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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SETTIMA SEZIONE CIVILE –
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Gian Piero Scoppa Presidente
dr. Francesco Paolo Feo Giudice rel.
dr. Ilaria Grimaldi Giudice
sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto nel procedimento unitario n. 611 /2025 , nei confronti della c.f. con sede in Napoli VIA FERRANTE IMPARATO 182 (come da CP_1 P.IVA_1 visura camerale in atti);
MOTIVI
Il contraddittorio risulta regolarmente instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione a cura della Cancelleria a mezzo pec.
La società convenuta presenta i requisiti di assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale: in particolare sussiste la qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 121 e segg. C.C.I.I., in assenza di ogni elemento di prova contraria, tenuto conto che dagli ultimi bilanci che risultano depositati dalla società risultano valori dell'attivo ampiamente superiori ai valori di soglia di cui alla predetta norma.
Lo stato di insolvenza della società convenuta è dimostrato dal perdurante inadempimento relativo al credito che parte ricorrente ha posto a base del ricorso, fondato su verbale di conciliazione giudiziale risalente al
2019; a tale obbligazione non è seguito adempimento, nonostante le richieste di inadempimento fatte pervenire alla società qui convenuta;
ma soprattutto, al credito di parte ricorrente, si aggiunge il dato della rilevante debitoria fiscale e contributiva gravante sulla convenuta, ascendente ad euro 615.304 (si veda l'informativa pervenuta dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione).
Ulteriore elemento dimostrativo dell'insolvenza è nell'assenza di ogni informazione in ordine all'attuale stato della società ed alla sua operatività sul mercato;
anzi, sotto tale profilo, il ricorrente ha fatto rilevare, nel ricorso, che la società non ha più forza lavoro, non ha depositato bilanci negli ultimi anni ed ha subito anche la cancellazione d'ufficio dell'indirizzo pec a seguito di provvedimento del Conservatore del Registro delle
Imprese.
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, sussistono pertanto tutti gli elementi per l'apertura della liquidazione giudiziale della con sede in Napoli, VIA FERRANTE IMPARATO 182 e con cf CP_1
; P.IVA_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella composizione sopra indicata
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della con sede in Napoli, VIA FERRANTE IMPARATO 182 e CP_1 con cf;
P.IVA_1
ORDINA
che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei debitore, ovunque essi si trovino, secondo quanto disposto dal C.C.I.I.;
NOMINA
giudice delegato alla procedura il dottor Edmondo Cacace e Curatore l'Avvocato Francesca Guindani
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta alla liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
FISSA
il giorno 9 Aprile 2026, ore 10.00, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
AS
ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione al passivo ex art. 201 CCII;
ORDINA
al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23 Dicembre 2025
Il giudice est.
dr. Francesco Paolo Feo
Il Presidente
dr. Gian Piero Scoppa