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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 29/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 4250/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4250/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. LANZAVECCHIA PAOLO come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] (AT) rappresentata e difesa dall'avv. PORTA ANGELO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in LL (AT), il 29/09/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LL (atto n. 10 parte I, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nato una figlia il 30.12.2010. Per_1
1 Con ricorso depositato il 11/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con decreto del 12.12.2024, la Presidente del Tribunale di Asti, Dott.ssa Ombretta Salvetti, fissava udienza di comparizione delle parti al giorno 21.01.2025, per sentire i coniugi a chiarimenti sulle condizioni della separazione onde verificarne l'effettiva corrispondenza all'interesse della minore.
All'udienza del 21.01.25, i coniugi precisavano ed illustravano le condizioni richieste, richiamando il contenuto come menzionato nelle note scritte, insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2012, parte I, n. 10.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LL (AT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE CHE la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ed avrà collocazione Per_1 principale e residenza presso il padre in LL, viale Indipendenza n. 27, salvo che la stessa in futuro non ritenga di trasferirsi presso la madre oppure opti per un collocamento paritario. Entrambi i genitori dovranno mantenere una comunicazione funzionale con , come disposto nel piano Per_1 genitoriale. I medesimi si impegnano, pertanto, a mantenere una comunicazione regolare tra di loro e ad essere collaborativi nell'interesse della figlia. Entrambi i genitori si supporteranno nel sostenere la relazione della figlia con l'altro genitore. Entrambi si impegnano a non squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso e la figlia.
- ciascun genitore potrà prendere decisioni relative alla cura quotidiana della figlia quando si trovano presso di lui/lei, ma qualsiasi scelta relativa ad attività straordinarie inerenti la figlia dovranno essere concordate tra i genitori;
2 - ogni genitore potrà prendere decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore, informando il più presto possibile l'altro genitore;
qualsiasi cambiamento fisico- psicologico-attitudinale di dovrà essere comunicato all'altro genitore;
i genitori, a tal Per_1 proposito, concordano di avviare ad un percorso psicologico che le consenta di superare Per_1 senza traumi la separazione, e che sarà la figlia stessa a stabilire la frequenza degli incontri con il terapeuta che sarà individuato dai genitori stessi;
- ogni genitore dovrà avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute ed alla sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
- ogni genitore dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche;
- ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti che si occupano di
Per_1
- entrambi i genitori dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza;
- ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui;
- nel caso in cui il genitore in tal momento collocatario della figlia decidesse di allontanarsi da LL (ad esempio in occasione di gite, vacanze, escursioni, etc.), dovrà darne notizia all'altro genitore indicando la meta e la durata dell'allontanamento;
- in merito alle seguenti modalità di visita del genitore non collocatario, fatte salve le diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse di Per_1
• la RA potrà tenere con sé la figlia il mercoledì dalle ore 18,30 alle 21,30 Parte_2 con possibilità di pernottamento di presso l'abitazione materna, o eventualmente in altro Per_1 giorno infrasettimanale da concordarsi tra i coniugi;
• i fine settimana, compatibilmente all'attività lavorativa dei genitori che occasionalmente lavorano nel weekend e previo accordo tra gli stessi, che dichiarano e avranno la massima disponibilità, saranno dagli stessi organizzati, indicativamente prevedendo che possa stare con la madre a fine Per_1 settimana alternati dalle ore 18,30 del venerdì alle ore 21.
30 della domenica quando verrà riaccompagnata presso la casa paterna;
un periodo continuativo, da concordarsi tra i genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che i figli possano trascorrere le giornate delle principali festività una volta con uno, una volta con l'altro genitore, ossia metà delle vacanze scolastiche natalizie, da concordarsi preventivamente entro il 30 novembre di ogni anno, metà delle vacanze scolastiche pasquali da concordarsi preventivamente tra i genitori;
- le vacanze estive saranno così suddivise: 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre, anche non consecutivi e le settimane saranno valutate di anno in anno a seconda degli impegni lavorativi dei genitori, da concordarsi entro il 30 aprile;
- metà dei ponti festivi alternandosi tra i genitori;
• Gli accordi qui stabiliti per la gestione del tempo con saranno ovviamente soggetti alle Per_1 modalità ritenute più idonee, da parte di entrambi i genitori ed in modo paritario, a garantire il benessere della propria figli a e compatibili con le esigenze lavorative di entrambi i genitori, tenendo in considerazioni le peculiarità delle singole attività lavorative svolte
A titolo di concorso nel mantenimento della figlia, la RA verserà al sig. Parte_2
, una somma mensile pari di euro 240,00, finché non sarà Parte_1 Per_1
3 economicamente autosufficiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre di ogni anno, entro il giorno 15 di ogni mese;
le parti sin d'ora convengono che il versamento di tale contributo non sia effettuato fino alla data di stipula del rogito ed in ogni caso fino alla data del 28-02-2025 (termine per la stipula del rogito), al fine di non aggravare il peso economico a carico della RA che dal mese di dicembre 2024 sosterrà per Parte_2 intero la rata del mutuo;
La RA contribuirà inoltre, in ragione del 50%, alle spese straordinarie Parte_2 (scolastiche, ludiche, sportive e mediche) sostenute nell'interesse della figlia, preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate (per ogni altro maggiore dettaglio, si fa comunque riferimento al Protocollo vigente avanti il Tribunale di Asti redatto dalla Commissione
Famiglia in materia
PRENDE ATTO CHE
Gli immobili siti in LL, censiti al Catasto Fabbricato al foglio 15, mappale 402, sub 2, cat. A/2, foglio 15, mappale 402, sub 6, cat C/2, e foglio 15, mappale 406, sub 20, cat C/6, in proprietà al sig.
per la quota di ½ sono promessi in vendita alla RA per Parte_1 Parte_2 la somma di euro 45.000,00; i coniugi confermano che quanto sopra convenuto è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e chiedono, pertanto, l'applicazione di tutte le relative agevolazioni fiscali di cui all'articolo 19 l. 6 marzo 1987 n. 74. Poiché sull'immobile grava ipoteca volontaria per concessione di mutuo a favore della NC , contratto dai coniugi, CP_1 la RA in occasione dell'acquisto della quota del sig. Parte_2 Parte_1 provvederà ad estinguere il suddetto mutuo mediante la stipula di un nuovo contratto di mutuo;
La RA , in attesa della suddetta stipula di un nuovo mutuo, si accollerà Parte_2 per intero le rate del mutuo a decorrere dal mese di dicembre 2024;
Il versamento del prezzo pari a euro 45.000,00 per la vendita della quota di ½ da parte del sig.
[...]
, verrà effettuato dalla RA alla data del rogito, che dovrà Parte_1 Parte_2 avvenire entro il 28/2/2025, salvo dilatazioni dei tempi derivanti dall'attività istruttoria della banca mutuante;
Nell'ipotesi in cui l'Istituto NCrio non conceda un nuovo mutuo alla RA Parte_2
entro la data del 28/2/2025, salvo quanto previsto al punto precedente, i coniugi si obbligano
[...]
a vendere gli immobili di loro proprietà al prezzo di mercato che verrà determinato da un agente immobiliare e/o stimatore di fiducia di entrambi i coniugi;
in tal caso, la RA continuerà Pt_2 ad abitare negli immobili medesimi ed i ratei di mutuo che andranno a scadere nel mesi necessari per il reperimento di un acquirente, saranno sopportati dalla medesima RA;
resta inteso che Pt_2 alla stipula dell'atto di vendita il sig. rimborserà le quote di mutuo a lui spettanti ed anticipate Pt_1 dalla RA;
Pt_2
i coniugi dichiarano, salvo quanto sopra indicato, di aver definito i loro rapporti economici e finanziari con la presente separazione e di non avanzare reciprocamente più alcuna richiesta che, con la sottoscrizione della presente si darà per rinunciata;
I coniugi esprimono vicendevole consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto e/o documento equipollente valido per l'espatrio, ad esclusione dei figli, per i quali sarà necessaria espressa autorizzazione dei genitori;
Le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti, nel senso che ciascuno sosterrà le proprie.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
4 Così deciso nella Camera di Consiglio in data 22/01/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4250/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. LANZAVECCHIA PAOLO come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] (AT) rappresentata e difesa dall'avv. PORTA ANGELO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in LL (AT), il 29/09/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LL (atto n. 10 parte I, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nato una figlia il 30.12.2010. Per_1
1 Con ricorso depositato il 11/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con decreto del 12.12.2024, la Presidente del Tribunale di Asti, Dott.ssa Ombretta Salvetti, fissava udienza di comparizione delle parti al giorno 21.01.2025, per sentire i coniugi a chiarimenti sulle condizioni della separazione onde verificarne l'effettiva corrispondenza all'interesse della minore.
