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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/10/2025, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 749/2025 C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. IO NZ Presidente
Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere
Dott. FE TA Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in camera di consiglio all'udienza dell'11.09.2025, promossa con ricorso del 13.03.2025 da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Olga Moscato del Foro di Pavia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia, Via Cesare Beccaria n. 5
APPELLANTE
Contro
(C.F. ) nata il [...] a [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Cura NO (PV) via Madonnina n. 30, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mirella Cicciò del Foro di Milano e Claudia Rocchi del Foro di Milano, entrambe con studio in Milano, via Podgora n. 12b, ove è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Oggetto: ricorso in appello avverso la sentenza n.193/2025 del Tribunale di Pavia R.G. 2880/2023 depositata e pubblicata il 14.02.2025, notificata il 17.02.2025
Con l'intervento del procuratore generale Dott.ssa Parte_2
CONCLUSIONI
pagina 1 di 19 Conclusioni per parte appellante
In via cautelare: richiamate le ragioni in premessa, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di impugnazione.
Nel merito: in riforma della sentenza impugnata,
- affidare il figlio minorenne congiuntamente ad entrambi i coniugi, con Persona_1 allocazione presso il padre unitamente all'altra figlia già maggiorenne Persona_2
- disporre in favore della madre libero diritto di visita del figlio minore nel rispetto degli Per_1 impegni scolastici e extra scolastici dello stesso, con facoltà di pernotto infrasettimanale e nei fine settimana secondo le esigenze del minore;
- Previsione di giorni quindici di vacanza anche non alternati, con la madre con obbligo di comunicazione per iscritto (anche a mezzo di messaggi di cellulare o whatsapp) del periodo di ferie entro il 31 maggio di ogni anno;
festività natalizie e pasquali in previsione alternata come di prassi, con relativi accordi da prendere tra i genitori per iscritto (anche a mezzo di messaggi di cellulare o whatsapp);
- assegnare quale contributo al mantenimento della prole la casa familiare sita in Cura NO
(PV) Via Madonnina, 30 comprensiva degli arredi, alla Sig.ra perché la abiti in funzione CP_1 dell'allocazione della prole, con spese di mutuo, manutenzione e di gestione a carico esclusivo di parte assegnataria;
- prevedere il mantenimento diretto della prole a carico dei genitori in misura paritaria, oltre all'obbligo a carico degli stessi di corrispondere il 50% delle spese straordinarie in ossequio al Protocollo vigente avanti il Tribunale di Pavia;
- disporre il riconoscimento dell'assegno unico in misura esclusiva a favore del Sig. Parte_1
- disporre che il rateo di mutuo sull'immobile comune sia a carico integrale della Sig.ra per CP_1
l'uso dell'abitazione.
Con vittoria di spese e compensi di lite relativi al grado.
Conclusioni per parte appellata
IN VIA PRINCIPALE:
1) Rigettare e respingere interamente l'appello proposto dal Sig. in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e inammissibile, con riguardo alle domande avversarie aventi ad oggetto:
a) l'assegnazione della casa familiare “quale contributo al mantenimento della prole” all'appellata pagina 2 di 19 e
b) l'accollo, in via esclusiva, delle rate di mutuo in capo all'appellata
e, per l'effetto, confermare in toto la Sentenza di divorzio n. 193/2025 pubbl. il 14.02.2025 - RG n.
2880/2023 – Tribunale di Pavia;
2) Con vittoria di spese e competenze, rimborso forfettario oltre IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
3) Disporre l'audizione del minore in punto di collocamento prevalente dello Persona_1 stesso presso il padre;
Conclusioni per il P.G. vista l'impugnazione presentata da nel procedimento in Parte_1 epigrafe, volto ad ottenere la riforma della sentenza di divorzio. preso atto dei motivi addotti dall'appellante;
considerato che
la situazione sanitaria della resistente non è allo stato chiara, ma appare altresì pretestuosamente utilizzata al fine di chiedere una modifica delle condizioni di affido e collocamento del figlio minore;
considerata la difficile posizione del minore e il conflitto tra i genitori appare necessaria la nomina di un curatore speciale e l'audizione del minore al fine di meglio comprendere la posizione dello stesso.
Nel caso in cui la Corte non ritenesse di accogliere le istanze indicate, si ritiene non vi siano elementi significativi da valutarsi per modificare il provvedimento impugnato esprime parere negativo all'accoglimento dell'appello con conferma del provvedimento impugnato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il procedimento di primo grado.
1.1. Con ricorso depositato in data 29.06.2023 adiva il Tribunale di Pavia Parte_1 chiedendo la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto con
[...]
, l'affidamento condiviso del figlio minorenne (25.09.2011) con collocamento CP_1 Per_1 dello stesso presso l'abitazione materna, l'assegnazione della ex casa familiare sita in Cura
NO (PV), via Madonnina, n. 30 a ed il mantenimento diretto dei figli Controparte_1
(27.02.2005) e a carico dei genitori in misura paritaria. Per_2 Per_1
Con comparsa del 22.09.2023 si costituiva in giudizio chiedendo la pronuncia Controparte_1 della sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto con l'odierno ricorrente, pagina 3 di 19 l'affidamento condiviso del figlio ed il collocamento dello stesso presso di lei, nuove Per_1 modalità di frequentazione tra padre e figlio, l'assegnazione della casa coniugale e l'obbligo posto in capo al di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno Parte_1 mensile di € 600,00.
All'udienza di comparizione del 26.10.2023 il Giudice delegato disponeva l'audizione dei figli e , che, ascoltati all'udienza del 16 novembre 2023 affermavano di avere un buon Per_2 Per_1 rapporto con entrambi i genitori e di non voler modificare le modalità di frequentazione con il padre rispetto a quelle concordate dai genitori in sede di separazione personale.
Con sentenza non definitiva del 22.01.2024, pubblicata in data 25.01.2024, il Tribunale di Pavia pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
27/09/2003 disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione della causa.
All'udienza del 15.03.2024 venivano escussi i testi di parte resistente;
in data 6.05.2024 il Giudice, dato atto della conclusione dell'attività istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la rimessione della causa in decisione al collegio l'udienza del 6 novembre 2024.
1.2. Con sentenza del 14.02.2025 il Tribunale di Pavia pronunciava la sentenza in questa sede impugnata, così disponendo:
-affida il minore (nato il [...]) congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, Sig. e Sig.ra e colloca lo stesso presso l'abitazione Parte_1 Controparte_1 della madre sita in Cura NO (PV), via Madonnina, n. 30;
-assegna la casa coniugale alla resistente, prevalente collocataria dei figli;
-prevede che il Sig. possa frequentare il figlio minore secondo il seguente calendario e fatti Parte_1 salvi eventuali e diversi accordi tra i genitori:
a) nelle settimane con turni lavorativi del Sig. 06.00 / 14.00: Parte_1
• nel caso di week end di spettanza, il Sig. terrà con sé il figlio minore n. 2 Parte_1 pomeriggi infrasettimanali senza pernottamento, non coincidenti con i pomeriggi (tre a settimana) in cui si terranno gli allenamenti di Basket di e con impegno del padre di prelevare Per_1 Per_1 da scuola e riportarlo a casa dopo cena entro e non oltre le ore 21.30;
• nel caso di week end non di spettanza, il Sig. terrà con sé n. 3 pomeriggi Parte_1 infrasettimanali di cui: n. 1 pomeriggio, in cui è previsto l'allenamento di il Sig. Per_1 [...] accompagnerà il minore agli allenamenti (che inizieranno indicativamente verso le Parte_1 ore 18.00/18.30) o accordandosi con altri genitori affinché il minore venga accompagnato agli
pagina 4 di 19 allenamenti e n. 2 pomeriggi, quelli nei quali non si terranno gli allenamenti del minore, il padre preleverà da scuola e lo riporterà a casa dopo cena, entro e non oltre le ore 21,30. Per_1
b) nelle settimane con turni lavorativi del Sig. ore 14.00/22.00: il padre terrà Parte_1 con sé il minore solo nei casi in cui il week end sia di sua spettanza con impegno di andare a prendere presso la casa della madre il venerdì indicativamente verso le ore 19, cenando con lui, e con Per_1 impegno a riportarlo a casa della madre la domenica sera dopo cena entro le ore 21.30;
c) nelle settimane con turni lavorativi notturni del Sig. ore 22.00/6.00: Parte_1
• nel caso di week end di spettanza, il padre terrà con sé il figlio minore n. 2 pomeriggi infrasettimanali senza pernottamento, non coincidenti con i pomeriggi in cui si terranno gli allenamenti di Basket di
Alessandro, e con impegno a prelevare da scuola e riportarlo a casa dopo cena comunque Per_1 entro e non oltre le ore 21.00;
• nel caso di week end non di spettanza, il padre terrà con sé il figlio minore n. 3 pomeriggi infrasettimanali di cui: n. 1 pomeriggio con impegno del Sig. di portare Parte_1 agli allenamenti (che inizieranno indicativamente verso le ore 18.00/18.30) o accordandosi Per_1 con altri genitori affinchè il minore venga accompagnato a Basket e n. 2 pomeriggi con impegno del padre di prelevare da scuola e riportarlo a casa dopo cena entro e non oltre le ore 21,00 Per_1
d) i week end di spettanza del padre rispetteranno comunque il requisito dell'alternanza ed eventuali richieste di modifiche circa il tempo che il Sig. trascorrerà con il figlio Parte_1 avverranno sempre, con ampio preavviso, in forma scritta (anche a mezzo di messaggi di cellulare o whatsapp).
e) nei week end di spettanza del padre, quest'ultimo accompagnerà il figlio minore alla partita (che potrebbe tenersi nella giornata di sabato o di domenica) e, in caso di impossibilità, si accorderà con la madre e/o con altri genitori al fine di consentirgli di giocare la partita.
f) i periodi delle vacanze natalizie e pasquali verranno divisi a metà e trascorsi con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza;
g) in estate ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio almeno due settimane anche non consecutive di vacanza da concordare entro al fine di maggio;
- dichiara il Sig. tenuto a contribuire al mantenimento dei figli, Parte_1 Persona_2
(nata il [...]) e , versando alla sig. entro il giorno 5 di Persona_1 CP_1 ogni mese, la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- dispone che le spese straordinarie siano ripartite tra i genitori nella misura del 50%, come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
pagina 5 di 19 - dispone che l'assegno unico per i minori venga percepito interamente dalla madre, prevalente collocataria;
- condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite che liquida in € 7.400,00 per compensi oltre 15% spese generali IVA e CPA come per legge.
In punto collocamento del minore , il Tribunale riteneva di confermare il collocamento Per_1 prevalente del figlio presso la madre, considerato che il minore non fosse favorevole al collocamento paritario e che non vi fossero altre circostanze di rilievo tali da indurre a non tener conto del desiderio di quest'ultimo; al riguardo, sull'assegnazione della casa coniugale, il Collegio confermava quanto già stabilito in sede di separazione, dal momento che risultava essere il Controparte_1 genitore collocatario.
Quanto alle modalità di frequentazione tra il padre ed il figlio minore , il Tribunale Per_1 osservava che il ricorrente aveva proposto, senza prevedere alcuna possibile modalità alternativa, di tenere con sé il figlio minore, unitamente all'altra figlia già maggiorenne, a settimane alternate, mentre, la resistente, proponeva un calendario di visite paterne con il figlio minore leggermente diverso rispetto a quello definito dalle parti di comune accordo in sede di separazione personale dei coniugi.
Il Tribunale, preso atto di alcune inadempienze attuate del padre nei confronti del figlio ed emerse nel corso del procedimento, riteneva che la proposta materna riuscisse a coniugare la realizzazione dell'interesse del minore ed il diritto dello stesso alla bigenitorialità con il diritto del padre di trascorrere del tempo con il figlio, accogliendo la richiesta della resistente in ordine alle frequentazioni ordinarie e richiamando nel resto l'accordo separativo.
Quanto al contributo economico per il mantenimento dei figli, il Collegio riteneva di accogliere la domanda di parte resistente, che chiedeva la conferma dell'obbligo paterno di corrispondere un assegno mensile a titolo di mantenimento dei figli, ma aumentato nel quantum rispetto alla somma stabilita, di comune accordo, in sede di condizioni di separazione, in ragione del fatto che:
- il figlio minore fosse affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma collocato Per_1 prevalentemente presso la madre;
- dalla documentazione di carattere fiscale (dichiarazione dei redditi ed estratti dei conti correnti degli ultimi tre anni) risultava che la posizione reddituale del ricorrente non avesse subito particolari modifiche rispetto al momento in cui, alla fine dell'anno 2021, le parti avevano raggiunto l'accordo separativo (redditi netti intorno a € 27.000,00; stipendi tra € 1.800,00 -2.000,00 mensili); pagina 6 di 19 - risultava provato, sia documentalmente (in particolare dagli estratti dei conti correnti relativi agli anni 2020, 2021, e 2022) sia dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 15 marzo 2024, che il svolgesse una seconda attività lavorativa di verniciatura/imbiancatura dalla quale Parte_1 presumibilmente otteneva, seppur in maniera non continuativa, dei ricavi;
- il ricorrente, da qualche tempo, non pagava più, per sua volontà, la propria rata di mutuo per la ex casa coniugale, nonostante si fosse impegnato in tal senso in sede di accordi di separazione personale.
2. Il procedimento di secondo grado.
2.1. Avverso la sentenza del Tribunale di Pavia, in data 13.03.2025 ha interposto Parte_1 ricorso in appello con contestuale istanza di sospensione cautelare fondato su quattro motivi.
Con il primo motivo di ricorso l'appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure che, riprendendo le dichiarazioni del minore rese in sede di audizione, confermava il collocamento prevalente del figlio presso la madre. ha dedotto che la sopravvenuta situazione profilatasi negli anni, che avrebbe visto sia Parte_1 lui che la affrontare contemporaneamente seri problemi di salute, avrebbe cambiato CP_1 notevolmente gli equilibri della famiglia e, di conseguenza, la necessità di collocamento del figlio minore, maggiormente rispettosa di una equa divisione tra i genitori.
Ha rappresentato che a far data dal 11.01.2025, giorno in cui la avrebbe avuto un ictus, i CP_1 figli e vivrebbero dal padre e sarebbero dallo stesso interamente mantenuti, e Per_2 Per_1 che la famiglia della non avrebbe dato alcun contributo alla loro gestione. CP_1
Con il secondo motivo ha contestato il ragionamento sotteso alla decisione del Parte_1
Tribunale di Pavia, con particolare riferimento alla asserita assenza di alternativa fornita dal ricorrente al calendario di frequentazione con il figlio e al fatto che il padre sia risultato Per_1 inadempiente ad accompagnare il ragazzo al basket.
Parte appellante ha ribadito che egli, in primo grado, aveva concluso con la previsione di diversa opzione, nell'ottica di lasciare libera scelta dei figli, in ragione della vicinanza delle abitazioni materna e paterna;
altresì, la circostanza che avesse mancato di accompagnare il figlio al basket non risultava provata;
aveva, al riguardo, in giudizio, rappresentato come il fatto che la sig.ra avesse imposto, senza preventivo confronto con l'esponente, una nuova squadra sportiva CP_1 con base lontano da casa in provincia di Milano, avrebbe comportato, per il padre, non solo un maggior esborso, ma anche un cambio rilevante di abitudini non compatibili con i turni lavorativi, ad oggi tuttavia possibile per via di una diversa turnazione oraria. pagina 7 di 19 Con il terzo motivo d'appello ha censurato la statuizione relativa al contributo al Parte_1 mantenimento dei figli quantificato in € 500,00 e fondato sull'assunto di nuove entrate asseritamente derivatigli dallo svolgimento di una seconda attività lavorativa.
Parte appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto motivato dal Tribunale, la propria capacità reddituale rispetto al periodo separativo non risulta aumentata, tanto che il suo reddito da lavoro sarebbe rimasto invariato, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi in atti, con una media salariale di € 2.003,61, e che l'incidenza delle spese sulla liquidità finale sarebbe pari ad €
1.700,00 mensili;
quanto ai presunti redditi da seconda attività lavorativa, per cui egli farebbe l'imbianchino, ha evidenziato che i testi escussi avrebbero smentito le affermazioni di controparte addirittura risalenti ad anni prima della separazione;
in sostanza, i testimoni avrebbero riportato di fatti risalenti, ove il avrebbe lavorato come imbianchino praticamente gratis in Parte_1 ragione della amicizia e parentela, facendosi rimborsare solo il costo vivo dei materiali. Soprattutto, nessuno dei testi indicati da controparte riferiva di attività in nero dopo la separazione al punto da giustificare un introito suppletivo rispetto al reddito da lavoro dipendente.
Sotto altro aspetto, secondo l'odierno ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che sostenesse il mutuo in via esclusiva, giacché risultava pacifico che costui avesse Controparte_1 refuso il mutuo una volta ricevuto il precetto delle relative rate. ha contestato altresì il riconoscimento dell'assegno unico alla madre ed in ragione della Parte_1 recente prevalente allocazione dei figli presso sé stesso e ne ha chiesto l'attribuzione per intero a suo favore o in subordine nella metà.
Con il quarto motivo d'appello, richiamate le argomentazioni che precedono, ha chiesto Parte_1 revocarsi la sentenza impugnata rispetto alla condanna alle spese legali, poiché, all' errata lettura delle sue disponibilità economiche, attualizzate al periodo del divorzio, come operata in primo grado, conseguirebbe che allo stesso non possano essere addebitate le spese per assenza di soccombenza.
La parte appellante ha proposto, infine, istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata allegando che in data 10.03.2025 è stato notificato atto di precetto (prodotto sub doc. 5 unitamente al ricorso in appello) per l'importo di euro 16.391,85 per ratei di mutuo e spese legali portate dalla sentenza impugnata. Chiede che venga sospesa l'efficacia della sentenza e, di conseguenza, del relativo precetto evidenziando che ha solo una entrata (reddito da Parte_1 lavoro come operaio), non ha disponibilità sul conto corrente, non gode di assegno unico neppure in parte, ma, soprattutto, si sta occupando in via esclusiva dei figli da oltre due mesi per cui pagina 8 di 19 l'eventualità che gli venga sottratto il quinto dello stipendio significherebbe sottrarre materialmente disponibilità ai due ragazzi per il loro sostentamento di base.
2.2. Con decreto del 18.03.2025 il Presidente di sezione ha fissato udienza, in assenza delle parti, in data 17.06.2025, rinviata al 18.06.2025 stante il legittimo impedimento di un componente della
Corte.
2.3. Con comparsa del 12.05.2025 si è costituita in giudizio contestando tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e richiesto e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Con riferimento alle prime due censure sollevate da controparte alla sentenza di I grado, l'appellata ha chiarito che, a far data dall'audizione di fino ai tempi recenti del proposto gravame, Per_1 la volontà di quest'ultimo di preservare il proprio punto di riferimento prevalente presso la casa familiare in cui da sempre vive con la madre e con la sorella non sarebbe mutato;
altresì, le Per_2 sfortunate vicende di salute occorse agli ex coniugi non avrebbero rappresentato affatto una nuova e sopravvenuta circostanza, tale da giustificare la revisione delle modalità di frequentazione padre/figlio e ancor meno il regime di collocamento previsto per quest'ultimo, dal momento che il loro verificarsi avrebbe comportato solo una parentesi temporale limitata già conclusa. La nonna materna, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sin dal verificarsi dell'evento di malattia della si sarebbe occupata dei nipoti per ben tre settimane, trasferendosi nella CP_1 casa familiare (dal 12.01.2025 al 3.02.2025) e facendo fronte validamente a ogni loro esigenza.
Ha rappresentato che e , dal 26 marzo 2025, avrebbero fatto rientro nella casa Per_2 Per_1 familiare in cui vivono insieme alla madre, le cui condizioni di salute, in netto miglioramento, consentono di gestire appieno il menage quotidiano, con l'unica temporanea limitazione dell'uso dell'automobile.
Al riguardo, ha precisato che, da settembre 2025, non avrà più Controparte_1 Per_1 bisogno di passaggi in macchina, giacché si servirà dell'autobus insieme ai futuri compagni.
L'appellata ha evidenziato che dal suo rientro a casa dopo il periodo di ricovero, Parte_1 avrebbe interrotto ogni forma di collaborazione genitoriale, per poi recuperare solo in tempi recenti.
Quanto alla formulazione del calendario visite paterne operata da e accolta dal Controparte_1 primo giudice, tenuto conto della inadempienza paterna (comprovata da messaggi di testo trasmessi dallo stesso e da dichiarazioni verbalizzate all'udienza del 16.11.2023), parte appellata Parte_1 ha ribadito che la statuizione di I grado risulta idonea a preservare l'equilibrio tra gli interessi sportivi (basket) del ragazzo e il mantenimento del legame con il padre. pagina 9 di 19 Quanto all'accesso libero dei figli presso la casa paterna/ materna proposto dal padre, CP_1 ha rappresentato che il proposto “calendario” non risultava evidentemente affidabile e
[...] nemmeno adeguato all'esigenza di stabilità del minore;
ha inoltre precisato che il Per_1 calendario già regolamentato è stato ignorato frequentemente da controparte.
Altresì, ha evidenziato che le conclusioni rassegnate da controparte sarebbero contraddittorie, laddove nel richiedere il collocamento pressò di sé di entrambi i figli, avrebbe poi Parte_1 contestualmente chiesto di disporre l'assegnazione della casa familiare alla quale genitore CP_1 collocatario prevalente, intesa come contributo al mantenimento della prole e con spese (comprese quelle di mutuo) interamente a carico della madre.
Quanto al contributo economico per il mantenimento dei figli posto a carico dell'odierno ricorrente nella misura di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), che a detta di costui sarebbe stato riconosciuto dal giudice a seguito di un'erronea valutazione inerente nuovi introiti derivanti da una seconda attività lavorativa, ha evidenziato il divario esistente tra le parti Controparte_1 sia sul fronte reddituale ( media delle entrate mensili derivanti dal lavoro ufficiale del Parte_1
€ 2.231,62 - media delle entrate mensili derivanti dall'unico lavoro della € 1.511,95), sia CP_1 sul fronte patrimoniale, che vedrebbe il titolare di due immobili ( 50% della casa Parte_1 familiare, 75% della casa di villeggiatura di Nibbiano); inveritiero sarebbe anche l'assunto sull'esborso delle spese mensili, che in realtà non creerebbe problemi al al fine di Parte_1 sopperire pro quota al pagamento del mutuo per la casa familiare.
