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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/07/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Seconda Sezione Civile
in funzione di Giudice unico di secondo grado, in persona del Dott. Luca Mercuri, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
in grado d'appello, nella causa civile iscritta al n. 3501 dell'anno 2020 del Registro
Generale Affari Contenziosi, promossa da:
- (C.F. ), con l'Avv. Giuseppe Merla Parte_1 C.F._1
(pec: Email_1
APPELLANTE
contro
- Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F. ), con gli
[...] P.IVA_1
Avv.ti Michele Santarelli (pec: e Gianfrancesco De Cosmo Email_2
(pec: Email_3
APPELLATA
§§§
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di San Severo (Dr. Capraro) n.
33/20
1 Conclusione delle parti: come da note di trattazione scritta depositate
Ragioni in gatto e in diritto della decisione
ha tempestivamente impugnato la sentenza, non notificata, n. Parte_1
33/2020, pubblicata dal Giudice di Pace di San Severo il 03.02.2020, con la quale il primo giudice ha rigettato l'opposizione dallo stesso proposta avverso l'ingiunzione di pagamento n. 8/FG/12/159, notificatagli l'11.01.2018, emessa dalla ai sensi CP_1
del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, contenente la richiesta di somma a titolo di rivalsa sanitaria, in relazione ai costi per le cure mediche prestate a , quale Persona_1
vittima del reato di cui all'art. 582 c.p. (lesioni personali), per il quale l'ingiunto è stato condannato con decreto penale di condanna (n. 1216/2016 Trib. Foggia), divenuto esecutivo il 23.06.2017.
In particolare, l'appellante ripropone in grado d'appello i motivi di opposizione fatti valere in primo grado, ossia:
1) innanzitutto, la carenza in capo alla della titolarità del diritto di surroga CP_1
ex art. 1916, co. 1, c.c. in quanto, da un lato, non più attuale la qualificazione del
[...]
quale assicuratore e, comunque, non avendo il decreto penale Parte_2
di condanna efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, essendo dunque rimasta non provata la responsabilità dell'ingiunto per il fatto fondante l'esercizio del diritto di surroga di cui all'art. 1916, co. 1 c.c.;
2) la carenza di legittimazione della ad avvalersi dello strumento CP_1
dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, non essendo il relativo potere riconosciutele dalla Legge.
Ha quindi lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice,
preliminarmente, ritenuto l' legittimata a esercitare l'azione di rivalsa ex art. CP_1
2 1916, co. 1 c.c., in forza della L. 1580/31 e, nel merito, per aver ritenuto provato il fatto fondante la pretesa creditoria, costituito dal decreto penale di condanna versato in atti, in presenza degli elementi a discarico offerti dall'ingiunto.
Inoltre, ma come nuovo motivo di doglianza in appello, ha eccepito l'inesistenza dell'atto monitorio per l'assenza del visto di esecutorietà sullo stesso, concludendo quindi per l'accoglimento dell'appello, con la conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado impugnata, vinte le spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione depositata il 15.12.2020, si è costituita la in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, la quale, ritenuta integralmente corretta la motivazione fatta propria dal Giudice di Pace, ha chiesto il rigetto dell'appello perché
infondato in fatto e in diritto.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa è stata rinviata da ultimo all'udienza del 19.06.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ai sensi degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c., con già avvenuta concessione di termine per memorie conclusive.
Disposta la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Tribunale, lette anche le dette note di trattazione scritta depositate, decide ora la causa.
§§§
L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio delle parti deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.
1) Preliminarmente viene, dunque, in rilievo l'eccepita inammissibilità dello strumento monitorio utilizzato.
3 Cont Il motivo è palesemente infondato, in quanto, come dedotto dalla la , CP_2
con la legge regionale n. 24 del 02/04/1981:
- all'art. 2, comma 1 ha disposto che: “le azioni di rivalsa per il recupero di spese
sostenute dal Servizio territorio Regionale, per prestazioni mediche rese in regime
ambulatoriale e di ricovero, eseguite in favore di pazienti che necessitano di assistenza
a causa di eventi o azioni attribuibili a responsabilità di terzi, sono esercitate dalle
presso le quali gli utenti che fruiscono della prestazione sono iscritti” CP_1
- e, all'art. 3, che: “A decorrere dal 1 gennaio 2009 le oltre a curare l'istruttoria CP_1
amministrativa, provvedono alla definizione delle azioni di rivalsa sanitaria, avvalendosi
anche della procedura coattiva di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 14 aprile 1910,
n. 639”.
Non vi è dubbio, peraltro, della competenza delle regioni a legiferare in materia.
Cont La convenuta era dunque ex lege abilitata ad emanare l'ordinanza ingiunzione notificata al ricorrente in primo grado.
Peraltro, una volta proposta opposizione al provvedimento ingiuntivo, si apre un giudizio di accertamento dell'esistenza del credito, rispetto al quale l'originaria ammissibilità dello strumento monitorio è irrilevante. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, difatti,
non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.
Sicchè, competerebbe comunque al giudice dell'opposizione verificare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'accoglimento della domanda tesa ad ottenere il rimborso dei costi per le spese mediche prestate dal SN, a prescindere dall'originaria compatibilità della
4 stessa con il procedimento disciplinato dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (Cass. civ. n.
24289/2017).
§§§
2) Deve essere disattesa anche l'eccepita mancata apposizione sul provvedimento monitorio del visto di esecutorietà, in quanto comunque risulta formulata solo in sede di comparsa conclusionale in primo grado e poi nell'atto di atto di appello e, quindi, tardiva e in questa sede in violazione del divieto dei c.d. nova previsto dall'art. 345, secondo comma c.p.c., secondo cui nel giudizio di appello “non possono proporsi nuove
eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio”.
§§§
3) Superate le suddette eccezioni relative alla regolarità del procedimento di ingiunzione,
quanto al motivo d'appello circa l'inesistenza in capo all'azienda sanitaria del diritto di esercitare l'azione di rivalsa, ex art. 1916 c.c., nei confronti degli autori degli illeciti che hanno cagionato la necessità di prestazioni mediche nei confronti degli assicurati con il il motivo è parzialmente fondato nei limiti di cui Parte_2
appresso, non potendo condurre tuttavia all'accoglimento dell'appello, ma ad una diversa motivazione della sentenza emessa dal giudice di prime cure nella sostanza corretta.
3.1) Invero, occorre preliminarmente rilevare che, anche in questo caso, l'opponente ha per la prima volta eccepito che il diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 c.c. non è esercitabile
Cont dalla convenuta, per difetto della qualità di assicuratore, solo nella comparsa conclusionale di primo grado e poi come motivo di appello, avendo, invece, in primo grado, negato l'esercizio del summenzionato diritto per non essere stato provato il fatto costitutivo della pretesa, ovvero la propria responsabilità per il reato di cui all'art. 582
c.p.
5 Tuttavia, deve affermarsi in questo caso che il motivo “nuovo” non violi il divieto dei c.d.
nova in appello, ex art. 345, comma 2 c.p.c., poiché l'eccezione afferisce alla questione della titolarità effettiva in capo alla convenuta del diritto di rivalsa, questione che il giudice deve accertare d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non costituendo quindi eccezione in senso stretto.
3.2) Deve allora rilevarsi che l'azione di rivalsa prevista dall'art. 1916 c.c. è riservata
Cont all'assicuratore: pertanto, la titolarità in capo alla del diritto ivi previsto dalla predetta norma discende dalla qualificazione del rapporto, intercorrente fra il Parte_2
e i cittadini, in termini di assicurazione sociale o di mera prestazione
[...]
assistenziale.
Da questo punto di vista la S.C. ha condivisibilmente affermato che: “La tesi che qualifica
il SN come assicurazione sociale è stata affermata in più occasioni - ancorchè in sede
di riparto di giurisdizione - dalle Sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 7267 del 13/07/1990,
Rv. 468235; Sez. U, Sentenza n. 6480 del 29/11/1988, Rv. 460800). Venne osservato che
la L. n. 833 del 1978, art. 63 prevedeva, direttamente con il SN, l'assicurazione
obbligatoria contro le malattie dei cittadini non iscritti ad alcun ente mutualistico, previo
pagamento all'INPS di un contributo annuo da determinarsi sulla base dei parametri
fissati con decreto ministeriale (che tenevano conto delle variazioni previste nel costo
medio pro-capite dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie già erogate dal
disciolto INAM). Ciò comportava l'insorgere di un rapporto previdenziale, caratterizzato
da un vero e proprio diritto dell'assistito alle prestazioni sanitarie e dal correlativo diritto
dell a riscuotere il contributo. Pertanto, in vigenza del sistema contributivo di CP_3
finanziamento del SN, agli enti gestori del servizio che avessero erogato prestazioni
sanitarie in favore di vittime di lesioni derivanti da fatto illecito di terzi, spettava il diritto
6 di surrogazione, ai sensi degli artt. 1916 e 1886 c.c., nei diritti delle vittime verso i terzi
responsabili, attesa la natura assicurativa del rapporto tra detti enti e i cittadini utenti
del servizio (Sez. 1, Sentenza n. 4460 del 26/03/2003, Rv. 561439). In particolare, il
diritto di rivalsa trovava fondamento nella L. 3 dicembre 1931, n. 1580, art. 1, commi
primo e terzo, della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 (Norme per la rivalsa delle spese di
spedalità e manicomiali), disciplina che la giurisprudenza ha ritenuto non essere stata
tacitamente abrogata dalla riforma sanitaria attuata con la L. n. 833 del 1978, istitutiva
del SN (Sez. 1, Sentenza n. 481 del 20/01/1998, Rv. 511752; Sez. 1, Sentenza n. 7989 del
01/10/1994, Rv. 487968). Tuttavia, la riforma del '78, affermando il principio di gratuità
delle prestazioni sanitarie rese dal SN, aveva fortemente ridimensionato l'ambito
operativo del diritto di rivalsa ex art. l legge n. 1580/1931, ristretto esclusivamente a
quelle ipotesi, indubbiamente residuali, in cui la gratuità non sussistesse (per un'analitica
ricognizione delle prestazioni sanitarie non gratuite si v. la già citata sentenza n.
4460/2003). Inoltre, la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 38, comma 3, (modificato dalla
L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 45) rinviava all'adozione di un regolamento ministeriale
la disciplina organica del rimborso delle prestazioni erogate a favore dei cittadini a
causa di incidenti stradali o di infortuni sul lavoro o malattie professionali.
2.3. Il quadro
innanzi descritto - che, come s'è visto, pur conservando in linea di principio la regola
della surrogazione, ne vedeva significativamente eroso l'effettivo ambito di applicazione
- è radicalmente mutato con il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 36 che ha abrogato
il sistema contributivo di finanziamento del SN. Per effetto di tale riforma si è avuta la
c.d. "fiscalizzazione" del finanziamento del Servizio Sanitario, attuata mediante la
sostituzione dei menzionati contributi sociali di malattia con entrate di natura fiscale. Sul
punto la giurisprudenza della Corte di cassazione è univoca: al contributo dovuto al
7 deve essere riconosciuta natura tributaria, desumibile Parte_2
dall'imposizione di un sacrificio economico attraverso un atto autoritativo ablatorio e
dalla destinazione del relativo gettito alla copertura di spese pubbliche, nonchè dalla sua
riconducibilità, quale sovraimposta IRPEF, alle imposte sui redditi. Infatti si tratta di
una imposta che non trova giustificazione in un rapporto sinallagmatico tra la
prestazione e il beneficio ricevuto dal singolo, sussistendo tale imposizione anche se
l'interessato, che pure ha il potenziale diritto a ottenere l'assistenza sanitaria, non vi
ricorre (Sez. U, Sentenza n. 2871 del 06/02/2009, Rv. 606586; Sez. U, Ordinanza n. 123
del 09/01/2007, Rv. 600673). Si tratta di pronunce rese, ancora una volta, in sede di
riparto di giurisdizione (ma v. pure Sez. L, Sentenza n. 20006 del 22/09/2010, Rv. 615283;
Sez. 5, Sentenza n. 23800 del 22/12/2004, Rv. 578676), però dalle stesse - che nel
dettaglio risentono delle diverse norme stratificatesi nel tempo - è possibile tratte
l'univoco principio che il finanziamento del SN non si basa più su un criterio di natura
previdenziale, bensì fiscale. La natura tributaria del contributo per le prestazioni del
servizio sanitario nazionale è stata infine espressamente affermata dall'art. 12, secondo
comma, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), sostitutivo
dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (disposizioni sul processo tributario). Si
pone, a questo punto, il quesito se il diritto di rivalsa previsto dall'art. 1916 c.c. per gli
assicuratori possa tuttora estendersi e applicarsi alle Aziende sanitarie, il cui
finanziamento non avviene più mediante una contribuzione di carattere previdenziale,
ma tramite un'imposta fiscale (variamente denominata nel tempo, anche come "tassa
sulla salute" (Cass. Civ. n. 24290/2017).
