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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15547 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dr.ssa Marta Ienzi Presidente dr.ssa Cecilia Pratesi Giudice dr.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est nella causa civile iscritta al n.r.g. 8797 /2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario STAGLIANO per Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro MADONIA Controparte_1 per procura in atti
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Francesca Granata per procura in atti
RESISTENTI
OGGETTO: attribuzione quota di pensione di reversibilità
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' e per sentir Parte_1 CP_3 Controparte_1
accertare il proprio diritto all'attribuzione della pensione di reversibilità dell'ex marito defunto e, nell'ipotesi di accertata sussistenza dei requisiti per Persona_1
l'attribuzione della pensione in capo anche a , determinare la Controparte_1
quota spettante alla ricorrente, disponendo l'eventuale pagamento degli arretrati da parte dell' a far data dal mese successivo al decesso del avvenuto nel mese CP_3 Per_1
di marzo 2023.
Ha dedotto all'uopo la : di aver divorziato da sposato il Pt_1 Persona_1
29.4.1957, in virtù di sentenza n. 2126/1990, del 17.11.1990, che le aveva riconosciuto un assegno divorzile di 500.000 lire, oltre Istat, attualmente pari a 521,37 euro;
che dall'unione coniugale erano nati due figli, uno deceduto e l'altra economicamente autonoma;
che il 29.3.2023 il era deceduto, dopo aver contratto matrimonio con Per_1
; che l'ex coniuge era titolare di una pensione;
che ella Controparte_1 CP_3 non era passata a nuove nozze, era sempre stata casalinga e non aveva alcuna fonte di reddito.
Si costituito l' deducendo che, in caso di concorso di coniuge divorziato e coniuge CP_3 superstite, mancando nella norma previsioni circa le aliquote di pensione di reversibilità spettanti, la ripartizione viene operata dal Tribunale, sicchè l' deve CP_3 limitarsi a liquidare il trattamento pensionistico secondo le quote determinate dal
Tribunale. Pertanto, ha chiesto: “- di voler accertare l'esistenza del coniuge superstite;
- di voler accertare la sussistenza del diritto dell'istante alla quota del trattamento di reversibilità del dante causa e per l'effetto, ricorrendone i presupposti, di voler ripartire la quota di spettanza tra l'ex coniuge ed il coniuge superstite, onerando la ricorrente ad inoltrare quanto statuito dall'intestato Tribunale all' affinché quest'ultimo ottemperi a quanto di sua spettanza”. CP_3
La , costituendosi, ha chiesto di respingere il ricorso, assumendo che la CP_1
titolarità dell'assegno divorzile da parte della ricorrente era del tutto formale, poiché da anni la vi aveva rinunciato in forza di un accordo intervenuto con il Pt_1 Per_1
il quale, a fronte della rinuncia all'assegno divorzile da parte della ex moglie, aveva a propria volta rinunciato a qualsiasi pretesa sugli immobili acquistati in costanza di matrimonio con la predetta (attico e superattico siti in Roma via di Villa Pamphili n.76).
La resistente ha inoltre dedotto: che la aveva una “capacità reddituale Pt_1
immobiliare di notevole portata”, avendo venduto il solo attico per circa 800.000,00 euro, fornendo la provvista per l'acquisto di una villetta in IN intestata a terzi, di cui era usufruttuaria e che era anche proprietaria di immobili in Gioiosa Marea;
che ella aveva sempre svolto l'attività di commerciante, con i cui proventi aveva acquistato un immobile di 70 mq in Roma via dell'Annunziatella ed una casa al mare a Torvaianica;
che aveva avuto due figli ( , il 15.10.1986 e il 2.10.1990) con Per_2 Per_3
il con il quale aveva convissuto ancor prima del matrimonio, dal 1982. Per_1
All'udienza del 10.9.2024 la ha dichiarato di percepire una pensione sociale Pt_1 pari a 500,00 euro mensili e la di percepire integralmente la pensione di CP_1
reversibilità per un importo di 2.000,00 euro mensili e di aver, pertanto, perso la propria pensione.
Acquisiti, come richiesto, certificazione dell' attestante l'importo dell'emolumento CP_3
pensionistico percepito dal defunto e l'estratto dell'atto di Persona_4 matrimonio tra il e la , assegnati i termini di cui all'art. 473-bis.28 Per_1 CP_1
cpc, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Va preliminarmente rilevato che l'accertamento della persistente sussistenza del diritto della ricorrente all'assegno divorzile riconosciutole con la sentenza di divorzio del Tribunale di Roma n. 2126/1990, depositata in data 28.11.1990, esula dal thema decidendum del presente procedimento, nel quale non sono ammessi in via incidentale accertamenti che avrebbero dovuto essere richiesti, ai fini della revoca, dall'unico soggetto legittimato, ossia l'ex coniuge obbligato, con lo specifico procedimento previsto per la modifica delle condizioni di divorzio. A tal proposito, la Corte
Costituzionale (sentenza 25/2022), premesso che “il diritto alla pensione di reversibilità scaturisce, insieme con altri presupposti, dalla titolarità del diritto all'assegno di divorzio”, il quale è a sua volta, “giustificato da ragioni assistenziali e compensativo-perequative, che coniugano, nei rapporti orizzontali, la solidarietà con l'esigenza di riequilibrare gli effetti delle scelte condivise nello svolgimento della vita coniugale”(sicchè “anche il diritto alla pensione di reversibilità rispecchia, sul piano assiologico, una funzione solidaristica (sentenze n. 419 del
1999, n. 286 del 1987 e n. 7 del 1980), che sottende, al contempo, istanze perequativo- compensative”), ha evidenziato che, proprio “al fine di evitare che, nell'ambito di processi relativi a pretese previdenziali, coinvolgenti gli enti obbligati a tali prestazioni, possano porsi, tramite accertamenti incidenter tantum, questioni inerenti alla spettanza in astratto del diritto all'assegno di divorzio, l'art. 5 della legge n. 263 del 2005, disposizione di interpretazione autentica, ha previsto che «per titolarità dell'assegno [...] deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del[l'] art. 5 della [...] legge n. 898 del 1970»…In particolare l'esclusione dell'accertamento incidenter tantum si è posta in linea di continuità con la scelta effettuata dalla legge n. 74 del 1987 di rendere automatico il riconoscimento del diritto di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 898 del 1970
(nonché di aggiungere la previsione di cui all'art. 12-bis) poiché la novella del 1987 ha, infatti, disegnato con l'art. 9, comma 2, «un nuovo istituto [...], che il legislatore ha prescelto allo scopo di eliminare le occasioni di litigiosità di cui la norma abrogata si era dimostrata gravida»
(sentenza n. 777 del 1988)”. Deve altresì preliminarmente escludersi l'intervenuta rinuncia tacita della all'assegno divorzile, considerato che non ne è stata data Pt_1
prova della stessa, rilevandosi altresì che la Suprema Corte ha statuito che il diritto alla quota di pensione di reversibilità non può essere escluso per il solo fatto che tale assegno non sia stato corrisposto per un periodo più o meno lungo senza alcuna reazione, giudiziale o stragiudiziale, dell'avente diritto, poiché tale inerzia non comporta “ipso facto” la rinuncia al menzionato assegno, “in assenza della necessaria verifica giudiziale in ordine all'effettività della stessa e alle correlate modificazioni dei presupposti per la sua percezione (cfr Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 27875 del 12/10/2021)”, mediante lo specifico procedimento giurisdizionale all'uopo previsto, che accerti tale rinuncia e disponga la revoca dell'assegno, atteso che se l'art. 9 co 2 l. 879/70, come autenticamente interpretato dall'art. 5 della l. 263/2005, richiede l'attribuzione giudiziaria dell'assegno, deve ritenersi necessario l'intervento giudiziario anche al solo fine di recepire la rinuncia allo stesso (vedi Cass. civ. 10291/23).
Tanto premesso, ai sensi dell'art. 9 l. 898/1970 e successive modifiche, in caso di morte dell'ex coniuge, qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, “una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5…”, se non passato a nuove nozze. Posto che allo stato la resistente già percepisce (per quanto dichiarato dalla stessa e non contestato dall' la pensione di reversibilità e che la , in virtù di sentenza di divorzio CP_3 Pt_1
irrevocabile e non modificata, è titolare di un assegno divorzile dell'importo di 500.000 lire, pari a 258,23 euro, oltre all'adeguamento Istat maturato sino al decesso dell'obbligato, ricorrono senz'altro i presupposti per il riconoscimento alla di Pt_1
una quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite, atteso che la predetta, non passata a nuove nozze (vedi certificato di stato libero), successivamente al divorzio da deceduto il 29.3.2023 (come da certificato in atti), a tale Persona_1
data risultava titolare di un assegno divorzile dell'importo di 500.000 lire, pari a 258,23 euro, oltre all'adeguamento Istat maturato sino al decesso dell'obbligato.
