(Reclamo del pubblico ministero).
Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, puo' proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali e' necessario il suo parere.
(massima n. 1) Per effetto dell'art. 741 c.p.c., il quale dispone che, nei procedimenti in camera di consiglio, i decreti acquistano efficacia solo quando siano decorsi i termini senza che sia stato proposto reclamo né dalle parti (art. 739 c.p.c.) né dal P.M. (art. 740 c.p.c.) non assume la qualifica di imprenditore commerciale, e quindi non è soggetto al fallimento, il minore che sia autorizzato a continuare l'esercizio di un'impresa commerciale da un provvedimento del tribunale rimasto inefficace per difetto di comunicazione al P.M. […]
Leggi di più…[…] Il relativo procedimento è regolato dagli artt. 737 ss. c.p.c. relativi ai procedimenti in camera di consiglio e in particolare dall'art. 740 c.p.c. che disciplina i reclami del Pubblico Ministero. 2.1 Vale la pena precisare che si discute principalmente di reclamo avverso l'autorizzazione e non di reclamo avverso il diniego di autorizzazione in quanto quest'ultimo, pur astrattamente possibile sebbene non espressamente previsto, avrà nella pratica un rilievo pressocché nullo, giacché, in caso di diniego del Notaio, esso sarà più plausibilmente espresso in via informale, per cui è improbabile che le parti procedano a richiesta scritta. […]
Leggi di più…[…] Il relativo procedimento è regolato dagli artt. 737 ss. c.p.c. relativi ai procedimenti in camera di consiglio e in particolare dall'art. 740 c.p.c. che disciplina i reclami del Pubblico Ministero. 2.1 Vale la pena precisare che si discute principalmente di reclamo avverso l'autorizzazione e non di reclamo avverso il diniego di autorizzazione in quanto quest'ultimo, pur astrattamente possibile sebbene non espressamente previsto, avrà nella pratica un rilievo pressocché nullo, giacché, in caso di diniego del Notaio, esso sarà più plausibilmente espresso in via informale, per cui è improbabile che le parti procedano a richiesta scritta. […]
Leggi di più…(massima n. 1) La comunicazione formale al P.M. del decreto del tribunale, autorizzante l'esercizio di una impresa da parte di un minore (art. 397 c.c.), ai sensi e per gli effetti degli artt. 740 e 741 c.p.c. può essere sostituita da equipollenti. Costituisce idoneo equipollente il fatto che il P.M. in occasione di altro provvedimento conseguenziale e successivo (di autorizzazione a contrarre mutuo) sia venuto a conoscenza ufficiale e certa (attraverso copia inviatagli di ufficio) anche del precedente decreto che autorizzava il minore allo esercizio dell'impresa, con la conseguente possibilità di impugnarlo nel termine dei dieci giorni successivi, decorsi i quali il decreto stesso, in precedenza non comunicato, è diventato efficace ai sensi dell'art. 741 c.p.c.
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