Articolo 107 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 106Articolo 108
Versione
6 maggio 1952
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Versione
29 aprile 1981
Art. 107.
(( (Classifica dei candidati). )) ((I concorrenti che abbiano conseguito nell'esame orale di cui al primo comma dell'articolo precedente una votazione media non inferiore a sei e che abbiano superato la prova di idoneita' di cui al secondo comma dello stesso articolo, sono classificati con graduatoria in base ai quozienti ottenuti dividendo la somma dei punti assegnati, a norma dell'art. 105 e dell'art. 106, per l'eta' dei concorrenti diminuita di 18.
I risultati del concorso devono constare da processo verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione.
Il direttore marittimo competente per territorio, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione nella corporazione dei piloti, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei.))
Entrata in vigore il 29 aprile 1981
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