TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/05/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1278 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1278/2024 tra:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Dott. Solarino n° 25, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Terranova, giusta procura in atti,
- ricorrente-
E
, (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1 C.F._2
Via Dott. Solarino n° 25, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Guastella, giusta procura in atti,
- resistente- con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 19/12/2024;
OGGETTO: cumulo di domande per separazione consensuale e scioglimento di matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO pagina 1 di 4 - Le parti hanno contratto matrimonio civile a Ragusa, in data 06.06.1998, iscritto nei Registri degli
Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 23, parte I, anno 1998, in regime di comunione dei beni;
- Dall'unione tra le parti è nato il figlio in data 27.03.2000; Per_1
- ha presentato ricorso per separazione giudiziale e contestuale domanda di Parte_1
scioglimento del matrimonio il 10.05.2024, avanzando ulteriori domande;
- Con Comparsa di costituzione e risposta del 16.09.2024 si è costituito in giudizio , Controparte_1
il quale ha parimenti chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, oltre al rigetto delle ulteriori domande avanzate da parte ricorrente;
- successivamente all'udienza di comparizione dei coniugi del 17.10.2024, in data 13.12.2024, le parti hanno depositato istanza congiunta per la trasformazione della separazione giudiziale in consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, dichiarando di non volersi riconciliare, ed insistendo nell'accoglimento delle condizioni di seguito riportate:
- “1) i coniugi vivranno separati e liberi di stabilire la propria residenza ove riterranno opportuno;
- 2) il sig. si impegna a corrispondere la somma di € 400,00 a titolo di Controparte_1 mantenimento per la moglie e la somma di € 300,00 quale contributo di mantenimento per il figlio, da versare entro il giorno 23 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, rispettivamente, sul c/c della sig.ra e sul conto corrente del figlio con la previsione di adeguamento Parte_1 Per_1 automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat.
- 3) Entrambi i genitori contribuiranno alle spese straordinarie del figlio, preventivamente concordate e comunicate, ciascuno nella misura del 50%.
- 4) Le parti si obbligano a vendere la casa coniugale, sita in Ragusa Ibla, nella via Dottor Solarino
n. 25, censita al fg. 403, nr. 2086, sub 2 e sub 3, zc 002, cat. A04, Cons. 4,5, sup.catastale 98, rendita
125,50, che si appartiene a ciascuna delle parti nella misura del 50%, come da atto di vendita del
25.7.1996, rep. 131, raccolta 76, a ministero Notaio , in SS MO ed Persona_2
attualmente in uso alla sig.ra ed al figlio . La vendita procederà per il prezzo minimo Pt_1 Per_1 di € 110.000,00 o per quel prezzo anche minore che le parti concordemente decideranno di accettare.
Si impegnano, pertanto, a sottoscrivere incarico di proposta di vendita presso agenzia di reciproca fiducia ed a prestare il necessario consenso alla vendita laddove si concretizzasse offerta di acquisto secondo le modalità prima esposte. Qualora la vendita non dovesse avvenire entro due anni e mezzo dalla omologa della separazione, le parti convengono che l'immobile sarà offerto in affitto a terzi secondo gli ordinari canoni di mercato e il canone percepito sarà diviso in misura di metà per ciascuno. Il tutto, finché non si sarà concretizzata un'offerta di acquisto ritenuta da entrambi congrua;
pagina 2 di 4 - 5) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra nella misura del 40% di Controparte_1 Parte_1
quanto maturato durante il matrimonio e fino alla pronuncia della sentenza di divorzio, il TFR che percepirà all'atto del pensionamento;
- 6) Il sig. si obbliga a chiudere il conto corrente cointestato, acceso presso Banca Controparte_1
Popolare di Milano BPM, provvedendo al pagamento della somma che al momento della chiusura si registrerà a debito.”
- Con l'intervento del P.M. in sede, a cui è stata data comunicazione in data 20.12.2024;
- preso atto del fatto che la convivenza tra i coniugi non può più proseguire, che essi hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato note scritte nelle quali hanno insistito nella separazione alle condizioni di cui all'accordo versato in atti;
- ritenuto che può recepirsi l'accordo sopra visto, in quanto non in contrasto con l'interesse del figlio maggiorenne, né con diritti indisponibili, mentre, con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico;
- ritenuto che sulle spese si provvederà al definitivo;
- ritenuto che, relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione personale, va disposta la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza, ritenuta ammissibile dalla Cassazione con la sentenza n. 28727 del 2023;
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la separazione dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile in Ragusa in data 06.06.1998, iscritto nei Registri degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 23, parte I, anno 1998, in regime di comunione dei beni;
- omologa le condizioni di separazione inerenti al figlio e ai rapporti economici, come regolate in parte motiva, provvedendo in conformità alle medesime condizioni, da intendersi qui trascritte;
- prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda, cumulativamente proposta, di scioglimento del matrimonio;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Ragusa ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000.
pagina 3 di 4 - ordina all'Ufficiale di stato civile di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- spese al definitivo.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 17.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1278/2024 tra:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Dott. Solarino n° 25, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Terranova, giusta procura in atti,
- ricorrente-
E
, (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1 C.F._2
Via Dott. Solarino n° 25, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Guastella, giusta procura in atti,
- resistente- con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 19/12/2024;
OGGETTO: cumulo di domande per separazione consensuale e scioglimento di matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO pagina 1 di 4 - Le parti hanno contratto matrimonio civile a Ragusa, in data 06.06.1998, iscritto nei Registri degli
Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 23, parte I, anno 1998, in regime di comunione dei beni;
- Dall'unione tra le parti è nato il figlio in data 27.03.2000; Per_1
- ha presentato ricorso per separazione giudiziale e contestuale domanda di Parte_1
scioglimento del matrimonio il 10.05.2024, avanzando ulteriori domande;
- Con Comparsa di costituzione e risposta del 16.09.2024 si è costituito in giudizio , Controparte_1
il quale ha parimenti chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, oltre al rigetto delle ulteriori domande avanzate da parte ricorrente;
- successivamente all'udienza di comparizione dei coniugi del 17.10.2024, in data 13.12.2024, le parti hanno depositato istanza congiunta per la trasformazione della separazione giudiziale in consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, dichiarando di non volersi riconciliare, ed insistendo nell'accoglimento delle condizioni di seguito riportate:
- “1) i coniugi vivranno separati e liberi di stabilire la propria residenza ove riterranno opportuno;
- 2) il sig. si impegna a corrispondere la somma di € 400,00 a titolo di Controparte_1 mantenimento per la moglie e la somma di € 300,00 quale contributo di mantenimento per il figlio, da versare entro il giorno 23 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, rispettivamente, sul c/c della sig.ra e sul conto corrente del figlio con la previsione di adeguamento Parte_1 Per_1 automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat.
- 3) Entrambi i genitori contribuiranno alle spese straordinarie del figlio, preventivamente concordate e comunicate, ciascuno nella misura del 50%.
- 4) Le parti si obbligano a vendere la casa coniugale, sita in Ragusa Ibla, nella via Dottor Solarino
n. 25, censita al fg. 403, nr. 2086, sub 2 e sub 3, zc 002, cat. A04, Cons. 4,5, sup.catastale 98, rendita
125,50, che si appartiene a ciascuna delle parti nella misura del 50%, come da atto di vendita del
25.7.1996, rep. 131, raccolta 76, a ministero Notaio , in SS MO ed Persona_2
attualmente in uso alla sig.ra ed al figlio . La vendita procederà per il prezzo minimo Pt_1 Per_1 di € 110.000,00 o per quel prezzo anche minore che le parti concordemente decideranno di accettare.
Si impegnano, pertanto, a sottoscrivere incarico di proposta di vendita presso agenzia di reciproca fiducia ed a prestare il necessario consenso alla vendita laddove si concretizzasse offerta di acquisto secondo le modalità prima esposte. Qualora la vendita non dovesse avvenire entro due anni e mezzo dalla omologa della separazione, le parti convengono che l'immobile sarà offerto in affitto a terzi secondo gli ordinari canoni di mercato e il canone percepito sarà diviso in misura di metà per ciascuno. Il tutto, finché non si sarà concretizzata un'offerta di acquisto ritenuta da entrambi congrua;
pagina 2 di 4 - 5) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra nella misura del 40% di Controparte_1 Parte_1
quanto maturato durante il matrimonio e fino alla pronuncia della sentenza di divorzio, il TFR che percepirà all'atto del pensionamento;
- 6) Il sig. si obbliga a chiudere il conto corrente cointestato, acceso presso Banca Controparte_1
Popolare di Milano BPM, provvedendo al pagamento della somma che al momento della chiusura si registrerà a debito.”
- Con l'intervento del P.M. in sede, a cui è stata data comunicazione in data 20.12.2024;
- preso atto del fatto che la convivenza tra i coniugi non può più proseguire, che essi hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato note scritte nelle quali hanno insistito nella separazione alle condizioni di cui all'accordo versato in atti;
- ritenuto che può recepirsi l'accordo sopra visto, in quanto non in contrasto con l'interesse del figlio maggiorenne, né con diritti indisponibili, mentre, con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico;
- ritenuto che sulle spese si provvederà al definitivo;
- ritenuto che, relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione personale, va disposta la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza, ritenuta ammissibile dalla Cassazione con la sentenza n. 28727 del 2023;
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la separazione dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile in Ragusa in data 06.06.1998, iscritto nei Registri degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 23, parte I, anno 1998, in regime di comunione dei beni;
- omologa le condizioni di separazione inerenti al figlio e ai rapporti economici, come regolate in parte motiva, provvedendo in conformità alle medesime condizioni, da intendersi qui trascritte;
- prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda, cumulativamente proposta, di scioglimento del matrimonio;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Ragusa ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000.
pagina 3 di 4 - ordina all'Ufficiale di stato civile di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- spese al definitivo.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 17.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4