Art. 34. (Provvedimenti sull'esecuzione
provvisoria in appello) 1. L' articolo 283 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 283. - (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). - Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'imputazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata".
provvisoria in appello) 1. L' articolo 283 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 283. - (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). - Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'imputazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata".