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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2024, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 2288/2023 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
, nata a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FERRARA LORENZO ), studio in VIA C.F._2
ALCIDE DE GASPERI N 4/D 80036 PALMA CAMPANIA, come da procura in atti;
appellante
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. SINISCALCHI GIACOMO C.F._3
), studio in VIALE DEI PLATANI, 9 83023 LAURO, come da mandato in C.F._4 atti;
appellato
NONCHE'
nella qualità di curatore speciale del minore , Controparte_2 Persona_1 rappresentata e difesa da sé stessa;
appellata con l'intervento del P.G. sede
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellata: Si è riportata alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello.
Curatore speciale: Si è rimessa alla giustizia.
P.G.: Ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il 14 febbraio 2018 ricorse al Tribunale di Nola per ottenere la pronuncia della Controparte_1 separazione personale dal coniuge Il ricorrente: Parte_1
Premise: a) che dal matrimonio, celebrato il 25 luglio 2009, era nato, il 27 novembre 2010, il figlio
; b) che il fallimento dell'unione coniugale era stato determinato dalla condotta della moglie, che Per_1 si era allontanata dalla casa familiare il 19 dicembre 2017, unitamente al bambino.
Concluse chiedendo la pronuncia della separazione con addebito di responsabilità alla moglie,
l'affidamento esclusivo del figlio e l 'imposizione a carico della di un assegno per il Pt_1 mantenimento di , con vittoria di spese. Per_1
Si costituì con comparsa la e non si oppose alla pronuncia della separazione, escludendo però Pt_1 che la responsabilità fosse da attribuire a lei. Invero, il marito le aveva imposto di dimorare in un appartamento sito in Visciano, alla via Montedonico, nell'ambito di un complesso edilizio ove vivevano anche i suoi genitori, costringendola ad interrompere la relazione con i familiari, ai quali erano vietate visite. Inoltre, il la costringeva a subire maltrattamenti, sia fisici, sia morali, tanto da avere CP_1 sporto plurime denunzie, e aveva anche indotto il minore a rifiutare di incontrarla, pur versando il bambino in una situazione di degrado e di grave promiscuità nell'abitazione dei nonni paterni ove ormai risiedeva unitamente al padre.
Chiese, quindi, che la separazione fosse pronunciata con addebito al coniuge e la previsione di un assegno per il mantenimento del figlio, affidato ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso di lei con determinazione di modalità di visita da parte del padre. Inoltre, chiese porsi a carico del un contributo per il suo mantenimento nonché condannarsi il coniuge al risarcimento dei CP_1 danni morali da lei subiti, con vittoria di spese.
Nominato un curatore speciale al minore, ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio e precisate le conclusioni, la causa fu decisa con sentenza del 7 dicembre, depositata il 13 dicembre 2022. Il
Tribunale così provvide: a) pronunciò la separazione dei coniugi con addebito al;
b) affidò il CP_1 figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso il padre;
d) regolamentò il diritto di visita materno;
e) pose a carico della un assegno di contribuzione al mantenimento del Pt_1 figlio di € 200,00 mensili, da adeguarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre alla partecipazione al
40% delle spese straordinarie;
f) compensò per un quarto le spese processuali e condannò il ricorrente al pagamento della restante quota.
Nel motivare la sua decisione, per quanto concerne la presente impugnazione, il Tribunale rilevò quanto segue:
a)I testimoni escussi, ex coniuge di una germana del ricorrente e la conoscente Testimone_1 Per_2
avevano descritto un nucleo familiare caratterizzato dall'atteggiamento dispotico del marito,
[...] scurrile ed aggressivo nei riguardi della Avevano, altresì, narrato di alcuni rilevanti episodi Pt_1 occorsi, indici del predominio del nelle scelte, e, cioè, il desiderio della moglie di desinare con i CP_1 propri genitori era motivo di discussione, tanto che, in una occasione, il ricorrente, indispettito, le aveva versato indosso il contenuto di un bicchiere durante i pasti consumati sempre con i suoceri, il marito la aggrediva sia verbalmente, sia fisicamente, colpendola con schiaffi e pugni;
il padre del CP_1 pretendeva che la nuora le consegnasse gli scontrini della spesa alimentare;
la non poteva Pt_1 colloquiare con i propri genitori, definiti dal suocero e dallo stesso marito, come una “famiglia di zingari”, per cui le era stato donato dai congiunti, furtivamente, un telefono mobile, omaggio che aveva provocato nel ricorrente uno stato d'ira, tanto da sospingerla con più spintoni ed apostrofarla con epiteti scurrili, definendo anche “pezzenti” i genitori della moglie. Le dichiarazioni dei testi indotti dal
, la cognata e , non avevano apportato rilevanti elementi di segno CP_1 Testimone_2 ES contrario.
In definitiva, dall'istruttoria svolta era emerso che il marito aveva assunto una condotta di sopraffazione e irriguardosa nei confronti della condizione complessiva che giustificava l'avvenuto Pt_1 allontanamento della donna dalla casa familiare. Peraltro, in seguito alla separazione di fatto, il ricorrente aveva interferito nella relazione della madre con il minore ed aveva consentito l'ingerenza dei suoi genitori.
Discendeva da tali considerazioni che la separazione doveva essere addebitata al marito.
b)Dalle relazioni dell'ufficio sociale e della psicologa dell'ambito territorialmente competente si evinceva l'invadenza del nonno paterno, la carenza di collaborazione del nel tentativo di CP_1 riavvicinamento del figlio alla madre, tanto che il percorso di tutoraggio avviato dagli operatori del comune di Visciano, affidato ad una psicologa, era stato interrotto per iniziativa del ricorrente, e la partecipazione del minore al percorso di sostegno psicologico era stata discontinua.
In tempi più recenti si era gradualmente riavvicinato alla madre, per cui i tempi di permanenza Per_1 presso di lei erano stati ampliati.
Doveva essere, quindi, disposto l'affidamento condiviso del minore con residenza prevalente presso l'abitazione paterna e regolamentato il diritto di visita della Pt_1
c)Il marito godeva di risorse maggiori rispetto alla resistente, in quanto era occupato, quale bracciante agricolo, nei terreni di proprietà dei familiari e non aveva immobili nella sua disponibilità. Invece, la
[...]
la quale dapprima percepiva il reddito di cittadinanza, era, allo stato impiegata presso un'azienda Pt_1 ed era tenuta al versamento del canone di locazione per l'appartamento ove risiedeva. Pertanto, tenuto conto delle esigenze del ragazzo, considerata la prevalenza della coabitazione con il padre ed il maggior impegno di questi nella cura della prole, appariva equo porre a carico della madre l'importo mensile di €
200,00 per il mantenimento di , oltre alla corresponsione del 40% delle spese straordinarie. Per_1
Avverso la sentenza ha proposto appello la con ricorso depositato il 12 maggio 2023 e, per i Pt_1 motivi che di seguito si illustreranno, ha chiesto che la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza: a) condanni il al risarcimento dei danni nei suoi confronti nella misura ritenuta equa;
b) CP_1 determini il contributo per il mantenimento del figlio in misura ridotta ed escluda la corresponsione, da parte sua, delle spese straordinarie;
c) condanni l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione al difensore anticipatario.
, costituitosi in giudizio con comparsa del 14 ottobre 2023, ha resistito chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
Il curatore speciale della minore, avv. si è costituito con comparsa del 6 novembre Controparte_2
2003 e si è rimesso alla Corte.
Depositate le note di trattazione scritta, la Corte ha riservato la decisione con ordinanza del 17 aprile
2024.
1.Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura l'impugnata sentenza lamentando che i primi giudici avrebbero omesso di pronunciarsi sulla domanda da lei formulata di condanna del coniuge al risarcimento dei danni nei suoi confronti.
Invero, nella decisione era stata riconosciuta la responsabilità del nella determinazione della CP_1 grave crisi coniugale, tanto che, nel corso della convivenza ella aveva subito soprusi, minacce, violenze sia morali che materiali, ed era stata costretta a tollerare le interferenze dei congiunti del marito, come dichiarato dai testi escussi.
Assume che la violazione dei doveri che discendono dal matrimonio non è sanzionata solo attraverso l'addebito della separazione, ma può integrare anche gli estremi dell'illecito civile ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., da liquidarsi in via equitativa.
Il motivo è fondato.
Deve anzitutto essere rigettata l'eccezione sollevata dall'appellato di inammissibilità della proposta domanda risarcitoria, sull'assunto della non cumulabilità con quella di separazione per essere le stesse soggette a riti diversi, atteso la tardività della relativa proposizione, potendo, invece, essere sollevata dalle parti o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza nel giudizio di primo grado (ex plurimis
Cass. 3316/2017).
Occorre, poi, rilevare che, sebbene la abbia proposto, nel costituirsi in giudizio innanzi ai Pt_1 primi giudici, in via riconvenzionale, la domanda di risarcimento dei danni endofamiliari da lei asseritamente subiti, ne è stata omessa la valutazione nell'impugnata sentenza, per cui deve essere esaminata nella presente sede.
Osserva la Corte che indubbiamente, secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, i doveri derivanti ai coniugi dal matrimonio, e, cioè, il rispetto del diritto e della personalità nella sua interezza, hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, (quali la separazione e il divorzio, l'addebito della separazione, la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare), poiché la relativa inosservanza, se ed in quanto posta in essere attraverso condotte che, per la loro intrinseca gravità, si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona e, quindi, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civile (Cass. 18853/2011).
Tuttavia, la trasgressione dei doveri matrimoniali non integra di per sé ed automaticamente una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059 cod. civ. riconnette detta responsabilità, secondo i principi affermati nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite, la quale ha ricondotto sotto la categoria e la disciplina dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico, per cui il vulnus deve superare la soglia della tollerabilità ed il danno deve reputarsi giuridicamente apprezzabile.
In sostanza, il pregiudizio subito dalla lesione dei diritti inviolabili non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca (Cass. 917/2017; Cass. 4470/2018).
Tanto premesso, nella memoria di costituzione la ha lamentato le seguenti condotte del Pt_1 marito:
a)l'unione matrimoniale era stata caratterizzata dai comportamenti prevaricatori del coniuge e dei genitori di questi, che pretendevano di controllare la sua esistenza. I motivi dei contrasti erano da attribuirsi soprattutto alla volontà del di costringerla a rinunciare ai propri affetti, e, in CP_1 particolare, alla relazione con i congiunti. L'opposizione della determinava la violenta Pt_1 reazione del marito, che non esitava a colpirla con schiaffi e pugni;
b)l'appellato l'aveva sempre umiliata innanzi ai suoi familiari, annientandone la personalità, sì che ella doveva solo lavorare, sia nei terreni di proprietà del , sia a casa, ubbidendo ai suoi ordini e CP_1 senza mostrare segnali di disaccordo con la sua volontà;
c)il marito aveva allontanato il figlio dalla madre, tanto da rifiutare qualsiasi contatto con lei e lo aveva costretto a vivere in una condizione di malsano degrado e di grave promiscuità nell'abitazione dei nonni paterni.
Ha, quindi, chiesto condannarsi il al risarcimento dei danni nei suoi confronti per la continua CP_1 sofferenza determinata dai continui maltrattamenti e per il diniego del marito a consentirle di mantenere una relazione con il minore.
In sostanza, l'appellante denuncia la violazione, da parte del coniuge, del dovere di assistenza morale, disciplinato dall'art. 143 cod. civile che, a suo dire, le avrebbe cagionato la lesione del diritto alla salute ed alla dignità.
Giova precisare che l'obbligo in esame costituisce espressione della solidarietà matrimoniale, dell'impegno di vita comune assunto con l'unione coniugale, e si concretizza nel sostegno spirituale ed economico che ciascun coniuge deve all'altro, anche in termini di concreto ausilio professionale o casalingo che riverbera la propria efficacia sulla comunanza di vita.
La convivenza esige, infatti, che i coniugi si prestino aiuto reciproco anche al fine del superare quelle difficoltà, spesso transitorie, che possono ostacolare la vita di coppia e che talvolta sono occasionate dalla diversità di cultura, di convinzioni religiose o ideologiche.
In particolare, nel dovere di assistenza rientra l'obbligo di rispettare la personalità dell'altro coniuge, di cui non deve essere ostacolata la piena realizzazione, atteso che lo status coniugale non attenua i diritti della persona.
Dalla complessiva e coordinata lettura delle deposizioni testimoniali emerge la descrizione di una coppia, unitasi in matrimonio il 25 luglio 2009, i cui rispettivi ruoli non erano improntati alla parità, bensì alla subordinazione della al coniuge ed ai suoi congiunti, per l'evidente primazia Pt_1 economica, che induceva questi ultimi a disprezzare i genitori dell'appellante, definiti “pezzenti”, il padre
“un cornuto”, la madre “una puttana”, oppure “zingari”. Il marito, poi, non esitava ad aggredirla sia verbalmente, sia fisicamente allorché contraddetto, tanto da apostrofarla “puttana e zoccola”, non esitando a lanciare le stoviglie verso di lei durante le liti, nonché a spintonarla, a malmenarla, anche con calci alla presenza dei genitori, dei germani e dei cognati (v. testimonianze di e Persona_2
. Tali risultanze non appaiono contraddette dalle dichiarazioni dei testi indotti dal Testimone_1
, sia in quanto non era presente a tali episodi, sia poiché la cognata CP_1 ES [...]
, pur lasciando trapelare un clima di generale disaccordo, ha unicamente negato la Tes_2 commissione di violenze in presenza dei familiari.
Va, poi, sottolineato che il generale atteggiamento prevaricatore dell'appellato è emerso, altresì, dalle descritte difficoltà della donna nella relazione con il figlio, come evidenziate anche nell'impugnata sentenza, laddove, senza escludere la concorrente responsabilità della si è dato atto di una Pt_1 iniziale modesta collaborazione del nell'attività di riavvicinamento di alla madre, CP_1 Per_1 mutata, tuttavia, nel corso del processo.
In definitiva, deve ritenersi accertato che la condotta del marito è sfociata divieti ed aggressioni lesivi dell'onore e del rispetto del coniuge.
Occorre rilevare, come sopra precisato, che il danno non patrimoniale non è in re ipsa ma deve essere puntualmente provato ed essere casualmente connesso alla condotta contestata, in quanto il danno risarcibile, "nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma vivente dell'art. 2043 c.c., cui è da ricondurre la struttura stessa dell'illecito aquiliano, ... non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione" (Cass. 16133/2014). Una prospettiva, questa, che muove anzitutto dal riconoscimento che l'art. 2059 cod. civ. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta, per l'appunto, da quella di cui all'art. 2043 cod. civ., ma si limita a regolare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dal citato art. 2043, senza differenziazioni in termini di prova (Cass., Sez.
Un., 26972/2008). Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., quale norma richiamata dall'art. 2056 cod. civ.) di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene a tale ultimo fine possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici (Cass., 13153/2017;
Cass. 25420/2017).
In definitiva, sulla base dell'espletata prova orale è emerso che il ha posto in essere un CP_1 comportamento prevaricatore, assolutamente incompatibile con il fondamento comunitario della vita familiare, un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni ed alle richieste dell'altro coniuge, eccessivamente rigido, in quanto fonte di angoscia e di dolore per la a causa delle condotte Pt_1 violente subite, che da un lato, si è tradotto nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 cod. civ., dall'altro ha provocato una grave offesa all'appellante avendo indubbiamente superato la soglia della normale tollerabilità.
In ordine al quantum, ritiene la Corte che il danno può essere equitativamente liquidato nella somma di
€ 8.000,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
2.Con il secondo motivo di appello, la si duole dell'obbligo posto a suo carico di Pt_1 contribuire al mantenimento del figlio, sia con l'assegno mensile di € 200,00, sia con la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 40%, nonostante ella sia priva di redditi e sia tenuta al versamento della somma mensile di € 280,00 per il canone di locazione dell'immobile ove dimora, senza considerare l'agiata condizione economica del marito.
Ha, quindi, chiesto che il contributo posto a suo carico sia ridotto e venga eliminata la sua partecipazione alle spese straordinarie.
Il motivo è infondato.
Giova premettere che l'obbligo di ciascuno dei coniugi di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, implica che, nella determinazione dell'assegno, occorre tener conto, oltre alle esigenze del figlio, anche del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e delle risorse economiche dei genitori, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 17089/2013;
Cass.4811/2013). In particolare, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, va considerato che le necessità del figlio non potranno non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore (Cass. 21273/2013), interpretando, in tal modo, equamente il bilanciamento delle esigenze dell'intero nucleo familiare, come voluto dalla legge.
Inoltre, tali considerazioni, seppur formulate in relazione all'abrogato art. 155 cod. civ., appaiono del tutto coerenti con il sistema derivante dall'art. 337 ter cod. civ., introdotto dal D.lgs 154/2013, che impone di tenere conto del "principio di proporzionalità", considerando, da un lato, le "attuali esigenze del figlio" ed il "tenore di vita" da lui goduto, con i tempi di permanenza presso ciascun genitore ed i compiti di cura da ciascuno assunti, e, dall'altro lato, "le risorse economiche di entrambi i genitori".
Invero, a seguito della separazione personale o del divorzio, continua a trovare applicazione l'art. 147 cod.civ., che rimanda all'art. 315 bis cod. civ. e che, imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i medesimi a far fronte ad una molteplicità di bisogni: poiché, peraltro, lo standard di soddisfazione degli stessi è correlato anche al livello economico-sociale dell'intero nucleo familiare, il parametro di riferimento, ai fini della quantificazione del concorso nei predetti oneri, è costituito non soltanto dalle esigenze della prole, ma anche dalle sostanze, dai redditi e dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge, cui non può non essere rapportato il contributo in esame, il quale, in definitiva, non può tenere conto del solo parametro del "tenore di vita" del figlio, che non è l'esclusivo, ma deve considerare in concreto le predette e rispettive condizioni di ciascun genitore (Cass.
4811/2018; Cass. 19299/2020).
Orbene, è emerso dall'istruttoria espletata che la allo stato espleta attività lavorativa quale Pt_1 dipendente di una società, anche se non ha prodotto dichiarazione reddituale, e versa il canone di locazione di € 280,00 per l'appartamento ove abita.
Tenuto conto dei tempi di permanenza del minore presso di sé e dei redditi percepiti dal marito, la somma determinata dal tribunale in un importo assolutamente minimo, appare appena sufficiente a soddisfare le sempre crescenti esigenze di un figlio ormai adolescente. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione al contributo posto a suo carico per le spese straordinarie, trattandosi di dovere inderogabile, e commisurato, nella giusta proporzione, alle rispettive sostanze.
Tenuto conto dell'esito della controversia e, in particolare della reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Nola del 13 dicembre 2022, così provvede: Controparte_1
a)In parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento nei confronti Controparte_1 di della complessiva somma di € 8.000,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al soddisfo;
b)rigetta nel resto l'appello;
c)dichiara interamente compensate le spese del doppio grado del giudizio;
Napoli, 17 aprile 2024
Il consigliere est. Il presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 2288/2023 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
, nata a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FERRARA LORENZO ), studio in VIA C.F._2
ALCIDE DE GASPERI N 4/D 80036 PALMA CAMPANIA, come da procura in atti;
appellante
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. SINISCALCHI GIACOMO C.F._3
), studio in VIALE DEI PLATANI, 9 83023 LAURO, come da mandato in C.F._4 atti;
appellato
NONCHE'
nella qualità di curatore speciale del minore , Controparte_2 Persona_1 rappresentata e difesa da sé stessa;
appellata con l'intervento del P.G. sede
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellata: Si è riportata alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello.
Curatore speciale: Si è rimessa alla giustizia.
P.G.: Ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il 14 febbraio 2018 ricorse al Tribunale di Nola per ottenere la pronuncia della Controparte_1 separazione personale dal coniuge Il ricorrente: Parte_1
Premise: a) che dal matrimonio, celebrato il 25 luglio 2009, era nato, il 27 novembre 2010, il figlio
; b) che il fallimento dell'unione coniugale era stato determinato dalla condotta della moglie, che Per_1 si era allontanata dalla casa familiare il 19 dicembre 2017, unitamente al bambino.
Concluse chiedendo la pronuncia della separazione con addebito di responsabilità alla moglie,
l'affidamento esclusivo del figlio e l 'imposizione a carico della di un assegno per il Pt_1 mantenimento di , con vittoria di spese. Per_1
Si costituì con comparsa la e non si oppose alla pronuncia della separazione, escludendo però Pt_1 che la responsabilità fosse da attribuire a lei. Invero, il marito le aveva imposto di dimorare in un appartamento sito in Visciano, alla via Montedonico, nell'ambito di un complesso edilizio ove vivevano anche i suoi genitori, costringendola ad interrompere la relazione con i familiari, ai quali erano vietate visite. Inoltre, il la costringeva a subire maltrattamenti, sia fisici, sia morali, tanto da avere CP_1 sporto plurime denunzie, e aveva anche indotto il minore a rifiutare di incontrarla, pur versando il bambino in una situazione di degrado e di grave promiscuità nell'abitazione dei nonni paterni ove ormai risiedeva unitamente al padre.
Chiese, quindi, che la separazione fosse pronunciata con addebito al coniuge e la previsione di un assegno per il mantenimento del figlio, affidato ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso di lei con determinazione di modalità di visita da parte del padre. Inoltre, chiese porsi a carico del un contributo per il suo mantenimento nonché condannarsi il coniuge al risarcimento dei CP_1 danni morali da lei subiti, con vittoria di spese.
Nominato un curatore speciale al minore, ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio e precisate le conclusioni, la causa fu decisa con sentenza del 7 dicembre, depositata il 13 dicembre 2022. Il
Tribunale così provvide: a) pronunciò la separazione dei coniugi con addebito al;
b) affidò il CP_1 figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso il padre;
d) regolamentò il diritto di visita materno;
e) pose a carico della un assegno di contribuzione al mantenimento del Pt_1 figlio di € 200,00 mensili, da adeguarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre alla partecipazione al
40% delle spese straordinarie;
f) compensò per un quarto le spese processuali e condannò il ricorrente al pagamento della restante quota.
Nel motivare la sua decisione, per quanto concerne la presente impugnazione, il Tribunale rilevò quanto segue:
a)I testimoni escussi, ex coniuge di una germana del ricorrente e la conoscente Testimone_1 Per_2
avevano descritto un nucleo familiare caratterizzato dall'atteggiamento dispotico del marito,
[...] scurrile ed aggressivo nei riguardi della Avevano, altresì, narrato di alcuni rilevanti episodi Pt_1 occorsi, indici del predominio del nelle scelte, e, cioè, il desiderio della moglie di desinare con i CP_1 propri genitori era motivo di discussione, tanto che, in una occasione, il ricorrente, indispettito, le aveva versato indosso il contenuto di un bicchiere durante i pasti consumati sempre con i suoceri, il marito la aggrediva sia verbalmente, sia fisicamente, colpendola con schiaffi e pugni;
il padre del CP_1 pretendeva che la nuora le consegnasse gli scontrini della spesa alimentare;
la non poteva Pt_1 colloquiare con i propri genitori, definiti dal suocero e dallo stesso marito, come una “famiglia di zingari”, per cui le era stato donato dai congiunti, furtivamente, un telefono mobile, omaggio che aveva provocato nel ricorrente uno stato d'ira, tanto da sospingerla con più spintoni ed apostrofarla con epiteti scurrili, definendo anche “pezzenti” i genitori della moglie. Le dichiarazioni dei testi indotti dal
, la cognata e , non avevano apportato rilevanti elementi di segno CP_1 Testimone_2 ES contrario.
In definitiva, dall'istruttoria svolta era emerso che il marito aveva assunto una condotta di sopraffazione e irriguardosa nei confronti della condizione complessiva che giustificava l'avvenuto Pt_1 allontanamento della donna dalla casa familiare. Peraltro, in seguito alla separazione di fatto, il ricorrente aveva interferito nella relazione della madre con il minore ed aveva consentito l'ingerenza dei suoi genitori.
Discendeva da tali considerazioni che la separazione doveva essere addebitata al marito.
b)Dalle relazioni dell'ufficio sociale e della psicologa dell'ambito territorialmente competente si evinceva l'invadenza del nonno paterno, la carenza di collaborazione del nel tentativo di CP_1 riavvicinamento del figlio alla madre, tanto che il percorso di tutoraggio avviato dagli operatori del comune di Visciano, affidato ad una psicologa, era stato interrotto per iniziativa del ricorrente, e la partecipazione del minore al percorso di sostegno psicologico era stata discontinua.
In tempi più recenti si era gradualmente riavvicinato alla madre, per cui i tempi di permanenza Per_1 presso di lei erano stati ampliati.
Doveva essere, quindi, disposto l'affidamento condiviso del minore con residenza prevalente presso l'abitazione paterna e regolamentato il diritto di visita della Pt_1
c)Il marito godeva di risorse maggiori rispetto alla resistente, in quanto era occupato, quale bracciante agricolo, nei terreni di proprietà dei familiari e non aveva immobili nella sua disponibilità. Invece, la
[...]
la quale dapprima percepiva il reddito di cittadinanza, era, allo stato impiegata presso un'azienda Pt_1 ed era tenuta al versamento del canone di locazione per l'appartamento ove risiedeva. Pertanto, tenuto conto delle esigenze del ragazzo, considerata la prevalenza della coabitazione con il padre ed il maggior impegno di questi nella cura della prole, appariva equo porre a carico della madre l'importo mensile di €
200,00 per il mantenimento di , oltre alla corresponsione del 40% delle spese straordinarie. Per_1
Avverso la sentenza ha proposto appello la con ricorso depositato il 12 maggio 2023 e, per i Pt_1 motivi che di seguito si illustreranno, ha chiesto che la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza: a) condanni il al risarcimento dei danni nei suoi confronti nella misura ritenuta equa;
b) CP_1 determini il contributo per il mantenimento del figlio in misura ridotta ed escluda la corresponsione, da parte sua, delle spese straordinarie;
c) condanni l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione al difensore anticipatario.
, costituitosi in giudizio con comparsa del 14 ottobre 2023, ha resistito chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
Il curatore speciale della minore, avv. si è costituito con comparsa del 6 novembre Controparte_2
2003 e si è rimesso alla Corte.
Depositate le note di trattazione scritta, la Corte ha riservato la decisione con ordinanza del 17 aprile
2024.
1.Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura l'impugnata sentenza lamentando che i primi giudici avrebbero omesso di pronunciarsi sulla domanda da lei formulata di condanna del coniuge al risarcimento dei danni nei suoi confronti.
Invero, nella decisione era stata riconosciuta la responsabilità del nella determinazione della CP_1 grave crisi coniugale, tanto che, nel corso della convivenza ella aveva subito soprusi, minacce, violenze sia morali che materiali, ed era stata costretta a tollerare le interferenze dei congiunti del marito, come dichiarato dai testi escussi.
Assume che la violazione dei doveri che discendono dal matrimonio non è sanzionata solo attraverso l'addebito della separazione, ma può integrare anche gli estremi dell'illecito civile ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., da liquidarsi in via equitativa.
Il motivo è fondato.
Deve anzitutto essere rigettata l'eccezione sollevata dall'appellato di inammissibilità della proposta domanda risarcitoria, sull'assunto della non cumulabilità con quella di separazione per essere le stesse soggette a riti diversi, atteso la tardività della relativa proposizione, potendo, invece, essere sollevata dalle parti o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza nel giudizio di primo grado (ex plurimis
Cass. 3316/2017).
Occorre, poi, rilevare che, sebbene la abbia proposto, nel costituirsi in giudizio innanzi ai Pt_1 primi giudici, in via riconvenzionale, la domanda di risarcimento dei danni endofamiliari da lei asseritamente subiti, ne è stata omessa la valutazione nell'impugnata sentenza, per cui deve essere esaminata nella presente sede.
Osserva la Corte che indubbiamente, secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, i doveri derivanti ai coniugi dal matrimonio, e, cioè, il rispetto del diritto e della personalità nella sua interezza, hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, (quali la separazione e il divorzio, l'addebito della separazione, la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare), poiché la relativa inosservanza, se ed in quanto posta in essere attraverso condotte che, per la loro intrinseca gravità, si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona e, quindi, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civile (Cass. 18853/2011).
Tuttavia, la trasgressione dei doveri matrimoniali non integra di per sé ed automaticamente una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059 cod. civ. riconnette detta responsabilità, secondo i principi affermati nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite, la quale ha ricondotto sotto la categoria e la disciplina dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico, per cui il vulnus deve superare la soglia della tollerabilità ed il danno deve reputarsi giuridicamente apprezzabile.
In sostanza, il pregiudizio subito dalla lesione dei diritti inviolabili non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca (Cass. 917/2017; Cass. 4470/2018).
Tanto premesso, nella memoria di costituzione la ha lamentato le seguenti condotte del Pt_1 marito:
a)l'unione matrimoniale era stata caratterizzata dai comportamenti prevaricatori del coniuge e dei genitori di questi, che pretendevano di controllare la sua esistenza. I motivi dei contrasti erano da attribuirsi soprattutto alla volontà del di costringerla a rinunciare ai propri affetti, e, in CP_1 particolare, alla relazione con i congiunti. L'opposizione della determinava la violenta Pt_1 reazione del marito, che non esitava a colpirla con schiaffi e pugni;
b)l'appellato l'aveva sempre umiliata innanzi ai suoi familiari, annientandone la personalità, sì che ella doveva solo lavorare, sia nei terreni di proprietà del , sia a casa, ubbidendo ai suoi ordini e CP_1 senza mostrare segnali di disaccordo con la sua volontà;
c)il marito aveva allontanato il figlio dalla madre, tanto da rifiutare qualsiasi contatto con lei e lo aveva costretto a vivere in una condizione di malsano degrado e di grave promiscuità nell'abitazione dei nonni paterni.
Ha, quindi, chiesto condannarsi il al risarcimento dei danni nei suoi confronti per la continua CP_1 sofferenza determinata dai continui maltrattamenti e per il diniego del marito a consentirle di mantenere una relazione con il minore.
In sostanza, l'appellante denuncia la violazione, da parte del coniuge, del dovere di assistenza morale, disciplinato dall'art. 143 cod. civile che, a suo dire, le avrebbe cagionato la lesione del diritto alla salute ed alla dignità.
Giova precisare che l'obbligo in esame costituisce espressione della solidarietà matrimoniale, dell'impegno di vita comune assunto con l'unione coniugale, e si concretizza nel sostegno spirituale ed economico che ciascun coniuge deve all'altro, anche in termini di concreto ausilio professionale o casalingo che riverbera la propria efficacia sulla comunanza di vita.
La convivenza esige, infatti, che i coniugi si prestino aiuto reciproco anche al fine del superare quelle difficoltà, spesso transitorie, che possono ostacolare la vita di coppia e che talvolta sono occasionate dalla diversità di cultura, di convinzioni religiose o ideologiche.
In particolare, nel dovere di assistenza rientra l'obbligo di rispettare la personalità dell'altro coniuge, di cui non deve essere ostacolata la piena realizzazione, atteso che lo status coniugale non attenua i diritti della persona.
Dalla complessiva e coordinata lettura delle deposizioni testimoniali emerge la descrizione di una coppia, unitasi in matrimonio il 25 luglio 2009, i cui rispettivi ruoli non erano improntati alla parità, bensì alla subordinazione della al coniuge ed ai suoi congiunti, per l'evidente primazia Pt_1 economica, che induceva questi ultimi a disprezzare i genitori dell'appellante, definiti “pezzenti”, il padre
“un cornuto”, la madre “una puttana”, oppure “zingari”. Il marito, poi, non esitava ad aggredirla sia verbalmente, sia fisicamente allorché contraddetto, tanto da apostrofarla “puttana e zoccola”, non esitando a lanciare le stoviglie verso di lei durante le liti, nonché a spintonarla, a malmenarla, anche con calci alla presenza dei genitori, dei germani e dei cognati (v. testimonianze di e Persona_2
. Tali risultanze non appaiono contraddette dalle dichiarazioni dei testi indotti dal Testimone_1
, sia in quanto non era presente a tali episodi, sia poiché la cognata CP_1 ES [...]
, pur lasciando trapelare un clima di generale disaccordo, ha unicamente negato la Tes_2 commissione di violenze in presenza dei familiari.
Va, poi, sottolineato che il generale atteggiamento prevaricatore dell'appellato è emerso, altresì, dalle descritte difficoltà della donna nella relazione con il figlio, come evidenziate anche nell'impugnata sentenza, laddove, senza escludere la concorrente responsabilità della si è dato atto di una Pt_1 iniziale modesta collaborazione del nell'attività di riavvicinamento di alla madre, CP_1 Per_1 mutata, tuttavia, nel corso del processo.
In definitiva, deve ritenersi accertato che la condotta del marito è sfociata divieti ed aggressioni lesivi dell'onore e del rispetto del coniuge.
Occorre rilevare, come sopra precisato, che il danno non patrimoniale non è in re ipsa ma deve essere puntualmente provato ed essere casualmente connesso alla condotta contestata, in quanto il danno risarcibile, "nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma vivente dell'art. 2043 c.c., cui è da ricondurre la struttura stessa dell'illecito aquiliano, ... non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione" (Cass. 16133/2014). Una prospettiva, questa, che muove anzitutto dal riconoscimento che l'art. 2059 cod. civ. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta, per l'appunto, da quella di cui all'art. 2043 cod. civ., ma si limita a regolare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dal citato art. 2043, senza differenziazioni in termini di prova (Cass., Sez.
Un., 26972/2008). Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., quale norma richiamata dall'art. 2056 cod. civ.) di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene a tale ultimo fine possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici (Cass., 13153/2017;
Cass. 25420/2017).
In definitiva, sulla base dell'espletata prova orale è emerso che il ha posto in essere un CP_1 comportamento prevaricatore, assolutamente incompatibile con il fondamento comunitario della vita familiare, un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni ed alle richieste dell'altro coniuge, eccessivamente rigido, in quanto fonte di angoscia e di dolore per la a causa delle condotte Pt_1 violente subite, che da un lato, si è tradotto nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 cod. civ., dall'altro ha provocato una grave offesa all'appellante avendo indubbiamente superato la soglia della normale tollerabilità.
In ordine al quantum, ritiene la Corte che il danno può essere equitativamente liquidato nella somma di
€ 8.000,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
2.Con il secondo motivo di appello, la si duole dell'obbligo posto a suo carico di Pt_1 contribuire al mantenimento del figlio, sia con l'assegno mensile di € 200,00, sia con la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 40%, nonostante ella sia priva di redditi e sia tenuta al versamento della somma mensile di € 280,00 per il canone di locazione dell'immobile ove dimora, senza considerare l'agiata condizione economica del marito.
Ha, quindi, chiesto che il contributo posto a suo carico sia ridotto e venga eliminata la sua partecipazione alle spese straordinarie.
Il motivo è infondato.
Giova premettere che l'obbligo di ciascuno dei coniugi di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, implica che, nella determinazione dell'assegno, occorre tener conto, oltre alle esigenze del figlio, anche del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e delle risorse economiche dei genitori, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 17089/2013;
Cass.4811/2013). In particolare, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, va considerato che le necessità del figlio non potranno non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore (Cass. 21273/2013), interpretando, in tal modo, equamente il bilanciamento delle esigenze dell'intero nucleo familiare, come voluto dalla legge.
Inoltre, tali considerazioni, seppur formulate in relazione all'abrogato art. 155 cod. civ., appaiono del tutto coerenti con il sistema derivante dall'art. 337 ter cod. civ., introdotto dal D.lgs 154/2013, che impone di tenere conto del "principio di proporzionalità", considerando, da un lato, le "attuali esigenze del figlio" ed il "tenore di vita" da lui goduto, con i tempi di permanenza presso ciascun genitore ed i compiti di cura da ciascuno assunti, e, dall'altro lato, "le risorse economiche di entrambi i genitori".
Invero, a seguito della separazione personale o del divorzio, continua a trovare applicazione l'art. 147 cod.civ., che rimanda all'art. 315 bis cod. civ. e che, imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i medesimi a far fronte ad una molteplicità di bisogni: poiché, peraltro, lo standard di soddisfazione degli stessi è correlato anche al livello economico-sociale dell'intero nucleo familiare, il parametro di riferimento, ai fini della quantificazione del concorso nei predetti oneri, è costituito non soltanto dalle esigenze della prole, ma anche dalle sostanze, dai redditi e dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge, cui non può non essere rapportato il contributo in esame, il quale, in definitiva, non può tenere conto del solo parametro del "tenore di vita" del figlio, che non è l'esclusivo, ma deve considerare in concreto le predette e rispettive condizioni di ciascun genitore (Cass.
4811/2018; Cass. 19299/2020).
Orbene, è emerso dall'istruttoria espletata che la allo stato espleta attività lavorativa quale Pt_1 dipendente di una società, anche se non ha prodotto dichiarazione reddituale, e versa il canone di locazione di € 280,00 per l'appartamento ove abita.
Tenuto conto dei tempi di permanenza del minore presso di sé e dei redditi percepiti dal marito, la somma determinata dal tribunale in un importo assolutamente minimo, appare appena sufficiente a soddisfare le sempre crescenti esigenze di un figlio ormai adolescente. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione al contributo posto a suo carico per le spese straordinarie, trattandosi di dovere inderogabile, e commisurato, nella giusta proporzione, alle rispettive sostanze.
Tenuto conto dell'esito della controversia e, in particolare della reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Nola del 13 dicembre 2022, così provvede: Controparte_1
a)In parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento nei confronti Controparte_1 di della complessiva somma di € 8.000,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al soddisfo;
b)rigetta nel resto l'appello;
c)dichiara interamente compensate le spese del doppio grado del giudizio;
Napoli, 17 aprile 2024
Il consigliere est. Il presidente