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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/12/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. CL IO Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6/2024; promossa da:
p.i.v.a. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Battisti (pec:
; Email_1
- appellante - contro
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._1
OV PA GG (pec: ; Email_2
- appellata e appellante in via incidentale (condizionato) -
e contro
(P.Iva. ), in persona del Presidente del Controparte_1 P.IVA_2
Consiglio di amministrazione quale incorporante la CP_2 Controparte_3
(P.Iva ), già
[...] P.IVA_3 Controparte_4
pagina 1 di 10 rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Castaldo (pec
; Email_3
- appellata -
Oggetto: azione di risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate in ottemperanza dell'ordinanza emessa in data 10.7.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Terni n. 346/2023, pubblicata il 29/05/2023, con la quale è stata condannata a pagare l'importo di € 34.000,00 in favore di a titolo di risarcimento dei Parte_2 danni alla stessa arrecati per non aver diligentemente verificato la regolare emissione di un assegno circolare, che dopo essere stato posto all'incasso dalla cliente si era rivelato falso.
Con il primo motivo ha criticato la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure, il quale, imputando la responsabilità dell'operazione bancaria non andata a buon fine unicamente alla banca negoziatrice dell'assegno, avrebbe omesso di valutare una serie di elementi: il fatto che l'assegno circolare non presentava segni di contraffazione o alterazioni rilevabili ictu oculi dal funzionario della banca;
l'incidenza del comportamento imprudente della danneggiata la quale aveva concluso l'affare telefonicamente con un soggetto di cui non aveva verificato l'identità e in seguito accettato l'assegno circolare da altro soggetto sconosciuto ed estraneo alle trattative;
il comportamento gravemente colposo della , la quale, Controparte_3 pur essendo a conoscenza dell'esistenza di operazioni fraudolente realizzate mediante l'utilizzo di assegni apparentemente intestati alla stessa, non approntava idonei sistemi di sicurezza atti ad evitare che ignoti si sostituissero al proprio personale utilizzando le proprie linee telefoniche e dando falsa conferma della corretta emissione degli assegni.
Con il secondo motivo ha assunto la violazione dell'art. 1176 c.c. ritenendo di aver agito nel rispetto dei canoni di diligenza richiesti alla luce delle circostanze esistenti.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza di qualsiasi comportamento colposo da parte di Parte_2
pagina 2 di 10 rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., reputando che l'appellata avrebbe potuto facilmente evitare il danno se avesse posto maggior cautela nel corso delle operazioni contrattuali.
Con il quarto motivo ha criticato la decisione di escludere ogni responsabilità in capo alla , la quale avrebbe invece dovuto approntare tutte Controparte_3 le cautele necessarie ad evitare che potessero essere perpetrate truffe utilizzando i propri titoli e le proprie linee telefoniche.
Con il quinto motivo ha contestato il quantum del risarcimento oggetto di condanna e ha censurato il regime degli interessi applicato dal Giudice, che non avrebbe correttamente qualificato il debito in oggetto quale debito di valore.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto di tutte le Parte_2 domande di controparte in quanto infondate, ad eccezione di quella avanzata con il quarto motivo di gravame, concordando con l'appellante circa l'erronea esclusione di ogni responsabilità in capo alla e proponendo, pertanto, Controparte_3 nei confronti della suddetta banca appello incidentale condizionato all'accoglimento di una sola delle istanze azionate dalla banca appellante.
Si è costituita in giudizio anche la quale Controparte_1 incorporante la già Controparte_3 Controparte_4
chiedendo il rigetto dell'appello e in particolare del quarto motivo relativo alla
[...] sua corresponsabilità e chiedendo, in subordine, nel caso di accoglimento anche parziale dell'impugnazione principale, di determinare l'entità del risarcimento posto a carico della stessa tenendo conto della concorrente responsabilità di Parte_1
e, altresì, del concorso di colpa di nella produzione
[...] Parte_2 dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 1227 c.c..
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 13.11.2025.
Il primo motivo di appello, afferendo all'erronea e parziale ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di primo grado - che avrebbe determinato, secondo l'appellante, la non corretta applicazione delle norme di cui ai successivi motivi di impugnazione - deve essere esaminato congiuntamente agli altri.
Con il secondo motivo, Intesa SA PA s.p.a. assume che la propria dipendente avesse agito nel rispetto dei parametri di diligenza professionale richiesti dalle vigenti prassi bancarie perché l'assegno da negoziare non presentava evidenti segni di pagina 3 di 10 contraffazione, controllando, comunque, l'integrità materiale del titolo e richiedendo in via telefonica alla filiale della Banca emittente l'assegno la garanzia di “bene emissione” dello stesso.
Ebbene, pur riconoscendo che all'epoca dei fatti vigeva la prassi di acquisire informalmente, tramite comunicazioni telefoniche interbancarie, notizie circa l'esistenza di fondi o la regolare emissione di assegni bancari o circolari (c.d. benefondi e bene emissione), va verificato se, alla luce di tutte le circostanze del caso specifico, tale modalità di verifica possa ritenersi sufficiente a ritenere adempiuta l'obbligazione gravante sulla in virtù dell'incarico conferitole dall'appellata. Quest'ultima, CP_3 infatti, prima di procedere alla conclusione della compravendita e alla consegna della merce, si era recata presso la filiale di cui era correntista per far accertare la regolarità dell'assegno circolare ricevuto dal potenziale acquirente.
È pacifico che alla banca, in virtù della funzione di interesse pubblico che svolge, si richiede di agire con una diligenza qualificata ai sensi del 1176, comma 2, c.c., nei confronti della propria clientela e in generale di chiunque si rivolga alla stessa per la prestazione di servizi bancari. Invero, il grado di diligenza imposto ad un istituto di credito deve essere valutato tenendo conto della natura tecnica dell'attività esercitata e dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo come parametro di riferimento la figura dell'accorto banchiere e non quella dell'uomo medio (Cass. n.
13777 del 12.6.2007). È, dunque, comprensibile e anche ragionevole che i cittadini facciano incolpevolmente affidamento sulle informazioni di natura tecnica fornite da una banca, soprattutto ove si tratti della propria filiale di fiducia, come nel caso che ci occupa.
Resta da comprendere se la banca appellante, nella persona della direttrice di filiale, abbia soddisfatto il grado di diligenza richiesto, atteso che si era limitata a rilevare l'assenza di segni evidenti di contraffazione sull'assegno consegnatole e poi a domandare e ottenere per vie informali la garanzia di “bene emissione” dell'assegno.
Nello specifico, la direttrice aveva telefonato alla , quale Controparte_4 banca emittente, peraltro individuando il recapito telefonico della stessa su Google, e aveva chiesto conferma dell'emissione del suddetto assegno ad una persona che si era qualificato funzionario della filiale, senza premurarsi di ottenere una conferma delle pagina 4 di 10 informazioni ricevute per iscritto e senza verificare l'identità dell'interlocutore, che si rivelava in seguito essere un complice dei truffatori, introdottosi fraudolentemente sulla linea telefonica della banca.
E allora giova rimarcare che per consolidato orientamento della Corte suprema “la legittimità della prassi di richiedere telefonicamente informazioni alla banca trattaria o emittente circa l'esistenza di una provvista sufficiente a pagare assegni bancari e circolari non esonera la banca negoziatrice dall'obbligo di conformare il proprio comportamento ai canoni di prudenza ed avvedutezza imposti dalle circostanze in cui si trova concretamente ad operare, adottando, in adempimento del dovere di diligenza professionale su di essa gravante ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., tutte le cautele necessarie ad assicurare, in particolare, che il pagamento dei titoli abbia luogo in presenza della relativa provvista ed in favore dell'effettivo beneficiario, in modo tale da salvaguardare gli interessi del correntista e degli altri soggetti coinvolti nella circolazione del titolo. La circostanza che le predette informazioni vengano per lo più acquisite per telefono non esclude, quindi, la possibilità di provare che nel caso specifico si rendesse necessaria o opportuna l'adozione di modalità diverse di comunicazione, in virtù di pattuizioni preventivamente intervenute tra le parti del rapporto di conto corrente o di particolari circostanze emerse in sede di negoziazione del titolo” (cfr. tra le ultime: Cass.,
12.6.2023 n.16555). Dello stesso tenore è quanto affermato, proprio in materia di assegni bancari contraffatti, dall'Arbitro Bancario Finanziario, secondo il quale “la diligenza della banca negoziatrice nel controllare la genuinità di un assegno va valutata ai sensi del comma 2 dell'art. 1176 c.c., dovendo essere commisurata a quella particolarmente qualificata dell'accorto banchiere, la quale esige che la richiesta all'emittente di bene emissione sia almeno accompagnata da una conferma scritta, restando altrimenti la negoziatrice responsabile per il legittimo affidamento ingenerato nel cliente circa la genuinità dell'assegno. E tale affidamento deve reputarsi particolarmente elevato perché, trattandosi appunto di un assegno circolare, il bene fondi, dichiarato dalla banca negoziatrice come proveniente dalla banca emittente, dà certezza sull'autenticità del titolo e del suo importo, a differenza del bene fondi di un assegno bancario che attesta semplicemente che, nel momento dato, c'è la provvista di denaro sul conto di traenza, ma non può ovviamente escludere che il titolo sia contraffatto ovvero che nelle more tale disponibilità venga meno e l'assegno resti così insoluto. Ne discende che, in caso di mancato incasso del titolo, la dichiarazione di bene emissione dell'assegno circolare, non accompagnata dalle indicate cautele
pagina 5 di 10 e riserve, frustrando l'aspettativa del portatore, non può non comportare la responsabilità della banca negoziatrice, su cui grava il già menzionato principio di autoresponsabilità per le informazioni inesatte rese nello svolgimento del rapporto contrattuale (Cass., 24084/2008)”
(Dec. n. 20978 del 24.11.2020 del Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario
Finanziario).
Ora, nel caso di specie sussistevano elementi tali da dover indurre la direttrice di ad essere più scrupolosa nel verificare l'autenticità del titolo e, di Parte_1 conseguenza, a compiere ulteriori verifiche rispetto alla semplice chiamata telefonica: innanzitutto, il fatto che la , su cui risultava tratto l'assegno, Controparte_4 non esisteva più da oltre un anno, in quanto era stata sostituita dalla Controparte_3
circostanza facilmente rilevabile accedendo al sito internet della banca;
[...] il fatto che sull'assegno era riportata l'indicazione del Gruppo BPER, mentre la
[...]
non ha mai fatto parte di tale Gruppo Bancario, come Controparte_4 agevolmente accertabile da una accorta funzionaria bancaria;
ancora il fatto che il codice
ABI riportato sull'assegno corrispondeva ad una filiale diversa da quella indicata come emittente lo stesso;
infine, la circostanza che era stato diramato dalla banca emittente un messaggio interbancario con il quale erano stati allertati vano tutti gli operatori dei vari istituti di credito in merito alla circolazione di assegni circolari falsi, illecitamente intestati alla Banca Popolare o Regionale di Sviluppo.
Se ne trae la conferma della responsabilità contrattuale della appellante, ai CP_3 sensi degli artt. 1176 e 1710 c.c., per mancata diligenza nell'espletamento dell'incarico affidatole avente ad oggetto la verifica della regolare emissione dell'assegno circolare.
Infatti, è stato a più riprese affermato sia dalla Corte di Cassazione che dall'Arbitro
Bancario Finanziario che “l'istituto bancario che, tramite un proprio dipendente, abbia, su richiesta di un cliente correntista, fornito assicurazioni a quest'ultimo circa l'esistenza di fondi sufficienti al pagamento di un assegno di conto corrente (cosiddetti "benefondi") è contrattualmente responsabile - configurandosi nella specie un rapporto di mandato - se le notizie così fornite non risultino, poi, rispondenti alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta, e ciò con particolare riferimento all'inadempimento dell'obbligo di diligenza gravante sull'istituto di credito mandatario, derivante dalla specifica natura dell'attività bancaria” (cfr. Cass.
5.7.2000 n.8983).
pagina 6 di 10 In merito al terzo motivo di appello, con il quale sostiene Parte_1
l'insussistenza della causalità giuridica tra la propria condotta e il danno, invocando l'applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., in quanto una condotta accorta dell'appellata avrebbe facilmente potuto evitare il danno-evento e, in ogni caso, chiede di tener conto della condotta colposa della vittima ai fini della determinazione del danno risarcibile in base al comma 1 della norma, si osserva che, nonostante Parte_2 avrebbe certamente potuto tenere una condotta maggiormente prudente e
[...] accorta nello svolgimento delle trattative contrattuali, ad esempio incontrando di persona il proprio acquirente o almeno verificando l'identità dello stesso e poi anche del soggetto che, incaricato di ritirare la merce, consegnava l'assegno o richiedendo che il pagamento avvenisse con metodo maggiormente sicuro, come un bonifico bancario istantaneo, cionondimeno, in concreto, il danno sarebbe stato dalla stessa evitato soltanto attendendo l'avvenuto incasso dell'assegno, prima di procedere alla consegna dei beni venduti.
Determinante è, quindi, il fatto che la scelta di non porre in essere tale cautela è derivata unicamente dalle rassicurazioni e dalle garanzie fornite dal funzionario della banca di fiducia , sulle quali l'appellata aveva riposto incolpevole Parte_1 affidamento. E' agevole, infatti, percepire che una volta rassicurata dall'istituto di credito sull'autenticità e sulla regolare emissione del titolo, in base alle conoscenze proprie di una persona di medio livello culturale, quale può presumersi essere una commerciante di abbigliamento, e alla diligenza esigibile da tale tipologia di persona, non aveva motivo di dubitare che il pagamento tramite assegno costituisse un mezzo di pagamento sicuro.
Né poteva richiedersi ad un soggetto non esperto in materia bancaria di adottare un grado di diligenza superiore a quello posto in essere nel caso concreto dalla CP_3
Il motivo di gravame non può essere, dunque, accolto.
Anche il quarto motivo di appello deve essere rigettato, in quanto da quanto dedotto in giudizio e dalla documentazione prodotta dalla Controparte_3 nel corso del processo di primo grado sono emersi elementi tali da escludere qualsiasi profilo di responsabilità della stessa nella produzione del danno. In particolare, la
[...]
ha dimostrato di non essere autorizzata ad emettere Controparte_3
pagina 7 di 10 autonomamente i propri assegni circolari e di non far parte del Gruppo BPER, come invece indicato sull'assegno, ma di operare su delega di altro istituto (Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane s.p.a.), con la conseguenza che il lay-out degli assegni era totalmente diverso da quello dell'assegno oggetto di causa. Ciò, non solo avrebbe dovuto indurre la appellante a dubitare della genuinità del titolo e a compiere CP_3 ulteriori accertamenti, ma costituisce, altresì, la prova che l'assegno in oggetto non era stato smarrito o sottratto illecitamente alla banca appellata, bensì costituiva un falso. Ne consegue che sulla non gravava alcun obbligo di Controparte_3 segnalazione alla Centrale d'Allarme Interbancaria assegni smarriti, sottratti o bloccati di Banca d'Italia.
Inoltre, circostanza ancor più rilevante, è il fatto che, proprio perché era a conoscenza della truffa in corso ai propri danni e per tutelare le potenziali vittime di tali condotte illecite, la Banca appellata inseriva in data 23.5.2017 nel circuito interbancario un apposito messaggio destinato a tutti gli istituti di credito volto a informarli dell'esistenza di assegni circolari falsi riportanti il logo e l'ABI della Controparte_4
. Ne deriva che la appellata, anch'essa vittima delle condotte
[...] CP_3 fraudolente, aveva posto in essere tutte le cautele da essa esigibili per evitare danni a terzi, anche alla luce del breve lasso temporale intercorso tra la scoperta delle illecite intrusioni di terzi sulle proprie linee telefoniche e i fatti oggetto di giudizio, rispetto ai quali, comunque, essa aveva allertato la Telecom, chiedendo di impedire ogni deviazione di chiamata sul numero fisso associato alla filiale di Caserta.
Quanto all'ultimo motivo di appello, ritiene che l'ammontare del Parte_1 danno avrebbe dovuto essere calcolato sulla base del valore effettivo dei capi di abbigliamento messi in vendita e sottratti con la frode e non in base al prezzo di vendita pattuito tra le parti, atteso che tale corrispettivo poteva ritenersi ragionevolmente gonfiato dagli autori della truffa per assicurarsi la conclusione dell'affare. A ben vedere, dalle risultanze delle prove testimoniali svolte in primo grado è emerso, al contrario, come il valore dei capi di abbigliamento ceduti fosse superiore al prezzo accettato dalla venditrice, ma, in ogni caso, l'ammontare del risarcimento va individuato sulla base del danno in concreto subito dall'appellata, il quale coincide all'evidenza con l'importo dell'assegno stornato e non incassato a causa della negligente condotta della CP_3
pagina 8 di 10 perché tale somma avrebbe ricavato dall'operazione commerciale se fosse andata a buon fine.
In punto di rivalutazione e interessi, deve invece rilevarsi come, seppur correttamente individuato lo statuto degli interessi da applicare, ossia quello relativo ai debiti di valore, lo stesso sia stato spiegato dal primo Giudice in modo non del tutto chiaro, anche per avere indicato un sistema di calcolo degli interessi alternativo. Tale circostanza, al di là del motivo di appello, è rilevabile ex officio e induce ad un chiarimento chiarificatore. Pertanto, si riconosce il diritto dell'appellata a ricevere la somma di € 34.000,00, rivalutata di anno in anno, secondo gli indici annuali Istat, dal
3.8.2017 (data della verificazione dell'evento dannoso) fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale sulla somma originaria, rivalutata di anno in anno dal 3.8.2017, secondo gli stessi indici annuali Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza. Sono, altresì, dovuti gli interessi (sempre moratori) al tasso legale sulla somma finale liquidata (che trasforma il debito di valore in debito di valuta)
a decorrere dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
In conclusione, l'appello va rigettato, salvo il chiarimento dell'appellata sentenza in punto di rivalutazione monetaria e interessi.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo con condanna dell'appellante a rifonderle alle appellate e Parte_2 [...]
liquidate come in dispositivo avuto riguardo al pregio Controparte_1 dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, al valore effettivo della causa, all'importanza e alla natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n.38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio e con esclusione della fase istruttoria perché non è stata svolta.
L'appellante è tenuta al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni altra questione ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 9 di 10 rigetta l'appello proposto da Intesa SA PA s.p.a., confermando la condanna dell'appellante a corrispondere a la somma di € 34.000,00, da Parte_2 intendersi rivalutata di anno in anno, secondo gli indici annuali Istat, dal 3.8.2017 fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale sulla somma originaria, rivalutata di anno in anno dal 3.8.2017, secondo gli stessi indici annuali Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi al tasso legale sulla somma finale liquidata a decorrere dalla data della presente sentenza fino al soddisfo;
condanna a rifondere a ciascuno degli appellati, Parte_1 Parte_2
e le spese di lite del grado di appello, che
[...] Controparte_1 liquida in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%,
i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 2.12.2025
Il Presidente estensore
CL IO
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. CL IO Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6/2024; promossa da:
p.i.v.a. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Battisti (pec:
; Email_1
- appellante - contro
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._1
OV PA GG (pec: ; Email_2
- appellata e appellante in via incidentale (condizionato) -
e contro
(P.Iva. ), in persona del Presidente del Controparte_1 P.IVA_2
Consiglio di amministrazione quale incorporante la CP_2 Controparte_3
(P.Iva ), già
[...] P.IVA_3 Controparte_4
pagina 1 di 10 rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Castaldo (pec
; Email_3
- appellata -
Oggetto: azione di risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate in ottemperanza dell'ordinanza emessa in data 10.7.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Terni n. 346/2023, pubblicata il 29/05/2023, con la quale è stata condannata a pagare l'importo di € 34.000,00 in favore di a titolo di risarcimento dei Parte_2 danni alla stessa arrecati per non aver diligentemente verificato la regolare emissione di un assegno circolare, che dopo essere stato posto all'incasso dalla cliente si era rivelato falso.
Con il primo motivo ha criticato la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure, il quale, imputando la responsabilità dell'operazione bancaria non andata a buon fine unicamente alla banca negoziatrice dell'assegno, avrebbe omesso di valutare una serie di elementi: il fatto che l'assegno circolare non presentava segni di contraffazione o alterazioni rilevabili ictu oculi dal funzionario della banca;
l'incidenza del comportamento imprudente della danneggiata la quale aveva concluso l'affare telefonicamente con un soggetto di cui non aveva verificato l'identità e in seguito accettato l'assegno circolare da altro soggetto sconosciuto ed estraneo alle trattative;
il comportamento gravemente colposo della , la quale, Controparte_3 pur essendo a conoscenza dell'esistenza di operazioni fraudolente realizzate mediante l'utilizzo di assegni apparentemente intestati alla stessa, non approntava idonei sistemi di sicurezza atti ad evitare che ignoti si sostituissero al proprio personale utilizzando le proprie linee telefoniche e dando falsa conferma della corretta emissione degli assegni.
Con il secondo motivo ha assunto la violazione dell'art. 1176 c.c. ritenendo di aver agito nel rispetto dei canoni di diligenza richiesti alla luce delle circostanze esistenti.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza di qualsiasi comportamento colposo da parte di Parte_2
pagina 2 di 10 rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., reputando che l'appellata avrebbe potuto facilmente evitare il danno se avesse posto maggior cautela nel corso delle operazioni contrattuali.
Con il quarto motivo ha criticato la decisione di escludere ogni responsabilità in capo alla , la quale avrebbe invece dovuto approntare tutte Controparte_3 le cautele necessarie ad evitare che potessero essere perpetrate truffe utilizzando i propri titoli e le proprie linee telefoniche.
Con il quinto motivo ha contestato il quantum del risarcimento oggetto di condanna e ha censurato il regime degli interessi applicato dal Giudice, che non avrebbe correttamente qualificato il debito in oggetto quale debito di valore.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto di tutte le Parte_2 domande di controparte in quanto infondate, ad eccezione di quella avanzata con il quarto motivo di gravame, concordando con l'appellante circa l'erronea esclusione di ogni responsabilità in capo alla e proponendo, pertanto, Controparte_3 nei confronti della suddetta banca appello incidentale condizionato all'accoglimento di una sola delle istanze azionate dalla banca appellante.
Si è costituita in giudizio anche la quale Controparte_1 incorporante la già Controparte_3 Controparte_4
chiedendo il rigetto dell'appello e in particolare del quarto motivo relativo alla
[...] sua corresponsabilità e chiedendo, in subordine, nel caso di accoglimento anche parziale dell'impugnazione principale, di determinare l'entità del risarcimento posto a carico della stessa tenendo conto della concorrente responsabilità di Parte_1
e, altresì, del concorso di colpa di nella produzione
[...] Parte_2 dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 1227 c.c..
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 13.11.2025.
Il primo motivo di appello, afferendo all'erronea e parziale ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di primo grado - che avrebbe determinato, secondo l'appellante, la non corretta applicazione delle norme di cui ai successivi motivi di impugnazione - deve essere esaminato congiuntamente agli altri.
Con il secondo motivo, Intesa SA PA s.p.a. assume che la propria dipendente avesse agito nel rispetto dei parametri di diligenza professionale richiesti dalle vigenti prassi bancarie perché l'assegno da negoziare non presentava evidenti segni di pagina 3 di 10 contraffazione, controllando, comunque, l'integrità materiale del titolo e richiedendo in via telefonica alla filiale della Banca emittente l'assegno la garanzia di “bene emissione” dello stesso.
