CASS
Sentenza 27 aprile 2022
Sentenza 27 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2022, n. 16236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16236 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI NC NA nato il [...] -••",_'-'..;(\; avverso l'ordinanza del 16/11/2021 del TRIB. L di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
lette/se9tite le conclusioni del PG PERLA LORI Cei‘ frt 4:(,914P• udito ilMifensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 16236 Anno 2022 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 25/02/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata del 16.11.2021, il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame, in parziale accoglimento del gravame proposto dall'indagata BA CA SI, ha annullato il provvedimento impugnato, per difetto di gravità indiziaria, con riferimento al reato di associazione a delinquere ex art. 416 cod. pen. di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria, confermando, quanto ai restanti addebiti in contestazione - relativi a una serie di furti aggravati (di cui ai capi da 1 a 62) e al delitto di autoriciclaggio ex. art. 648 ter 1 cod. pen. (di cui al capo n. 64) - l'ordinanza del 22.10.2021, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale della medesima città, applicativa nei confronti della predetta della misura cautelare degli arresti domiciliari (nonché del sequestro preventivo di due autovetture stabilmente destinate alla commissione delle condotte criminose e intestate alla BA). In particolare, condividendo la valutazione espressa dal primo giudice della cautela, il Tribunale ha ritenuto in ogni caso persistente il concreto e attuale pericolo di recidiva in capo a BA CA SI derivante dalle caratteristiche e modalità esecutive dei furti in contestazione, tutti ai danni di supermercati - peraltro ammessi dall'indagata - sia sotto l'aspetto quantitativo, dato l'elevatissimo numero e la ravvicinatissima successione temporale degli stessi, sia sotto l'aspetto qualitativo della serialità, ritenuta indicativa di non comune abilità e destrezza. 2.Avverso la predetta ordinanza, ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, l'indagata, prospettando due motivi di impugnazione. 2.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen. e 163, comma 3, cod. pen. e la mancanza di motivazione quanto ai criteri di scelta della misura cautelare imposta, specificamente in riferimento alla natura e al grado delle esigenze cautelari da tutelare nel caso concreto e alla prognosi dell'entità della pena prevedibilmente irrogabile nel giudizio di cognizione, tenuto conto del limite di pena entro il quale può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale qualora il reato sia commesso da persona di età superiore agli anni diciotto, ma inferiore agli anni ventuno. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce l'erronea applicazione della legge processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) del codice di rito e la mancanza della motivazione ex. art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in riferimento al pericolo di reiterazione del reato e al requisito dell'attualità del pericolo medesimo, in quanto il provvedimento impugnato non si confronta con il dato relativo all'esclusione della gravità indiziaria con riferimento al reato associativo, che 2 comporta conseguenti ripercussioni sul giudizio valutativo in ordine alla sussistenza del pericolo di recidivanza specifica. Si contesta al Tribunale di aver confermato, con un percorso argomentativo illogico e fallace, la misura cautelare degli arresti domíciliari ritenendo sussistente un attuale pericolo di reiterazione del reato nonostante l'esclusione della gravità indiziaria quanto al reato associativo in contestazione. Il Tribunale non dà conto delle ripercussioni di tale esclusione quanto alla sussistenza del periculum di recidiva, ma si limita all'esame delle esigenze cautelari, senza intrecciare i due presupposti di applicabilità della cautela. In particolare, si evidenzia come, in realtà, escludendo la gravità indiziaria in ordine al reato associativo residuava la sola esistenza di un rapporto di collaborazione illecita tra i coindagati, sicchè il giudicante, dì fatto, annullando la valenza criminogena dello schema in forza del quale i beni alimentari asportati dai supermercati erano destinati alla successiva rivendita per il tramite del coindagato venditore ambulante Chiarolini, ridimensionava, di conseguenza, la gravità attribuita ai furti commessi. 3. Il ricorso, stante la tardività della richiesta di discussione orale avanzata dal ricorrente, è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 132 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta la carenza motivazionale in merito al possibile riconoscimento della sospensione condizionale della pena, ma il tribunale, in effetti, sia pure non soffermandosi specificamente sul punto, ha comunque evidenziato come nel caso di specie la gravità indiziaria inerisse a numerosissimi, pluriaggravati, furti, commessi ai danni di supermercati, di generi alimentari (in particolare grana padano, parmigiano reggiano, scatole di tonno e cioccolata) per quantitativi consistenti - che venivano poi in parte dirottati al rivenditore Chiarolini e in parte in Romania. Tali reati comportano, dice il Tribunale, 'la sussistenza di un pregnante ed attuale pericolo di recidiva' vista la commissione di ben 62 furti (di cui molti commessi nell'arco di una giornata), seriali, e commessi con non comune abitualità e destrezza. D'altronde. la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato (art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.) esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. U, Sentenza n. 1235 del 28/10/2010 Cc. (dep. 19/01/2011 ) Rv. 248866 - 01). Nello specifico, invero, il tribunale, ad indiretta conferma di quanto dal medesimo osservato in ordine alla persistenza del pericolo di recidiva pur in assenza del reato associativo, e del profondo radicamento dell'indagata nella scelta illecita compiuta, ha posto in evidenza come la stessa, pur dopo periodi di allontanamento dall'Italia e di permanenza in Romania, non 3 appena rientrata nel nostro paese, unitamente al correo, riprendesse a commettere con le medesime, ben rodate, modalità i furti in contestazione. Indi, ha concluso come fosse da ritenere <<evidentemente recessiva ogni valutazione in punto di giovane età ed incensuratezza della prevenuta, la cui azione illecita risulta connotata, nonostante tali dati formali, termini nient'affatto occasionali, ingenui improvvisati, bensì pienamente consapevoli e "maturi" non solo sotto il profilo materiale esecuzione dei furti ma anche quello, al primo correlato conseguenziale, capacità reperire canali smercio per refurtiva da rendere ancora più economicamente vantaggiosa propria attività». quindi tribunale afferma che deve ritenersi tuttora necessario mantenimento un presidio cautelare, correttamente individuato quello domiciliare dal g.i.p., apparendo prioritario l'imporre limite a quella libertà movimento l'indagata ha dimostrato sapere tanto abilmente sfruttare illeciti, alla luce degli stabili contatti con romania gode, contro misure meno contenitive affidate all'autodisciplina individuale appaiono allo stato grado assicurare efficacemente pericolo recidivanza. e' caso ricordare, infine, l'eventuale scelta definire procedimento mediante rito speciale, conseguente diminuzione pena irroganda, nel specie astrattamente ipotizzata, costituisce, peraltro, oggetto nell'ambito del giudizio prognostico inerente possibile fruizione beneficio sospensione condizionale (cfr. riguardo sez. 1, n. 36263 17 06 2020, rv. 280060 - 01 affermato tema applicazione o revoca delle cautelari personali, prognostica giudice circa concedibilità pena, richiesta dall'art. 27 5, comma 2-bis, cod. proc. pen., può tenere conto dell'eventuale diminuenti previste riti speciali richiedibili dall'imputato, assenza elementi consentono ritenere concretamente prevedibile l'accesso forme alternative definizione specie, confessione sembra essere stata tutto piena); ragionamento svolto, considerato attenuanti generiche fine giustificarsi una prognosi favorevole irrogabile superiore quale sarebbe concedibile appare, francamente, essersi spinto po' oltre quelle sono le previsioni dipendendo riconoscimento variabili preventivabili anticipatamente.
5.dalle ragioni sin qui esposte deriva declaratoria inammissibilità ricorso, consegue, legge, ex art. 606 condanna ricorrente pagamento spese procedimento, nonché, trattandosi causa determinata profili colpa emergenti medesimo atto impugnatorio, versamento, favore 4 cassa ammende, somma si ritiene equo congruo determinare euro 3.000,00 relazione entità questioni trattate.
p.q.m.
dichiara inammissibile ricorso processuali ammende. così deciso 25 02 2022. consigli r estensore ren se sa presidente>- ZI OS MI CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
lette/se9tite le conclusioni del PG PERLA LORI Cei‘ frt 4:(,914P• udito ilMifensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 16236 Anno 2022 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 25/02/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata del 16.11.2021, il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame, in parziale accoglimento del gravame proposto dall'indagata BA CA SI, ha annullato il provvedimento impugnato, per difetto di gravità indiziaria, con riferimento al reato di associazione a delinquere ex art. 416 cod. pen. di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria, confermando, quanto ai restanti addebiti in contestazione - relativi a una serie di furti aggravati (di cui ai capi da 1 a 62) e al delitto di autoriciclaggio ex. art. 648 ter 1 cod. pen. (di cui al capo n. 64) - l'ordinanza del 22.10.2021, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale della medesima città, applicativa nei confronti della predetta della misura cautelare degli arresti domiciliari (nonché del sequestro preventivo di due autovetture stabilmente destinate alla commissione delle condotte criminose e intestate alla BA). In particolare, condividendo la valutazione espressa dal primo giudice della cautela, il Tribunale ha ritenuto in ogni caso persistente il concreto e attuale pericolo di recidiva in capo a BA CA SI derivante dalle caratteristiche e modalità esecutive dei furti in contestazione, tutti ai danni di supermercati - peraltro ammessi dall'indagata - sia sotto l'aspetto quantitativo, dato l'elevatissimo numero e la ravvicinatissima successione temporale degli stessi, sia sotto l'aspetto qualitativo della serialità, ritenuta indicativa di non comune abilità e destrezza. 2.Avverso la predetta ordinanza, ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, l'indagata, prospettando due motivi di impugnazione. 2.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen. e 163, comma 3, cod. pen. e la mancanza di motivazione quanto ai criteri di scelta della misura cautelare imposta, specificamente in riferimento alla natura e al grado delle esigenze cautelari da tutelare nel caso concreto e alla prognosi dell'entità della pena prevedibilmente irrogabile nel giudizio di cognizione, tenuto conto del limite di pena entro il quale può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale qualora il reato sia commesso da persona di età superiore agli anni diciotto, ma inferiore agli anni ventuno. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce l'erronea applicazione della legge processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) del codice di rito e la mancanza della motivazione ex. art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in riferimento al pericolo di reiterazione del reato e al requisito dell'attualità del pericolo medesimo, in quanto il provvedimento impugnato non si confronta con il dato relativo all'esclusione della gravità indiziaria con riferimento al reato associativo, che 2 comporta conseguenti ripercussioni sul giudizio valutativo in ordine alla sussistenza del pericolo di recidivanza specifica. Si contesta al Tribunale di aver confermato, con un percorso argomentativo illogico e fallace, la misura cautelare degli arresti domíciliari ritenendo sussistente un attuale pericolo di reiterazione del reato nonostante l'esclusione della gravità indiziaria quanto al reato associativo in contestazione. Il Tribunale non dà conto delle ripercussioni di tale esclusione quanto alla sussistenza del periculum di recidiva, ma si limita all'esame delle esigenze cautelari, senza intrecciare i due presupposti di applicabilità della cautela. In particolare, si evidenzia come, in realtà, escludendo la gravità indiziaria in ordine al reato associativo residuava la sola esistenza di un rapporto di collaborazione illecita tra i coindagati, sicchè il giudicante, dì fatto, annullando la valenza criminogena dello schema in forza del quale i beni alimentari asportati dai supermercati erano destinati alla successiva rivendita per il tramite del coindagato venditore ambulante Chiarolini, ridimensionava, di conseguenza, la gravità attribuita ai furti commessi. 3. Il ricorso, stante la tardività della richiesta di discussione orale avanzata dal ricorrente, è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 132 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta la carenza motivazionale in merito al possibile riconoscimento della sospensione condizionale della pena, ma il tribunale, in effetti, sia pure non soffermandosi specificamente sul punto, ha comunque evidenziato come nel caso di specie la gravità indiziaria inerisse a numerosissimi, pluriaggravati, furti, commessi ai danni di supermercati, di generi alimentari (in particolare grana padano, parmigiano reggiano, scatole di tonno e cioccolata) per quantitativi consistenti - che venivano poi in parte dirottati al rivenditore Chiarolini e in parte in Romania. Tali reati comportano, dice il Tribunale, 'la sussistenza di un pregnante ed attuale pericolo di recidiva' vista la commissione di ben 62 furti (di cui molti commessi nell'arco di una giornata), seriali, e commessi con non comune abitualità e destrezza. D'altronde. la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato (art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.) esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. U, Sentenza n. 1235 del 28/10/2010 Cc. (dep. 19/01/2011 ) Rv. 248866 - 01). Nello specifico, invero, il tribunale, ad indiretta conferma di quanto dal medesimo osservato in ordine alla persistenza del pericolo di recidiva pur in assenza del reato associativo, e del profondo radicamento dell'indagata nella scelta illecita compiuta, ha posto in evidenza come la stessa, pur dopo periodi di allontanamento dall'Italia e di permanenza in Romania, non 3 appena rientrata nel nostro paese, unitamente al correo, riprendesse a commettere con le medesime, ben rodate, modalità i furti in contestazione. Indi, ha concluso come fosse da ritenere <<evidentemente recessiva ogni valutazione in punto di giovane età ed incensuratezza della prevenuta, la cui azione illecita risulta connotata, nonostante tali dati formali, termini nient'affatto occasionali, ingenui improvvisati, bensì pienamente consapevoli e "maturi" non solo sotto il profilo materiale esecuzione dei furti ma anche quello, al primo correlato conseguenziale, capacità reperire canali smercio per refurtiva da rendere ancora più economicamente vantaggiosa propria attività». quindi tribunale afferma che deve ritenersi tuttora necessario mantenimento un presidio cautelare, correttamente individuato quello domiciliare dal g.i.p., apparendo prioritario l'imporre limite a quella libertà movimento l'indagata ha dimostrato sapere tanto abilmente sfruttare illeciti, alla luce degli stabili contatti con romania gode, contro misure meno contenitive affidate all'autodisciplina individuale appaiono allo stato grado assicurare efficacemente pericolo recidivanza. e' caso ricordare, infine, l'eventuale scelta definire procedimento mediante rito speciale, conseguente diminuzione pena irroganda, nel specie astrattamente ipotizzata, costituisce, peraltro, oggetto nell'ambito del giudizio prognostico inerente possibile fruizione beneficio sospensione condizionale (cfr. riguardo sez. 1, n. 36263 17 06 2020, rv. 280060 - 01 affermato tema applicazione o revoca delle cautelari personali, prognostica giudice circa concedibilità pena, richiesta dall'art. 27 5, comma 2-bis, cod. proc. pen., può tenere conto dell'eventuale diminuenti previste riti speciali richiedibili dall'imputato, assenza elementi consentono ritenere concretamente prevedibile l'accesso forme alternative definizione specie, confessione sembra essere stata tutto piena); ragionamento svolto, considerato attenuanti generiche fine giustificarsi una prognosi favorevole irrogabile superiore quale sarebbe concedibile appare, francamente, essersi spinto po' oltre quelle sono le previsioni dipendendo riconoscimento variabili preventivabili anticipatamente.
5.dalle ragioni sin qui esposte deriva declaratoria inammissibilità ricorso, consegue, legge, ex art. 606 condanna ricorrente pagamento spese procedimento, nonché, trattandosi causa determinata profili colpa emergenti medesimo atto impugnatorio, versamento, favore 4 cassa ammende, somma si ritiene equo congruo determinare euro 3.000,00 relazione entità questioni trattate.
p.q.m.
dichiara inammissibile ricorso processuali ammende. così deciso 25 02 2022. consigli r estensore ren se sa presidente>- ZI OS MI CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE