Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del
10.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20865/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Alessandra Palombi
RICORRENTE
E
. CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio la per sentir Parte_1 CP_1
accogliere nei confronti della medesima le seguenti conclusioni: 1.- accertare e dichiarare l'inadempimento della parte resistente agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro, specificati in premessa;
2.- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato dal 1 febbraio 2023 al 30 novembre 2023 nel Quinto Livello del CCNL Turismo – comparto Pubblici Esercizi;
3.- conseguentemente all'accoglimento della declaratoria di cui al punto che precede ed in base al reale orario di lavoro osservato per come dedotto nel ricorso condannare la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 10.991,53 o della somma maggiore o minore che vorrà liquidare, oltre il
c.p.c. e gli interessi. Con interessi successivi, vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e Cassa Previdenza nonché rimborso spese generali di giudizio da distrarsi a favore dell'avvocato procuratore antistatario.”.
La società resistente non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Assunta prova testimoniale e autorizzato il deposito di note contabili, all'odierna udienza la causa è stata infine decisa.
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Parte ricorrente ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze della società CP_1
presso l'esercizio denominato senza soluzione di continuità dal
[...] Parte_2
1° febbraio 2023 al 30 novembre 2023.
Tale rapporto di lavoro è provato per tabulas (v. contratto di assunzione, doc. 3 e buste paga, doc. 5 dai quali risulta che lo stesso ricorrente è stato regolarizzato in regime di part time con un contratto a tempo determinato poi prorogato sino al 30 novembre 2023 ed inquadrato come Aiuto Barista nel Sesto Livello del CCNL
Turismo – comparto Pubblici Esercizi ove sono inquadrati: “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:……– commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche “.
Con il presente giudizio il ricorrente lamenta di essere stato insufficientemente retribuito avendo osservato un orario ben più lungo di quello part-time previsto dal contratto (sei giorni a settimana compresa la domenica con riposo infrasettimanale, su turni: - dalle 6,00 alle 14,00 oppure dalle 13,00 alle 21,00) ed avendo svolto mansioni corrispondenti al superiore quinto livello, come barista che accoglieva la clientela, addetto alla preparazione di caffè, cappuccini, the, bevande semplici o composte (cocktail) che serviva la clientela, provvedeva ad infornare i cornetti surgelati e a controllarne la cottura.
Nel rivendicato quinto livello rientrano infatti:” i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè: ….Barista…..”.
Oltre al ricalcolo dei vari istituti in ragione del maggiore orario e inquadramento, e quindi anche allo straordinario svolto e alla maggiorazione prevista per il lavoro festivo ed il lavoro domenicale prestato, il ricorrente lamenta di non avere fruito dei permessi retribuiti riconosciuti dalla contrattazione collettiva senza percepire la relativa indennità sostitutiva, di avere percepito una retribuzione comunque inferiore rispetto ai minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva pari a €5,00 l'ora, di avere lavorato per tutto il periodo dal 1 febbraio 2023 al 30 novembre 2023 godendo solo di 8 giorni di ferie e precisamente di avere goduto di ferie il 29 giugno,
e dal 24 novembre al 30 novembre 2023, dovendo perciò percepire l'indennità relative alle ferie spettanti non fruite.
Il teste escusso, con una persuasiva dichiarazione, del tutto Testimone_1
ammissibile in linea generale e che non può in alcun modo essere inficiata dalla sola circostanza che il medesimo ha una causa pendente con l'odierna resistente, ha confermato che il ricorrente ha svolto proprio le mansioni di barista come barista, che accoglieva la clientela, era addetto alla preparazione di caffè, cappuccini, the, bevande semplici o composte (cocktail, serviva la clientela, provvedeva ad infornare i cornetti surgelati e a controllarne la cottura. indicate in ricorso, osservando il seguente orario: sei giorni a settimana compresa la domenica con riposo infrasettimanale, su turni: - dalle 6,00 alle 14,00 oppure dalle 13,00 alle 21,00.
Il teste ha confermato che il ricorrente non ha goduto di permessi.
Ne consegue che il trattamento economico e retributivo del lavoratore deve essere ricalcolato in base a tale maggiore orario e al quinto livello del CCNL e che risultano fondate anche le pretese relative allo straordinario svolto e alla maggiorazione prevista per il lavoro festivo ed il lavoro domenicale prestato. Tuttavia il teste riferisce per diretta e personale conoscenza solo per il periodo che va dall'aprile sino al settembre 2023 in cui il ha a sua volta lavorato presso il Tes_1
bar e per questa ragione si è ordinato di ridurre i conteggi tenendo conto Parte_2
del ricalcolo dei vari istituti solo per questo periodo, non avendo parte ricorrente insistito per sentire altri testimoni.
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Quanto poi alle somme ancora dovute, tutte voci previste inderogabilmente dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore, la prova del pagamento gravante sul datore di lavoro (o quella inerente l'eventuale esistenza di cause capaci di esonerare dalla relativa obbligazione contrattuale) non è stata data dalla convenuta e i conteggi, come ridotti con le note contabili del 30.12.2924, nei quali si tiene conto dell'acconto di € 188,81 percepito sul tfr, appaiono del tutto corretti e non si prestano ad alcuna censura, che comunque manca.
Da questi emerge un credito in favore del ricorrente pari ad €7.698,15 di cui €843,82 per tfr.
Per le esposte ragioni il ricorso merita, in questi limiti, accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 7.698,15, di cui € 843,82 per tfr, oltre rivalutazione
[...]
monetaria ed interessi legali sull'importo via via rivalutato fino al pagamento;
condanna la a rifondere alla stessa parte attrice le spese di lite, CP_1
liquidate in euro 2700,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandra Palombi antistatario. Roma 10.01.2025
Il Giudice
Umberto Buonassisi