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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/10/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 1090/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
( ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Siracusa.
PARTE ATTRICE
Contro
, ( rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Controparte_1 P.IVA_1
Niutta, dall'avv. Caterina Tomasello, dall'avv Michele Cordopatri e dall'avv. Carmela Puglisi.
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni da cose in custodia.
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice agisce al fine di chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'occorso come di seguito.
Spiega che il giorno 27 settembre 2017, trovandosi presso il presidio ospedaliero “Cutroni
Zodda” di Barcellona P.G., in visita al fratello ivi ricoverato, all'uscita dall'ascensore posto al secondo piano, avviandosi per la corsia del reparto di Medicina, urtava il fermaporta rialzato, posto
1 al centro della corsia, provocando una torsione innaturale del piede sinistro. Precisa che detto fermaporta, non fosse segnalato e scarsamente visibile, tenuto anche conto del particolare flusso di visitatori nel frangente e delle ante della porta antincendio di accesso al reparto interamente spalancate. Soccorsa nell'immeditato le si riscontrava la frattura della base del V metatarso del piede sinistro come da certificazioni in atti.
Conclude chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della lesioni subite, per postumi permanenti, invalidità totale e parziale, quantificati in euro 10.245,12.
La parte convenuta contesta, non ricorrendo alcuna ipotesi di insidia, nè ragioni di imprevedibilità, né inevitabilità in ordine all'occorso, già per le caratteristiche del fermaporte per dimensioni e colore, comunque segnalato da due strisce, posto peraltro in area illuminata a giorno, ascrivendo l'occorso, piuttosto, al fatto esclusivo dell'attrice; contesta comunque la domanda, esorbitante nel quantum.
Conclude chiedendo il rigetto della domanda.
Nel merito si rileva.
Il teste , fratello dell'attrice, riporta l'episodio quando, trovandosi Testimone_1 unitamente alla sorella all'interno dei locali del p.o. di Barcellona P.G. in visita al fratello ivi ricoverato, quest'ultima entrando verso il reparto di Medicina, urtava il piede destro con il fermaporta posto al centro del corridoio-corsia, di seguito anzi chiarendo trattarsi del sinistro;
il teste riferisce che nell'occorso la sorella “stava inciampando” e di essersi trattenuta a sé stesso ivi a fianco;
continuando a camminare, raggiungeva la stanza in visita al fratello e qui a causa del dolore al piede, visibilmente gonfio, veniva trasportata in sedia a rotelle al pronto soccorso, in quanto impossibilitata a camminare;
il teste conferma che il fermaporta non era segnalato ed era scarsamente visibile, confermando la documentazione fotografica esibitagli;
chiarisce altresì che le luci della corsia erano accese, che le ante della porta di accesso erano spalancate e che nell'occasione in corsia vi erano molte persone.
Per come emerso, causa dell'occorso insidioso sarebbe rappresentato dalla presenza del fermaporta collocato sulla pavimentazione nell'area di accesso alla corsia, come anche rappresentato fotograficamente e confermato dal teste escusso.
Come per unanime giurisprudenza di legittimità deve intanto premettersi che grava sul danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, la prova del nesso causale tra bene ed evento lesivo, dunque che l'evento sia causalmente derivato da una particolare condizione anomala del bene, con idoneità lesiva in concreto. Grava invece sul custode
2 l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, quale fattore che, in base ai principi della regolarità
o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno. Giudizio sul fortuito da ritenersi
“comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (così Cass. Civ., Sez. VI, 22/12/2017, n. 30775).
Si annota al riguardo la più recente giurisprudenza a precisare che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art 1227 co 1 del c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
Chiarisce ulteriormente “che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1127 cod.civ. (bastando la colpa del leso
Cass., sez. 3, 20/07/2023, n. 21675; Cass., sez. 3, 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass
n.15355/2025 che richiama Cass n. 20943/2022).
Nel caso in esame, deve ritenersi come il fermaporta ivi collocato nel tratto indicato non presenti caratteri tali da poter assurgere a causa di insidia nei termini di imprevedibilità o inevitabilità chiariti.