Continua la medesima Corte affermando che non si può più ritenere che il regime di assicurazione obbligatoria sia ancora desumibile, in particolare, dalla norma di cui all'art. 8 63 della L. 833/1978: di tale norma “si è occupata - sotto il diverso profilo
dell'ammissibilità di un quesito referendario abrogativo - anche la Corte costituzionale,
con sentenza n. 43 del 2000. In proposito il Giudice delle leggi ha osservato: "La
disposizione (...) stabiliva una regola diretta ad attuare la transizione dal sistema
mutualistico, basato su un regime di assicurazione per categorie, ad un sistema di
sicurezza sociale per tutta la popolazione, attuato mediante il Servizio sanitario
nazionale, sin dall'origine costituito da funzioni, strutture e servizi diretti a garantire a
tutti i cittadini i livelli di protezione stabiliti dal piano sanitario. Tale transizione è ormai
compiuta. Non si è più, dunque, in presenza di un rapporto assicurativo, sia pure
obbligatorio, nè di prestazioni sanitarie dovute in ragione, se non in corrispettivo, di un
contributo. Il sistema complessivo delineato dalla L. n. 833 del 1978, sul quale non incide
il quesito referendario, è caratterizzato dalla universalità dell'assistenza, garantita dal
Servizio sanitario nazionale a tutti i cittadini, il cui diritto deriva direttamente dalla
legge, mentre l'iscrizione negli elenchi degli utenti (prevista dall'art. 19 stessa legge)
costituisce solo un adempimento amministrativo per l'organizzazione delle prestazioni
(sentenza n. 39 del 1997). La non configurabilità, nel contesto del sistema legislativo, di
un meccanismo assicurativo, il quale costituirebbe invece il presupposto dell'iniziativa
referendaria, è ancor più accentuata dalla avvenuta abrogazione dei contributi per il
Servizio sanitario nazionale, disposta contestualmente al finanziamento dello stesso
Servizio mediante il gettito fiscale previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, che ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive (in particolare artt. 36,
38 e 39). In definitiva all'eventuale soppressione della L. n. 833 del 1978, art. 63, comma
2 non conseguirebbe l'effetto abrogativo prefigurato, che si vorrebbe far consistere nella
possibilità di uscire dal Servizio sanitario nazionale scegliendo una assicurazione
9 privata".
2.5 La condivisibile ricostruzione delle connotazioni strutturali e funzionali
dell'attuale sistema del SN rende evidente, in ultima battuta, che in capo alle Aziende
sanitarie difetta la qualifica di assicurazione sociale (obbligatoria) che un tempo era
invece loro riconoscibile. Tale mutato quadro normativo reca la conseguenza che non
ricorrono i presupposti per l'applicazione diretta dell'art. 1916 c.c.. 2.6 Nell'attuale
regime normativo non è possibile basare l'azione di rivalsa dell Controparte_1
neppure sul già citato art. 1 della L. 3 dicembre 1931, n. 1580, che secondo
giurisprudenza anche recente (Sez. 3, Sentenza n. 19642 del 18/09/2014, Rv. 632854) -
troverebbe ancora residuale applicazione negli interventi socio-assistenziali non
immediatamente e prevalentemente diretti alla tutela della salute del cittadino. Tale
disposizione, infatti, è stata abrogata dal D.L. 25 giugno 2008, n. 122.” (ancora Cass.
Civ. n. 24290/2017).
Dunque alla luce del mutato quadro normativo regolatore del sistema SN, risulta acclarato che in capo alle aziende sanitarie difetta la qualifica di assicurazione sociale
(obbligatoria) che un tempo era invece loro riconoscibile, con la conseguenza che non ricorrono più i presupposti per l'applicazione diretta dell'art. 1916 c.c.
3.3) Sempre seguendo la Suprema Corte, a questo punto, “va verificata - anche d'ufficio,
trattandosi di una questione di diritto - la possibilità di (ri)qualificare l'azione di rivalsa
dell come azione surrogatoria, ai sensi dell'art. 1203 c.c., n.
3. Anche Controparte_1
tale soluzione risulta però impercorribile, in quanto non è possibile individuare l'oggetto
della surrogazione. Infatti, il danneggiato che ha ricevuto cure gratuite non ha titolo per
chiederne il rimborso al danneggiante. Di conseguenza, non esiste un diritto in cui il SN
si possa surrogare. A tacere del fatto che - nell'ipotesi di specie - vi è disomogeneità fra
la prestazione resa e il contenuto della pretesa fatta valere in via di surroga, in quanto il
10 SN renderebbe all'assistito una prestazione di servizi (sanitari), rivalendosi nei
confronti del danneggiante per un credito pecuniario (il costo dei servizi sanitari).
3.4) In conclusione, l'azione di rivalsa esercitata dall'Azienda sanitaria nei confronti del ricorrente non trova appiglio:
- nè nell'art. 1 della L. 3 dicembre 1931, n. 1580, non più vigente;
- nè nell'art. 1916 c.c., che si applica solo a vantaggio degli assicuratori, qualifica non più
riconoscibile al SN, stante la fiscalizzazione del relativo finanziamento e l'universalità
del SN;
- nè nell'art. 1203 c.c., n. 3, non ricorrendo i presupposti per l'azione surrogatoria ordinaria.
Senonchè il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c.,
solo di porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti: “I principi della corrispondenza tra il
chiesto e il pronunciato ex art. 112 Cpc e del tantum appellatum implicano il divieto, per
il giudice, di attribuire alla parte un bene della vita diverso da quello richiesto (petitum
mediato) oppure di emettere qualsiasi pronuncia su domanda nuova, quanto a causa petendi, ma non gli impediscano di rendere la pronuncia richiesta in base ad una
ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, o in base alla
11 qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all'applicazione di una norma
giuridica diversa da quella invocata dall'istante, o in base a ragioni diverse da quelle
adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, attraverso l'evidenziazione,
nella motivazione, di elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non
espressamente menzionati dal primo giudice, purché si resti nell'ambito del petitum e
della causa petendi. Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui
all'articolo 112 del Cpc riguarda, infatti, soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e
non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione” (Cassazione
civile sez. II, 18/04/2023, n. 10271).
Cont Deve dunque evidenziarsi che a fondamento della pretesa creditoria, la convenuta ha posto quale fatto costitutivo le cure mediche prestate dal SN (con i relativi costi) rese necessarie a seguito del fatto illecito commesso dall'opponente.
Ritiene questo Giudice, seguendo un orientamento consolidato dei Giudici di Legittimità,
che la fattispecie sottoposta prospetti un caso di responsabilità extracontrattuale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c.
Infatti: “… l'autore di un fatto illecito da cui sia derivato a terzi un danno alla salute, ha
l'obbligo di risarcire tutte le conseguenze dirette del fatto, compresa la refusione del
costo delle eventuali cure mediche e dell'assistenza sanitaria (ex plurimis: Sez. 3,
Sentenza n. 10616 del 26/06/2012, Rv. 624916; Sez. 3, Sentenza n. 712 del 19/01/2010,
Rv. 611107; Sez. 3, Sentenza n. 5504 del 08/04/2003, Rv. 561970). Il SN è un sistema
costituzionalizzato di tutela della salute collettiva, che assicura a qualsiasi infortunato le
necessarie cure mediche e l'assistenza sanitaria, qualora quest'ultimo non ricorra a
prestazioni sanitarie erogate in regime privatistico. Consegue che nel perimetro delle
conseguenze dirette - e quindi risarcibili - del fatto illecito rientrano anche le prestazioni
12 sanitarie eventualmente erogate dal SN al danneggiato e il loro relativo il costo. Si
tratta, infatti, di un danno prevedibile (art. 1225 c.c.), giacchè il danneggiante non può
non sapere che il danneggiato sarà curato (quantomeno) dal SN, essendo quest'ultimo
un sistema generalizzato di tutela della salute di qualsiasi infortunato. Nel quadro così
delineato non assume alcun rilievo la circostanza che il SN eroghi al bisognevole le
cure in regime di gratuità. Sebbene l'infortunato non debba sostenere alcun esborso, ciò
non toglie, nè che le prestazioni medico-sanitarie rese abbiano un costo oggettivo, nè che
di tale costo possa essere chiamato a rispondere, secondo la clausola generale della
responsabilità aquiliana, il danneggiante. La gratuità delle prestazioni, infatti, è
assicurata a chi ne ha si bisogno, non anche a chi, con la propria condotta illecita, abbia
determinato la lesione alla salute di terzi che necessitano dell'intervento del SN.
Consegue che i costi dell'assistenza medica e delle prestazioni sanitarie eventualmente
erogate dal SN al danneggiato devono essere risarcite dall'autore del fatto illecito, quali
conseguenze dirette e prevedibili, al pari di come lo sarebbero le spese sostenute dal
danneggiato per ricevere le cure necessarie in regime privatistico. Non assume rilievo la
circostanza che il danneggiato si sia rivolto, per ottenere la necessaria assistenza
medico-sanitaria, a strutture private o pubbliche. Nel primo caso, il danneggiante dovrà
rimborsare al danneggiato gli esborsi sostenuti;
nell'altro, nonostante il danneggiato non
abbia sostenuto alcun esborso, il danneggiante sarà comunque tenuto a rifondere il costo
delle prestazioni mediche e dell'assistenza sanitaria, in favore - in tal caso - dell'Ente che
le ha erogate. L'erogazione gratuita delle prestazioni medico-sanitarie in favore
dell'infortunato, del malato o del ferito, infatti, non comporta l'irresponsabilità del
danneggiante. Viceversa, a ragionare diversamente si perverrebbe all'affermazione
dell'assoluta irresponsabilità del danneggiante, che, "garantito" dalla gratuità delle
13 prestazioni che il SN renderà al danneggiato, si sottrarrebbe all'obbligo della refusione
delle cure mediche e delle prestazioni sanitarie resesi necessarie quale conseguenza
diretta del suo fatto illecito.” (ancora Cass. Civ. n. 24290/2017).
§§§
Cont 4) Dunque, acclarato che l' convenuta ha diritto in astratto a recuperare le somme inerenti i costi per le spese mediche prestate dal SN, ai sensi dell'art. 2043 c.c., occorre ora esaminare, nel merito, l'altro motivo di opposizione, riproposto in grado di appello,
afferente alla prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria ovvero la responsabilità
dell'opponente per il reato di lesioni personali ai danni di . Persona_1
L'appellante si duole del fatto che il primo giudice, in presenza di elementi contrari, abbia considerato il fatto fondante la pretesa creditoria (la responsabilità dell'ingiunto) provato dal decreto penale di condanna, divenuto esecutivo giusta certificazione a margine dello stesso.
Occorre al riguardo premettere che:
1) “La P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639
del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto
privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è
tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente
deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive
degli stessi.”
2) “Né vale obiettare che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di
titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere
di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, in quanto
ciò non implica affatto che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una
14 presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio
riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo
esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali
e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa
possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto
deve essere provato secondo le regole ordinarie” (Cass. Civ. sez. I, 16/05/2016, n. 9989).