Ai fini della determinazione della quota parte della pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass. civ. n.
8263/20, 10391/12, 16093/12, 26358/11, 25511/10), oltre a quello ineludibile della durata del rapporto stabilito dall'articolo 9 l. 898/70, concorrono anche altri criteri
“correttivi”, tra i quali la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite, la sussistenza di un rapporto matrimoniale di diritto non più corrispondente alla situazione di fatto stante la separazione dei coniugi, l'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge (senza che essa costituisca un limite quantitativo insuperabile), le condizioni economiche dell'ex coniuge e del coniuge superstite e, “comunque, ogni altro criterio idoneo a ricondurre la situazione ad equità conformemente alle circostanze stesse, avendo sempre riguardo, come criteri di "orientamento"
e di "chiusura", alla "duplice" funzione solidaristica realizzata in questo caso dalla pensione di reversibilità ed all'esigenza di tutelare, tra le due posizioni confliggenti, quella del soggetto economicamente più debole e più bisognoso (Corte costituzionale, nn. 419 del 1999 e 491 del
2000 citt;
nonché, da ultimo, Cass. nn. 282 del 2001 e 2471 del 2003, citate).” (Cass. civ.
23379/2004).
Nel caso di specie, il matrimonio della con il a avuto una durata legale Pt_1 Per_1
di circa 33 anni e 7 mesi (dal 29.4.1957 sino al 28.11.1990, data di deposito della sentenza di divorzio), a fronte di una durata legale di 32 anni circa del matrimonio del con la (contratto il 28.3.1991). La resistente ha però dedotto che Per_1 CP_1
la convivenza con il era iniziata nel 1982, circostanza non contestata dalla Per_1
ricorrente.
La , proprietaria di 4 immobili (di cui due abitazioni di 2,5 vani) in Gioiosa Pt_1
Marea (vedi visura in atti), oltre ad avere l'usufrutto della casa di abitazione in
IN (circostanza incontestata), ha dichiarato in udienza di percepire una pensione sociale dell'importo di circa 500,00 euro mensili. La , che ha CP_1 dedotto di essere proprietaria di un appartamento di 70 mq in Roma via dell'Annunziatella e di una casa a Torvajanica, ha dichiarato in udienza di percepire esclusivamente la pensione di reversibilità dell'importo di 2.000,00 euro mensili, risultato invece pari a 1.474 euro netti a gennaio 2025 (come da IN , a fronte CP_3
di un importo netto della pensione percepita dal pari a 3.365,12 euro al marzo Per_1
2023 (come da IN . CP_3
Pertanto, valutati la durata legale dei matrimoni e il quantum dell'assegno divorzile ed applicati i criteri “correttivi” sopra esposti (ossia la durata effettiva della convivenza per ciascuna parte, i rispettivi patrimoni immobiliari e i redditi personali), si ritiene equo riconoscere alla ex coniuge una quota pari al 40% della pensione di reversibilità spettante alla coniuge superstite del defunto e alla Persona_1
la residua quota del 60%, a decorrere dal primo giorno del mese CP_1
successivo al decesso del e pertanto dall'1 aprile 2023. Infatti, nel caso di Per_1 concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato, stante la natura pensionistica della quota di reversibilità e la necessità, quindi, di far riferimento a siffatta regola di decorrenza stabilita dalle leggi pensionistiche, senza che vi osti la natura costitutiva della decisione del giudice, sussistendo già al momento del decesso le condizioni che giustificano l'attribuzione della quota (vedi Cass. civ. 15837/01, 6272/04, 2092/07, 22259/13). Gli eventuali arretrati spettanti al divorziato saranno a carico esclusivo dell'ente previdenziale erogatore, atteso che solo quest'ultimo ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari
(cfr. Cass. civ. 2092/2007).
Stante la natura costitutiva della presente sentenza e la rimessione dell' alla CP_3
decisione del Tribunale in merito alla quantificazione delle quote (invero non effettuata né dalla coniuge superstite né dall'ex coniuge), va disposta la compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando:
determina nella misura del 40% e nella misura del 60% le quote della pensione di reversibilità spettanti al coniuge superstite di rispettivamente dovute Persona_1 a e a , nelle relative qualità di ex coniuge e di Parte_1 Controparte_1
coniuge superstite e per l'effetto condanna l' alla corresponsione alle predette CP_3
della quota a ciascuna spettante come sopra determinata, a far data dall'1.4.2023;
spese compensate.
Roma, 4.9.2025
La GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dr.ssa Marta Ienzi Presidente dr.ssa Cecilia Pratesi Giudice dr.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est nella causa civile iscritta al n.r.g. 8797 /2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario STAGLIANO per Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro MADONIA Controparte_1 per procura in atti
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Francesca Granata per procura in atti
RESISTENTI
OGGETTO: attribuzione quota di pensione di reversibilità
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' e per sentir Parte_1 CP_3 Controparte_1
accertare il proprio diritto all'attribuzione della pensione di reversibilità dell'ex marito defunto e, nell'ipotesi di accertata sussistenza dei requisiti per Persona_1
l'attribuzione della pensione in capo anche a , determinare la Controparte_1
quota spettante alla ricorrente, disponendo l'eventuale pagamento degli arretrati da parte dell' a far data dal mese successivo al decesso del avvenuto nel mese CP_3 Per_1
di marzo 2023.
Ha dedotto all'uopo la : di aver divorziato da sposato il Pt_1 Persona_1
29.4.1957, in virtù di sentenza n. 2126/1990, del 17.11.1990, che le aveva riconosciuto un assegno divorzile di 500.000 lire, oltre Istat, attualmente pari a 521,37 euro;
che dall'unione coniugale erano nati due figli, uno deceduto e l'altra economicamente autonoma;
che il 29.3.2023 il era deceduto, dopo aver contratto matrimonio con Per_1
; che l'ex coniuge era titolare di una pensione;
che ella Controparte_1 CP_3 non era passata a nuove nozze, era sempre stata casalinga e non aveva alcuna fonte di reddito.
Si costituito l' deducendo che, in caso di concorso di coniuge divorziato e coniuge CP_3 superstite, mancando nella norma previsioni circa le aliquote di pensione di reversibilità spettanti, la ripartizione viene operata dal Tribunale, sicchè l' deve CP_3 limitarsi a liquidare il trattamento pensionistico secondo le quote determinate dal
Tribunale. Pertanto, ha chiesto: “- di voler accertare l'esistenza del coniuge superstite;
- di voler accertare la sussistenza del diritto dell'istante alla quota del trattamento di reversibilità del dante causa e per l'effetto, ricorrendone i presupposti, di voler ripartire la quota di spettanza tra l'ex coniuge ed il coniuge superstite, onerando la ricorrente ad inoltrare quanto statuito dall'intestato Tribunale all' affinché quest'ultimo ottemperi a quanto di sua spettanza”. CP_3
La , costituendosi, ha chiesto di respingere il ricorso, assumendo che la CP_1
titolarità dell'assegno divorzile da parte della ricorrente era del tutto formale, poiché da anni la vi aveva rinunciato in forza di un accordo intervenuto con il Pt_1 Per_1
il quale, a fronte della rinuncia all'assegno divorzile da parte della ex moglie, aveva a propria volta rinunciato a qualsiasi pretesa sugli immobili acquistati in costanza di matrimonio con la predetta (attico e superattico siti in Roma via di Villa Pamphili n.76).
La resistente ha inoltre dedotto: che la aveva una “capacità reddituale Pt_1
immobiliare di notevole portata”, avendo venduto il solo attico per circa 800.000,00 euro, fornendo la provvista per l'acquisto di una villetta in IN intestata a terzi, di cui era usufruttuaria e che era anche proprietaria di immobili in Gioiosa Marea;
che ella aveva sempre svolto l'attività di commerciante, con i cui proventi aveva acquistato un immobile di 70 mq in Roma via dell'Annunziatella ed una casa al mare a Torvaianica;
che aveva avuto due figli ( , il 15.10.1986 e il 2.10.1990) con Per_2 Per_3
il con il quale aveva convissuto ancor prima del matrimonio, dal 1982. Per_1
All'udienza del 10.9.2024 la ha dichiarato di percepire una pensione sociale Pt_1 pari a 500,00 euro mensili e la di percepire integralmente la pensione di CP_1
reversibilità per un importo di 2.000,00 euro mensili e di aver, pertanto, perso la propria pensione.
Acquisiti, come richiesto, certificazione dell' attestante l'importo dell'emolumento CP_3
pensionistico percepito dal defunto e l'estratto dell'atto di Persona_4 matrimonio tra il e la , assegnati i termini di cui all'art. 473-bis.28 Per_1 CP_1
cpc, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Va preliminarmente rilevato che l'accertamento della persistente sussistenza del diritto della ricorrente all'assegno divorzile riconosciutole con la sentenza di divorzio del Tribunale di Roma n. 2126/1990, depositata in data 28.11.1990, esula dal thema decidendum del presente procedimento, nel quale non sono ammessi in via incidentale accertamenti che avrebbero dovuto essere richiesti, ai fini della revoca, dall'unico soggetto legittimato, ossia l'ex coniuge obbligato, con lo specifico procedimento previsto per la modifica delle condizioni di divorzio. A tal proposito, la Corte
Costituzionale (sentenza 25/2022), premesso che “il diritto alla pensione di reversibilità scaturisce, insieme con altri presupposti, dalla titolarità del diritto all'assegno di divorzio”, il quale è a sua volta, “giustificato da ragioni assistenziali e compensativo-perequative, che coniugano, nei rapporti orizzontali, la solidarietà con l'esigenza di riequilibrare gli effetti delle scelte condivise nello svolgimento della vita coniugale”(sicchè “anche il diritto alla pensione di reversibilità rispecchia, sul piano assiologico, una funzione solidaristica (sentenze n. 419 del
1999, n. 286 del 1987 e n. 7 del 1980), che sottende, al contempo, istanze perequativo- compensative”), ha evidenziato che, proprio “al fine di evitare che, nell'ambito di processi relativi a pretese previdenziali, coinvolgenti gli enti obbligati a tali prestazioni, possano porsi, tramite accertamenti incidenter tantum, questioni inerenti alla spettanza in astratto del diritto all'assegno di divorzio, l'art. 5 della legge n. 263 del 2005, disposizione di interpretazione autentica, ha previsto che «per titolarità dell'assegno [...] deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del[l'] art. 5 della [...] legge n. 898 del 1970»…In particolare l'esclusione dell'accertamento incidenter tantum si è posta in linea di continuità con la scelta effettuata dalla legge n. 74 del 1987 di rendere automatico il riconoscimento del diritto di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 898 del 1970
(nonché di aggiungere la previsione di cui all'art. 12-bis) poiché la novella del 1987 ha, infatti, disegnato con l'art. 9, comma 2, «un nuovo istituto [...], che il legislatore ha prescelto allo scopo di eliminare le occasioni di litigiosità di cui la norma abrogata si era dimostrata gravida»
(sentenza n. 777 del 1988)”. Deve altresì preliminarmente escludersi l'intervenuta rinuncia tacita della all'assegno divorzile, considerato che non ne è stata data Pt_1
prova della stessa, rilevandosi altresì che la Suprema Corte ha statuito che il diritto alla quota di pensione di reversibilità non può essere escluso per il solo fatto che tale assegno non sia stato corrisposto per un periodo più o meno lungo senza alcuna reazione, giudiziale o stragiudiziale, dell'avente diritto, poiché tale inerzia non comporta “ipso facto” la rinuncia al menzionato assegno, “in assenza della necessaria verifica giudiziale in ordine all'effettività della stessa e alle correlate modificazioni dei presupposti per la sua percezione (cfr Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 27875 del 12/10/2021)”, mediante lo specifico procedimento giurisdizionale all'uopo previsto, che accerti tale rinuncia e disponga la revoca dell'assegno, atteso che se l'art. 9 co 2 l. 879/70, come autenticamente interpretato dall'art. 5 della l. 263/2005, richiede l'attribuzione giudiziaria dell'assegno, deve ritenersi necessario l'intervento giudiziario anche al solo fine di recepire la rinuncia allo stesso (vedi Cass. civ. 10291/23).
Tanto premesso, ai sensi dell'art. 9 l. 898/1970 e successive modifiche, in caso di morte dell'ex coniuge, qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, “una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5…”, se non passato a nuove nozze. Posto che allo stato la resistente già percepisce (per quanto dichiarato dalla stessa e non contestato dall' la pensione di reversibilità e che la , in virtù di sentenza di divorzio CP_3 Pt_1
irrevocabile e non modificata, è titolare di un assegno divorzile dell'importo di 500.000 lire, pari a 258,23 euro, oltre all'adeguamento Istat maturato sino al decesso dell'obbligato, ricorrono senz'altro i presupposti per il riconoscimento alla di Pt_1
una quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite, atteso che la predetta, non passata a nuove nozze (vedi certificato di stato libero), successivamente al divorzio da deceduto il 29.3.2023 (come da certificato in atti), a tale Persona_1
data risultava titolare di un assegno divorzile dell'importo di 500.000 lire, pari a 258,23 euro, oltre all'adeguamento Istat maturato sino al decesso dell'obbligato.
Ai fini della determinazione della quota parte della pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass. civ. n.
8263/20, 10391/12, 16093/12, 26358/11, 25511/10), oltre a quello ineludibile della durata del rapporto stabilito dall'articolo 9 l. 898/70, concorrono anche altri criteri
“correttivi”, tra i quali la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite, la sussistenza di un rapporto matrimoniale di diritto non più corrispondente alla situazione di fatto stante la separazione dei coniugi, l'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge (senza che essa costituisca un limite quantitativo insuperabile), le condizioni economiche dell'ex coniuge e del coniuge superstite e, “comunque, ogni altro criterio idoneo a ricondurre la situazione ad equità conformemente alle circostanze stesse, avendo sempre riguardo, come criteri di "orientamento"
e di "chiusura", alla "duplice" funzione solidaristica realizzata in questo caso dalla pensione di reversibilità ed all'esigenza di tutelare, tra le due posizioni confliggenti, quella del soggetto economicamente più debole e più bisognoso (Corte costituzionale, nn. 419 del 1999 e 491 del
2000 citt;
nonché, da ultimo, Cass. nn. 282 del 2001 e 2471 del 2003, citate).” (Cass. civ.
23379/2004).
Nel caso di specie, il matrimonio della con il a avuto una durata legale Pt_1 Per_1
di circa 33 anni e 7 mesi (dal 29.4.1957 sino al 28.11.1990, data di deposito della sentenza di divorzio), a fronte di una durata legale di 32 anni circa del matrimonio del con la (contratto il 28.3.1991). La resistente ha però dedotto che Per_1 CP_1
la convivenza con il era iniziata nel 1982, circostanza non contestata dalla Per_1
ricorrente.
La , proprietaria di 4 immobili (di cui due abitazioni di 2,5 vani) in Gioiosa Pt_1
Marea (vedi visura in atti), oltre ad avere l'usufrutto della casa di abitazione in
IN (circostanza incontestata), ha dichiarato in udienza di percepire una pensione sociale dell'importo di circa 500,00 euro mensili. La , che ha CP_1 dedotto di essere proprietaria di un appartamento di 70 mq in Roma via dell'Annunziatella e di una casa a Torvajanica, ha dichiarato in udienza di percepire esclusivamente la pensione di reversibilità dell'importo di 2.000,00 euro mensili, risultato invece pari a 1.474 euro netti a gennaio 2025 (come da IN , a fronte CP_3
di un importo netto della pensione percepita dal pari a 3.365,12 euro al marzo Per_1
2023 (come da IN . CP_3
Pertanto, valutati la durata legale dei matrimoni e il quantum dell'assegno divorzile ed applicati i criteri “correttivi” sopra esposti (ossia la durata effettiva della convivenza per ciascuna parte, i rispettivi patrimoni immobiliari e i redditi personali), si ritiene equo riconoscere alla ex coniuge una quota pari al 40% della pensione di reversibilità spettante alla coniuge superstite del defunto e alla Persona_1
la residua quota del 60%, a decorrere dal primo giorno del mese CP_1
successivo al decesso del e pertanto dall'1 aprile 2023. Infatti, nel caso di Per_1 concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato, stante la natura pensionistica della quota di reversibilità e la necessità, quindi, di far riferimento a siffatta regola di decorrenza stabilita dalle leggi pensionistiche, senza che vi osti la natura costitutiva della decisione del giudice, sussistendo già al momento del decesso le condizioni che giustificano l'attribuzione della quota (vedi Cass. civ. 15837/01, 6272/04, 2092/07, 22259/13). Gli eventuali arretrati spettanti al divorziato saranno a carico esclusivo dell'ente previdenziale erogatore, atteso che solo quest'ultimo ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari
(cfr. Cass. civ. 2092/2007).
Stante la natura costitutiva della presente sentenza e la rimessione dell' alla CP_3
decisione del Tribunale in merito alla quantificazione delle quote (invero non effettuata né dalla coniuge superstite né dall'ex coniuge), va disposta la compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando:
determina nella misura del 40% e nella misura del 60% le quote della pensione di reversibilità spettanti al coniuge superstite di rispettivamente dovute Persona_1 a e a , nelle relative qualità di ex coniuge e di Parte_1 Controparte_1
coniuge superstite e per l'effetto condanna l' alla corresponsione alle predette CP_3
della quota a ciascuna spettante come sopra determinata, a far data dall'1.4.2023;
spese compensate.
Roma, 4.9.2025
La GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi