Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 23/03/2026, n. 5333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5333 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05333/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13818/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13818 del 2025, proposto da Easy Job S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta De Petro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
dei provvedimenti di decadenza con riferimento ai seguenti nulla osta al lavoro subordinato richiesti dalla società ricorrente:
a) n. P-RM/L/Q/2023/104717 in favore del Sig. AS AS, notificato e conosciuto in data 15 agosto 2025,
b) n. P-RM/L/Q/2023/104581 in favore del Sig. OW Md Rajib, notificato e conosciuto in data 14 agosto 2025,
c) n. P-RM/L/Q/2023/104691 in favore del Sig. AH LI Hossain, notificato e conosciuto in data 15 agosto 2025,
d) n. P-RM/L/Q/2023/104645 in favore del Sig. Rahman Asikur, notificato e conosciuto in data 14 agosto 2025,
e) n. P-RM/L/Q/2023/104674 in favore del Sig. AR Md Mohon, notificato e conosciuto in data 15 agosto 2025,
f) n. P-RM/L/Q/2023/104855 in favore del Sig. HA NI MU, notificato e conosciuto in data 15 agosto 2025,
tutti pronunciati dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Roma;
- delle comunicazioni:
a. Prot. n. RM5608305697B202008/08/2024, di avvio del procedimento di revoca del nulla osta n. P-RM/L/Q/2023/104717, rilasciato in data 8 novembre 2023;
b. Prot. n. RM5608302458B202008/08/2024, di avvio del procedimento di revoca del nulla osta n. P-RM/L/Q/2023/104581, rilasciato in data 2 maggio 2023;
c. Prot. n. RM5608305048B202008/08/2024, di avvio del procedimento di revoca del nulla osta n. P-RM/L/Q/2023/104691, rilasciato in data 8 novembre 2023;
d. Prot. n. RM5608303852B202008/08/2024, di avvio del procedimento di revoca del nulla osta n. P-RM/L/Q/2023/104645, rilasciato in data 2 maggio 2023;
e. Prot. n. RM5608304513B202008/08/2024, di avvio del procedimento di revoca del nulla osta n. P-RM/L/Q/2023/104674, rilasciato in data 2 maggio 2023;
f. Prot. n. RM5608309025B202008/08/2024, di avvio del procedimento di revoca del nulla osta n. P-RM/L/Q/2023/104855, rilasciato in data 22 novembre 2023,
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 la dott.ssa SI ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Easy Job S.r.l. ha impugnato i provvedimenti di decadenza in epigrafe puntualmente emarginati, emessi dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso l’U.T.G. di Roma nelle date del 14 e del 15 agosto 2025, riferiti ai nulla osta per lavoro subordinato rilasciati nel 2023 su istanza del rappresentante legale della medesima società in favore di dei lavoratori sopra indicati.
2. I provvedimenti gravati sono motivati, ex art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999, in ragione dell’intervenuta decorrenza del termine di sei mesi dal rilascio dei relativi nulla osta da parte della Prefettura di Roma, senza che entro detto arco temporale sia seguito l’ingresso dei lavoratori in Italia, né che sia stata presentata la proposta di conversione nei termini di legge.
3. Avverso i gravati provvedimenti parte ricorrente ha dedotto i seguenti vizi di legittimità: violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, violazione dell’art. 3, commi 2 e 3, del D.L. 145/2024, violazione della circolare prot. n. 0009032 del 24 ottobre 2024, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà del provvedimento.
4. Parte ricorrente deduce, in particolare, che, seppure l’art. 31, comma 4, del d.P.R. citato preveda che la validità del nulla-osta “ è di sei mesi dalla data del rilascio stesso ”, il mancato rilascio del visto di ingresso da parte dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka nella specie non avrebbe dovuto essere imputata né alla società ricorrente, né ai lavoratori; difatti, dalla risposta ottenuta dalla ricorrente il 18 maggio 2025 dall’Ambasciata d’Italia in Bangladesh, valevole per tutti i lavoratori, era risultata l’impossibilità di ottenere il visto d’ingresso in ragione dell’intervenuta sospensione fino al completamento delle verifiche richieste da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione di competenza, come previsto dall’art. 3, comma 2, del D.L. n. 145/2024.
5. Con ordinanza collegiale n.7029 dell’11 dicembre 2025 questa Sezione ha onerato il Ministero dell’Interno del deposito di una relazione sui fatti di causa, anche in considerazione della risposta ricevuta dal ricorrente, in data 18 maggio 2025, dall’Ambasciata d’Italia in Bangladesh, ove si fa riferimento, circa l’impossibilità di rilasciare il visto, a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.L. n. 145/2024, con sospensione nelle more dell’efficacia dei provvedimenti gravati.
6. In data 5 dicembre 2025 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, la quale, nel chiedere la reiezione del ricorso, ha eccepito in primo luogo l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto cumulativamente per più lavoratori con riferimento a diversi provvedimenti di decadenza; con memoria depositata in data 13 marzo 2026, l’Amministrazione ha altresì dedotto che i nulla osta sono stati rilasciati nel 2023, che l’art.3, comma 2, del D.l. n. 145/2024 è entrato in vigore dall’11 ottobre 2024, “ dal momento del rilascio del nulla osta (avvenuto nel 2023) non vi era alcun impedimento formale al rilascio del visto ” e che la condotta contestata andrebbe imputata alla Rappresentanza Diplomatica di Dhaka e non anche alla Prefettura.
7. All’udienza pubblica del 17 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente, deve ritenersi ammissibile il ricorso cumulativo proposto, stante la connessione oggettiva e soggettiva tra gli atti impugnati, tutti basati su un’identica motivazione e riferiti allo stesso datore di lavoro.
9. Tanto premesso, nel merito il ricorso è fondato nei sensi di seguito esposti.
In particolare, va rilevato che, nonostante le espresse richieste di visto formulate dalla società ricorrente, i lavoratori non sono riusciti ad ottenere il visto dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka in ragione di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.L. n. 145/2024, il quale dispone che “ Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l’efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell’art. 22 D. Lgs. n. 286/1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma; nelle more della ricezione da parte dell’ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, (che è inviata) esclusivamente tramite l’apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi”.
10. Tanto considerato, la Prefettura di Roma, cui sono imputabili i provvedimenti di decadenza oggetto del gravame, in forza della citata disposizione normativa, nelle more delle dovute verifiche da effettuarsi da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione, (al più) avrebbe potuto dichiarare i nulla osta già rilasciati sospesi ex lege , ma non dichiararli decaduti per l’inutile decorso del termine di sei mesi; detto altrimenti, ove le verifiche non andranno a buon fine (nelle comunicazioni di avvio del procedimento di revoca allegate al ricorso si fa riferimento alla carenza di alcuni requisiti, a cui parte ricorrente ha risposto con controdeduzioni anch’esse in atti), l’atto da adottare sarà quello della revoca dei nulla osta in origine rilasciati, e non quello della decadenza, alla luce di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.L. cit.
11. In ragione di quanto sopra, i provvedimenti di decadenza impugnati risultano illegittimi e devono essere annullati ai fini della riapertura dei procedimenti attivati dalla società ricorrente, tesa alla verifica della permanenza dell’interesse del datore di lavoro, della ricognizione dello stato attuale della pratica di ingresso e degli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza (in questi stessi termini, di recente, Tar Marche, sez. II, sentenza n. 14/2026).
12. Le peculiarità della vicenda consentono di compensare le spese di lite, ad eccezione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate, salva la restituzione in favore di parte ricorrente del contributo unificato, da porsi a carico delle Amministrazioni resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
IE OV, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
SI ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI ON | IE OV |
IL SEGRETARIO