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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 947/2023 r.g. proposta
da
, nata a [...] il [...] (cod. fisc.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Isola di Capo Rizzuto, Fraz. C.F._1
Le Castella, via Ionio, n. 1, presso lo studio dell'avv. Antonio Maida, rappresen- tata e difesa dall'avv. Andrea Pazzini (cod. fisc. – pec: C.F._2
, per mandato in calce all'atto di citazio- Email_1
ne;
- attrice- contro
, nato a [...] il [...] (cod. fisc.: CP_1 [...]
), , nata a [...] il [...] C.F._3 Controparte_2
(cod. fisc.: ), e nata a [...] il C.F._4 Parte_2
30.6.1989 (cod. fisc.: , elettivamente domiciliati in Cro- C.F._5
tone, al Corso Mazzini, 56, presso lo studio dell'avv. Tiziano Saporito (cod. fisc.:
, pec: , e C.F._6 Email_2
dell'avv. Maurizio Bubbo (cod. fisc. – pec: C.F._7 [...]
[...]
[...] , che li rappresenta e difende per man- Email_3
dato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuti-
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.2.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al relativo verbale, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del pro- cesso possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, espone- Parte_1
va: di essere proprietaria di un appezzamento di terreno, sito in Isola di Capo
Rizzuto fraz. Le Castella (in Catasto al Foglio n. 26, part. 781), che aveva acqui- stato da in data 26.8.2002; che al momento dell'acquisto ella Persona_1
aveva chiesto in prestito allo zio la somma di € 8.000,00, che il CP_1
aveva versato direttamente al venditore;
che , senza auto- Pt_1 CP_1
rizzazione e affermando un suo preteso diritto a ricevere in proprietà un terzo del predetto terreno, aveva costruito su tale porzione un fabbricato, all'insaputa dell'attrice; che il Tribunale di Crotone, adito su istanza di ex art. CP_1
2932 c.c., con sentenza del 15.6.2021, R.G. n. 41/2019, aveva rigettato la sua do- manda, ritenendo inesistente la prova del titolo in favore di e CP_1
comunque sottolineando l'inesistenza di una regolare licenza edilizia per la co- struzione del fabbricato;
che in data 15.12.2022 e CP_1 Controparte_2
donavano il fabbricato alla figlia con atto pubblico per notaio Parte_2
dott. in Crotone;
che l'atto di donazione era nullo in quanto il ter- Persona_2
reno ed anche il sovrastante fabbricato (per effetto dell'accessione di cui agli artt. 934 e 936 c.c.) erano di proprietà dell'attrice; che il non aveva matu- Pt_1
2 rato i presupposti per l'accertamento dell'usucapione in quanto il possesso era iniziato clandestinamente e mantenuto con violenza, per cui era anche in corso un processo penale a carico dei convenuti;
che in ogni caso non era decorso il ventennio necessario per la maturazione dell'usucapione in quanto il terreno era stato acquistato nel 2002 e nel 2019 l'attrice si era costituita nel giudizio azionato dal dichiarando di essere proprietaria del terreno;
che il CP_1
contratto di donazione era nullo per difetto di causa.
Tanto premesso, chiedeva l'accertamento della nullità dell'atto di dona- zione summenzionato, la declaratoria di insussistenza di alcuni diritto di
[...]
, e ad occupare e/o disporre del fab- Pt_3 Controparte_2 Parte_1
bricato costituito su terreno di sua proprietà, l'immediato rilascio dell'immobile.
I.2.- Si costituivano , e con CP_1 Controparte_2 Parte_1
propria comparsa, deducendo: che la ricostruzione in fatto operata dall'attrice non era corretta, in quanto la sentenza emessa nel 2021 il Tribunale di Crotone aveva rigettato la domanda proposta da ex art. 2932 c.c. non per CP_1
mancanza del titolo edilizio ma per la mancanza del certificato di destinazione urbanistica;
che comunque egli non aveva mai formulato alcuna domanda giu- diziale avente ad oggetto il fabbricato e che oggetto del contratto di donazione era stato il solo fabbricato e non il terreno;
che nel contratto di donazione era stato specificato che il fabbricato era stato posseduto per oltre un ventennio e che erano maturati i presupposti per l'usucapione, giudizialmente non accerta- ta;
che pertanto si era configurata una c.d. donazione obbligatoria, non affetta da nullità; che il fabbricato era stato costruito a cure e spese di CP_1
con regolare concessione edilizia da parte del Comune di Isola di Capo Rizzuto del 13.8.2002 ed il ne aveva acquistato la proprietà superficiaria per Pt_1
usucapione; che aveva compiuto un atto di riconoscimento di Parte_1
debito, dichiarando che nel 2002 lo zio le aveva prestato la som- CP_1
ma di € 8.000,00 per l'acquisto del terreno. Chiedevano, pertanto, l'accertamento
3 della liceità della causa di donazione del fabbricato per cui è causa, in via ricon- venzionale l'accertamento in capo a e CP_1 Parte_1
dell'acquisto per usucapione della proprietà superficiaria e l'accertamento che
è debitrice della somma di € 8.000,00 con condanna della stessa Parte_1
alla restituzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
I.3.- Istruita documentalmente e per testimoni la causa, le parti precisa- vano le conclusioni all'udienza del 10.2.2025, all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione.
* * * *
II.- Le questioni vanno analizzate secondo l'ordine logico ricostruttivo.
II.1.- In primo luogo, viene in rilievo la natura impugnatoria della do- manda dell'atto di donazione rep. n. 19255 racc. n. 14535 stipulato in data
15.9.2022 dinanzi al notaio dott. con il quale e Persona_2 CP_1 [...]
hanno donato ala figlia il fabbricato ad uso abita- CP_3 Parte_2
tivo, sito nel comune di Isola di Capo Rizzuto, lolcalità Campolongo, Fraz. Le
Castella, ubicato al piano terra, della consistenza di vani catastali tre e mezzo, con annessa corte esclusiva ed adiacente terreno di pertinenza adibito anch'esso a corte, di circa metri quadri 601; confinanti con altra proprietà dei donanti, eredi strada comunale, salvo altri;
censito nel catasto fabbricati del Per_1
Comune di Isola di Capo Rizzuto, foglio 26, particella 1449, sub 2, Località
Campolongo, n. SNC, piano T, categoria A3, classe 2, vani 3,5, R.C. Euro 198,84, ed al catasto terreni del comune di Isola di Capo Rizzuto, foglio 26, particella
1553, seminativo, di ha 00.06.01, R.D. Euro 2,64, R.A. Euro 1,09.
Nell'atto viene precisato che non vi è corrispondenza dell'intestatario ca- tastale con le risultanze dei registri immobiliari e il donante, all'art. 4, dichiara quanto segue: “Il donante, consapevole della conseguente responsabilità in caso di dichiarazione mendace, garantisce la piena ed esclusiva proprietà
4 dell'immobile in oggetto, per averlo costruito, in base alla concessione edilizia di seguito citata e posseduto in modo continuo e indisturbato da oltre un ven- tennio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 del codice civile, a titolo di usucapione, ma non giudizialmente accertata. La donataria subentra pertanto nel predetto possesso ed è stata resa edotta delle eventuali conseguenze e rischi connessi a tale modalità di acquisto della proprietà e della conseguente ineffica- cia nei confronti di eventuali terzi aventi diritto nel caso in cui non esistessero i presupposti dell'acquisto per usucapione. Nel caso in cui dovesse sorgere con- flitto tra la donataria ed un eventuale soggetto che dovesse vantare legittimi ti- toli di proprietà, la donataria è stata resa edotta della necessità di una sentenza di accertamento che verifichi i presupposti dell'intervenuta usucapione al fine di dirimere il conflitto e di rendere incontestabile il proprio acquisto.
All'art. 6 la parte donante dà atto che il fabbricato è stato costruito sulla base di concessione edilizia n. 79 rilasciata dal Comune di Isola di Capo Rizzuto in data 3.9.2001.
Come dedotto da parte convenuta, pertanto, è del tutto evidente che nel- la fattispecie in esame il contratto può essere qualificato come di donazione c.d. obbligatoria, come da Cassazione n. 10356 del 2009, secondo cui “la donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve rite- nersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particola- re, dell'art. 771 c.c., poiché il divieto di donazione dei beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante;
tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell'usucapione decennale prevista dall'art. 1159 c.c., poiché il requisito, richiesto da questa norma, dell'esistenza di un titolo che legittimi l'acquisto della proprietà o di altro dirit- to reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, deve essere inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verifica-
5 to se l'alienante ne fosse stato titolare” (cfr. in senso conforme anche Cass. n.
