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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11281/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 14 maggio 2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. TERRULI FRANCESCO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. PA- CP_1 C.F._2
LESE CARMELA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente in Martina CP_1
Franca in data 23/01/1982, unione dalla quale sono nate tre figlie,
e , oggi coniugate, e , di anni 28 e stu- Per_1 Per_2 Per_3
dentessa universitaria.
Con sentenza n. 585/2024, passata in cosa giudicata, è stata di- chiarata la separazione dei coniugi, regolando i rapporti patrimo- niali tra i coniugi e la prole e, in particolare, prevedendo a carico del resistente l'obbligo di versare un contributo al mantenimento per la GL di € 200,00/mese, oltre rivalutazione. Per_3
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ot- tenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra ci- tato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e la prole come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
or- dini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il pas- saggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune com- petente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si oppone alla domanda di divorzio, ma contesta le restanti richieste e
2 deduzioni e chiede regolarsi i rapporti tra gli ex coniugi e la prole nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione, e la con- danna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e disposto per la prosecu- zione del giudizio e, non necessitando d'istruttoria, le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata rimessa al Colle- gio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza,
3 pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ri- corrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“LE RESTANTI QUESTIONI” – Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
Il resistente eccepisce la carenza legittimazione attiva della ricor- rente a richiedere il contributo per il mantenimento e le spese straor- dinarie sostenute per la GL e, nel merito, contesta il suo Per_3
obbligo a corrispondere il contributo al mantenimento ed al 50%
4 delle spese straordinarie sostenute sempre per la GL . Per_3
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva, osserva il Col- legio che il genitore collocatario del figlio maggiorenne, quando conviva con lo stesso ha diritto un iure proprio a ricevere l'assegno di mantenimento sino a quando il figlio non raggiunga l'autosuffi- cienza economica. Tale diritto persiste anche quando il figlio, non ancora economicamente autosufficiente, per motivi di studio o di lavoro si assenti dall'abitazione del genitore collocatario, rima- nendo comunque stabilmente collegato alla stessa facendovi ritorno ogni volta che gli impegni glielo consentano.
A diversa conclusione deve giungersi quando per il figlio sorge la necessità di ricevere direttamente l'assegno per far fronte diretta- mente alle proprie spese quotidiane, sostenute per motivi di studio e permanenza fuori sede prevalente rispetto alla dimora familiare, perché in tal caso il genitore collocatario non anticipa le spese per il suo mantenimento e viene quindi meno il suo diritto nei termini sopra descritti.
Nel caso in esame non vi è prova che la GL delle parti in causa abbia necessità di ricevere direttamente l'assegno previsto a carico del ricorrente per il suo mantenimento, per cui l'eccezione va riget- tata.
Va accolta, invece, la domanda con la quale il resistente ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento della GL . Per_3
Si richiama, sul punto, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/09/2024,
n. 24731, secondo cui “L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a ca- rico del richiedente e la prova delle condizioni che fondano tale diritto verte sulla circostanza che il figlio abbia curato, con ogni
5 possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica
o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordina- rio percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al manteni- mento;
viceversa, per il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giu- stificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione la- vorativa”.
Nel caso in esame la predetta GL, di anni 28, è studentessa e, considerati i normali tempi per conseguire un diploma di laurea, solitamente non superiori ad anni cinque, la stessa deve ritenersi ampiamente fuori corso di almeno tre anni per cui, per giustificare il suo mancato conseguimento del diploma di laurea e successivo inserimento nel mondo del lavoro si sarebbe dovuta produrre una prova adeguata, che non è stata prodotta, né sul punto sarebbe stata sufficiente la prova testi, richiesta dalla ricorrente, che la predetta GL “è in regola con gli esami ed ha un buon rendimento scola- stico” (circostanza 5 del ricorso introduttivo), in quanto tali circo- stanze avrebbero dovuto essere provate documentalmente, me- diante produzione di certificazioni universitarie.
Pertanto, va revocato il contributo al mantenimento della GL
posto a carico del resistente. Per_3
Le spese di lite vanno compensate al 50%, essendo stata rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente solle- vata dal resistente ed accolta la richiesta di quest'ultimo di revoca dell'assegno per la GL. Conseguentemente, va disposta la
6 condanna della parte ricorrente, parzialmente soccombente, al pa- gamento del restante 50% delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M.
55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad €
52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeter- minato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di di- ritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ra- gione della natura contumaciale del giudizio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 30/10/2024 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Martina Franca in data 23/01/1982 tra Pt_1
, nata/o in MARTINA FRANCA (TA) in data
[...]
06/08/1962, e , nata/o in MARTINA FRANCA CP_1
(TA) in data 01/01/1963, trascritto nel registro degli atti di ma- trimonio del predetto Comune di Martina Franca al n. 10, parte
II, serie A, anno 1982;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto
7 al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. REVOCA l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento della GL;
Per_3
5. COMPENSA, nella misura del 50%, le spese di lite e, per l'ef- fetto, condanna parte ricorrente al pagamento del restante 50% delle spese di lite sostenute dalla controparte, che liquida quanto al dovuto in € 876,50 per compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 20/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11281/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 14 maggio 2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. TERRULI FRANCESCO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. PA- CP_1 C.F._2
LESE CARMELA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente in Martina CP_1
Franca in data 23/01/1982, unione dalla quale sono nate tre figlie,
e , oggi coniugate, e , di anni 28 e stu- Per_1 Per_2 Per_3
dentessa universitaria.
Con sentenza n. 585/2024, passata in cosa giudicata, è stata di- chiarata la separazione dei coniugi, regolando i rapporti patrimo- niali tra i coniugi e la prole e, in particolare, prevedendo a carico del resistente l'obbligo di versare un contributo al mantenimento per la GL di € 200,00/mese, oltre rivalutazione. Per_3
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ot- tenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra ci- tato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e la prole come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
or- dini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il pas- saggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune com- petente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si oppone alla domanda di divorzio, ma contesta le restanti richieste e
2 deduzioni e chiede regolarsi i rapporti tra gli ex coniugi e la prole nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione, e la con- danna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e disposto per la prosecu- zione del giudizio e, non necessitando d'istruttoria, le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata rimessa al Colle- gio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza,
3 pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ri- corrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“LE RESTANTI QUESTIONI” – Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
Il resistente eccepisce la carenza legittimazione attiva della ricor- rente a richiedere il contributo per il mantenimento e le spese straor- dinarie sostenute per la GL e, nel merito, contesta il suo Per_3
obbligo a corrispondere il contributo al mantenimento ed al 50%
4 delle spese straordinarie sostenute sempre per la GL . Per_3
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva, osserva il Col- legio che il genitore collocatario del figlio maggiorenne, quando conviva con lo stesso ha diritto un iure proprio a ricevere l'assegno di mantenimento sino a quando il figlio non raggiunga l'autosuffi- cienza economica. Tale diritto persiste anche quando il figlio, non ancora economicamente autosufficiente, per motivi di studio o di lavoro si assenti dall'abitazione del genitore collocatario, rima- nendo comunque stabilmente collegato alla stessa facendovi ritorno ogni volta che gli impegni glielo consentano.
A diversa conclusione deve giungersi quando per il figlio sorge la necessità di ricevere direttamente l'assegno per far fronte diretta- mente alle proprie spese quotidiane, sostenute per motivi di studio e permanenza fuori sede prevalente rispetto alla dimora familiare, perché in tal caso il genitore collocatario non anticipa le spese per il suo mantenimento e viene quindi meno il suo diritto nei termini sopra descritti.
Nel caso in esame non vi è prova che la GL delle parti in causa abbia necessità di ricevere direttamente l'assegno previsto a carico del ricorrente per il suo mantenimento, per cui l'eccezione va riget- tata.
Va accolta, invece, la domanda con la quale il resistente ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento della GL . Per_3
Si richiama, sul punto, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/09/2024,
n. 24731, secondo cui “L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a ca- rico del richiedente e la prova delle condizioni che fondano tale diritto verte sulla circostanza che il figlio abbia curato, con ogni
5 possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica
o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordina- rio percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al manteni- mento;
viceversa, per il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giu- stificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione la- vorativa”.
Nel caso in esame la predetta GL, di anni 28, è studentessa e, considerati i normali tempi per conseguire un diploma di laurea, solitamente non superiori ad anni cinque, la stessa deve ritenersi ampiamente fuori corso di almeno tre anni per cui, per giustificare il suo mancato conseguimento del diploma di laurea e successivo inserimento nel mondo del lavoro si sarebbe dovuta produrre una prova adeguata, che non è stata prodotta, né sul punto sarebbe stata sufficiente la prova testi, richiesta dalla ricorrente, che la predetta GL “è in regola con gli esami ed ha un buon rendimento scola- stico” (circostanza 5 del ricorso introduttivo), in quanto tali circo- stanze avrebbero dovuto essere provate documentalmente, me- diante produzione di certificazioni universitarie.
Pertanto, va revocato il contributo al mantenimento della GL
posto a carico del resistente. Per_3
Le spese di lite vanno compensate al 50%, essendo stata rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente solle- vata dal resistente ed accolta la richiesta di quest'ultimo di revoca dell'assegno per la GL. Conseguentemente, va disposta la
6 condanna della parte ricorrente, parzialmente soccombente, al pa- gamento del restante 50% delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M.
55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad €
52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeter- minato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di di- ritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ra- gione della natura contumaciale del giudizio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 30/10/2024 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Martina Franca in data 23/01/1982 tra Pt_1
, nata/o in MARTINA FRANCA (TA) in data
[...]
06/08/1962, e , nata/o in MARTINA FRANCA CP_1
(TA) in data 01/01/1963, trascritto nel registro degli atti di ma- trimonio del predetto Comune di Martina Franca al n. 10, parte
II, serie A, anno 1982;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto
7 al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. REVOCA l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento della GL;
Per_3
5. COMPENSA, nella misura del 50%, le spese di lite e, per l'ef- fetto, condanna parte ricorrente al pagamento del restante 50% delle spese di lite sostenute dalla controparte, che liquida quanto al dovuto in € 876,50 per compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 20/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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