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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente relatore dr. Luisa Bettio - Giudice dr. Federica Di Paolo - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I Grado, iscritta al n. 55/2024 R.G. promossa con ricorso da
, Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, CP
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni del ricorrente:
“NEL MERITO
1) Dichiarare, anche con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi
e contratto il 14.07.2015 nello Stato del Montana Parte_1 CP
(USA);
2) Revocare l'assegno di mantenimento a favore della sig.ra non sussistendo più CP
i presupposti per la sua corresponsione;
3) Disporre che nulla è dovuto dal sig. a favore della sig.ra a titolo di assegno Pt_1 CP
divorzile non sussistendo alcuna delle esigenze che la legge prevede per la sua corresponsione;
4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio maggiorate per l'utilizzo di modalità di redazione ipertestuali.”
Conclusioni della resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: in via preliminare
- Accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti e della notifica di ricorso e decreto, per le ragioni esposte in memoria difensiva, adottando i conseguenti provvedimenti.
Nel merito
1) Dato atto che la sig.ra si associa alla richiesta svolta dal marito di ottenere CP
lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, accogliere la relativa istanza, anche con sentenza non definitiva.
2) Accertato e dichiarato il diritto della sig. di percepire l'assegno divorzile, CP rigettare l'avversaria istanza di revoca e confermare l'onere a carico del signor di Pt_1 corrispondere alla sig.ra un assegno divorzile mensile dell'importo di euro 350,00= CP
(come da proposta del G.I. accettata dalla convenuta), o di diverso importo ritenuto di giustizia, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT-FOI.
3) Porre a carico del sig. l'onere di rifusione alla convenuta delle spese e competenze Pt_1
professionali del presente procedimento, con gli accessori di legge.
4) Preso atto che la convenuta, contrariamente al ricorrente, ha aderito alla proposta formulata dal G.I. in data 14.3.2024, che la Corte di Appello ha rigettato il reclamo proposto dal ricorrente avverso i provvedimenti provvisori adottati dal Tribunale in data 17.4.2024, che il ricorrente ha disatteso l'ordine del Giudice di produrre la documentazione di cui all'art. 473 bis 16 cpcp in relazione all'art. 473 bis 12 comma 3 cpc lett. a)b)c), dichiarare la responsabilità aggravata del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.c. e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei danni a favore della sig.ra nella misura ritenuta di CP giustizia.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 14.09.2023 promuoveva ricorso avanti il Tribunale di Vicenza Parte_1
al fine di ottenere la declaratoria di scioglimento del matrimonio celebrato nello Stato del Montana
(USA) il giorno 14.07.2015 con Dall'unione coniugale non nascevano figli. CP
Il ricorrente esponeva che con decreto n. 615/2023 del Tribunale di Vicenza del 19.01.2023 veniva omologata la separazione consensuale tra le parti e che a seguito della separazione si trasferiva negli
Stati Uniti.
Quanto alle condizioni economiche, allegava di svolgere l'attività di tecnico informatico con una retribuzione mensile di circa 9.000$ e di dover pagare ogni mese circa 1.100$ per la locazione della casa ove viveva, circa 2.200$ per tre finanziamenti, 700$ a titolo di mantenimento della ex moglie e altri 700$ quale assegno di mantenimento della resistente. Riportava, invece, che la sig.ra CP lavorava come impiegata amministrativa presso TAU s.r.l. percependo circa 1.300€ al mese per 13 mensilità e che aveva ricevuto dalla propria madre la somma di 26.000€ per l'acquisto dell'abitazione.
Il Tribunale di Vicenza, accogliendo l'eccezione di incompetenza territoriale promossa dalla sig.ra con ordinanza 10688/2023 del 16.11.2023 dichiarava la propria incompetenza in favore del CP
Tribunale di Padova e assegnando i termini di legge per la riassunzione del procedimento.
Il sig. pertanto, in data 29.12.2023 riassumeva tale procedimento avanti al Tribunale di Pt_1
Padova chiedendo altresì di revocare l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra e di CP
non disporre alcun assegno di divorzio.
Si costituiva in giudizio in data 13.02.2024, aderendo alla domanda di divorzio ma CP
contestando in fatto e in diritto le restanti domande attoree.
La resistente, infatti, esponeva che la progressione di carriera del ricorrente (e il conseguente miglioramento di redditi) era avvenuta nel corso del matrimonio grazie al proprio contributo: riportava di essersi fatta carico di ogni incombenza familiare durante il periodo di studio del sig.
e che il costo degli studi è stato in parte pagato da lei in forma indiretta, stante il regime di Pt_1
comunione dei beni. Dichiarava, inoltre, che al fine di agevolare il ricorrente aveva deciso di abbandonare il proprio impiego presso PI (dove lavorava con un contratto a tempo indeterminato); dopo circa un anno di disoccupazione aveva frequentato un corso di riqualificazione e trovava lavoro come stagista presso TAU s.r.l. per poi cominciare a lavorare con contratto a tempo indeterminato.
Quanto alle condizioni economiche, la sig.ra allegava di percepire i soli redditi da lavoro CP
dipendente, pari a circa 16.000€ netti all'anno; tuttavia, era onerata della rata del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione (475€ al mese) e di due assicurazioni sulla vita (circa 80€ complessivi al mese). Riportava, invece, che il sig. percepiva sia la retribuzione per il lavoro svolto quale Pt_1
tecnico informatico sia due pensioni - una militare e una invalidità - di cui ignorava l'esatto importo.
La resistente, in particolare, chiedeva di disporre in suo favore un assegno divorzile pari a 700€ al mese, ordinando al datore di lavoro del ricorrente di pagare direttamente tale somma.
Quanto allo svolgimento del giudizio, si teneva l'udienza del 14.03.2024 in cui il Giudice delegato dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi sentiva i coniugi e dava atto dell'infruttuosità del tentativo di conciliazione. Il G.D. proponeva alle parti il seguente accordo transattivo: “1) Il marito verserà alla moglie a titolo di assegno divorzile con funzione assistenziale la somma mensile di euro 350, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
2) Spese di lite compensate.”. I procuratori delle parti chiedevano un rinvio per poter valutare tale proposta e il G.D., pertanto, rinviava all'udienza del 17.04.2024, da svolgersi mediante trattazione scritta.
A tale udienza il G.D., lette le note scritte delle parti da cui si evinceva il mancato raggiungimento dell'accordo, con ordinanza pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “1) Pone a carico del marito un assegno divorzile di euro 350 al mese, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
2) Rigetta la domanda di versamento diretto di detto assegno a carico del datore di lavoro del ricorrente.”, e fissava l'udienza del 04.12.2024 assegnando alle parti i termini di legge per il deposito dei fogli di pc e delle comparse conclusionali e di replica.
L'ordinanza del 17.04.2024 veniva successivamente integrata ordinando al ricorrente il deposito dei documenti richiesti dalle lettere a), b) e c) di cui all'art. 473bis.12 comma 3 c.p.c. e alla resistente il deposito dei documenti di cui alla sola lettera c) dello stesso articolo.
Tenutasi, infine, l'udienza cartolare del 04.12.2024, il G.D. tratteneva la causa in decisione in base all'art. 473bis.28 c.p.c., riservandosi di riferire al collegio.
***
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Presentando la fattispecie in esame elementi di estraneità, va accertata d'ufficio la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e la legge applicabile.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di divorzio secondo il
Regolamento (UE) n. 1111 del Consiglio del 25/06/2019, applicabile a tutti i procedimenti iscritti a ruolo in data successiva al 1 agosto 2022, che deve ritenersi applicabile a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata in relazione alla domanda di divorzio ai sensi dell'art. art. 3, lett. a) punto ii) del Reg. UE 1111/2019, trovandosi in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e abitando tutt'ora in Italia la sig.ra CP
Con riferimento all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore della moglie, trova applicazione il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18.12.2008,
"relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", applicabile dal 18.06.2011. Anche questo
Regolamento trova applicazione a prescindere dalla nazionalità europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quali criteri generali di competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 3, lett. a) il criterio della residenza abituale del convenuto, oppure lett.
b) il criterio della residenza abituale del creditore della prestazione alimentare, oppure lett. c) il criterio del giudice competente a conoscere dell'azione principale relativa allo stato delle persone, qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione oppure lett. d) il criterio del giudice competente a conoscere dell'azione relativa alla responsabilità genitoriale, qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione.
Nella fattispecie in esame opera il criterio a), avendo la convenuta residenza abituale in Italia.
Ne consegue che sussiste la giurisdizione italiana su tutte le domande proposte nel ricorso.
Passando alla normativa sostanziale applicabile alla fattispecie, è necessario distinguere le varie domande.
In primo luogo, la legge applicabile al divorzio va individuata applicando il Regolamento (UE) n.
1259/2010 del Consiglio, del 20.12.2010, "relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale" (c.d. Roma III), in vigore anche in Italia, in quanto il nostro Paese ha partecipato alla cooperazione rafforzata in questo settore.
Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento Roma III, in mancanza di una valida electio iuris (scelta concorde delle parti sulla legge applicabile), il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso in esame, il criterio da applicarsi è quello di cui alla lettera b), dato che l'ultima residenza abituale dei coniugi si trova in Italia, il sig. risulta essersi stabilmente trasferito negli Stati Pt_1
Uniti dopo la separazione (dal doc. 7 all. 3 risulta che il pagamento del deposito per il contratto di locazione negli Stati Uniti è avvenuto il 02.01.2023) e la sig.ra invece, è tutt'ora residente CP
nel territorio italiano.
Da ultimo, in ordine alla domanda di contributo al mantenimento della moglie, viene in considerazione l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 4/2019, a norma del quale "la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23/11/2007, relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento."
Questo protocollo è stato ratificato dall'Unione europea l'8.04.2010 che ne ha stabilito l'applicazione nell'Unione a decorrere dal 18.06.11. L'articolo 3 del Protocollo, che detta le norme generali sulla legge applicabile, prevede che, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, mentre l'art. 5 prevede che l'art. 3 non si applichi “qualora una delle parti vi si opponga e la legge di un altro Stato, in particolare quello dell'ultima residenza abituale comune, presenti un collegamento più stretto con il matrimonio.
In tal caso, si applica la legge dell'altro Stato.”.
Nel caso in esame, ricorre il criterio della residenza abituale del creditore dell'obbligazione alimentare che va, quindi, individuata nella legge italiana.
Sulle eccezioni di nullità della procura alle liti e della notifica del ricorso e del decreto.
La resistente ha preliminarmente sollevato l'eccezione di nullità della procura alle liti del sig.
e l'eccezione di nullità della notifica del ricorso e del decreto. Pt_1
Il Collegio ritiene che tali eccezioni siano infondate.
Quanto alla prima, si rileva che la procura alle liti rilasciata dal sig. - come peraltro Pt_1
osservato dalla Corte di Appello in sede di reclamo contro i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi nel corso del presente giudizio - riporta l'autentica del difensore con cui si dà atto che la firma della procura è avvenuta in sua presenza (all. 3). La resistente si è limitata a dichiarare in modo generico che la procura è stata rilasciata dal ricorrente mentre era negli Stati Uniti ma non fornisce alcuna prova a fondamento di tale allegazione.
Quanto alla seconda, si ricorda che la procura alle liti - autenticata dal difensore - è stata depositata insieme all'atto introduttivo del giudizio incardinato presso il Tribunale di Vicenza (all. 3) e la notifica al convenuto del ricorso privo della procura alle liti non comporta di per sè una nullità della stessa. Infatti, è ormai consolidato in giurisprudenza il principio per cui in un processo digitalizzato
(come il giudizio di divorzio) non è necessario notificare il ricorso insieme alla procura alle liti se questa è stata già depositata nel fascicolo telematico al momento dell'introduzione del giudizio (si veda Cass. Civ. S.U., sentenza 19 gennaio 2024, n. 2077).
Ciò premesso, il Collegio rigetta le predette eccezioni.
Sulla domanda di divorzio.
La domanda proposta dalle parti va accolta.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che con decreto n. 615/2023 del Tribunale di
Vicenza del 19.01.2023 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la pronunzia di scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi, ai sensi degli articoli 1 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, essendo anche trascorso il termine di legge dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione senza che vi sia stata riconciliazione.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sull'assegno divorzile.
Il Collegio ritiene debba essere disposto un assegno divorzile in favore della sig.ra pari a 350€ CP
al mese.
Occorre preliminarmente dare atto dei redditi delle parti così come risultanti dagli atti del giudizio: il ricorrente lavora come tecnico informatico negli Stati Uniti e il suo reddito annuale lordo risulta essere di 137.039$ nel 2021, di 126.072$ nel 2022 e di 113.809$ nel 2023 (all.18) a cui si devono aggiungere le pensioni militare e di invalidità che il sig. dichiara essere di circa 3000$ al Pt_1 mese. La resistente, invece, guadagna circa 1.300€ al mese quale impiegata presso TAU s.r.l. (docc.
14, 15 e 16, che riguardano i redditi riferiti agli anni 2019, 2020 e 2021) ma paga mensilmente circa
550€ per il mutuo acceso per la casa coniugale e due assicurazioni (docc. 11, 12 e 13).
Ciò posto, appare necessario ricordare l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza secondo cui l'assegno divorzile svolge una duplice funzione: una assistenziale e una perequativo- compensativa (Cassazione, S.U. n. 18287 del 11.07.2018, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”).
Nel caso in concreto, come correttamente argomentato dal G.D. nell'ordinanza del 17.04.2024 contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti, risultano esistenti i presupposti per l'attribuzione di un assegno divorzile ai soli fini assistenziali e non a fini perequativo-compensativi.
Quanto alla finalità perequativo-compensativa, infatti, non risulta esserci stato alcun sacrificio delle prospettive di carriera da parte della sig.ra dato che la stessa ha sempre svolto un'attività CP
lavorativa, sia prima di incontrare il sig. sia in costanza di matrimonio. È vero che la Pt_1 resistente ha vissuto un periodo di disoccupazione ma tale periodo non ha prodotto effetti negativi sulle sue prospettive di carriera, dato che dopo circa un anno dalle dimissioni ha trovato impiego presso TAU s.r.l. con una retribuzione di circa 1.300€ al mese (pima con un contratto di stage e poi con un contratto a tempo indeterminato).
Quanto, invece, alla finalità assistenziale, è evidente che la sig.ra al momento non sia fornita CP
di adeguati redditi che le permettono di godere di una piena autosufficienza economica: ella, da un lato, guadagna circa 1.300€ al mese lavorando con un contratto a tempo indeterminato, dall'altro, paga mensilmente la rata del mutuo acceso per la casa ove abita e due polizze assicurative (pari a circa 550€ totali) e non è presumibile che la resistente possa veder incrementati di molto i propri redditi in futuro, data l'età e date le prospettive di carriera rispetto all'impiego svolto. Occorre, inoltre, considerare che la sig.ra convive con la figlia avuta dal precedente matrimonio, circostanza CP
che innegabilmente diminuisce le sue capacità economiche (il fatto che la sig.ra percepisca CP
un contributo al mantenimento della figlia da parte del padre non è rilevante ai fini del giudizio ma è naturale che la resistente debba impiegare anche parte dei propri redditi per mantenere la figlia).
Ciò premesso, il Collegio dispone in favore della sig.ra un assegno divorzile pari a 350€ al CP
mese, in funzione esclusivamente assistenziale;
tale assegno è rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
Sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
La domanda della resistente dev'essere rigettata.
L'art. 96 c.p.c. prevede che il giudice possa, su istanza di una parte, condannare, oltre alle spese di lite, anche al risarcimento dei danni l'altra parte (soccombente) se risulta che questa abbia “agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”. La norma, pertanto, richiede la sussistenza dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave per accertare la responsabilità aggravata della parte e condannarla conseguentemente al risarcimento del danno.
Nel caso di specie la sig.ra indica tre circostanze da cui si dovrebbe desumere la temerarietà CP della lite: la mancata adesione del sig. all'accordo proposto dal G.D. all'udienza del Pt_1
14.03.2024, il rigetto da parte della Corte di Appello di Venezia del reclamo proposto dal ricorrente contro i provvedimenti provvisori e urgenti emessi da questo Tribunale con ordinanza del
17.04.2024 e, infine, il mancato rispetto del sig. dell'ordine del G.D. di produzione dei Pt_1 documenti di cui all'art. 473bis.12 comma 3 lett. a), b) e c) c.p.c.
Quanto alle prime due circostanze, il Collegio rileva che sia la decisione di non aderire ad una proposta conciliativa formulata dal giudice sia la proposizione di un reclamo avverso i provvedimenti provvisori ed urgenti rientrano in comportamenti difensivi che la parte ha diritto di assumere in giudizio, non potendo così fondare gli stessi una condotta di mala fede o colpa grave.
Quanto, invece, al mancato rispetto dell'ordine di produzione del giudice, il Collegio prende atto del ritardo del ricorrente nello svolgimento dell'incombente - ritardo in cui è incorsa la stessa resistente quanto ai documenti di cui alla lett. c) - ma non ritiene che tale comportamento possa integrare i presupposti richiesti dalla legge per accertare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del sig. Pt_1
Sulle spese di lite.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, della neutralità della domanda di divorzio, nonché della soccombenza del sig. sulla domanda di assegno divorzile e della soccombenza della Pt_1
sig.ra sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., si reputa di dover compensare le spese di CP
lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o respinta, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14.07.2015 da
[...]
e Parte_1 CP
2) Dispone l'obbligo a carico di di corrispondere a Parte_1 CP
l'assegno divorzile di 350€ al mese, rivalutabile annualmente in base agli indici
[...]
Istat;
3) Rigetta la domanda attorea di condanna del convenuto al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;
4) Spese di lite compensate.
Padova, il 7.01.24
Il presidente est.
Dr.ssa Chiara Ilaria Bitozzi