12782/2013).
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, in data 15.3.2016, con senten- za n. 5068, hanno peraltro precisato che sulla base della disposizione dell'art. 769 c.c., si deve ritenere che l'appartenenza del bene oggetto di donazione al donante costituisce elemento essenziale del contratto di donazione, in mancan- za del quale la causa tipica del contratto stesso non può realizzarsi.
Elementi costitutivi della donazione sono, quindi, l'arricchimento del terzo con correlativo depauperamento del donante e lo spirito di liberalità, il c.d. animus donandi, che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario che va ravvisato “nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia co- strizione, giuridica o morale” (Cass., n. 8018/2012; Cass., n. 12325/1998; Cass.,
n. 1411/1997; Cass., n. 3621/1980).
Pertanto, se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto, la donazione, in quanto dispositiva, è valida ed efficace;
se, invece, la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere espressa- mente e formalmente nell'atto l'obbligazione di procurare l'acquisto dal terzo al donatario. La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbliga- toria di dare, purché l'altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un'apposita espressa affermazione nell'atto pubblico (art. 782 c.c.).
Gli elementi testè richiamati sono in effetti presenti nell'atto di donazio- ne in esame, nel quale le parti riconoscono che il bene – pur usucapito – risulta formalmente non di proprietà del donante.
Nel caso di specie pertanto la domanda di declaratoria di nullità del con- tratto di donazione in esame dev'essere rigettata in quanto il contratto di dona- zione non è nullo per difetto di causa, trattandosi di donazione obbligatoria.
II.2.- Dev'essere a questo punto esaminata la domanda formulata in via riconvenzionale dai convenuti di accertamento dell'usucapione in favore di
6 e , che appare preliminare alla trattazione della CP_1 Parte_2
domanda formulata dall'attrice di restituzione e rilascio Parte_1
dell'immobile.
La domanda di accertamento dell'usucapione è fondata e dev'essere ac- colta.
Non vi è dubbio che nel presente giudizio siano presenti tutti i soggetti che vantano diritti sul bene, costituito dal fabbricato sito in Isola di Capo Rizzu- to, fraz. Le Castella, edificato da su terreno di proprietà di CP_1 Pt_1
.
[...]
Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente esteso a tutti i soggetti che potenzialmente potrebbero far valere pretese reali sul bene oggetto di causa.
Ebbene, deve darsi atto, al fine di fornire un inquadramento giuridico della fattispecie, che al fine di riconoscere in capo ad un soggetto l'oggettivo esercizio di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà per un tem- po idoneo all'effetto acquisitivo di cui all'art. 1158 c.c. occorre fornire la correla- tiva prova. La prova dell'usucapione, peraltro, in quanto vertente su una situa- zione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali, con la conseguenza che essa può essere fornita anche per mezzo di testimoni.
Al fine di comprendere e abbiano fornito CP_1 Parte_2
prova dei propri assunti, è necessario analizzare l'esito delle prove per testi espletate.
Il quadro che ne risulta è il seguente:
Il teste , genero di (essendo sposato con Testimone_1 CP_1
l'altra sua figlia, diversa da ), ha dichiarato di aver ricevuto Parte_2
l'incarico di accatastare l'immobile costruito da nel 2014, mentre CP_1
in precedenza era stato incaricato un altro tecnico, nel 2010. Il teste Tes_2
[.
, che ha dichiarato di essere parente per via di madre di tutte le parti, ha con- fermato che l'immobile per cui è causa è stato costruito nel 2002 da Parte_4
7 rio e che lo stesso l'ha posseduto pacificamente, precisando che trattavasi di immobile nel quale il metteva dei cavalli e che si trova a circa 20 metri Pt_1
dall'immobile dove abita. CP_1
Il teste , seconda moglie del padre di , Testimone_3 Parte_1
ha dichiarato che dal 2002 fino alla morte di (padre di Persona_3 Pt_1
) ella era passata una volta al giorno per andare ad accudire le galline,
[...]
che erano su altro terreno, di vicino a quello della figlia, e che Persona_3
fino al 2010 sul terreno di non c'erano fabbricati costruiti. Allo Parte_1
stesso modo, sia pur in modo più generico, il teste ha confer- Testimone_4
mato che nel 2007 si era recato sul terreno di , dichiarando che Parte_1
c'era su quel terreno una casa dell' . Il teste (zio di Parte_5 Testimone_5
e fratello di ) nulla ha saputo riferire sulle circo- Parte_1 CP_1
stanze sottoposte.
Tenuto conto dell'esito delle prove per testi, deve essere considerato che nella fattispecie in esame i convenuti avrebbero dovuto dimostrare i presuppo- sti per l'usucapione c.d. abbreviata.
Come anticipato nell'esame della domanda di declaratoria di nullità del- la donazione del fabbricato da a Controparte_4 CP_5
, il negozio di donazione compiuto nel 2022 è di certo suscettibile di fungere
[...]
da titulus adquirendi ai fini dell'usucapione abbreviata ai sensi dell'art. 1159 c.c., in quanto il requisito, richiesto dalla predetta disposizione codicistica, dell'esistenza di un titolo idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che il tito- lo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fos- se stato titolare. Sicuramente in favore della donataria non è Parte_2
pertanto impedito di acquistare il diritto per usucapione abbreviata decennale.
Tuttavia, poiché evidentemente dal 2022 al momento di instaurazione
8 del presente giudizio non sono evidentemente decorsi i termini per l'accertamento dell'usucapione abbreviata, con riferimento all'acquisto compiu- to da deve essere verificata la sussistenza del termine di venti CP_1
anni, necessario per l'accertamento dell'acquisto a titolo originario per l'usucapione ordinaria, che non sono maturati.
Ebbene, all'esito della espletata prova per testi il Tribunale ritiene che non abbia fornito la prova del possesso pacifico ed ininterrotto CP_1
per il tempo necessario richiesto dall'art. 1158 c.c.
La giurisprudenza, anche di merito, sul punto richiede che la prova del possesso ad usucapionem sia seria ed univoca, concernendo tutti gli elementi co- stitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi, non solo il corpus, ma anche l'animus, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi consi- derare come proprietario del bene (cfr. per tutti Trib. Modena, 12.1.2016, n. 56).
Nel caso di specie, non risulta raggiunta la prova che il fabbricato sia sta- to edificato prima del 2010, sulla base degli esiti delle prove per testi.
Come già specificato, infatti, i testi , e Testimone_4 Testimone_5
non hanno riferito nulla di rilevante ai fini della prova Testimone_1
dell'usucapione del fabbricato, il teste ha riferito che fino al Testimone_3
2010 non era stato costruito, sul terreno, alcun immobile, il teste Testimone_6
ha confermato che il fabbricato è stato costruito da ma non ha ri- CP_1
ferito nulla sull'epoca di costruzione.
Inoltre, in ogni caso, anche se sussistesse la prova della costruzione in data prossima al rilascio della concessione edilizia (2002), la quale tuttavia non è neppure stato chiarito se è riferibile al fabbricato per cui è causa, tenuto conto che la concessione edilizia esibita reca come riferimenti catastali diversi da quel- li del fabbricato oggetto di causa, deve rilevarsi che non potrebbe comunque ri- tenersi che siano maturati i requisiti dell'usucapione in ragione della costituzio- ne di nel fascicolo R.G. n. 41/2019 del Tribunale di Crotone, nel Parte_1
quale l'odierna attrice aveva espressamente contestato l'illegittima occupazione
9 del terreno ed edificazione del fabbricato sullo stesso, risultando evidente che dal 2002 al 2019 non è decorso il tempo per l'usucapione.
Agli atti è stata inoltre esibita una diffida a firma di e re- Parte_1
golarmente ricevuta da , del 4.5.2018, con la quale la prima invita- CP_1
va il secondo ad esercitare il diritto di prelazione del confinante in relazione alla decisione di alienare il terreno di sua proprietà. Da tale atto risulta evidente la volontà di di considerarsi proprietaria del terreno e del fabbri- Parte_1
cato, tenuto conto che sono espressamente indicati anche gli estremi catastali del fabbricato nel medesimo atto.
La domanda di usucapione dev'essere pertanto rigettata.
II.3.- Dev'essere pertanto ordinato ai convenuti il rilascio del bene ogget- to di causa (fabbricato sito in Isola di Capo Rizzuto, in Catasto Fabbricati al fo- glio 26, part. 1449, sub 2, loca. Campolongo, snc, piano T, cat. A3, classe 2, vani
3,5 ed in Catasto Terreni al foglio 26, part. 1553, seminativo) in favore di Pt_1
.
[...]
In virtù, infatti, dell'operatività del principio dell'accessione, di cui agli artt. 934 e 936 c.c., la proprietà del fabbricato costruito sul terreno altrui (circo- stanza pacifica tra le parti) è del proprietario del terreno, non potendo operare, come su ricostruito l'istituto dell'usucapione, per mancanza dei presupposti di legge.
II.4.- Quanto alla domanda di restituzione della somma di € 8.000,00 che sarebbe stata prestata da a per l'acquisto del ter- CP_1 Parte_1
reno, formulata in via riconvenzionale dai convenuti (e specificamente da
[...]
), deve rilevarsi che la stessa è infondata e dev'essere rigettata. Per_4
In primo luogo, infatti, non è chiaro, in quanto entrambe le parti hanno
“raccontato” la vicenda fattuale in modi diversi in corso di causa, neanche quale sia la somma in effetti prestata, se di € 8.000,00 o di £. 8.000.000.000.
Inoltre, non è evidente chi abbia prestato tale somma a chi, in quanto in alcuni degli atti di causa si specifica che la somma sarebbe stata prestata da
10 al padre di , o sarebbe stata pagata direttamente CP_1 Parte_1
al venditore, ma non vi è prova in atti di tale pagamento.
III. Considerata la soccombenza reciproca, tenuto conto del rigetto di parte delle reciproche domande, sussistono i presupposti della reciproca soc- combenza per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione ritual- mente notificato, da , nata a [...] il [...] Parte_1
(cod. fisc.: ) (R.G. n. 947/2023) contro , nato C.F._1 CP_1
a Isola di Capo Rizzuto il 17.10.1951 (cod. fisc.: ), CodiceFiscale_8 [...]
, nata a [...] il [...] (cod. fisc.: CP_2
), e nata a [...] il [...] (cod. C.F._4 Parte_2
fisc.: , così provvede: C.F._5
a) Rigetta la domanda formulata da di declaratoria di nulli- Parte_1
tà del contratto di donazione (doc. D, Repertorio N.19255, Raccolta
N.14535), trascritto presso la conservatoria della Direzione Provinciale di
Crotone in data 7.10.22 (Registro Particolare 5104 Registro Genera-le
6024) stipulato tra , e , CP_1 Controparte_2 Parte_2
avente ad oggetto la cessione a titolo di liberalità del “Fabbricato ad uso abitativo, sito nel comune di Isola di Capo Rizzuto, località Campolongo,
Faz. Le Castella, ubicato al piano terra, della consistenza di vani catastali tre e mezzo, con annessa corte esclusiva ed adiacente terreno di perti- nenza adibito anch'esso a corte, di circa metri quadri 601; confinanti nell'insieme confinanti con altra proprietà dei donanti, eredi Per_1
strada comunale, salvo altri;
censito nel catasto fabbricati del Comune di
Isola di Capo Rizzuto, foglio 26, particella 1449, sub 2, Località Campo- longo, n. SNC, piano T, categoria A3, classe 2, vani 3,5, R.C. Euro 198,84;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento in capo a Pt_1
11 e dell'acquisto per usucapione della proprietà superficia- CP_1 Pt_2
ria del fabbricato censito nel catasto fabbricati del Comune di Isola di
Capo Rizzuto, foglio 26, particella 1449, sub 2, Località Campolongo, n.
SNC, piano T, categoria A3, classe 2, vani 3,5, R.C. Euro 198,84;
c) Accertata l'operatività del principio di accessione, condanna i convenuti all'immediato rilascio in favore di del “Fabbricato ad uso Parte_1
abitativo, sito nel co-mune di Isola di Capo Rizzuto, località Campolon- go, Faz. Le Castella, ubicato al piano terra, della consistenza di vani cata- stali tre e mezzo, con annessa corte esclusiva ed adiacente terreno di per- tinenza adibito anch'esso a corte, di circa me-tri quadri 601; confinanti nell'insieme confinanti con altra proprietà dei donanti, eredi Per_1
strada comunale, salvo altri;
censito nel catasto fabbricati del Comune di
Isola di Capo Rizzuto, foglio 26, particella 1449, sub 2, Località Campo- longo, n. SNC, piano T, categoria A3, classe 2, vani 3,5, R.C. Euro 198,84;
d) Rigetta la domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice alla restitu- zione in favore di della somma di € 8.000,00; CP_1
e) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Crotone, il 10 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
12