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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2704/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GHEDINI FERRI LUCA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6192/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240064699714502 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la ricorrente ha chiesto annullarsi la cartella indicata in epigrafe ed inviatale quale erede di
Nominativo_1 rilevando di non essere erede,come da testamento pubblicato e peraltro noto ad ADE,e che le sanzioni oggetto della cartella non potevano esserle richieste in quanto esse sono intrasmissibili per legge all'erede.Si costituiva in giudizio ADE affermando che la cartella era stata annullata e chiedendo quindi la cessazione della materia,il ricorrente insisteva nel ricorso,alla udienza del 20.2.2026 si procedeva alla discussione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è fondato in quanto la cartella è stata emessa verso un soggetto,che come risulta dal testamento pubblicato,non era erede della Nominativo_1,circostanza nota alla resistente in quanto essa era stata parte di altro procedimento nel quale la ricorrente aveva proposto vittoriosamente la stessa eccezione(cfr sentenza allegata in atti).Non risulta agli atti l'annullamento ex officio della cartella dedotto da parte resistente,per cui di tale asserzione non vi è prova e non ne va tenuto conto;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
annulla l'atto impugnato;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 300 ed accessori,come per legge oltre Cut.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GHEDINI FERRI LUCA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6192/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240064699714502 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la ricorrente ha chiesto annullarsi la cartella indicata in epigrafe ed inviatale quale erede di
Nominativo_1 rilevando di non essere erede,come da testamento pubblicato e peraltro noto ad ADE,e che le sanzioni oggetto della cartella non potevano esserle richieste in quanto esse sono intrasmissibili per legge all'erede.Si costituiva in giudizio ADE affermando che la cartella era stata annullata e chiedendo quindi la cessazione della materia,il ricorrente insisteva nel ricorso,alla udienza del 20.2.2026 si procedeva alla discussione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è fondato in quanto la cartella è stata emessa verso un soggetto,che come risulta dal testamento pubblicato,non era erede della Nominativo_1,circostanza nota alla resistente in quanto essa era stata parte di altro procedimento nel quale la ricorrente aveva proposto vittoriosamente la stessa eccezione(cfr sentenza allegata in atti).Non risulta agli atti l'annullamento ex officio della cartella dedotto da parte resistente,per cui di tale asserzione non vi è prova e non ne va tenuto conto;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
annulla l'atto impugnato;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 300 ed accessori,come per legge oltre Cut.