Dai rilievi fotografici allegati al fascicolo di parte attrice ne risulta evidente la presenza già per dimensioni e caratteristiche del colore a distinguerlo nel contesto della pavimentazione;
la
3 collocazione delle lunghe strisce incrociate sul fermo, pur deteriorate, valgono obiettivamente ad evidenziarne la posizione al centro del passaggio e l'aspetto, richiamando comunque l'attenzione.
Valutati detti elementi, il fermaporta rileva come oggetto di facile ed immediata percezione da parte di chi si accingesse a procedere verso l'area di accesso al corridoio. Il dato risulta evidente dalle numerose angolazioni delle riprese fotografiche prodotte, anche da prospettive e distanze diverse, concorrendo in tal senso anche lo stato di efficiente illuminazione dell'area come emerso in giudizio.
La sporgenza del fermo, in sé priva di anomalie costruttive o caratteri impropri, nel contesto della circostante pavimentazione, deve giudicarsi tale da poter essere immediatamente scorta con uso di media diligenza ed accortezza e da consentire senza difficoltà di essere evitata e superata, rappresentandone in anticipo il rischio di inciampo. Ciò peraltro considerate le particolari favorevoli condizioni di luce tali da permettere di coglierne la presenza e la conformazione, come per consueti canoni di prudenza, perizia ed attenzione. Cautela come era da attendersi ed evidentemente non prestata dall'attrice al momento del transito.
Giova considerare peraltro come la circostanza dell'affollamento dell'area al momento del transito non possa essere assunto ad esimente. Ipotesi questa che, al contrario, avrebbe postulato una maggiore cautela nel verificare le condizioni del sedime, procedendo appunto su pavimentazione non liberamente aperta alla visuale.
In conclusione, le emergenze processuali inducono a dover ricondurre l'evento all'esclusiva condotta incauta della danneggiata secondo i postulati come sopra richiamati. La domanda pertanto dovrà essere disattesa.
A motivo di non univoci pronunciamenti offerti in giurisprudenza su questioni decisive ai fini del giudizio (responsabilità ex art. 2051 c.c., caratteri del fortuito, incidenza della condotta del danneggiato), chiarite come sopra da più recenti pronunce, le spese del giudizio si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando così decide:
Rigetta la domanda.
Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Barcellona P.G., 12 ottobre 2025
Il g.o.p
IE NG
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
( ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Siracusa.
PARTE ATTRICE
Contro
, ( rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Controparte_1 P.IVA_1
Niutta, dall'avv. Caterina Tomasello, dall'avv Michele Cordopatri e dall'avv. Carmela Puglisi.
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni da cose in custodia.
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice agisce al fine di chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'occorso come di seguito.
Spiega che il giorno 27 settembre 2017, trovandosi presso il presidio ospedaliero “Cutroni
Zodda” di Barcellona P.G., in visita al fratello ivi ricoverato, all'uscita dall'ascensore posto al secondo piano, avviandosi per la corsia del reparto di Medicina, urtava il fermaporta rialzato, posto
1 al centro della corsia, provocando una torsione innaturale del piede sinistro. Precisa che detto fermaporta, non fosse segnalato e scarsamente visibile, tenuto anche conto del particolare flusso di visitatori nel frangente e delle ante della porta antincendio di accesso al reparto interamente spalancate. Soccorsa nell'immeditato le si riscontrava la frattura della base del V metatarso del piede sinistro come da certificazioni in atti.
Conclude chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della lesioni subite, per postumi permanenti, invalidità totale e parziale, quantificati in euro 10.245,12.
La parte convenuta contesta, non ricorrendo alcuna ipotesi di insidia, nè ragioni di imprevedibilità, né inevitabilità in ordine all'occorso, già per le caratteristiche del fermaporte per dimensioni e colore, comunque segnalato da due strisce, posto peraltro in area illuminata a giorno, ascrivendo l'occorso, piuttosto, al fatto esclusivo dell'attrice; contesta comunque la domanda, esorbitante nel quantum.
Conclude chiedendo il rigetto della domanda.
Nel merito si rileva.
Il teste , fratello dell'attrice, riporta l'episodio quando, trovandosi Testimone_1 unitamente alla sorella all'interno dei locali del p.o. di Barcellona P.G. in visita al fratello ivi ricoverato, quest'ultima entrando verso il reparto di Medicina, urtava il piede destro con il fermaporta posto al centro del corridoio-corsia, di seguito anzi chiarendo trattarsi del sinistro;
il teste riferisce che nell'occorso la sorella “stava inciampando” e di essersi trattenuta a sé stesso ivi a fianco;
continuando a camminare, raggiungeva la stanza in visita al fratello e qui a causa del dolore al piede, visibilmente gonfio, veniva trasportata in sedia a rotelle al pronto soccorso, in quanto impossibilitata a camminare;
il teste conferma che il fermaporta non era segnalato ed era scarsamente visibile, confermando la documentazione fotografica esibitagli;
chiarisce altresì che le luci della corsia erano accese, che le ante della porta di accesso erano spalancate e che nell'occasione in corsia vi erano molte persone.
Per come emerso, causa dell'occorso insidioso sarebbe rappresentato dalla presenza del fermaporta collocato sulla pavimentazione nell'area di accesso alla corsia, come anche rappresentato fotograficamente e confermato dal teste escusso.
Come per unanime giurisprudenza di legittimità deve intanto premettersi che grava sul danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, la prova del nesso causale tra bene ed evento lesivo, dunque che l'evento sia causalmente derivato da una particolare condizione anomala del bene, con idoneità lesiva in concreto. Grava invece sul custode
2 l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, quale fattore che, in base ai principi della regolarità
o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno. Giudizio sul fortuito da ritenersi
“comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (così Cass. Civ., Sez. VI, 22/12/2017, n. 30775).
Si annota al riguardo la più recente giurisprudenza a precisare che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art 1227 co 1 del c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
Chiarisce ulteriormente “che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1127 cod.civ. (bastando la colpa del leso
Cass., sez. 3, 20/07/2023, n. 21675; Cass., sez. 3, 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass
n.15355/2025 che richiama Cass n. 20943/2022).
Nel caso in esame, deve ritenersi come il fermaporta ivi collocato nel tratto indicato non presenti caratteri tali da poter assurgere a causa di insidia nei termini di imprevedibilità o inevitabilità chiariti.
Dai rilievi fotografici allegati al fascicolo di parte attrice ne risulta evidente la presenza già per dimensioni e caratteristiche del colore a distinguerlo nel contesto della pavimentazione;
la
3 collocazione delle lunghe strisce incrociate sul fermo, pur deteriorate, valgono obiettivamente ad evidenziarne la posizione al centro del passaggio e l'aspetto, richiamando comunque l'attenzione.
Valutati detti elementi, il fermaporta rileva come oggetto di facile ed immediata percezione da parte di chi si accingesse a procedere verso l'area di accesso al corridoio. Il dato risulta evidente dalle numerose angolazioni delle riprese fotografiche prodotte, anche da prospettive e distanze diverse, concorrendo in tal senso anche lo stato di efficiente illuminazione dell'area come emerso in giudizio.
La sporgenza del fermo, in sé priva di anomalie costruttive o caratteri impropri, nel contesto della circostante pavimentazione, deve giudicarsi tale da poter essere immediatamente scorta con uso di media diligenza ed accortezza e da consentire senza difficoltà di essere evitata e superata, rappresentandone in anticipo il rischio di inciampo. Ciò peraltro considerate le particolari favorevoli condizioni di luce tali da permettere di coglierne la presenza e la conformazione, come per consueti canoni di prudenza, perizia ed attenzione. Cautela come era da attendersi ed evidentemente non prestata dall'attrice al momento del transito.
Giova considerare peraltro come la circostanza dell'affollamento dell'area al momento del transito non possa essere assunto ad esimente. Ipotesi questa che, al contrario, avrebbe postulato una maggiore cautela nel verificare le condizioni del sedime, procedendo appunto su pavimentazione non liberamente aperta alla visuale.
In conclusione, le emergenze processuali inducono a dover ricondurre l'evento all'esclusiva condotta incauta della danneggiata secondo i postulati come sopra richiamati. La domanda pertanto dovrà essere disattesa.
A motivo di non univoci pronunciamenti offerti in giurisprudenza su questioni decisive ai fini del giudizio (responsabilità ex art. 2051 c.c., caratteri del fortuito, incidenza della condotta del danneggiato), chiarite come sopra da più recenti pronunce, le spese del giudizio si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando così decide:
Rigetta la domanda.
Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Barcellona P.G., 12 ottobre 2025
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