All'udienza del 21.01.25, i coniugi precisavano ed illustravano le condizioni richieste, richiamando il contenuto come menzionato nelle note scritte, insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2012, parte I, n. 10.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LL (AT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE CHE la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ed avrà collocazione Per_1 principale e residenza presso il padre in LL, viale Indipendenza n. 27, salvo che la stessa in futuro non ritenga di trasferirsi presso la madre oppure opti per un collocamento paritario. Entrambi i genitori dovranno mantenere una comunicazione funzionale con , come disposto nel piano Per_1 genitoriale. I medesimi si impegnano, pertanto, a mantenere una comunicazione regolare tra di loro e ad essere collaborativi nell'interesse della figlia. Entrambi i genitori si supporteranno nel sostenere la relazione della figlia con l'altro genitore. Entrambi si impegnano a non squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso e la figlia.
- ciascun genitore potrà prendere decisioni relative alla cura quotidiana della figlia quando si trovano presso di lui/lei, ma qualsiasi scelta relativa ad attività straordinarie inerenti la figlia dovranno essere concordate tra i genitori;
2 - ogni genitore potrà prendere decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore, informando il più presto possibile l'altro genitore;
qualsiasi cambiamento fisico- psicologico-attitudinale di dovrà essere comunicato all'altro genitore;
i genitori, a tal Per_1 proposito, concordano di avviare ad un percorso psicologico che le consenta di superare Per_1 senza traumi la separazione, e che sarà la figlia stessa a stabilire la frequenza degli incontri con il terapeuta che sarà individuato dai genitori stessi;
- ogni genitore dovrà avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute ed alla sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
- ogni genitore dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche;
- ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti che si occupano di
Per_1
- entrambi i genitori dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza;
- ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui;
- nel caso in cui il genitore in tal momento collocatario della figlia decidesse di allontanarsi da LL (ad esempio in occasione di gite, vacanze, escursioni, etc.), dovrà darne notizia all'altro genitore indicando la meta e la durata dell'allontanamento;
- in merito alle seguenti modalità di visita del genitore non collocatario, fatte salve le diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse di Per_1
• la RA potrà tenere con sé la figlia il mercoledì dalle ore 18,30 alle 21,30 Parte_2 con possibilità di pernottamento di presso l'abitazione materna, o eventualmente in altro Per_1 giorno infrasettimanale da concordarsi tra i coniugi;
• i fine settimana, compatibilmente all'attività lavorativa dei genitori che occasionalmente lavorano nel weekend e previo accordo tra gli stessi, che dichiarano e avranno la massima disponibilità, saranno dagli stessi organizzati, indicativamente prevedendo che possa stare con la madre a fine Per_1 settimana alternati dalle ore 18,30 del venerdì alle ore 21.
30 della domenica quando verrà riaccompagnata presso la casa paterna;
un periodo continuativo, da concordarsi tra i genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che i figli possano trascorrere le giornate delle principali festività una volta con uno, una volta con l'altro genitore, ossia metà delle vacanze scolastiche natalizie, da concordarsi preventivamente entro il 30 novembre di ogni anno, metà delle vacanze scolastiche pasquali da concordarsi preventivamente tra i genitori;
- le vacanze estive saranno così suddivise: 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre, anche non consecutivi e le settimane saranno valutate di anno in anno a seconda degli impegni lavorativi dei genitori, da concordarsi entro il 30 aprile;
- metà dei ponti festivi alternandosi tra i genitori;
• Gli accordi qui stabiliti per la gestione del tempo con saranno ovviamente soggetti alle Per_1 modalità ritenute più idonee, da parte di entrambi i genitori ed in modo paritario, a garantire il benessere della propria figli a e compatibili con le esigenze lavorative di entrambi i genitori, tenendo in considerazioni le peculiarità delle singole attività lavorative svolte
A titolo di concorso nel mantenimento della figlia, la RA verserà al sig. Parte_2
, una somma mensile pari di euro 240,00, finché non sarà Parte_1 Per_1
3 economicamente autosufficiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre di ogni anno, entro il giorno 15 di ogni mese;
le parti sin d'ora convengono che il versamento di tale contributo non sia effettuato fino alla data di stipula del rogito ed in ogni caso fino alla data del 28-02-2025 (termine per la stipula del rogito), al fine di non aggravare il peso economico a carico della RA che dal mese di dicembre 2024 sosterrà per Parte_2 intero la rata del mutuo;
La RA contribuirà inoltre, in ragione del 50%, alle spese straordinarie Parte_2 (scolastiche, ludiche, sportive e mediche) sostenute nell'interesse della figlia, preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate (per ogni altro maggiore dettaglio, si fa comunque riferimento al Protocollo vigente avanti il Tribunale di Asti redatto dalla Commissione
Famiglia in materia
PRENDE ATTO CHE
Gli immobili siti in LL, censiti al Catasto Fabbricato al foglio 15, mappale 402, sub 2, cat. A/2, foglio 15, mappale 402, sub 6, cat C/2, e foglio 15, mappale 406, sub 20, cat C/6, in proprietà al sig.
per la quota di ½ sono promessi in vendita alla RA per Parte_1 Parte_2 la somma di euro 45.000,00; i coniugi confermano che quanto sopra convenuto è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e chiedono, pertanto, l'applicazione di tutte le relative agevolazioni fiscali di cui all'articolo 19 l. 6 marzo 1987 n. 74. Poiché sull'immobile grava ipoteca volontaria per concessione di mutuo a favore della NC , contratto dai coniugi, CP_1 la RA in occasione dell'acquisto della quota del sig. Parte_2 Parte_1 provvederà ad estinguere il suddetto mutuo mediante la stipula di un nuovo contratto di mutuo;
La RA , in attesa della suddetta stipula di un nuovo mutuo, si accollerà Parte_2 per intero le rate del mutuo a decorrere dal mese di dicembre 2024;
Il versamento del prezzo pari a euro 45.000,00 per la vendita della quota di ½ da parte del sig.
[...]
, verrà effettuato dalla RA alla data del rogito, che dovrà Parte_1 Parte_2 avvenire entro il 28/2/2025, salvo dilatazioni dei tempi derivanti dall'attività istruttoria della banca mutuante;
Nell'ipotesi in cui l'Istituto NCrio non conceda un nuovo mutuo alla RA Parte_2
entro la data del 28/2/2025, salvo quanto previsto al punto precedente, i coniugi si obbligano
[...]
a vendere gli immobili di loro proprietà al prezzo di mercato che verrà determinato da un agente immobiliare e/o stimatore di fiducia di entrambi i coniugi;
in tal caso, la RA continuerà Pt_2 ad abitare negli immobili medesimi ed i ratei di mutuo che andranno a scadere nel mesi necessari per il reperimento di un acquirente, saranno sopportati dalla medesima RA;
resta inteso che Pt_2 alla stipula dell'atto di vendita il sig. rimborserà le quote di mutuo a lui spettanti ed anticipate Pt_1 dalla RA;
Pt_2
i coniugi dichiarano, salvo quanto sopra indicato, di aver definito i loro rapporti economici e finanziari con la presente separazione e di non avanzare reciprocamente più alcuna richiesta che, con la sottoscrizione della presente si darà per rinunciata;
I coniugi esprimono vicendevole consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto e/o documento equipollente valido per l'espatrio, ad esclusione dei figli, per i quali sarà necessaria espressa autorizzazione dei genitori;
Le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti, nel senso che ciascuno sosterrà le proprie.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
4 Così deciso nella Camera di Consiglio in data 22/01/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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