Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/04/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8373 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8373/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. GRAVINA LAURA, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Saffi, n. 16
e
(c.f. ), con l'avv. GRAVINA LAURA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Saffi, n. 16
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 21.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Rovato.
2. Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne pari nel complesso ad € 500,00, Per_1 assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo l'indice ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Tale somma verrà versata sino a che il figlio non sarà economicamente autosufficiente.
3. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo del Tribunale di Brescia del 14.07.2016 che qui di seguito si trascrive:
Spese per la salute:
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III)trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV)tickets sanitari;
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione:
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV)trasporto pubblico;
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: l) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola.
[Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.]
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attivita sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III)viaggi e vacanze. Le spese dovranno essere: documentate;
suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta”
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 15/03/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ROVATO (anno 2003, parte I^, n. 4) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 635/2024 del 31.10.2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse del figlio maggiorenne economicamente non indipendente.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
celebrato a Rovato (BS) il 15.3.2003, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2003, parte I^, n. 4;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 10.4.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti