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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/12/2024, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 3519/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. MI AP Presidente e rel. est
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo n. 3519 dell'anno 2024, promossa da e entrambi difesi e Parte_1 Parte_2 rappresentati dall'Avv. Alessandro Pioli
PARTI RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: separazione personale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, e hanno adito questo Parte_1 Parte_2
Tribunale affinché pronunciasse la loro separazione personale
Le parti hanno dedotto: -di avere contratto matrimonio concordatario in data 21 giugno 1998 in Palombara
Sabina, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Palombara
Sabina dell'anno 1998, Parte 2, n. 45, Serie A, optando per il regime della separazione dei beni;
- che dalla loro unione sono nati tre figli: a Monterotondo il 9 giugno 2000, Per_1
Alessandro a Monterotondo il 13 marzo 2004 e a Monterotondo il 28 giugno Per_2
2007;
- che, i figli tutti, compresi i due maggiorenni, non sono tuttora economicamente indipendenti in quanto frequentano il primo l'università ed il secondo il liceo;
- che, in costanza di matrimonio, tra i coniugi, da molti mesi, sono affiorati profondi motivi di incompatibilità dovuti essenzialmente a divergenze notevoli di intendimenti, di abitudini e di modus vivendi;
- che detti motivi di incompatibilità si sono recentemente sempre più aggravati, determinando una frattura di natura psicologica tra i coniugi, tale da incidere sui loro rapporti e provocare la fine dell'affectio coniugalis, che solo può giustificare e rendere possibile una convivenza tra marito e moglie.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto che venisse pronunciata la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i figli tutti sono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con domiciliazione preferenziale presso la madre, con facoltà del padre di vedere ed avere con sé il figlio minore quando vuole, previo preavviso e compatibilmente allo stato di salute Per_2
ed alle esigenze di studio e ricreative dello stesso;
3) la casa familiare sita in Monterotondo (RM) alla Via Dora Baltea n. 7 è assegnata alla moglie, il marito, se ne è già Parte_2 Parte_3
allontanato portando via con sè i propri indumenti ed effetti di uso personale;
4) il marito , corrisponderà alla moglie, Parte_1 Pt_2
al titolo di mantenimento dei figli la somma mensile complessiva di €.
[...]
600,00.- pari ad €. 200,00.- ciascuno, entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre il 100% delle spese straordinarie così come individuate secondo il Protocollo d'intesa in uso a questo Tribunale;
5) l'assegno di mantenimento di cui sopra, a partire dal mese successivo alla pronuncia di separazione verrà aggiornato annualmente in misura pari alle variazioni, accertate dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente;
6) il marito , inoltre, corrisponderà alla moglie, Parte_1 Pt_2
al titolo di mantenimento della stessa la somma mensile di €. 500,00.-,
[...]
sempre entro il giorno 5 di ciascun mese;
7) anche l'assegno di mantenimento in favore della moglie, a partire dal mese successivo alla pronuncia di separazione verrà aggiornato annualmente in misura pari alle variazioni, accertate dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente;
8) i coniugi pattuiscono che gli assegni di mantenimento di cui sopra, al fine di evitare possibili ritardi nella corresponsione, dovranno essere corrisposti direttamente alla madre, da parte del datore di lavoro di Parte_2 Parte_1
e poi di futuri eventuali terzi debitori del marito;
[...]
9) l'assegno unico universale per il figlio verrà riconosciuto unicamente in Per_2
favore della madre;
10) i coniugi potranno scegliere una diversa residenza dandosene, però, sempre, tempestiva reciproca comunicazione;
11) i coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per se e per il figlio minore Per_2
12) le decisioni di maggior interesse per il figlio saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori.
All'udienza del 6 dicembre 2024, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarata la separazione consensuale dei coniugi.
I coniugi hanno dichiarato che non vi è più possibilità di riconciliazione. La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, le quali appaiono rispondenti all'interesse del figlio minore.
Il Collegio, verificata la rispondenza all'interesse del minore delle condizioni stabilite nel ricorso e accertata l'impossibilità di riconciliazione, ritiene che il ricorso meriti pieno accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato proposto congiuntamente.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 3519 dell'anno
2024:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Monterotondo il 14 giugno 1972 e nata a [...] il [...], Parte_2
alle condizioni sopra descritte;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palombara Sabina di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024.
Il Presidente
MI AP
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. MI AP Presidente e rel. est
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo n. 3519 dell'anno 2024, promossa da e entrambi difesi e Parte_1 Parte_2 rappresentati dall'Avv. Alessandro Pioli
PARTI RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: separazione personale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, e hanno adito questo Parte_1 Parte_2
Tribunale affinché pronunciasse la loro separazione personale
Le parti hanno dedotto: -di avere contratto matrimonio concordatario in data 21 giugno 1998 in Palombara
Sabina, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Palombara
Sabina dell'anno 1998, Parte 2, n. 45, Serie A, optando per il regime della separazione dei beni;
- che dalla loro unione sono nati tre figli: a Monterotondo il 9 giugno 2000, Per_1
Alessandro a Monterotondo il 13 marzo 2004 e a Monterotondo il 28 giugno Per_2
2007;
- che, i figli tutti, compresi i due maggiorenni, non sono tuttora economicamente indipendenti in quanto frequentano il primo l'università ed il secondo il liceo;
- che, in costanza di matrimonio, tra i coniugi, da molti mesi, sono affiorati profondi motivi di incompatibilità dovuti essenzialmente a divergenze notevoli di intendimenti, di abitudini e di modus vivendi;
- che detti motivi di incompatibilità si sono recentemente sempre più aggravati, determinando una frattura di natura psicologica tra i coniugi, tale da incidere sui loro rapporti e provocare la fine dell'affectio coniugalis, che solo può giustificare e rendere possibile una convivenza tra marito e moglie.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto che venisse pronunciata la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i figli tutti sono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con domiciliazione preferenziale presso la madre, con facoltà del padre di vedere ed avere con sé il figlio minore quando vuole, previo preavviso e compatibilmente allo stato di salute Per_2
ed alle esigenze di studio e ricreative dello stesso;
3) la casa familiare sita in Monterotondo (RM) alla Via Dora Baltea n. 7 è assegnata alla moglie, il marito, se ne è già Parte_2 Parte_3
allontanato portando via con sè i propri indumenti ed effetti di uso personale;
4) il marito , corrisponderà alla moglie, Parte_1 Pt_2
al titolo di mantenimento dei figli la somma mensile complessiva di €.
[...]
600,00.- pari ad €. 200,00.- ciascuno, entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre il 100% delle spese straordinarie così come individuate secondo il Protocollo d'intesa in uso a questo Tribunale;
5) l'assegno di mantenimento di cui sopra, a partire dal mese successivo alla pronuncia di separazione verrà aggiornato annualmente in misura pari alle variazioni, accertate dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente;
6) il marito , inoltre, corrisponderà alla moglie, Parte_1 Pt_2
al titolo di mantenimento della stessa la somma mensile di €. 500,00.-,
[...]
sempre entro il giorno 5 di ciascun mese;
7) anche l'assegno di mantenimento in favore della moglie, a partire dal mese successivo alla pronuncia di separazione verrà aggiornato annualmente in misura pari alle variazioni, accertate dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente;
8) i coniugi pattuiscono che gli assegni di mantenimento di cui sopra, al fine di evitare possibili ritardi nella corresponsione, dovranno essere corrisposti direttamente alla madre, da parte del datore di lavoro di Parte_2 Parte_1
e poi di futuri eventuali terzi debitori del marito;
[...]
9) l'assegno unico universale per il figlio verrà riconosciuto unicamente in Per_2
favore della madre;
10) i coniugi potranno scegliere una diversa residenza dandosene, però, sempre, tempestiva reciproca comunicazione;
11) i coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per se e per il figlio minore Per_2
12) le decisioni di maggior interesse per il figlio saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori.
All'udienza del 6 dicembre 2024, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarata la separazione consensuale dei coniugi.
I coniugi hanno dichiarato che non vi è più possibilità di riconciliazione. La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, le quali appaiono rispondenti all'interesse del figlio minore.
Il Collegio, verificata la rispondenza all'interesse del minore delle condizioni stabilite nel ricorso e accertata l'impossibilità di riconciliazione, ritiene che il ricorso meriti pieno accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato proposto congiuntamente.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 3519 dell'anno
2024:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Monterotondo il 14 giugno 1972 e nata a [...] il [...], Parte_2
alle condizioni sopra descritte;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palombara Sabina di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024.
Il Presidente
MI AP