Ebbene, pur riconoscendo che all'epoca dei fatti vigeva la prassi di acquisire informalmente, tramite comunicazioni telefoniche interbancarie, notizie circa l'esistenza di fondi o la regolare emissione di assegni bancari o circolari (c.d. benefondi e bene emissione), va verificato se, alla luce di tutte le circostanze del caso specifico, tale modalità di verifica possa ritenersi sufficiente a ritenere adempiuta l'obbligazione gravante sulla in virtù dell'incarico conferitole dall'appellata. Quest'ultima, CP_3 infatti, prima di procedere alla conclusione della compravendita e alla consegna della merce, si era recata presso la filiale di cui era correntista per far accertare la regolarità dell'assegno circolare ricevuto dal potenziale acquirente.
È pacifico che alla banca, in virtù della funzione di interesse pubblico che svolge, si richiede di agire con una diligenza qualificata ai sensi del 1176, comma 2, c.c., nei confronti della propria clientela e in generale di chiunque si rivolga alla stessa per la prestazione di servizi bancari. Invero, il grado di diligenza imposto ad un istituto di credito deve essere valutato tenendo conto della natura tecnica dell'attività esercitata e dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo come parametro di riferimento la figura dell'accorto banchiere e non quella dell'uomo medio (Cass. n.
13777 del 12.6.2007). È, dunque, comprensibile e anche ragionevole che i cittadini facciano incolpevolmente affidamento sulle informazioni di natura tecnica fornite da una banca, soprattutto ove si tratti della propria filiale di fiducia, come nel caso che ci occupa.
Resta da comprendere se la banca appellante, nella persona della direttrice di filiale, abbia soddisfatto il grado di diligenza richiesto, atteso che si era limitata a rilevare l'assenza di segni evidenti di contraffazione sull'assegno consegnatole e poi a domandare e ottenere per vie informali la garanzia di “bene emissione” dell'assegno.
Nello specifico, la direttrice aveva telefonato alla , quale Controparte_4 banca emittente, peraltro individuando il recapito telefonico della stessa su Google, e aveva chiesto conferma dell'emissione del suddetto assegno ad una persona che si era qualificato funzionario della filiale, senza premurarsi di ottenere una conferma delle pagina 4 di 10 informazioni ricevute per iscritto e senza verificare l'identità dell'interlocutore, che si rivelava in seguito essere un complice dei truffatori, introdottosi fraudolentemente sulla linea telefonica della banca.
E allora giova rimarcare che per consolidato orientamento della Corte suprema “la legittimità della prassi di richiedere telefonicamente informazioni alla banca trattaria o emittente circa l'esistenza di una provvista sufficiente a pagare assegni bancari e circolari non esonera la banca negoziatrice dall'obbligo di conformare il proprio comportamento ai canoni di prudenza ed avvedutezza imposti dalle circostanze in cui si trova concretamente ad operare, adottando, in adempimento del dovere di diligenza professionale su di essa gravante ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., tutte le cautele necessarie ad assicurare, in particolare, che il pagamento dei titoli abbia luogo in presenza della relativa provvista ed in favore dell'effettivo beneficiario, in modo tale da salvaguardare gli interessi del correntista e degli altri soggetti coinvolti nella circolazione del titolo. La circostanza che le predette informazioni vengano per lo più acquisite per telefono non esclude, quindi, la possibilità di provare che nel caso specifico si rendesse necessaria o opportuna l'adozione di modalità diverse di comunicazione, in virtù di pattuizioni preventivamente intervenute tra le parti del rapporto di conto corrente o di particolari circostanze emerse in sede di negoziazione del titolo” (cfr. tra le ultime: Cass.,
12.6.2023 n.16555). Dello stesso tenore è quanto affermato, proprio in materia di assegni bancari contraffatti, dall'Arbitro Bancario Finanziario, secondo il quale “la diligenza della banca negoziatrice nel controllare la genuinità di un assegno va valutata ai sensi del comma 2 dell'art. 1176 c.c., dovendo essere commisurata a quella particolarmente qualificata dell'accorto banchiere, la quale esige che la richiesta all'emittente di bene emissione sia almeno accompagnata da una conferma scritta, restando altrimenti la negoziatrice responsabile per il legittimo affidamento ingenerato nel cliente circa la genuinità dell'assegno. E tale affidamento deve reputarsi particolarmente elevato perché, trattandosi appunto di un assegno circolare, il bene fondi, dichiarato dalla banca negoziatrice come proveniente dalla banca emittente, dà certezza sull'autenticità del titolo e del suo importo, a differenza del bene fondi di un assegno bancario che attesta semplicemente che, nel momento dato, c'è la provvista di denaro sul conto di traenza, ma non può ovviamente escludere che il titolo sia contraffatto ovvero che nelle more tale disponibilità venga meno e l'assegno resti così insoluto. Ne discende che, in caso di mancato incasso del titolo, la dichiarazione di bene emissione dell'assegno circolare, non accompagnata dalle indicate cautele
pagina 5 di 10 e riserve, frustrando l'aspettativa del portatore, non può non comportare la responsabilità della banca negoziatrice, su cui grava il già menzionato principio di autoresponsabilità per le informazioni inesatte rese nello svolgimento del rapporto contrattuale (Cass., 24084/2008)”
(Dec. n. 20978 del 24.11.2020 del Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario
Finanziario).
Ora, nel caso di specie sussistevano elementi tali da dover indurre la direttrice di ad essere più scrupolosa nel verificare l'autenticità del titolo e, di Parte_1 conseguenza, a compiere ulteriori verifiche rispetto alla semplice chiamata telefonica: innanzitutto, il fatto che la , su cui risultava tratto l'assegno, Controparte_4 non esisteva più da oltre un anno, in quanto era stata sostituita dalla Controparte_3
circostanza facilmente rilevabile accedendo al sito internet della banca;
[...] il fatto che sull'assegno era riportata l'indicazione del Gruppo BPER, mentre la
[...]
non ha mai fatto parte di tale Gruppo Bancario, come Controparte_4 agevolmente accertabile da una accorta funzionaria bancaria;
ancora il fatto che il codice
ABI riportato sull'assegno corrispondeva ad una filiale diversa da quella indicata come emittente lo stesso;
infine, la circostanza che era stato diramato dalla banca emittente un messaggio interbancario con il quale erano stati allertati vano tutti gli operatori dei vari istituti di credito in merito alla circolazione di assegni circolari falsi, illecitamente intestati alla Banca Popolare o Regionale di Sviluppo.
Se ne trae la conferma della responsabilità contrattuale della appellante, ai CP_3 sensi degli artt. 1176 e 1710 c.c., per mancata diligenza nell'espletamento dell'incarico affidatole avente ad oggetto la verifica della regolare emissione dell'assegno circolare.
Infatti, è stato a più riprese affermato sia dalla Corte di Cassazione che dall'Arbitro
Bancario Finanziario che “l'istituto bancario che, tramite un proprio dipendente, abbia, su richiesta di un cliente correntista, fornito assicurazioni a quest'ultimo circa l'esistenza di fondi sufficienti al pagamento di un assegno di conto corrente (cosiddetti "benefondi") è contrattualmente responsabile - configurandosi nella specie un rapporto di mandato - se le notizie così fornite non risultino, poi, rispondenti alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta, e ciò con particolare riferimento all'inadempimento dell'obbligo di diligenza gravante sull'istituto di credito mandatario, derivante dalla specifica natura dell'attività bancaria” (cfr. Cass.
5.7.2000 n.8983).
pagina 6 di 10 In merito al terzo motivo di appello, con il quale sostiene Parte_1
l'insussistenza della causalità giuridica tra la propria condotta e il danno, invocando l'applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., in quanto una condotta accorta dell'appellata avrebbe facilmente potuto evitare il danno-evento e, in ogni caso, chiede di tener conto della condotta colposa della vittima ai fini della determinazione del danno risarcibile in base al comma 1 della norma, si osserva che, nonostante Parte_2 avrebbe certamente potuto tenere una condotta maggiormente prudente e
[...] accorta nello svolgimento delle trattative contrattuali, ad esempio incontrando di persona il proprio acquirente o almeno verificando l'identità dello stesso e poi anche del soggetto che, incaricato di ritirare la merce, consegnava l'assegno o richiedendo che il pagamento avvenisse con metodo maggiormente sicuro, come un bonifico bancario istantaneo, cionondimeno, in concreto, il danno sarebbe stato dalla stessa evitato soltanto attendendo l'avvenuto incasso dell'assegno, prima di procedere alla consegna dei beni venduti.
Determinante è, quindi, il fatto che la scelta di non porre in essere tale cautela è derivata unicamente dalle rassicurazioni e dalle garanzie fornite dal funzionario della banca di fiducia , sulle quali l'appellata aveva riposto incolpevole Parte_1 affidamento. E' agevole, infatti, percepire che una volta rassicurata dall'istituto di credito sull'autenticità e sulla regolare emissione del titolo, in base alle conoscenze proprie di una persona di medio livello culturale, quale può presumersi essere una commerciante di abbigliamento, e alla diligenza esigibile da tale tipologia di persona, non aveva motivo di dubitare che il pagamento tramite assegno costituisse un mezzo di pagamento sicuro.
Né poteva richiedersi ad un soggetto non esperto in materia bancaria di adottare un grado di diligenza superiore a quello posto in essere nel caso concreto dalla CP_3
Il motivo di gravame non può essere, dunque, accolto.
Anche il quarto motivo di appello deve essere rigettato, in quanto da quanto dedotto in giudizio e dalla documentazione prodotta dalla Controparte_3 nel corso del processo di primo grado sono emersi elementi tali da escludere qualsiasi profilo di responsabilità della stessa nella produzione del danno. In particolare, la
[...]
ha dimostrato di non essere autorizzata ad emettere Controparte_3
pagina 7 di 10 autonomamente i propri assegni circolari e di non far parte del Gruppo BPER, come invece indicato sull'assegno, ma di operare su delega di altro istituto (Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane s.p.a.), con la conseguenza che il lay-out degli assegni era totalmente diverso da quello dell'assegno oggetto di causa. Ciò, non solo avrebbe dovuto indurre la appellante a dubitare della genuinità del titolo e a compiere CP_3 ulteriori accertamenti, ma costituisce, altresì, la prova che l'assegno in oggetto non era stato smarrito o sottratto illecitamente alla banca appellata, bensì costituiva un falso. Ne consegue che sulla non gravava alcun obbligo di Controparte_3 segnalazione alla Centrale d'Allarme Interbancaria assegni smarriti, sottratti o bloccati di Banca d'Italia.
Inoltre, circostanza ancor più rilevante, è il fatto che, proprio perché era a conoscenza della truffa in corso ai propri danni e per tutelare le potenziali vittime di tali condotte illecite, la Banca appellata inseriva in data 23.5.2017 nel circuito interbancario un apposito messaggio destinato a tutti gli istituti di credito volto a informarli dell'esistenza di assegni circolari falsi riportanti il logo e l'ABI della Controparte_4
. Ne deriva che la appellata, anch'essa vittima delle condotte
[...] CP_3 fraudolente, aveva posto in essere tutte le cautele da essa esigibili per evitare danni a terzi, anche alla luce del breve lasso temporale intercorso tra la scoperta delle illecite intrusioni di terzi sulle proprie linee telefoniche e i fatti oggetto di giudizio, rispetto ai quali, comunque, essa aveva allertato la Telecom, chiedendo di impedire ogni deviazione di chiamata sul numero fisso associato alla filiale di Caserta.
Quanto all'ultimo motivo di appello, ritiene che l'ammontare del Parte_1 danno avrebbe dovuto essere calcolato sulla base del valore effettivo dei capi di abbigliamento messi in vendita e sottratti con la frode e non in base al prezzo di vendita pattuito tra le parti, atteso che tale corrispettivo poteva ritenersi ragionevolmente gonfiato dagli autori della truffa per assicurarsi la conclusione dell'affare. A ben vedere, dalle risultanze delle prove testimoniali svolte in primo grado è emerso, al contrario, come il valore dei capi di abbigliamento ceduti fosse superiore al prezzo accettato dalla venditrice, ma, in ogni caso, l'ammontare del risarcimento va individuato sulla base del danno in concreto subito dall'appellata, il quale coincide all'evidenza con l'importo dell'assegno stornato e non incassato a causa della negligente condotta della CP_3
pagina 8 di 10 perché tale somma avrebbe ricavato dall'operazione commerciale se fosse andata a buon fine.
In punto di rivalutazione e interessi, deve invece rilevarsi come, seppur correttamente individuato lo statuto degli interessi da applicare, ossia quello relativo ai debiti di valore, lo stesso sia stato spiegato dal primo Giudice in modo non del tutto chiaro, anche per avere indicato un sistema di calcolo degli interessi alternativo. Tale circostanza, al di là del motivo di appello, è rilevabile ex officio e induce ad un chiarimento chiarificatore. Pertanto, si riconosce il diritto dell'appellata a ricevere la somma di € 34.000,00, rivalutata di anno in anno, secondo gli indici annuali Istat, dal
3.8.2017 (data della verificazione dell'evento dannoso) fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale sulla somma originaria, rivalutata di anno in anno dal 3.8.2017, secondo gli stessi indici annuali Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza. Sono, altresì, dovuti gli interessi (sempre moratori) al tasso legale sulla somma finale liquidata (che trasforma il debito di valore in debito di valuta)
a decorrere dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
In conclusione, l'appello va rigettato, salvo il chiarimento dell'appellata sentenza in punto di rivalutazione monetaria e interessi.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo con condanna dell'appellante a rifonderle alle appellate e Parte_2 [...]
liquidate come in dispositivo avuto riguardo al pregio Controparte_1 dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, al valore effettivo della causa, all'importanza e alla natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n.38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio e con esclusione della fase istruttoria perché non è stata svolta.
L'appellante è tenuta al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni altra questione ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 9 di 10 rigetta l'appello proposto da Intesa SA PA s.p.a., confermando la condanna dell'appellante a corrispondere a la somma di € 34.000,00, da Parte_2 intendersi rivalutata di anno in anno, secondo gli indici annuali Istat, dal 3.8.2017 fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale sulla somma originaria, rivalutata di anno in anno dal 3.8.2017, secondo gli stessi indici annuali Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi al tasso legale sulla somma finale liquidata a decorrere dalla data della presente sentenza fino al soddisfo;
condanna a rifondere a ciascuno degli appellati, Parte_1 Parte_2
e le spese di lite del grado di appello, che
[...] Controparte_1 liquida in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%,
i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 2.12.2025
Il Presidente estensore
CL IO
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