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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/06/2025, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice dott.ssa Giuseppina
Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al n. 4899/2019 r.g., avente ad oggetto: richiesta di risarcimento del danno per inadempimento.
TRA
c.f: residente in [...] C.F._1 domicilio in Eboli (Sa) in Via Cioffi, 266 presso lo Studio dell' Avv. Daniela Di Maio c.f:
, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del C.F._2
presente atto;
- attore -
E
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Controparte_1 C.F._3
Mastrogiovanni, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, n. 34;
- convenuto -
Conclusioni: come da verbale di udienza del20.07.2024, celebrata con modalità telematico scritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, citava innanzi a questo Tribunale Parte_1
Controparte_1 In particolare, l'attore esponeva che, nel mese di ottobre dell'anno 2017, aveva contattato tramite un proprio parente l'odierno convenuto, al fine di far visionare per una eventuale riparazione il proprio veicolo d'epoca, il quale necessitava di piccoli interventi di sistemazione alla carrozzeria, compresi interventi di verniciatura.
Pertanto, secondo la prospettazione attorea, il convenuto si recava presso il garage sottostante l'abitazione dell'attore, già munito di carro attrezzi, visionava il veicolo dell'attore e stimava un lavoro per l'importo complessivo di € 2.500,00; l'attore, a fronte della summenzionata stima, accettava di far riparare il proprio veicolo, consentendo allo stesso di trasportarlo presso la propria carrozzeria.
Decorsi alcuni mesi, l'attore, recatosi presso la carrozzeria dell'odierno convenuto, constatava che il veicolo non solo non era stato sottoposto ai richiesti interventi di riparazione, ma addirittura era stato abbandonato in un terreno antistante la carrozzeria, lasciato completamente incustodito e sottoposto alle intemperie climatiche, che avevano causato il deterioramento dello stesso veicolo.
Dunque, l'attore provvedeva a costituire in mora il convenuto per mezzo di raccomandata spedita in data 06.10.2018, nonché ad espletare un tentativo di mediazione, invitandolo a provvedere al ristoro dei danni lamentati e periziati dal tecnico di parte, come da relazione in atti. Il tutto senza alcun esito.
Talchè, l'attore citava in giudizio il convenuto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
a) respinta ogni avversa domanda, eccezione e conclusione, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione e produzione del danno causato alla propria autovettura;
b) conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attore a seguito dei fatti di causa e per le ragioni indicate nell'atto di citazione, al pagamento della somma di € 15.000,00 o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre gli interessi legali maturati.
Si costituiva in giudizio il quale eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza Controparte_1
territoriale del Tribunale di Salerno (eccezione alla quale, nel prosieguo, rinunciava); nel merito, contestava i fatti come dedotti dall'attore e la insussistenza del contratto invocato da parte attrice;
eccepiva l'assenza di un preventivo e della pattuizione di un prezzo affinché potesse ritenersi perfezionato un contratto;
rilevava che alcun deterioramento si fosse verificato, atteso che il veicolo era rimasto, a suo dire, nelle medesime condizioni in cui era stato portato in officina;
che, ad ogni modo, spropositata si palesasse la richiesta di risarcimento di € 15.000,00. Contestava la perizia tecnica prodotta da parte attrice e, per quanto riguarda la richiesta di restituzione del veicolo, deduceva che la stessa fosse del tutto infondata, essendo stato, anzi, l'attore, più volte invitato a ritirare l'autovettura.
Precisava, in proposito, che prima di collocare il veicolo nel terreno antistante, aveva più volte contattato l'attore al fine di invitarlo a ritirare il veicolo, atteso che quest'ultimo non si era presentato, disattendendo gli accordi presi, presso l'officina al fine di concordare il preventivo, individuare gli interventi specifici da eseguire e regolare il pagamento di un acconto.
Invero, solo nel dicembre 2017, non recandosi l'attore in officina malgrado i solleciti del convenuto, quest'ultimo si recava presso l'abitazione dell'attore (rinvenendo la moglie, la quale provvedeva a metterlo telefonicamente in contatto con il marito), al fine di comunicargli che, qualora non avesse voluto procedere alla riparazione, avrebbe dovuto ritirare il veicolo (prima della fine dell'anno, attesa l'intenzione di chiudere la propria attività).
Nonostante il sollecito, l'attore non avrebbe manifestato alcuna volontà, né di ritirare il veicolo, né di procedere alla riparazione, lasciando che la stessa rimanesse nell'officina del convenuto senza alcuna disposizione. Nel gennaio 2018, poi, si sarebbe presso l'officina un soggetto che assumeva essere stato delegato al ritiro dell'autovettura; a tale soggetto fu spiegata tutta la vicenda, ma questi,
a dire del convenuto, anziché ritirare il veicolo, andò via dichiarando di non voler problemi.
Così, da gennaio 2018, la vettura continuava a rimanere nell'officina del convenuto e nel mese di luglio 2018, questi avrebbe reiterato telefonicamente all'attore l'invito di recarsi presso l'officina per ritirarla, in quanto non vi era più spazio. L'attore si sarebbe presentato a ritirare l'autovettura solo nel mese di settembre 2018, rifiutando, dopo averla vista, di portarla con sé, asserendo che la stessa non fosse stata ben custodita ed imputando al convenuto il suo danneggiamento.
La causa veniva istruita mediante raccoglimento dell'interrogatorio formale tanto dell'attore, quanto del convenuto, nonché mediante prova orale dei testi intimati dalle parti.
Terminata la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 25.11.2024, la stessa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In tema di inadempimento contrattuale, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Il contratto con il quale taluno si impegna a riparare un bene e a custodirlo sino alla riconsegna al proprietario è un contratto misto, atipico, che partecipa sia della natura del contratto d'opera che del contratto di deposito. Nel caso di specie, tuttavia, emerge una peculiarità, ovvero l'assenza di un accordo sui termini essenziali del contratto: emerge dagli atti che il convenuto, tutt'al più
(circostanza, comunque, da questi non confermata nei propri atti difensivi, come pure in sede di interrogatorio formale) si fosse limitato a fornire una stima di € 2.500,00 in relazione agli interventi necessari all'autovettura, senza, tuttavia, che fosse stato redatto un preventivo formale, né pattuito specificamente il prezzo finale. Questa circostanza assume rilevanza nella valutazione della sussistenza stessa del vincolo contrattuale. Invero, ai fini della configurazione di un contratto, è necessario l'accordo su tutti gli elementi essenziali, ivi incluso il corrispettivo, salvo che non sia possibile desumere la volontà delle parti di rimettere la determinazione di esso a criteri oggettivi o all'equità (volontà, nel caso di specie, non desumibile).
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda dell'attore appare infondata, in quanto il titolo della pretesa non può ritenersi provato. Anzitutto, in quanto, per le ragioni sopra esposte, non è possibile configurare un valido rapporto contrattuale tra le parti: i testi recano versioni discordanti in ordine al fatto che le parti avessero concordato un prezzo per le riparazioni a farsi e si contraddicono anche in ordine allo stato della vettura.
In ragione di tanto, non può bastare a far ritenere concluso il contratto d'opera per la riparazione dell'auto solo dalla circostanza che l'auto fu prelevata con il carro attrezzi dal convenuto, perché
l'attore avrebbe dovuto provare i termini dell'accordo, mai emersi. In secondo luogo, in quanto, pur sussistendo, comunque, un rapporto di deposito derivante dalla presa in consegna del veicolo da parte del convenuto, non può ritenersi sussistere una responsabilità in capo al convenuto per violazione degli obblighi di custodia, in quanto lo stesso (come da questi dichiarato in sede di interrogatorio formale e come, peraltro, confermato dallo stesso attore in sede di conferimento del proprio), prima di collocare l'autovettura al di fuori dell'officina, ha più volte contattato – e rintracciato – l'attore, avvisandolo e sollecitandolo al ritiro, avvenuto solo dopo diversi mesi, sicché, il convenuto è stato indotto a provvedere d una diversa sistemazione del veicolo proprio dalla condotta dell'odierno attore.
Né potrebbe ritenersi accoglibile la domanda di restituzione del veicolo, posto che l'attore avrebbe dovuto provare che tale restituzione gli fu negata, laddove, invece, è emerso che fu lui a non attivarsi per il ritiro del veicolo. Ad ogni modo, allegate alla consulenza tecnica in atti, vi sono unicamente le fotografie del veicolo al momento del ritiro (poi, non avvenuto) e non, pure, le fotografie attestanti lo stato del veicolo nell'epoca antecedente ai fatti di cui si discute. Il risarcimento deve essere commisurato ai danni effettivamente subiti dal veicolo a causa dell'inadeguata custodia, tenendo conto anche dello stato in cui era in precedenza. Nel caso di specie, non è dato stabilire con certezza quale fosse lo stato preesistente, tenendo anche conto che è pacifico, in quanto più volte affermato, da entrambe le parti, che, tra gli interventi da porre in essere, vi sarebbero dovuti essere anche interventi di verniciatura, oltre che di carrozzeria.
Non appare accoglibile la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. articolata dal convenuto.
Come noto, ai fini della condanna del soccombente ai sensi dell'articolo 96 del c.p.c. la temerarietà della lite ricorre quando sussiste la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione
(mala fede), ovvero quando vi è l'ignoranza colpevole in ordine a siffatta infondatezza, ciò che implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità quando sussista adeguata motivazione (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III, 27-10-2004, n.
20806).
Ai sensi dell'art. 96 c.p.c se “risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone, come noto, la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno (cfr.
Tribunale Massa, 14/06/2016, n. 594).
Orbene, nel caso di specie, non risultano dedotti elementi idonei a ritenere configurato l'elemento soggettivo né a ritenere configurato un danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e ss.mm,, tenendo conto del valore del disputatum e dei valori medi per tutte le voci.
P.Q.M.
Il tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Valiante, contrariis reiectis, così provvede:
1) Rigetta le domande;
2) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. articolata dal convenuto;
3) Condanna l'attore al rimborso in favore del convenuto delle spese di lite, che liquida in
€2.552,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Salerno, 23.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante