dei crediti operativi non può essere riconosciuto, poiché tali crediti rappresentavano l'equivalente economico di un servizio contrattuale non рій utilizzabile a seguito della risoluzione legittimamente intervenuta per inadempimento dell'affiliato.
In secondo luogo, la restituzione di acconti ai clienti costituisce conseguenza dell'interruzione dell'attività commerciale dell'attore e non è imputabile a condotta illecita della convenuta, la quale ha esercitato un diritto contrattuale.
Infine, quanto al lucro cessante, l'attore non ha fornito elementi idonei a dimostrare né la certezza né l'entità del danno, mancando una prova anche presuntiva dell'andamento economico dell'attività prima della sospensione.
In mancanza di prova del nesso causale e della quantificazione del pregiudizio, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Considerato che la Cassazione, con diverse pronunce, ha chiarito che l'accoglimento parziale di una domanda non determina la soccombenza reciproca, ma la possibilità di compensazione delle spese processuali tra le parti (da ultimo
Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 31 ottobre 2022, n. 32061), le spese giudiziali vanno compensate per metà, con condanna della convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della restante metà (1/2) di tali spese, che vengono liquidate per intero (1/1) come in dispositivo, in base ai valori medi del
D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
Deve essere, di contro, respinta la domanda di parte attrice di condanna della società convenuta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Infatti, a prescindere da ogni considerazione sulla sussistenza del dolo o della colpa grave con cui la [...] Controparte_1 abbia agito o resistito in giudizio, non vi è prova che parte opposta abbia subito un danno dalla vicenda oggetto di giudizio, laddove - per giurisprudenza consolidata - la domanda di cui all'art. 96
c.p.c. richiede la prova incombente sulla parte istante sia dell'an che del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (ex multis, cfr. Cass. 30 luglio
2010, n. 17902; Cass. Civ., sez. 3, 08.06.2007 n. 13395).
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 4798/2021 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta parzialmente le domande proposte da Parte_1
[...] nei confronti di Controparte_1
[...] e per l'effetto dichiara la legittimità della risoluzione del contratto di franchising intervenuta in data 25 gennaio 2021;
2. Dichiara l'invalidità dell'incasso dell'assegno di garanzia di euro 8.000,00 per nullità della clausola contrattuale contenuta nell'art.
8.1 e per l'effetto condanna la società Controparte_1
a restituire tale somma alla società attrice
[...]
[...]
Parte_1
3. Rigetta la domanda di risarcimento danni;
4. Compensa per metà le spese giudiziali e condanna
[...]
in persona del legale Controparte_1
Parte_1rappresentante p.t., al pagamento, in favore di
[...] , della restante metà di tali spese, che si liquidano per intero in €
317,00 (237,00+80,00) per spese vive ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Ennio Riviello per dichiarato anticipo fattone;
Salerno, 30.11.25
Il GOP
Dott.ssa Paola Corabi