Quanto ai guadagni supplementari di controparte, parte appellata ha affermato che, contrariamente a quanto da costui sostenuto , il ragionamento del giudice, relativo all'affermazione di guadagni ulteriori, discenderebbe proprio dall'aver considerato raggiunta la prova dell'anzidetta circostanza, sul rilievo non solo delle testimonianze rese in udienza, ma altresì dagli stessi estratti del conto corrente di ove l'acquisto ricorrente di vernici, pennelli e Parte_1 materiali di sorta rappresenta una voce in uscita consistente e usuale;
altresì, i testi escussi avrebbero confermato sia la dazione di denaro, sia l'attività di imbiancatura delle loro abitazioni, a nulla rilevando l'entità di quanto corrisposto.
Quanto all'assunto per cui tali lavori extra sarebbero stati eseguiti solo prima della separazione, le movimentazioni di conto corrente inquadrerebbero un periodo temporale di fatto successivo alla separazione tra i coniugi (ottobre 2020 – dicembre 2022).
Da ultimo, , con riferimento alla domanda del ricorrente, il quale ha chiesto che Controparte_1 il rateo di mutuo gravante sull'immobile comune venga posto integralmente a carico della pagina 10 di 19 nel rammentare le inadempienze genitoriali del padre - consistite nello scarso interesse CP_1 mostrato nei confronti dei figli , nella mancata corresponsione del mantenimento per i mesi di marzo, aprile e maggio 2025, nel mancato pagamento delle spese straordinarie - , ha sottolineato che da marzo 2025 non paga più il mutuo per la casa familiare (costituente Parte_1 un'obbligazione nei confronti del relativo Istituto di Credito mutuante con pattuizione economica recepita in sentenza di separazione), e che, già in precedenza, costui contravveniva a tale impegno costringendola a interporre diversi atti di precetto e a chiedere prestiti ai propri congiunti.
Quanto alla domanda avversaria di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata,
l'appellata ha evidenziato l'esserne totalmente priva dei requisiti che ne avallerebbero, ove presenti, l'accoglimento, non essendo stato allegato alcun pregiudizio grave e/o irreparabile ai danni del Parte_1
2.4. Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 12.06.2025, in vista dell'udienza del
18.06.25, , nel riportarsi a tutto quanto dedotto e argomentato in sede di Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, ha insistito per l'accoglimento di tutte le domande ivi formulate, con la sola riserva di adeguare, se del caso, le statuizioni economiche relative al mantenimento della figlia maggiore (inoccupata da oltre un anno), che si sarebbe spostata Per_2 presso l'abitazione paterna probabilmente spinta da probabili ragioni di comodo ( la possibilità concessale dal padre di dormire col fidanzato) e da una insofferenza nei confronti della madre alla quale non vorrebbe più prestare alcun aiuto domestico (per risentimento dovuto ad un atteggiamento della madre nei confronti del fidanzato quando costei era ricoverata).
Ha confermato che il continuerebbe ad oggi a non versare alcunché, né a titolo di Parte_1 mantenimento per la prole, né per il mutuo della casa familiare, e continuerebbe di fatto a svolgere la sua seconda attività lavorativa (come riferitole dal figlio).
Ha chiesto, in via istruttoria, disporsi l'audizione del figlio minore non soltanto in punto Per_1 di collocamento prevalente dello stesso presso il padre, come da quest'ultimo richiesto, ma anche con riguardo alla nuova dinamica familiare, che ha visto un allontanamento volontario della sorella dalla casa familiare, nonché, con riferimento alla prosecuzione, da parte di della Parte_1 seconda attività lavorativa come imbianchino.
2.5. Con note scritte depositate il 13.06.2025 ha richiamato le argomentazioni di Parte_1 appello di cui al ricorso introduttivo concludendo come da atto di appello.
Ha ribadito: l'impossibilità di sostenere sia il mantenimento dei figli, sia la quota di mutuo per una casa goduta da anni in via esclusiva dalla ciò anche in ragione del fatto che ora la figlia CP_1 pagina 11 di 19 viva con lui;
la circostanza che egli non lavori più su turni a base trisettimanale con la Per_2 conseguente possibilità di gestire il figlio (ormai adolescente) nei tempi normali Per_1 giornalieri, senza dover soggiacere a orari basati sulle mezze giornate in precedenza utilizzate a riferimento per i turni di lavoro.
2.6. All'udienza del 20.06.2025, la Corte, si è riservata sulle istanze delle parti
2.7. Con ordinanza del 23.06.2025, la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza formulata da parte appellante, ritenendo la carenza del requisito del periculum.
In primo luogo ha evidenziato che i crediti azionati dall'appellata hanno ad oggetto le rate del mutuo sull'abitazione familiare per la quota di spettanza del il cui obbligo di Parte_1 versamento si fonda sul titolo esecutivo degli accordi di separazione omologati e assorbiti con la sentenza di divorzio -oltre che sul relativo contratto di mutuo ipotecario -e sulla condanna alle spese di lite del giudizio di divorzio in primo grado. Ad ogni modo la Corte ha ritenuto che la situazione patrimoniale e reddituale di non appare allo stato tale da far ritenere Parte_1 immanente un pregiudizio a causa dell'esecuzione della sentenza: dalla dichiarazione fiscale relativa all'anno 2024 egli risulta disporre di un reddito annuo lordo di euro 36.473,00 e i problemi di salute allegati e documentati di per sé non comprovano una effettiva flessione del reddito attuale;
risulta inoltre essere titolare di due immobili, di un'autovettura, di una moto, di un Parte_1 fondo pensionistico integrativa, e godere di proventi extra accumulati negli anni senza soluzione di continuità. Quanto poi alle condizioni economiche di non è stato evidenziato in Controparte_1 concreto alcun elemento tale da ipotizzarne un'eventuale insolvenza.
Nel merito, con statuizione provvisoria la Corte che ha ritenuto che - poiché dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta con gli atti introduttivi al giudizio di appello (in particolare le deduzioni di parte appellata contenute nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e le produzioni documentali sub docc. 17, 18, ossia le chat che recano la data 27.05.2025, alla quale con certezza non vive dalla madre) è emerso che la figlia maggiorenne nata il Per_2 Per_2
27.02.2005, inoccupata ed economicamente non autosufficiente, per un periodo transitorio prima
(dal 03.02.20205 al 26.03.2025) e stabilmente ad oggi vive dal padre - non ha più ragion d'essere il contributo al mantenimento della figlia (pari al 50% della somma determinata dal Giudice Per_2 di prime cure) a carico del e pertanto esso è stato revocato con decorrenza dal Parte_1
27.05.2025.
Inoltre la Corte, atteso che, alla luce delle circostanze sopravvenute dedotte dalle parti, sia in relazione alle condizioni di salute dei genitori, sia in relazione a temporanei e necessitati pagina 12 di 19 spostamenti del figlio minorenne dall'abitazione della madre a quella del padre, al fine Per_1 di nuovamente accertare quale fosse la volontà del minore in ordine alla allocazione e alla regolamentazione delle visite con il genitore non collocatario, anche alla luce della concorde richiesta di parte appellata e del P.G., ha ritenuto opportuno procedere all'ascolto del minore in ordine alla situazione evolutiva dello stesso al fine di una decisione Persona_1 conforme al suo interesse preminente, all'accertamento della qualità della relazione con ciascun genitore, all'accertamento del più adeguato contesto di vita.
accogliendo la richiesta istruttoria formulata dall'appellata.
2.7. In data 10.07.2025, innanzi al Giudice delegato ha avuto luogo l'audizione del minore
, il quale ha così dichiarato: Persona_1
“il papà e la mamma mi hanno spiegato il motivo di quest' udienza, che è legata alla loro situazione.
C'è un po' di confusione in questo momento per cui la Corte ha bisogno che io spieghi.
A settembre andrò al primo anno del Liceo delle scienze applicate a Pavia.
Attualmente dormo a casa della mamma, tranne alcuni fine settimana in cui dormo dal papà. Di solito passo la settimana dalla mamma e poi la settimana dopo 5 giorni dalla mamma e il weekend dal papà.
Solitamente non vedo il papà in settimana. Quando mia sorella, che sta dal papà, è da sola, io vado a farle compagnia. Prima sento la mamma e se lei è d'accordo vado. In queste occasioni vedo anche il papà.
A volte non mi fido a lasciare da sola la mamma perché è stata male in passato.
Mi sveglio abbastanza tardi solitamente mi sveglio da solo quando la mamma è a fare la fisioterapia.
Questa organizzazione che ho descritto va avanti da quando i miei genitori si sono separati.
Non è mai avvenuto che passassi pomeriggi interi col papà prima: non pernottavo, mi accompagnava solo a basket e mi veniva a prendere. Poi ho cambiato squadra di basket e da quel momento, da circa due anni, il papà non mi accompagna più a basket, per cui non vedo più regolarmente il papà ma solo occasionalmente.
Im realtà non mi spiace tanto, mi trovo bene con questo tipo di organizzazione.
Quando la mamma è stata male ed è stata in ospedale, da gennaio ad aprile 2025, io e mia sorella siamo stati a casa della mamma con la nonna materna per circa tre settimane e poi siamo andati a vivere dal papà (dall'ultima settimana di gennaio ad aprile). E' stata una decisione presa dalla mamma e dal papà insieme. Io ero d'accordo. Quel periodo è stato tranquillo. Il fatto di vivere col papà non ha cambiato il nostro rapporto: c'era tensione legata al basket, perché non voleva che cambiassi squadra e
pagina 13 di 19 perché avevo un minutaggio scarso nelle partite. Io mi arrabbiavo perché è un argomento che non volevo toccare, perché lui non era mai venuto a vedere una mia partita e non gradivo che avesse quei giudizi.
Quando c'è qualcosa che provo, non lo dico ai miei genitori, preferisco confidarmi con gli amici: ho paura di essere giudicato dai genitori. Mi confido un po' di più con la mamma. A volte parlo con mia sorella;
spesso è lei che capisce che sono giù di morale.
Sono un po' preoccupato per la salute dei miei genitori.
Nel periodo in cui sono stato dal papà vedevo la mamma in ospedale con il papà e la sorella una Per_2 volta al mese. Io avrei voluto vederla di più perché ero preoccupato.
Dopo questi due mesi, non appena la mamma è rientrata dall'ospedale, io e mia sorella siamo rientrati a casa della mamma. I miei erano d'accordo, c'era comunicazione tra di loro.
Io e mia sorella abbiamo sei anni di differenza: abbiamo un buon rapporto e a volte litighiamo. Adesso lei vive stabilmente col papà. Sento la sua mancanza e lei la mia: vedendoci meno volte, litighiamo meno
e quindi il nostro rapporto è più sereno. Anche sotto questo punto di vista l'attuale organizzazione mi va bene. Lei vive stabilmente col Papà da maggio. Ha deciso lei di andare a vivere stabilmente dal papà perché non andava d'accordo con la mamma.
A maggio ho smesso di giocare a basket. Il papà non mi portava a basket, ma mi lasciava in una piazzetta a Pavia, dove mi trovavo con i genitori di altri compagni di squadra che mi accompagnavano.
A settembre riprenderò il basket.
Lo zio paterno non mi ha mai accompagnato a scuola o a basket. Solo lo zio materno mi ha Per_3 accompagnato per una settimana, dopo che la mamma è stata ricoverata.
L'anno scorso e due anni fa sono stato in vacanza con la famiglia di mio zio Per_3 eravamo io, lo zio, la zia e le sue due figlie.
Da quando la mamma è rientrata a casa è un po' in difficoltà a fare le pulizie, ma le altre mansioni le svolge lei;
io l'aiuto spesso. Ha preso anche una donna delle pulizie che viene il venerdì. Adesso la mamma ha ripreso a lavorare, lavora da computer a casa.
In questo contesto nessuno della famiglia del papà è intervenuto in aiuto.
Rispetto all'organizzazione attuale non vorrei cambiare nulla, mi trovo bene così.
Non ho altro da aggiungere”.
2.8. All'udienza dell'11.09.2025, dato atto del deposito da parte delle parti (appellante in data
09.09.2025 e appellata in data 08.09.2025) delle note autorizzate, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3. Motivi della decisione. pagina 14 di 19 L'appello è solo in minima parte fondato, con riguardo agli obblighi di mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne nel resto esso è infondato e va rigettato. Per_2
Non è oggetto dei motivi d'appello la statuizione in ordine all'affido congiunto del minore
: il primi due motivi d'appello riguardano il collocamento di e Per_1 Per_1 conseguentemente il diritto di visita in favore del genitore non collocatario (l'appellante chiede di disporre una regolamentazione del diritto di visita della madre ma nulla specificamente eccepisce in ordine alla regolamentazione del diritto di visita paterno disposta nella sentenza appellata) e l'assegnazione della casa coniugale.
Sul punto occorre evidenziare che il primo motivo d'appello muove da una asserita circostanza sopravvenuta che imporrebbe un diverso collocamento del figlio minorenne: allega l'appellante che a seguito dell'ictus che ha colpito i figli e si sarebbero Controparte_1 Per_2 Per_1 definitivamente trasferiti presso il padre. Perciò -deduce l'appellante - “lo scenario che si prospetta, pertanto, è quello che vede l'appellante come ormai unico genitore in grado concretamente di occuparsi dei figli: tant'è che da gennaio 2025 la Sig.ra e la di lei famiglia, non hanno dato minimo CP_1 contributo alla gestione dei due ragazzi, ricaduta interamente sul padre.
Su tali premesse, in revisione dell'affermazione che si legge nella sentenza per cui 'non vi sono altre circostanze di rilievo che inducano a non tenere conto del desiderio del minore' – essendo ora il desiderio e la necessità del minore di stare con il padre e essendo intervenute circostanze di rilievo che impongono una modifica della statuizione - si chiede la revisione della sentenza oggi impugnata, disponendo il collocamento prevalente del figlio minore presso il padre con ogni conseguente statuizione in Per_1 merito al mantenimento della prole”.
L'appellata, dato atto del trasferimento della figlia presso il padre per motivi personali, ha Per_2 contestato in toto le allegazioni dell'appellante con riguardo alla capacità di occuparsi del figlio e con riguardo al desiderio e alla necessità di di vivere presso il padre. Per_1
La circostanza è stata oggetto di audizione del minore, che effettivamente ha smentito le allegazioni dell'appellante.
Evidenzia la Corte che già in sede di statuizione di primo grado il Tribunale aveva evidenziato che, considerato che il minore non era favorevole al collocamento paritario e che non vi erano altre circostanze di rilievo che inducessero a non tenere conto del desiderio dello stesso, si dovesse confermare il collocamento prevalente del figlio presso la madre. Orbene, preso atto delle transeunti difficoltà della madre determinate da motivi di salute, osserva la Corte che l'evoluzione della malattia come documentata in atti non ha determinato una incapacità della madre di prendersi pagina 15 di 19 cura figlio nè tanto meno una diversa volontà di in ordine al suo collocamento. Ed Per_1 invero in sede di audizione ha confermato, in maniera spontanea, Persona_1 dimostrando piena capacità di discernimento e non essendovi ragioni da cui poter desumere un condizionamento da parte di terzi, esser rientrato a vivere nell'abitazione della madre dopo la sua degenza ospedaliera e di voler continuare a vivere preso di lei.
Se è pur vero che l'interesse dei figli minorenni non coincide necessariamente con i loro desideri, ben potendo rendersi necessaria una progettualità più idonea tenuto conto di tutte quelle esigenze ai quali gli adolescenti possono non essere particolarmente sensibili in ragione dell'età ma che pure assumono per loro stessi particolare rilevanza, tuttavia nel caso in esame la statuizione in ordine al collocamento del minore sia stata assunta conformemente al superiore interesse del minore al mantenimento delle abitudini di vita, potendo rappresentare una scelta diversa una fonte di ansia e squilibro nella sua vita, e al contempo di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori.
Poichè di fatto le sopravvenienze allegate dall'appellante al fine della riforma della sentenza impugnata in punto di collocamento del minore non si sono stabilizzate, il primo motivo d'appello deve essere rigettati.
Parimenti, per le medesime ragioni sopra esposte, ritenute assorbenti ai fini del decidere, deve essere rigettato il secondo motivo d'appello, con il quale l'appellante chiede il collocamento del figlio presso di sé. Ed invero in sede di audizione ha riferito che da due anni il padre non lo Per_1 accompagna a basket e non ha mai presenziato ad una sua partita, oltre al fatto di non vederlo durante la settimana e di non aver mai passato pomeriggi interi con lui. Ad ogni modo tenuto conto della volontà espressa dal minore già in fase di giudicio di primo grado e riconfermata in questa sede e considerato che non sono emerse circostanze di rilievo ostative a tale volontà a tutela dell'interesse del minore, si ritiene di confermare il collocamento prevalente del figlio presso la madre.
Quanto al terzo motivo d'appello, relativo alle statuizioni di carattere economico, ritiene la Corte che esso sia solo parzialmente fondato, dovendosi in questa sede confermare la revoca del contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne che risulta vivere stabilmente dal Per_2 padre. Ad oggi, comunque contesta l'entità dell'assegno di mantenimento a Parte_1 favore del figlio rilevandone la sproporzione anche in considerazione dell'entità delle Per_1 spese sostenute a fronte di una immutata situazione reddituale che renderebbe gravoso e sproporzionato il contributo al mantenimento. Così deduce parte appellante nella nota conclusiva. pagina 16 di 19 L'introito salariale del ricorrente, ormai parificato a quello della Sig.ra determina una netta CP_1 differenza tra i due soggetti relativamente alle rispettive entrate mensili, giacché la Sig.ra CP_1 pacificamente gode dell'Assegno Unico in via esclusiva (da sempre), gode della abitazione comune (da sempre), gode del suo stipendio integrale (rimasto inalterato), oltre a una media di circa E 370,00 mensili per il pignoramento azionato contro l'esponente. Il Sig. vede e tiene il figlio minore Parte_1 con regolarità nei suoi giorni e anzi, da quando vive lì anche la sorella, sta dal padre pure Per_1 quando il è fuori di casa. aveva riferito al padre che gli andava bene fare un Parte_1 Per_1 paritetico e su tali premesse questa difesa aveva riportato tale suo riferito a questa Corte. Il ragazzo ha poi ha 'cambiato idea' in occasione della audizione e questo, purtroppo, è un forte segnale di intervento condizionante della madre (che quel giorno lo ha accompagnato in udienza, peraltro, unitamente ai suoi familiari) visto che sta costantemente dal padre e anzi, durante le passate ferie, la Sig.ra Per_1 lo ha lasciato con il ricorrente in una settimana non di sua competenza perché impegnata in CP_1 questioni personali. A riprova, quanto sopra, del fatto che il minore può e gestisce perfettamente parificare e dividere equamente i tempi tra i due genitori e questo non solo in una ottica di equo rapporto con gli stessi, ma anche di fluidità di organizzazione, visto che, per ammissione della resistente, da settembre andrà a scuola in autonomia (ma non agli allenamenti e alle partite di basket) Per_1
e sta già gestendosi i tempi organizzandosi da solo. In ottica di perequazione e sostenibilità del mantenimento rispetto alle disponibilità del padre, il paritetico (anche non su base settimanale) del figlio minorenne e il mantenimento diretto dei figli da parte di ognuno dei genitori ( mantenuta Per_2 dal padre, mantenuto dalla madre, al netto delle spese extra da parte di entrambi), può essere Per_1 comunque disposto da questo Giudice, giacché il Sig. con il solo salario (e rammentiamo che Parte_1 non gode di assegno unico) non è materialmente in grado di sostenere sia il mantenimento integrale della figlia maggiorenne (che, si ripete, non lavora e non ha minimo sostegno dalla madre), sia il mensile per il figlio sia le spese extra al 100% della figlia e al 50% per il figlio, sia le spese per il Per_1 proprio affitto e vita quotidiana, sia la quota di mutuo per una casa goduta da anni in via esclusiva dalla Sig.ra . CP_1
Le circostanze dedotte non trovano riscontro nelle emergenze probatorie: il minore è Per_1 collocato prevalentemente dalla madre e dalla documentazione di carattere fiscale risulta come la posizione reddituale dell'appellante non abbia subito particolari modifiche rispetto al momento in cui, alla fine dell'anno 2021, le parti hanno raggiunto l'accordo separativo (stipendio medio tra €
1.800,00 -2.000,00 mensili). Il contributo paterno al mantenimento del figlio minorenne va calcolato inoltre tenendo conto del fatto che le esigenze di quest'ultimo aumentano con la crescita: pagina 17 di 19 ad oggi infatti ha compiuto 14 anni. sostiene la rata del mutuo a Per_1 Controparte_1 fronte di un reddito netto di circa € 20.000,00 e il suo stipendio si aggira intorno ad € 1.500,00 mensili, oltre tredicesima. Appare dunque ancora congruo indicare la somma di € 250,00, rivalutabile alla luce degli indici ISTAT, quale contributo economico che Parte_1 deve corrispondere mensilmente, a titolo di mantenimento del figlio , alla parte Per_1 appellata.
Per quanto riguarda le spese straordinarie, è congrua e corretta – e pertanto da confermarsi - la decisione del tribunale di suddividere le stesse a metà tra ciascun genitore.
Alla madre, in quanto prevalente collocataria del figlio minore, vanno confermate l'assegnazione della casa coniugale e la corresponsione dell'assegno unico, come statuito dal giudice di prime cure.
Pertanto assorbita ogni altra questione dalle considerazioni che precedono si provvede come in dispositivo
Il quarto motivo d'appello è infondato, avendo correttamente il tribunale fatto applicazione del principio della soccombenza.
L'esito del presente giudizio di appello, che vede una parziale (è accolto solo in minima parte uno dei tre motivi d'appello, escludendosi il quarto motivo relativo alla regolamentazione delle spese di lite) soccombenza dell'appellante, comporta la compensazione tra le parti delle spese processuali nella misura di un terzo e la condanna dell'appellante a rifondere all'appellata Parte_1
i restanti due terzi delle spese, per complessivi euro 1.600,00, oltre spese Controparte_1 forfettarie, Iva e Cpa.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 13.03.2025 da in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia n. 193/2025 del Parte_1
14.02.2025:
1. ridetermina nella somma mensile di € 250,00, con decorrenza dal 27.05.2025, il contributo al mantenimento dei figli, limitandolo al solo figlio , posto a carico di Persona_1
e da versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 Parte_1 Controparte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
2. conferma nel resto la sentenza appellata;
3. compensa tra le parti le spese processuali nella misura di un terzo e condanna Parte_1
a rifondere a i restanti due terzi delle spese, per complessivi
[...] Controparte_1 euro 1.600,00, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa. pagina 18 di 19 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 11.09. 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
FE TA IO NZ
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. IO NZ Presidente
Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere
Dott. FE TA Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in camera di consiglio all'udienza dell'11.09.2025, promossa con ricorso del 13.03.2025 da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Olga Moscato del Foro di Pavia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia, Via Cesare Beccaria n. 5
APPELLANTE
Contro
(C.F. ) nata il [...] a [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Cura NO (PV) via Madonnina n. 30, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mirella Cicciò del Foro di Milano e Claudia Rocchi del Foro di Milano, entrambe con studio in Milano, via Podgora n. 12b, ove è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Oggetto: ricorso in appello avverso la sentenza n.193/2025 del Tribunale di Pavia R.G. 2880/2023 depositata e pubblicata il 14.02.2025, notificata il 17.02.2025
Con l'intervento del procuratore generale Dott.ssa Parte_2
CONCLUSIONI
pagina 1 di 19 Conclusioni per parte appellante
In via cautelare: richiamate le ragioni in premessa, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di impugnazione.
Nel merito: in riforma della sentenza impugnata,
- affidare il figlio minorenne congiuntamente ad entrambi i coniugi, con Persona_1 allocazione presso il padre unitamente all'altra figlia già maggiorenne Persona_2
- disporre in favore della madre libero diritto di visita del figlio minore nel rispetto degli Per_1 impegni scolastici e extra scolastici dello stesso, con facoltà di pernotto infrasettimanale e nei fine settimana secondo le esigenze del minore;
- Previsione di giorni quindici di vacanza anche non alternati, con la madre con obbligo di comunicazione per iscritto (anche a mezzo di messaggi di cellulare o whatsapp) del periodo di ferie entro il 31 maggio di ogni anno;
festività natalizie e pasquali in previsione alternata come di prassi, con relativi accordi da prendere tra i genitori per iscritto (anche a mezzo di messaggi di cellulare o whatsapp);
- assegnare quale contributo al mantenimento della prole la casa familiare sita in Cura NO
(PV) Via Madonnina, 30 comprensiva degli arredi, alla Sig.ra perché la abiti in funzione CP_1 dell'allocazione della prole, con spese di mutuo, manutenzione e di gestione a carico esclusivo di parte assegnataria;
- prevedere il mantenimento diretto della prole a carico dei genitori in misura paritaria, oltre all'obbligo a carico degli stessi di corrispondere il 50% delle spese straordinarie in ossequio al Protocollo vigente avanti il Tribunale di Pavia;
- disporre il riconoscimento dell'assegno unico in misura esclusiva a favore del Sig. Parte_1
- disporre che il rateo di mutuo sull'immobile comune sia a carico integrale della Sig.ra per CP_1
l'uso dell'abitazione.
Con vittoria di spese e compensi di lite relativi al grado.
Conclusioni per parte appellata
IN VIA PRINCIPALE:
1) Rigettare e respingere interamente l'appello proposto dal Sig. in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e inammissibile, con riguardo alle domande avversarie aventi ad oggetto:
a) l'assegnazione della casa familiare “quale contributo al mantenimento della prole” all'appellata pagina 2 di 19 e
b) l'accollo, in via esclusiva, delle rate di mutuo in capo all'appellata
e, per l'effetto, confermare in toto la Sentenza di divorzio n. 193/2025 pubbl. il 14.02.2025 - RG n.
2880/2023 – Tribunale di Pavia;
2) Con vittoria di spese e competenze, rimborso forfettario oltre IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
3) Disporre l'audizione del minore in punto di collocamento prevalente dello Persona_1 stesso presso il padre;
Conclusioni per il P.G. vista l'impugnazione presentata da nel procedimento in Parte_1 epigrafe, volto ad ottenere la riforma della sentenza di divorzio. preso atto dei motivi addotti dall'appellante;
considerato che
la situazione sanitaria della resistente non è allo stato chiara, ma appare altresì pretestuosamente utilizzata al fine di chiedere una modifica delle condizioni di affido e collocamento del figlio minore;
considerata la difficile posizione del minore e il conflitto tra i genitori appare necessaria la nomina di un curatore speciale e l'audizione del minore al fine di meglio comprendere la posizione dello stesso.
Nel caso in cui la Corte non ritenesse di accogliere le istanze indicate, si ritiene non vi siano elementi significativi da valutarsi per modificare il provvedimento impugnato esprime parere negativo all'accoglimento dell'appello con conferma del provvedimento impugnato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il procedimento di primo grado.
1.1. Con ricorso depositato in data 29.06.2023 adiva il Tribunale di Pavia Parte_1 chiedendo la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto con
[...]
, l'affidamento condiviso del figlio minorenne (25.09.2011) con collocamento CP_1 Per_1 dello stesso presso l'abitazione materna, l'assegnazione della ex casa familiare sita in Cura
NO (PV), via Madonnina, n. 30 a ed il mantenimento diretto dei figli Controparte_1
(27.02.2005) e a carico dei genitori in misura paritaria. Per_2 Per_1
Con comparsa del 22.09.2023 si costituiva in giudizio chiedendo la pronuncia Controparte_1 della sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto con l'odierno ricorrente, pagina 3 di 19 l'affidamento condiviso del figlio ed il collocamento dello stesso presso di lei, nuove Per_1 modalità di frequentazione tra padre e figlio, l'assegnazione della casa coniugale e l'obbligo posto in capo al di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno Parte_1 mensile di € 600,00.
All'udienza di comparizione del 26.10.2023 il Giudice delegato disponeva l'audizione dei figli e , che, ascoltati all'udienza del 16 novembre 2023 affermavano di avere un buon Per_2 Per_1 rapporto con entrambi i genitori e di non voler modificare le modalità di frequentazione con il padre rispetto a quelle concordate dai genitori in sede di separazione personale.
Con sentenza non definitiva del 22.01.2024, pubblicata in data 25.01.2024, il Tribunale di Pavia pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
27/09/2003 disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione della causa.
All'udienza del 15.03.2024 venivano escussi i testi di parte resistente;
in data 6.05.2024 il Giudice, dato atto della conclusione dell'attività istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la rimessione della causa in decisione al collegio l'udienza del 6 novembre 2024.
1.2. Con sentenza del 14.02.2025 il Tribunale di Pavia pronunciava la sentenza in questa sede impugnata, così disponendo:
-affida il minore (nato il [...]) congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, Sig. e Sig.ra e colloca lo stesso presso l'abitazione Parte_1 Controparte_1 della madre sita in Cura NO (PV), via Madonnina, n. 30;
-assegna la casa coniugale alla resistente, prevalente collocataria dei figli;
-prevede che il Sig. possa frequentare il figlio minore secondo il seguente calendario e fatti Parte_1 salvi eventuali e diversi accordi tra i genitori:
a) nelle settimane con turni lavorativi del Sig. 06.00 / 14.00: Parte_1
• nel caso di week end di spettanza, il Sig. terrà con sé il figlio minore n. 2 Parte_1 pomeriggi infrasettimanali senza pernottamento, non coincidenti con i pomeriggi (tre a settimana) in cui si terranno gli allenamenti di Basket di e con impegno del padre di prelevare Per_1 Per_1 da scuola e riportarlo a casa dopo cena entro e non oltre le ore 21.30;
• nel caso di week end non di spettanza, il Sig. terrà con sé n. 3 pomeriggi Parte_1 infrasettimanali di cui: n. 1 pomeriggio, in cui è previsto l'allenamento di il Sig. Per_1 [...] accompagnerà il minore agli allenamenti (che inizieranno indicativamente verso le Parte_1 ore 18.00/18.30) o accordandosi con altri genitori affinché il minore venga accompagnato agli
pagina 4 di 19 allenamenti e n. 2 pomeriggi, quelli nei quali non si terranno gli allenamenti del minore, il padre preleverà da scuola e lo riporterà a casa dopo cena, entro e non oltre le ore 21,30. Per_1
b) nelle settimane con turni lavorativi del Sig. ore 14.00/22.00: il padre terrà Parte_1 con sé il minore solo nei casi in cui il week end sia di sua spettanza con impegno di andare a prendere presso la casa della madre il venerdì indicativamente verso le ore 19, cenando con lui, e con Per_1 impegno a riportarlo a casa della madre la domenica sera dopo cena entro le ore 21.30;
c) nelle settimane con turni lavorativi notturni del Sig. ore 22.00/6.00: Parte_1
• nel caso di week end di spettanza, il padre terrà con sé il figlio minore n. 2 pomeriggi infrasettimanali senza pernottamento, non coincidenti con i pomeriggi in cui si terranno gli allenamenti di Basket di
Alessandro, e con impegno a prelevare da scuola e riportarlo a casa dopo cena comunque Per_1 entro e non oltre le ore 21.00;
• nel caso di week end non di spettanza, il padre terrà con sé il figlio minore n. 3 pomeriggi infrasettimanali di cui: n. 1 pomeriggio con impegno del Sig. di portare Parte_1 agli allenamenti (che inizieranno indicativamente verso le ore 18.00/18.30) o accordandosi Per_1 con altri genitori affinchè il minore venga accompagnato a Basket e n. 2 pomeriggi con impegno del padre di prelevare da scuola e riportarlo a casa dopo cena entro e non oltre le ore 21,00 Per_1
d) i week end di spettanza del padre rispetteranno comunque il requisito dell'alternanza ed eventuali richieste di modifiche circa il tempo che il Sig. trascorrerà con il figlio Parte_1 avverranno sempre, con ampio preavviso, in forma scritta (anche a mezzo di messaggi di cellulare o whatsapp).
e) nei week end di spettanza del padre, quest'ultimo accompagnerà il figlio minore alla partita (che potrebbe tenersi nella giornata di sabato o di domenica) e, in caso di impossibilità, si accorderà con la madre e/o con altri genitori al fine di consentirgli di giocare la partita.
f) i periodi delle vacanze natalizie e pasquali verranno divisi a metà e trascorsi con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza;
g) in estate ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio almeno due settimane anche non consecutive di vacanza da concordare entro al fine di maggio;
- dichiara il Sig. tenuto a contribuire al mantenimento dei figli, Parte_1 Persona_2
(nata il [...]) e , versando alla sig. entro il giorno 5 di Persona_1 CP_1 ogni mese, la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- dispone che le spese straordinarie siano ripartite tra i genitori nella misura del 50%, come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
pagina 5 di 19 - dispone che l'assegno unico per i minori venga percepito interamente dalla madre, prevalente collocataria;
- condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite che liquida in € 7.400,00 per compensi oltre 15% spese generali IVA e CPA come per legge.
In punto collocamento del minore , il Tribunale riteneva di confermare il collocamento Per_1 prevalente del figlio presso la madre, considerato che il minore non fosse favorevole al collocamento paritario e che non vi fossero altre circostanze di rilievo tali da indurre a non tener conto del desiderio di quest'ultimo; al riguardo, sull'assegnazione della casa coniugale, il Collegio confermava quanto già stabilito in sede di separazione, dal momento che risultava essere il Controparte_1 genitore collocatario.
Quanto alle modalità di frequentazione tra il padre ed il figlio minore , il Tribunale Per_1 osservava che il ricorrente aveva proposto, senza prevedere alcuna possibile modalità alternativa, di tenere con sé il figlio minore, unitamente all'altra figlia già maggiorenne, a settimane alternate, mentre, la resistente, proponeva un calendario di visite paterne con il figlio minore leggermente diverso rispetto a quello definito dalle parti di comune accordo in sede di separazione personale dei coniugi.
Il Tribunale, preso atto di alcune inadempienze attuate del padre nei confronti del figlio ed emerse nel corso del procedimento, riteneva che la proposta materna riuscisse a coniugare la realizzazione dell'interesse del minore ed il diritto dello stesso alla bigenitorialità con il diritto del padre di trascorrere del tempo con il figlio, accogliendo la richiesta della resistente in ordine alle frequentazioni ordinarie e richiamando nel resto l'accordo separativo.
Quanto al contributo economico per il mantenimento dei figli, il Collegio riteneva di accogliere la domanda di parte resistente, che chiedeva la conferma dell'obbligo paterno di corrispondere un assegno mensile a titolo di mantenimento dei figli, ma aumentato nel quantum rispetto alla somma stabilita, di comune accordo, in sede di condizioni di separazione, in ragione del fatto che:
- il figlio minore fosse affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma collocato Per_1 prevalentemente presso la madre;
- dalla documentazione di carattere fiscale (dichiarazione dei redditi ed estratti dei conti correnti degli ultimi tre anni) risultava che la posizione reddituale del ricorrente non avesse subito particolari modifiche rispetto al momento in cui, alla fine dell'anno 2021, le parti avevano raggiunto l'accordo separativo (redditi netti intorno a € 27.000,00; stipendi tra € 1.800,00 -2.000,00 mensili); pagina 6 di 19 - risultava provato, sia documentalmente (in particolare dagli estratti dei conti correnti relativi agli anni 2020, 2021, e 2022) sia dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 15 marzo 2024, che il svolgesse una seconda attività lavorativa di verniciatura/imbiancatura dalla quale Parte_1 presumibilmente otteneva, seppur in maniera non continuativa, dei ricavi;
- il ricorrente, da qualche tempo, non pagava più, per sua volontà, la propria rata di mutuo per la ex casa coniugale, nonostante si fosse impegnato in tal senso in sede di accordi di separazione personale.
2. Il procedimento di secondo grado.
2.1. Avverso la sentenza del Tribunale di Pavia, in data 13.03.2025 ha interposto Parte_1 ricorso in appello con contestuale istanza di sospensione cautelare fondato su quattro motivi.
Con il primo motivo di ricorso l'appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure che, riprendendo le dichiarazioni del minore rese in sede di audizione, confermava il collocamento prevalente del figlio presso la madre. ha dedotto che la sopravvenuta situazione profilatasi negli anni, che avrebbe visto sia Parte_1 lui che la affrontare contemporaneamente seri problemi di salute, avrebbe cambiato CP_1 notevolmente gli equilibri della famiglia e, di conseguenza, la necessità di collocamento del figlio minore, maggiormente rispettosa di una equa divisione tra i genitori.
Ha rappresentato che a far data dal 11.01.2025, giorno in cui la avrebbe avuto un ictus, i CP_1 figli e vivrebbero dal padre e sarebbero dallo stesso interamente mantenuti, e Per_2 Per_1 che la famiglia della non avrebbe dato alcun contributo alla loro gestione. CP_1
Con il secondo motivo ha contestato il ragionamento sotteso alla decisione del Parte_1
Tribunale di Pavia, con particolare riferimento alla asserita assenza di alternativa fornita dal ricorrente al calendario di frequentazione con il figlio e al fatto che il padre sia risultato Per_1 inadempiente ad accompagnare il ragazzo al basket.
Parte appellante ha ribadito che egli, in primo grado, aveva concluso con la previsione di diversa opzione, nell'ottica di lasciare libera scelta dei figli, in ragione della vicinanza delle abitazioni materna e paterna;
altresì, la circostanza che avesse mancato di accompagnare il figlio al basket non risultava provata;
aveva, al riguardo, in giudizio, rappresentato come il fatto che la sig.ra avesse imposto, senza preventivo confronto con l'esponente, una nuova squadra sportiva CP_1 con base lontano da casa in provincia di Milano, avrebbe comportato, per il padre, non solo un maggior esborso, ma anche un cambio rilevante di abitudini non compatibili con i turni lavorativi, ad oggi tuttavia possibile per via di una diversa turnazione oraria. pagina 7 di 19 Con il terzo motivo d'appello ha censurato la statuizione relativa al contributo al Parte_1 mantenimento dei figli quantificato in € 500,00 e fondato sull'assunto di nuove entrate asseritamente derivatigli dallo svolgimento di una seconda attività lavorativa.
Parte appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto motivato dal Tribunale, la propria capacità reddituale rispetto al periodo separativo non risulta aumentata, tanto che il suo reddito da lavoro sarebbe rimasto invariato, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi in atti, con una media salariale di € 2.003,61, e che l'incidenza delle spese sulla liquidità finale sarebbe pari ad €
1.700,00 mensili;
quanto ai presunti redditi da seconda attività lavorativa, per cui egli farebbe l'imbianchino, ha evidenziato che i testi escussi avrebbero smentito le affermazioni di controparte addirittura risalenti ad anni prima della separazione;
in sostanza, i testimoni avrebbero riportato di fatti risalenti, ove il avrebbe lavorato come imbianchino praticamente gratis in Parte_1 ragione della amicizia e parentela, facendosi rimborsare solo il costo vivo dei materiali. Soprattutto, nessuno dei testi indicati da controparte riferiva di attività in nero dopo la separazione al punto da giustificare un introito suppletivo rispetto al reddito da lavoro dipendente.
Sotto altro aspetto, secondo l'odierno ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che sostenesse il mutuo in via esclusiva, giacché risultava pacifico che costui avesse Controparte_1 refuso il mutuo una volta ricevuto il precetto delle relative rate. ha contestato altresì il riconoscimento dell'assegno unico alla madre ed in ragione della Parte_1 recente prevalente allocazione dei figli presso sé stesso e ne ha chiesto l'attribuzione per intero a suo favore o in subordine nella metà.
Con il quarto motivo d'appello, richiamate le argomentazioni che precedono, ha chiesto Parte_1 revocarsi la sentenza impugnata rispetto alla condanna alle spese legali, poiché, all' errata lettura delle sue disponibilità economiche, attualizzate al periodo del divorzio, come operata in primo grado, conseguirebbe che allo stesso non possano essere addebitate le spese per assenza di soccombenza.
La parte appellante ha proposto, infine, istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata allegando che in data 10.03.2025 è stato notificato atto di precetto (prodotto sub doc. 5 unitamente al ricorso in appello) per l'importo di euro 16.391,85 per ratei di mutuo e spese legali portate dalla sentenza impugnata. Chiede che venga sospesa l'efficacia della sentenza e, di conseguenza, del relativo precetto evidenziando che ha solo una entrata (reddito da Parte_1 lavoro come operaio), non ha disponibilità sul conto corrente, non gode di assegno unico neppure in parte, ma, soprattutto, si sta occupando in via esclusiva dei figli da oltre due mesi per cui pagina 8 di 19 l'eventualità che gli venga sottratto il quinto dello stipendio significherebbe sottrarre materialmente disponibilità ai due ragazzi per il loro sostentamento di base.
2.2. Con decreto del 18.03.2025 il Presidente di sezione ha fissato udienza, in assenza delle parti, in data 17.06.2025, rinviata al 18.06.2025 stante il legittimo impedimento di un componente della
Corte.
2.3. Con comparsa del 12.05.2025 si è costituita in giudizio contestando tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e richiesto e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Con riferimento alle prime due censure sollevate da controparte alla sentenza di I grado, l'appellata ha chiarito che, a far data dall'audizione di fino ai tempi recenti del proposto gravame, Per_1 la volontà di quest'ultimo di preservare il proprio punto di riferimento prevalente presso la casa familiare in cui da sempre vive con la madre e con la sorella non sarebbe mutato;
altresì, le Per_2 sfortunate vicende di salute occorse agli ex coniugi non avrebbero rappresentato affatto una nuova e sopravvenuta circostanza, tale da giustificare la revisione delle modalità di frequentazione padre/figlio e ancor meno il regime di collocamento previsto per quest'ultimo, dal momento che il loro verificarsi avrebbe comportato solo una parentesi temporale limitata già conclusa. La nonna materna, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sin dal verificarsi dell'evento di malattia della si sarebbe occupata dei nipoti per ben tre settimane, trasferendosi nella CP_1 casa familiare (dal 12.01.2025 al 3.02.2025) e facendo fronte validamente a ogni loro esigenza.
Ha rappresentato che e , dal 26 marzo 2025, avrebbero fatto rientro nella casa Per_2 Per_1 familiare in cui vivono insieme alla madre, le cui condizioni di salute, in netto miglioramento, consentono di gestire appieno il menage quotidiano, con l'unica temporanea limitazione dell'uso dell'automobile.
Al riguardo, ha precisato che, da settembre 2025, non avrà più Controparte_1 Per_1 bisogno di passaggi in macchina, giacché si servirà dell'autobus insieme ai futuri compagni.
L'appellata ha evidenziato che dal suo rientro a casa dopo il periodo di ricovero, Parte_1 avrebbe interrotto ogni forma di collaborazione genitoriale, per poi recuperare solo in tempi recenti.
Quanto alla formulazione del calendario visite paterne operata da e accolta dal Controparte_1 primo giudice, tenuto conto della inadempienza paterna (comprovata da messaggi di testo trasmessi dallo stesso e da dichiarazioni verbalizzate all'udienza del 16.11.2023), parte appellata Parte_1 ha ribadito che la statuizione di I grado risulta idonea a preservare l'equilibrio tra gli interessi sportivi (basket) del ragazzo e il mantenimento del legame con il padre. pagina 9 di 19 Quanto all'accesso libero dei figli presso la casa paterna/ materna proposto dal padre, CP_1 ha rappresentato che il proposto “calendario” non risultava evidentemente affidabile e
[...] nemmeno adeguato all'esigenza di stabilità del minore;
ha inoltre precisato che il Per_1 calendario già regolamentato è stato ignorato frequentemente da controparte.
Altresì, ha evidenziato che le conclusioni rassegnate da controparte sarebbero contraddittorie, laddove nel richiedere il collocamento pressò di sé di entrambi i figli, avrebbe poi Parte_1 contestualmente chiesto di disporre l'assegnazione della casa familiare alla quale genitore CP_1 collocatario prevalente, intesa come contributo al mantenimento della prole e con spese (comprese quelle di mutuo) interamente a carico della madre.
Quanto al contributo economico per il mantenimento dei figli posto a carico dell'odierno ricorrente nella misura di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), che a detta di costui sarebbe stato riconosciuto dal giudice a seguito di un'erronea valutazione inerente nuovi introiti derivanti da una seconda attività lavorativa, ha evidenziato il divario esistente tra le parti Controparte_1 sia sul fronte reddituale ( media delle entrate mensili derivanti dal lavoro ufficiale del Parte_1
€ 2.231,62 - media delle entrate mensili derivanti dall'unico lavoro della € 1.511,95), sia CP_1 sul fronte patrimoniale, che vedrebbe il titolare di due immobili ( 50% della casa Parte_1 familiare, 75% della casa di villeggiatura di Nibbiano); inveritiero sarebbe anche l'assunto sull'esborso delle spese mensili, che in realtà non creerebbe problemi al al fine di Parte_1 sopperire pro quota al pagamento del mutuo per la casa familiare.
Quanto ai guadagni supplementari di controparte, parte appellata ha affermato che, contrariamente a quanto da costui sostenuto , il ragionamento del giudice, relativo all'affermazione di guadagni ulteriori, discenderebbe proprio dall'aver considerato raggiunta la prova dell'anzidetta circostanza, sul rilievo non solo delle testimonianze rese in udienza, ma altresì dagli stessi estratti del conto corrente di ove l'acquisto ricorrente di vernici, pennelli e Parte_1 materiali di sorta rappresenta una voce in uscita consistente e usuale;
altresì, i testi escussi avrebbero confermato sia la dazione di denaro, sia l'attività di imbiancatura delle loro abitazioni, a nulla rilevando l'entità di quanto corrisposto.
Quanto all'assunto per cui tali lavori extra sarebbero stati eseguiti solo prima della separazione, le movimentazioni di conto corrente inquadrerebbero un periodo temporale di fatto successivo alla separazione tra i coniugi (ottobre 2020 – dicembre 2022).
Da ultimo, , con riferimento alla domanda del ricorrente, il quale ha chiesto che Controparte_1 il rateo di mutuo gravante sull'immobile comune venga posto integralmente a carico della pagina 10 di 19 nel rammentare le inadempienze genitoriali del padre - consistite nello scarso interesse CP_1 mostrato nei confronti dei figli , nella mancata corresponsione del mantenimento per i mesi di marzo, aprile e maggio 2025, nel mancato pagamento delle spese straordinarie - , ha sottolineato che da marzo 2025 non paga più il mutuo per la casa familiare (costituente Parte_1 un'obbligazione nei confronti del relativo Istituto di Credito mutuante con pattuizione economica recepita in sentenza di separazione), e che, già in precedenza, costui contravveniva a tale impegno costringendola a interporre diversi atti di precetto e a chiedere prestiti ai propri congiunti.
Quanto alla domanda avversaria di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata,
l'appellata ha evidenziato l'esserne totalmente priva dei requisiti che ne avallerebbero, ove presenti, l'accoglimento, non essendo stato allegato alcun pregiudizio grave e/o irreparabile ai danni del Parte_1
2.4. Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 12.06.2025, in vista dell'udienza del
18.06.25, , nel riportarsi a tutto quanto dedotto e argomentato in sede di Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, ha insistito per l'accoglimento di tutte le domande ivi formulate, con la sola riserva di adeguare, se del caso, le statuizioni economiche relative al mantenimento della figlia maggiore (inoccupata da oltre un anno), che si sarebbe spostata Per_2 presso l'abitazione paterna probabilmente spinta da probabili ragioni di comodo ( la possibilità concessale dal padre di dormire col fidanzato) e da una insofferenza nei confronti della madre alla quale non vorrebbe più prestare alcun aiuto domestico (per risentimento dovuto ad un atteggiamento della madre nei confronti del fidanzato quando costei era ricoverata).
Ha confermato che il continuerebbe ad oggi a non versare alcunché, né a titolo di Parte_1 mantenimento per la prole, né per il mutuo della casa familiare, e continuerebbe di fatto a svolgere la sua seconda attività lavorativa (come riferitole dal figlio).
Ha chiesto, in via istruttoria, disporsi l'audizione del figlio minore non soltanto in punto Per_1 di collocamento prevalente dello stesso presso il padre, come da quest'ultimo richiesto, ma anche con riguardo alla nuova dinamica familiare, che ha visto un allontanamento volontario della sorella dalla casa familiare, nonché, con riferimento alla prosecuzione, da parte di della Parte_1 seconda attività lavorativa come imbianchino.
2.5. Con note scritte depositate il 13.06.2025 ha richiamato le argomentazioni di Parte_1 appello di cui al ricorso introduttivo concludendo come da atto di appello.
Ha ribadito: l'impossibilità di sostenere sia il mantenimento dei figli, sia la quota di mutuo per una casa goduta da anni in via esclusiva dalla ciò anche in ragione del fatto che ora la figlia CP_1 pagina 11 di 19 viva con lui;
la circostanza che egli non lavori più su turni a base trisettimanale con la Per_2 conseguente possibilità di gestire il figlio (ormai adolescente) nei tempi normali Per_1 giornalieri, senza dover soggiacere a orari basati sulle mezze giornate in precedenza utilizzate a riferimento per i turni di lavoro.
2.6. All'udienza del 20.06.2025, la Corte, si è riservata sulle istanze delle parti
2.7. Con ordinanza del 23.06.2025, la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza formulata da parte appellante, ritenendo la carenza del requisito del periculum.
In primo luogo ha evidenziato che i crediti azionati dall'appellata hanno ad oggetto le rate del mutuo sull'abitazione familiare per la quota di spettanza del il cui obbligo di Parte_1 versamento si fonda sul titolo esecutivo degli accordi di separazione omologati e assorbiti con la sentenza di divorzio -oltre che sul relativo contratto di mutuo ipotecario -e sulla condanna alle spese di lite del giudizio di divorzio in primo grado. Ad ogni modo la Corte ha ritenuto che la situazione patrimoniale e reddituale di non appare allo stato tale da far ritenere Parte_1 immanente un pregiudizio a causa dell'esecuzione della sentenza: dalla dichiarazione fiscale relativa all'anno 2024 egli risulta disporre di un reddito annuo lordo di euro 36.473,00 e i problemi di salute allegati e documentati di per sé non comprovano una effettiva flessione del reddito attuale;
risulta inoltre essere titolare di due immobili, di un'autovettura, di una moto, di un Parte_1 fondo pensionistico integrativa, e godere di proventi extra accumulati negli anni senza soluzione di continuità. Quanto poi alle condizioni economiche di non è stato evidenziato in Controparte_1 concreto alcun elemento tale da ipotizzarne un'eventuale insolvenza.
Nel merito, con statuizione provvisoria la Corte che ha ritenuto che - poiché dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta con gli atti introduttivi al giudizio di appello (in particolare le deduzioni di parte appellata contenute nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e le produzioni documentali sub docc. 17, 18, ossia le chat che recano la data 27.05.2025, alla quale con certezza non vive dalla madre) è emerso che la figlia maggiorenne nata il Per_2 Per_2
27.02.2005, inoccupata ed economicamente non autosufficiente, per un periodo transitorio prima
(dal 03.02.20205 al 26.03.2025) e stabilmente ad oggi vive dal padre - non ha più ragion d'essere il contributo al mantenimento della figlia (pari al 50% della somma determinata dal Giudice Per_2 di prime cure) a carico del e pertanto esso è stato revocato con decorrenza dal Parte_1
27.05.2025.
Inoltre la Corte, atteso che, alla luce delle circostanze sopravvenute dedotte dalle parti, sia in relazione alle condizioni di salute dei genitori, sia in relazione a temporanei e necessitati pagina 12 di 19 spostamenti del figlio minorenne dall'abitazione della madre a quella del padre, al fine Per_1 di nuovamente accertare quale fosse la volontà del minore in ordine alla allocazione e alla regolamentazione delle visite con il genitore non collocatario, anche alla luce della concorde richiesta di parte appellata e del P.G., ha ritenuto opportuno procedere all'ascolto del minore in ordine alla situazione evolutiva dello stesso al fine di una decisione Persona_1 conforme al suo interesse preminente, all'accertamento della qualità della relazione con ciascun genitore, all'accertamento del più adeguato contesto di vita.
accogliendo la richiesta istruttoria formulata dall'appellata.
2.7. In data 10.07.2025, innanzi al Giudice delegato ha avuto luogo l'audizione del minore
, il quale ha così dichiarato: Persona_1
“il papà e la mamma mi hanno spiegato il motivo di quest' udienza, che è legata alla loro situazione.
C'è un po' di confusione in questo momento per cui la Corte ha bisogno che io spieghi.
A settembre andrò al primo anno del Liceo delle scienze applicate a Pavia.
Attualmente dormo a casa della mamma, tranne alcuni fine settimana in cui dormo dal papà. Di solito passo la settimana dalla mamma e poi la settimana dopo 5 giorni dalla mamma e il weekend dal papà.
Solitamente non vedo il papà in settimana. Quando mia sorella, che sta dal papà, è da sola, io vado a farle compagnia. Prima sento la mamma e se lei è d'accordo vado. In queste occasioni vedo anche il papà.
A volte non mi fido a lasciare da sola la mamma perché è stata male in passato.
Mi sveglio abbastanza tardi solitamente mi sveglio da solo quando la mamma è a fare la fisioterapia.
Questa organizzazione che ho descritto va avanti da quando i miei genitori si sono separati.
Non è mai avvenuto che passassi pomeriggi interi col papà prima: non pernottavo, mi accompagnava solo a basket e mi veniva a prendere. Poi ho cambiato squadra di basket e da quel momento, da circa due anni, il papà non mi accompagna più a basket, per cui non vedo più regolarmente il papà ma solo occasionalmente.
Im realtà non mi spiace tanto, mi trovo bene con questo tipo di organizzazione.
Quando la mamma è stata male ed è stata in ospedale, da gennaio ad aprile 2025, io e mia sorella siamo stati a casa della mamma con la nonna materna per circa tre settimane e poi siamo andati a vivere dal papà (dall'ultima settimana di gennaio ad aprile). E' stata una decisione presa dalla mamma e dal papà insieme. Io ero d'accordo. Quel periodo è stato tranquillo. Il fatto di vivere col papà non ha cambiato il nostro rapporto: c'era tensione legata al basket, perché non voleva che cambiassi squadra e
pagina 13 di 19 perché avevo un minutaggio scarso nelle partite. Io mi arrabbiavo perché è un argomento che non volevo toccare, perché lui non era mai venuto a vedere una mia partita e non gradivo che avesse quei giudizi.
Quando c'è qualcosa che provo, non lo dico ai miei genitori, preferisco confidarmi con gli amici: ho paura di essere giudicato dai genitori. Mi confido un po' di più con la mamma. A volte parlo con mia sorella;
spesso è lei che capisce che sono giù di morale.
Sono un po' preoccupato per la salute dei miei genitori.
Nel periodo in cui sono stato dal papà vedevo la mamma in ospedale con il papà e la sorella una Per_2 volta al mese. Io avrei voluto vederla di più perché ero preoccupato.
Dopo questi due mesi, non appena la mamma è rientrata dall'ospedale, io e mia sorella siamo rientrati a casa della mamma. I miei erano d'accordo, c'era comunicazione tra di loro.
Io e mia sorella abbiamo sei anni di differenza: abbiamo un buon rapporto e a volte litighiamo. Adesso lei vive stabilmente col papà. Sento la sua mancanza e lei la mia: vedendoci meno volte, litighiamo meno
e quindi il nostro rapporto è più sereno. Anche sotto questo punto di vista l'attuale organizzazione mi va bene. Lei vive stabilmente col Papà da maggio. Ha deciso lei di andare a vivere stabilmente dal papà perché non andava d'accordo con la mamma.
A maggio ho smesso di giocare a basket. Il papà non mi portava a basket, ma mi lasciava in una piazzetta a Pavia, dove mi trovavo con i genitori di altri compagni di squadra che mi accompagnavano.
A settembre riprenderò il basket.
Lo zio paterno non mi ha mai accompagnato a scuola o a basket. Solo lo zio materno mi ha Per_3 accompagnato per una settimana, dopo che la mamma è stata ricoverata.
L'anno scorso e due anni fa sono stato in vacanza con la famiglia di mio zio Per_3 eravamo io, lo zio, la zia e le sue due figlie.
Da quando la mamma è rientrata a casa è un po' in difficoltà a fare le pulizie, ma le altre mansioni le svolge lei;
io l'aiuto spesso. Ha preso anche una donna delle pulizie che viene il venerdì. Adesso la mamma ha ripreso a lavorare, lavora da computer a casa.
In questo contesto nessuno della famiglia del papà è intervenuto in aiuto.
Rispetto all'organizzazione attuale non vorrei cambiare nulla, mi trovo bene così.
Non ho altro da aggiungere”.
2.8. All'udienza dell'11.09.2025, dato atto del deposito da parte delle parti (appellante in data
09.09.2025 e appellata in data 08.09.2025) delle note autorizzate, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3. Motivi della decisione. pagina 14 di 19 L'appello è solo in minima parte fondato, con riguardo agli obblighi di mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne nel resto esso è infondato e va rigettato. Per_2
Non è oggetto dei motivi d'appello la statuizione in ordine all'affido congiunto del minore
: il primi due motivi d'appello riguardano il collocamento di e Per_1 Per_1 conseguentemente il diritto di visita in favore del genitore non collocatario (l'appellante chiede di disporre una regolamentazione del diritto di visita della madre ma nulla specificamente eccepisce in ordine alla regolamentazione del diritto di visita paterno disposta nella sentenza appellata) e l'assegnazione della casa coniugale.
Sul punto occorre evidenziare che il primo motivo d'appello muove da una asserita circostanza sopravvenuta che imporrebbe un diverso collocamento del figlio minorenne: allega l'appellante che a seguito dell'ictus che ha colpito i figli e si sarebbero Controparte_1 Per_2 Per_1 definitivamente trasferiti presso il padre. Perciò -deduce l'appellante - “lo scenario che si prospetta, pertanto, è quello che vede l'appellante come ormai unico genitore in grado concretamente di occuparsi dei figli: tant'è che da gennaio 2025 la Sig.ra e la di lei famiglia, non hanno dato minimo CP_1 contributo alla gestione dei due ragazzi, ricaduta interamente sul padre.
Su tali premesse, in revisione dell'affermazione che si legge nella sentenza per cui 'non vi sono altre circostanze di rilievo che inducano a non tenere conto del desiderio del minore' – essendo ora il desiderio e la necessità del minore di stare con il padre e essendo intervenute circostanze di rilievo che impongono una modifica della statuizione - si chiede la revisione della sentenza oggi impugnata, disponendo il collocamento prevalente del figlio minore presso il padre con ogni conseguente statuizione in Per_1 merito al mantenimento della prole”.
L'appellata, dato atto del trasferimento della figlia presso il padre per motivi personali, ha Per_2 contestato in toto le allegazioni dell'appellante con riguardo alla capacità di occuparsi del figlio e con riguardo al desiderio e alla necessità di di vivere presso il padre. Per_1
La circostanza è stata oggetto di audizione del minore, che effettivamente ha smentito le allegazioni dell'appellante.
Evidenzia la Corte che già in sede di statuizione di primo grado il Tribunale aveva evidenziato che, considerato che il minore non era favorevole al collocamento paritario e che non vi erano altre circostanze di rilievo che inducessero a non tenere conto del desiderio dello stesso, si dovesse confermare il collocamento prevalente del figlio presso la madre. Orbene, preso atto delle transeunti difficoltà della madre determinate da motivi di salute, osserva la Corte che l'evoluzione della malattia come documentata in atti non ha determinato una incapacità della madre di prendersi pagina 15 di 19 cura figlio nè tanto meno una diversa volontà di in ordine al suo collocamento. Ed Per_1 invero in sede di audizione ha confermato, in maniera spontanea, Persona_1 dimostrando piena capacità di discernimento e non essendovi ragioni da cui poter desumere un condizionamento da parte di terzi, esser rientrato a vivere nell'abitazione della madre dopo la sua degenza ospedaliera e di voler continuare a vivere preso di lei.
Se è pur vero che l'interesse dei figli minorenni non coincide necessariamente con i loro desideri, ben potendo rendersi necessaria una progettualità più idonea tenuto conto di tutte quelle esigenze ai quali gli adolescenti possono non essere particolarmente sensibili in ragione dell'età ma che pure assumono per loro stessi particolare rilevanza, tuttavia nel caso in esame la statuizione in ordine al collocamento del minore sia stata assunta conformemente al superiore interesse del minore al mantenimento delle abitudini di vita, potendo rappresentare una scelta diversa una fonte di ansia e squilibro nella sua vita, e al contempo di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori.
Poichè di fatto le sopravvenienze allegate dall'appellante al fine della riforma della sentenza impugnata in punto di collocamento del minore non si sono stabilizzate, il primo motivo d'appello deve essere rigettati.
Parimenti, per le medesime ragioni sopra esposte, ritenute assorbenti ai fini del decidere, deve essere rigettato il secondo motivo d'appello, con il quale l'appellante chiede il collocamento del figlio presso di sé. Ed invero in sede di audizione ha riferito che da due anni il padre non lo Per_1 accompagna a basket e non ha mai presenziato ad una sua partita, oltre al fatto di non vederlo durante la settimana e di non aver mai passato pomeriggi interi con lui. Ad ogni modo tenuto conto della volontà espressa dal minore già in fase di giudicio di primo grado e riconfermata in questa sede e considerato che non sono emerse circostanze di rilievo ostative a tale volontà a tutela dell'interesse del minore, si ritiene di confermare il collocamento prevalente del figlio presso la madre.
Quanto al terzo motivo d'appello, relativo alle statuizioni di carattere economico, ritiene la Corte che esso sia solo parzialmente fondato, dovendosi in questa sede confermare la revoca del contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne che risulta vivere stabilmente dal Per_2 padre. Ad oggi, comunque contesta l'entità dell'assegno di mantenimento a Parte_1 favore del figlio rilevandone la sproporzione anche in considerazione dell'entità delle Per_1 spese sostenute a fronte di una immutata situazione reddituale che renderebbe gravoso e sproporzionato il contributo al mantenimento. Così deduce parte appellante nella nota conclusiva. pagina 16 di 19 L'introito salariale del ricorrente, ormai parificato a quello della Sig.ra determina una netta CP_1 differenza tra i due soggetti relativamente alle rispettive entrate mensili, giacché la Sig.ra CP_1 pacificamente gode dell'Assegno Unico in via esclusiva (da sempre), gode della abitazione comune (da sempre), gode del suo stipendio integrale (rimasto inalterato), oltre a una media di circa E 370,00 mensili per il pignoramento azionato contro l'esponente. Il Sig. vede e tiene il figlio minore Parte_1 con regolarità nei suoi giorni e anzi, da quando vive lì anche la sorella, sta dal padre pure Per_1 quando il è fuori di casa. aveva riferito al padre che gli andava bene fare un Parte_1 Per_1 paritetico e su tali premesse questa difesa aveva riportato tale suo riferito a questa Corte. Il ragazzo ha poi ha 'cambiato idea' in occasione della audizione e questo, purtroppo, è un forte segnale di intervento condizionante della madre (che quel giorno lo ha accompagnato in udienza, peraltro, unitamente ai suoi familiari) visto che sta costantemente dal padre e anzi, durante le passate ferie, la Sig.ra Per_1 lo ha lasciato con il ricorrente in una settimana non di sua competenza perché impegnata in CP_1 questioni personali. A riprova, quanto sopra, del fatto che il minore può e gestisce perfettamente parificare e dividere equamente i tempi tra i due genitori e questo non solo in una ottica di equo rapporto con gli stessi, ma anche di fluidità di organizzazione, visto che, per ammissione della resistente, da settembre andrà a scuola in autonomia (ma non agli allenamenti e alle partite di basket) Per_1
e sta già gestendosi i tempi organizzandosi da solo. In ottica di perequazione e sostenibilità del mantenimento rispetto alle disponibilità del padre, il paritetico (anche non su base settimanale) del figlio minorenne e il mantenimento diretto dei figli da parte di ognuno dei genitori ( mantenuta Per_2 dal padre, mantenuto dalla madre, al netto delle spese extra da parte di entrambi), può essere Per_1 comunque disposto da questo Giudice, giacché il Sig. con il solo salario (e rammentiamo che Parte_1 non gode di assegno unico) non è materialmente in grado di sostenere sia il mantenimento integrale della figlia maggiorenne (che, si ripete, non lavora e non ha minimo sostegno dalla madre), sia il mensile per il figlio sia le spese extra al 100% della figlia e al 50% per il figlio, sia le spese per il Per_1 proprio affitto e vita quotidiana, sia la quota di mutuo per una casa goduta da anni in via esclusiva dalla Sig.ra . CP_1
Le circostanze dedotte non trovano riscontro nelle emergenze probatorie: il minore è Per_1 collocato prevalentemente dalla madre e dalla documentazione di carattere fiscale risulta come la posizione reddituale dell'appellante non abbia subito particolari modifiche rispetto al momento in cui, alla fine dell'anno 2021, le parti hanno raggiunto l'accordo separativo (stipendio medio tra €
1.800,00 -2.000,00 mensili). Il contributo paterno al mantenimento del figlio minorenne va calcolato inoltre tenendo conto del fatto che le esigenze di quest'ultimo aumentano con la crescita: pagina 17 di 19 ad oggi infatti ha compiuto 14 anni. sostiene la rata del mutuo a Per_1 Controparte_1 fronte di un reddito netto di circa € 20.000,00 e il suo stipendio si aggira intorno ad € 1.500,00 mensili, oltre tredicesima. Appare dunque ancora congruo indicare la somma di € 250,00, rivalutabile alla luce degli indici ISTAT, quale contributo economico che Parte_1 deve corrispondere mensilmente, a titolo di mantenimento del figlio , alla parte Per_1 appellata.
Per quanto riguarda le spese straordinarie, è congrua e corretta – e pertanto da confermarsi - la decisione del tribunale di suddividere le stesse a metà tra ciascun genitore.
Alla madre, in quanto prevalente collocataria del figlio minore, vanno confermate l'assegnazione della casa coniugale e la corresponsione dell'assegno unico, come statuito dal giudice di prime cure.
Pertanto assorbita ogni altra questione dalle considerazioni che precedono si provvede come in dispositivo
Il quarto motivo d'appello è infondato, avendo correttamente il tribunale fatto applicazione del principio della soccombenza.
L'esito del presente giudizio di appello, che vede una parziale (è accolto solo in minima parte uno dei tre motivi d'appello, escludendosi il quarto motivo relativo alla regolamentazione delle spese di lite) soccombenza dell'appellante, comporta la compensazione tra le parti delle spese processuali nella misura di un terzo e la condanna dell'appellante a rifondere all'appellata Parte_1
i restanti due terzi delle spese, per complessivi euro 1.600,00, oltre spese Controparte_1 forfettarie, Iva e Cpa.
P.Q.M
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La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 13.03.2025 da in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia n. 193/2025 del Parte_1
14.02.2025:
1. ridetermina nella somma mensile di € 250,00, con decorrenza dal 27.05.2025, il contributo al mantenimento dei figli, limitandolo al solo figlio , posto a carico di Persona_1
e da versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 Parte_1 Controparte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
2. conferma nel resto la sentenza appellata;
3. compensa tra le parti le spese processuali nella misura di un terzo e condanna Parte_1
a rifondere a i restanti due terzi delle spese, per complessivi
[...] Controparte_1 euro 1.600,00, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa. pagina 18 di 19 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 11.09. 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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