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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/11/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo Adriana
Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4484 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.LITRENTA MARIA Parte_1
AN , giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in VIA ROMA 17 87050 LAPPANO
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
CASTROVILLARI, presso la sede dell' , rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_2
LE AR e AT ER, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Riconoscimento di indennità di accompagnamento ed art 3
comma 3 l.104/92.
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di ricorso depositato in data 18.10.2024 e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- che presentava domanda alla Commissione Invalidi Civili per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di handicap ex art. 3 comma 3 L.104/92;
- che veniva sottoposta a visita medica dalla Commissione e veniva riconosciuta portatrice
di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/92 e non bisognevole dell'indennità di
accompagnamento;
- che avverso il predetto provvedimento presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n. 736/2023 al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto;
- che il CTU depositava relazione peritale riconoscendola invalido al 100% senza necessità
di accompagnamento e portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/92.
Non concordando con il parere del CTU adiva questo Tribunale e chiedeva il riconoscimento del diritto ai benefici di cui in premessa, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' ed eccepiva la decadenza del diritto e l'improponibilità del CP_1
ricorso per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite in mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152 disp. att. c.p.c.
La domanda attorea è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
Deve premettersi che i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, devono essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Nel caso di specie, le contestazioni mosse all'elaborato peritale si sostanziano in generiche censure di erroneità ed inadeguatezza senza evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente o specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. Passando al merito, occorre evidenziare che nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di accertamento preventivo – le cui conclusioni questo giudicante condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici - ha riconosciuto la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, di uno stato di invalidità totale senza la necessità di assistenza continua,
escludendo altresì l'handicap in situazione di gravità.
Dunque alla luce delle argomentazioni sopra svolte il ricorso proposto è inammissibile.
Quanto alle spese processuali, nonostante il principio della soccombenza, nulla può
statuirsi considerata la sussistenza delle condizioni di reddito di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c., come da documentazione in atti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- nulla per le spese di giudizio;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
Castrovillari, 21/11/2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Adriana Marilù Longo