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13 settembre 2016
13 settembre 2016
Art. 4. Modifiche all'articolo 12
della legge 24 dicembre 2012, n. 243 1. All' articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le regioni, i comuni, le province, le citta' metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilita' del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalita' definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalita' definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»;
c) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge n. 243 del 2012 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilita' del debito pubblico). - 1. Le regioni, i comuni, le province, le citta' metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilita' del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalita' definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalita' definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.
3. (Abrogato).».
della legge 24 dicembre 2012, n. 243 1. All' articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le regioni, i comuni, le province, le citta' metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilita' del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalita' definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalita' definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»;
c) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge n. 243 del 2012 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilita' del debito pubblico). - 1. Le regioni, i comuni, le province, le citta' metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilita' del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalita' definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalita' definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.
3. (Abrogato).».
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 10/11/2017, n. 237Provvedimento: […] L'illegittimità non verrebbe meno per il fatto che la legge ordinaria si deve conformare ai «principi stabiliti dalla presente legge», cioè dalla legge n. 243 del 2012, in quanto questa, dopo le modifiche operate dallo stesso art. 4 della legge n. 164 del 2016, non conterrebbe alcun principio sul concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico complessivo. […]Leggi di più...
- bilancio e contabilità pubblica·
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