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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/09/2025, n. 4361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4361 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa MA Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5417 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 10.9.2025, ai sensi dell'art. 350 - bis e
281- sexies, comma 3 c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. MA Laura Roca (c.f.: ) e dall'avv. C.F._2
Vincenzo Matarazzo (c.f.: ), domiciliatari in Avellino, al C.so C.F._3
Vittorio Emanuele n. 39; appellante
E
(p.i. ), in persona del l.r.p.t. e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(p.i. , in persona del l.r.p.t., rappresentata da
[...] P.IVA_2 Controparte_3
(p.i. ), in persona del l.r.p.t.;
[...] P.IVA_3
(c.f.: ); Parte_2 C.F._4
(c.f.: ); Parte_3 C.F._5
(c.f.: ); Parte_4 C.F._6
appellati contumaci
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5041/2024 depositata in data 14.5.2024 dal
Tribunale di Napoli, nei giudizi riuniti di primo grado n.6779/2020 e 28001/2020 r.g.
Conclusioni: l'appellante ha concluso come da verbale dell'udienza del 10.9.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 5041/2024 depositata il 14.5.2024, il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai garanti e Parte_2 [...]
, mentre ha rigettato l'opposizione proposta da e Parte_4 Parte_3 Parte_1
(così in dispositivo); ha regolato reciprocamente le spese di lite in base alla
[...] soccombenza.
Va evidenziato che e per essa , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata da chiese ed ottenne decreto ingiuntivo in danno Controparte_2 dei fideiussori (che aveva sottoscritto la fideiussione omnibus del Parte_5
30.7.1999) e in danno dei fideiussori Persona_1 Parte_3 Per_2
e (che avevano sottoscritto la fideiussione
[...] Parte_4 Parte_2 omnibus del 10.7.2000).
Il credito ingiunto derivava dal saldo del conto corrente di corrispondenza n. 30613 del
30.7.1999, intestato al debitore principale (ditta succ. figli di CP_4 CP_5 fu , e concluso con la cedente UBI CA s.p.a. (importo ingiunto €
[...] Controparte_6
28.255,44, oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio).
In primo grado si oppose (giudizio n. 6779/2020 r.g.) e proposero Parte_2 separata opposizione ed (giudizio Persona_1 Parte_4 Parte_3
n. 28001/2020 r.g.); i due giudizi sono stati riuniti.
Intervenuto il decesso del fideiussore il giudizio è stato interrotto ed Persona_1
è stato riassunto da da e da MA Parte_3 Parte_4 Parte_3 quest'ultima esclusivamente in qualità di erede di ( a Persona_1 Parte_1 differenza degli altri, non ha sottoscritto in proprio alcuna fideiussione originaria posta a base della ingiunzione).
Il Tribunale, nella gravata sentenza, ha accolto la opposizione proposta da
[...]
e ed ha, invece, rigettato la opposizione proposta da Parte_4 Controparte_7 [...]
E . Parte_3 Parte_1
Avverso questa sentenza ha proposto appello esclusivamente (erede Parte_1 di ), affidato a n. 5 motivi: 1. Travisamento del fatto in relazione al capo della Per_1 decisione sulla responsabilità di derivante dalla ritenuta prestazione, da Parte_1 parte sua, della garanzia fideiussoria. Travisamento del fatto in relazione anche al capo della
2 decisione sulla responsabilità di dalla ritenuta sua Controparte_8 partecipazione, in qualità di socio, alla compagine del debitore principale;
2. Omessa motivazione sulla responsabilità del dante causa di quale presupposto Parte_1 della di Lei responsabilità ereditaria;
3. Violazione del disposto dell'art. 752 c.c. in relazione al punto della decisione sulla ritenuta responsabilità di per l'intero debito Parte_1 del suo dante causa e non per la sola scuola quota ereditaria a lei Persona_1 spettante;
4. Violazione del disposto dell'art. 490 c.c. in relazione al capo della sentenza che ha ritenuto la responsabilità illimitata di , sebbene avesse accettato Parte_1
l'eredità del padre con beneficio di inventario;
5. Violazione del disposto Persona_1 dell'art. 94 c.p.c. in relazione al punto della decisione che ha condannato l'appellante al pagamento in proprio delle spese di lite.
Ha chiesto l'appellante, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, di accogliere l'appello e, in riforma della gravata sentenza, di accogliere l'opposizione e di revocare il decreto ingiuntivo, vinte le spese del doppio grado;
in via gradata, ha chiesto di contenere la sua condanna nei limiti della quota ereditaria (1/3) e del valore dei beni pervenuti in successione, anche in riferimento al capo di condanna alle spese di lite.
Non si sono costituiti gli appellati nonostante la rituale notifica dell'atto di appello
(intervenuta in data 10.12.2024) all'indirizzo p.e.c. dei procuratori costituiti in primo grado.
Accolta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente alle somme eccedenti la quota ereditaria dell'appellante, è stata fissata dinanzi al Collegio l'udienza del 10.9.2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 351 – bis c.p.c., assegnando all'appellante il termine fino a 15 giorni prima della indicata udienza per il deposito di note conclusionali.
2.I primi due motivi di appello vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.
Con il primo motivo, l'appellante censura il tribunale per travisamento del fatto;
assume che la decisione del tribunale era fondata sull'erroneo presupposto che essa Parte_1 rivestisse la qualità di originaria garante, laddove era intervenuta in giudizio solo in qualità di erede di , deceduto nel corso del giudizio di primo grado;
invoca, dunque, la estraneità Per_1 ad un obbligo fideiussorio mai assunto;
precisa di non aver mai rivestito la qualità di socio.
Con il secondo motivo si duole della omessa motivazione sulla responsabilità del dante causa , presupposto della responsabilità di essa erede MA. Per_1
2.1-Il Tribunale ha così motivato:
Passando ad esaminare la posizione assunta dagli opponenti e Parte_3 [...]
, in qualità di erede di , - quali garanti che rivestivano la Parte_1 Persona_1
3 qualità di soci della debitrice principale e per i quali resta esclusa l'applicazione della disciplina consumeristica – va esaminata la contestazione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Di seguito, per verificare il contenuto del documento, il tribunale ha esaminato la fideiussione del 10.7.2000, che è quella sottoscritta, tra gli altri, da dante Persona_1 causa di Parte_1
2.2-Al di là di qualche imprecisione terminologica, è evidente che il tribunale ha sicuramente vagliato la posizione dei due fideiussori originariamente ingiunti ( e Pt_3
, che sono pacificamente e documentalmente soci della società debitrice Persona_1 principale, dando poi atto della posizione di MA, intervenuta in giudizio all'evidenza come erede di e non come garante originario. Per_1
Il richiamo alla qualità di socio contenuto in sentenza, è riferibile chiaramente, tra gli altri, alla posizione di con la conseguenza che la posizione di quest'ultimo Persona_1
è stata vagliata perché è stata esaminata la fideiussione che ha sottoscritto.
In definitiva, il Tribunale non ha affatto omesso l'esame della posizione di , Per_1 originario fideiussore, ed ha correttamente indicato MA quale erede, esaminando la sua posizione come intervenuta in riassunzione e prosecuzione.
3.Con il terzo motivo l'appellante si duole della violazione degli artt.752-754 c.c. a mente dei quali poteva rispondere dei debiti del dante causa al più nei Persona_1 limiti della sua quota ereditaria (1/3; altri eredi erano la madre ed il Parte_4 fratello che hanno preso parte al giudizio di primo grado sia come garanti Parte_3 in proprio sia come eredi di ), limitazione che doveva estendersi alla condanna alle Per_1 spese di lite.
3.1-Il motivo è fondato.
Va ribadito che, in dispositivo, il tribunale ha rigettato l'opposizione proposta da
e dimenticando che non ha proposto Parte_3 Parte_1 Parte_1 alcuna opposizione ad un decreto emesso nei suoi confronti, ma si è costituita in riassunzione in primo grado in conseguenza della interruzione del processo dichiarata per il decesso del proprio dante causa originario opponente e fideiussore ingiunto (che ha Persona_1 lasciato a sé superstiti la moglie ed i figli e Parte_4 Pt_3 Parte_1 solo i primi due a loro volta già ingiunti in proprio come garanti); ebbene, gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della propria quota ereditaria (artt. 752-754 c.c.).
4 E' indubbio che MA non ha mai assunto alcuna obbligazione fideiussoria Parte_3 in proprio (a differenza della madre e del fratello), sicché è intervenuta in giudizio solo in qualità di erede del padre , con la conseguenza che può rispondere del debito solo nei Per_1 limiti della propria quota ereditaria.
Inoltre, Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato "pro quota", in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del "de cuius", tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria (Cass. 3391 del 2023).
Ne consegue che il decreto ingiuntivo - che indica l'importo del debito nella totalità - va confermato perché emesso nei confronti del dante causa, precisando però che Parte_1 risponde nei limiti della sua quota ereditaria (1/3 dell'importo ingiunto di €
[...]
28.225,44, oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio).
4.Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza sulla sua ritenuta responsabilità illimitata, decisa senza tener conto della documentata accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, evenienza che, in ogni caso, limitava la sua responsabilità nei limiti del valore dei beni a lei stessa pervenuti.
4.1-Il motivo non è fondato con le seguenti precisazioni.
L'accettazione della eredità con beneficio di inventario non esclude la legittimazione passiva dell'erede ma ne limita la responsabilità nella fase esecutiva.
La Corte di Cassazione nella sentenza del 2012, n.13206 ha chiarito che “La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario - mediante la quale si realizza la separazione del patrimonio del defunto e la restrizione della responsabilità dell'erede intra vires hereditatis - è pur sempre dichiarazione di volere accettare l'eredità, sicché l'erede beneficiato acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni. Come tale, a differenza del chiamato che non abbia ancora accettato, il quale a norma dell'art. 486 cod. civ. sta in giudizio in rappresentanza dell'eredità, l'erede beneficiato
è legittimato in proprio a resistere e a contraddire, tant'è che l'eventuale pronuncia di condanna al pagamento dell'intero debito ereditario va emessa nei suoi confronti, salvo che, in concreto, la responsabilità andrà contenuta intra vires hereditatis nel caso in cui egli abbia fatto valere il beneficio, proponendo la relativa eccezione”.
5 Inoltre, se il fatto è documentato in atti, è liberamente invocabile dalla parte anche in appello ed è rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass. SS.UU. 2013, n. 10531; da ultimo Cass.
2020 n. 20531: L'erede che abbia accettato con beneficio di inventario, il quale sia convenuto dal creditore del "de cuius" che faccia valere per intero la sua pretesa, se vuole contenere
"intra vires" l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, deve far valere tale sua qualità - mediante una difesa che si configura in termini di eccezione in senso lato, invocabile liberamente anche nel giudizio di appello e rilevabile anche d'ufficio dal giudice - nel giudizio di cognizione;
in mancanza, la pronuncia giudiziale costituisce un titolo non più contestabile in sede esecutiva).
In altri termini, l'erede beneficiato è pur sempre erede e, come tale, successore del defunto anche nei debiti e legittimato passivo;
sul piano pratico, dunque, anche le esecuzioni immobiliari sono perfettamente ammissibili ed i cespiti eventualmente coinvolti, appartenenti al de cuius, sono sicuramente pignorabili ed espropriabili, ancorché sul ricavato il creditore potrà soddisfarsi soltanto entro i limiti del valore del bene pervenuto all'erede che eventualmente si opponga.
4.2-Tanto premesso, va solo chiarito, ad integrazione motivazionale, che ove la parte si sia costituita in giudizio come erede (art. 110 c.p.c.) accettante con beneficio di inventario
(art. 484 c.c.) e tale qualità sia documentata o non sia stata contestata (ovvero nel caso in cui tale qualità sia stata anche successivamente rilevata), le conseguenze della sua soccombenza sono ad essa riferibili nella qualità suddetta, indipendentemente da una espressa statuizione in sentenza sul punto, sicché quella parte non sarà tenuta oltre il valore dei beni ereditari a lei pervenuti, e ciò sia quanto all'efficacia della decisione fra le parti che ai fini delle eventuali attività relative alle successive vicende dell'eredità beneficiata(Cass. 2017 n. 9350), oltreché in relazione alle spese giudiziali (come desumibile dall'art. 94 c.p.c., Cass. 1977, n. 7713).
5.Il quinto motivo, riferibile alle spese di lite, è assorbito dall'evenienza che la riforma, anche parziale, della sentenza, travolge la liquidazione delle spese di lite per l'appellante.
6. In accoglimento del terzo motivo di appello, in parziale riforma della gravata sentenza
(punto n. 2 del dispositivo), va rigettata l'opposizione proposta da e per esso Persona_1 dai suoi eredi;
va confermato il decreto ingiuntivo n. 6779/2020 emesso dal Tribunale di
Napoli; va dichiarata erede che ha accettato con beneficio di inventario, Parte_1 obbligata nei limiti della propria quota ereditaria e del valore dei beni a lei pervenuti in successione.
7.Le spese del primo grado, come detto, sono travolte dalla riforma anche parziale della sentenza appellata;
tali spese vanno compensate per due terzi quanto al rapporto con la
[...]
[...] in ragione dell'esito della lite;
il residuo va posto a carico dell'erede beneficiata CP_9
MA calcolato nei valori medi in base all'impegno difensivo prestato, Parte_3 considerando il decisum nello scaglione inferiore € 5.200,01- € 26.000,00, applicando i parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, compensi liquidati nell'importo complessivo residuo di € 1.500,00 per tutte le fasi, e abbattimento della fase istruttoria in assenza di istruttoria orale;
ulteriormente precisando che il beneficio di inventario opererà in fase esecutiva anche in riferimento alle spese giudiziali (art. 94 c.p.c.,
Cass. 1977, n. 7713; 2017 n.9350; 2020 n. 20531).
Quanto alle spese del presente grado, si ricorda che il compito liquidatorio delle spese di lite da parte della Corte di Appello va svolto individuando la soccombenza non avuto riguardo alla sorte dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, ma al processo considerato unitariamente ex post, in base all'esito complessivo della lite decisa dal giudice d'appello; ebbene, nulla va disposto a carico dell'appellante, complessivamente parzialmente soccombente, sulle spese del presente grado, in mancanza di costituzione degli appellati.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.in accoglimento del terzo motivo di appello ed in parziale riforma della sentenza n.
5041/2024 pubblicata il 14.5.2024, resa dal Tribunale di Napoli,
a) rigetta l'opposizione proposta da e per esso dai suoi eredi e Persona_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 6779/2020 emesso dal Tribunale di Napoli;
b) dichiara erede che ha accettato con beneficio di inventario, Parte_1 obbligata nei limiti della propria quota ereditaria e del valore dei beni a lei pervenuti in successione;
c) compensa per 2/3 le spese di lite del primo grado di giudizio e condanna l'erede beneficiata al pagamento in favore della del residuo, Parte_1 Controparte_1 liquidato in complessivi € 1.500,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
d) conferma la sentenza nel resto;
2.nulla sulle spese del presente grado.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10.09.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa MA Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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