Ciò premesso, tuttavia, pur ammettendo che il decreto penale di condanna, al pari di una sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di giudicato e neppure inverte di per sé l'onere della prova, costituendo,
invece, un indizio utilizzabile insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c. (Cass. civ. sez. III, n. 14278/2022; Cass. 7014/2020; Cass. 20170/2018),
si deve ritenere che il giudice di pace ha fatto corretta applicazione del principio di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte secondo cui le risultanze del procedimento penale non sono vincolanti, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza (ex plurimis Cass. civ. n. 24290/2017; n.
26250/2011; v. pure Sez. U, Sentenza n. 5756 del 12/04/2012).
Nel caso di specie, il giudice di pace non ha infatti attribuito alcuna efficacia di giudicato al decreto penale di condanna versato in atti, valutandolo unicamente come elemento di prova, unitamente peraltro alle dichiarazioni rese nell'immediatezza dalla persona offesa,
idoneo a sollevare l'attrice in senso sostanziale dall'onere di fornire ulteriori elementi a sostegno della propria tesi e tale da onerare invece il convenuto di fornire la prova contraria.
“Tale conclusione di merito si inquadra nel principio di libero convincimento del giudice
ed è conforme ai principi di diritto sopra indicati, in quanto - come s'è già detto - rientra
15 nel potere del giudice di merito apprezzare la sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) [a cui può essere assimilato il decreto penale di condanna che ricorre nel caso in esame] come elemento di prova. Quindi si sottrae a
censure di legittimità la decisione di merito che ritenga sufficiente a provare la
fondatezza delle domande dell'attore una sentenza di patteggiamento, se non contrastata
da prove di segno contrario fornite dal convenuto” (Cass. Civ. 24290/2017).
Pertanto, rilevato che nel caso di specie l'opponente non ha fornito tale prova contraria.
Gli atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le dichiarazioni verbalizzate dai carabinieri in sede di sommarie informazioni testimoniali, pure versate in atti dall'opponente (che non assurgono nemmeno esse al rango di prove ma sono autonomamente valutabili dal giudice civile), non sono affatto determinanti come parte appellante le vorrebbe intendere.
Condividendo invece le valutazioni, nel merito, compiute dal giudice di primo grado, si deve confermare l'accertamento del fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa creditoria, ossia che le cure mediche prestate a dal SN siano state Persona_1
causate dal fatto illecito commesso dall'opponente nei suoi confronti.
I due testi sentiti in sede di indagini si sono infatti limitati in sostanza ad affermare di essere arrivati sul posto solo dopo che i fatti narrati dalla vittima si erano già svolti,
quando molte altre persone erano già giunte sul luogo.
A fronte di ciò, l'esposizione della vittima dell'aggressione, poi curata in ospedale per lesioni effettive, risulta molto più articolata e specifica, nonché priva di contraddizioni:
la stessa, unita al decreto penale di condanna emesso e non opposto dall'opponente,
rendono del tutto verosimili i gravi fatti narrati dal , alla base della condanna Per_1
comminata.
16 §§§
5) Quanto, infine, alla quantificazione delle somme richieste all'ingiunto, lo stesso non ha formultato contestazioni specifiche al riguardo. Peraltro, la somma richiesta è stata
Cont espressamente determinata dalla opposta sulla base del D.M. vigente prevedente ex
lege il costo delle prestazioni erogate.
§§§
L'appello in defintiva è infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado impugnata, sebbene con la diversa motivazione su indicata.
§§§
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, con applicazione dei parametri minimi, per la non particolare complessità e non essendovi stata ulteriore istruttoria nel presente grado,
tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00.
Essendo stato rigettato l'appello, si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico di parte appellante.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice unico di secondo grado, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 33/2020 emessa dal Giudice di Pace di San Severo il 03.02.2020,
ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado impugnata;
17 2. condanna l'appellante al pagamento delle spese sostenute dall'appellata nel presente grado di giudizio, che liquida in € 1.278,00 per onorari, oltre rimb. forf. s.g. (15%) e oltre a iva e cpa se e come dovute per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico di parte appellante, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato;
4. manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 23/07/25
Il Giudice
Dott. Luca Mercuri
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