Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00660/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04565/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4565 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Casale e Federico Maggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento del silenzio serbato dalla Prefettura di Napoli sull'istanza presentata in data 16/06/2025 contenente la diffida a concludere il procedimento di permanenza nella White List.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. BI Di NZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che -OMISSIS- ha proposto ricorso, notificato e depositato in data 15 settembre 2025, avverso il silenzio serbato dalla Prefettura di Napoli sull’istanza presentata in data 16 giugno 2025 ad oggetto la richiesta di definizione del procedimento di rinnovo dell’iscrizione nella White List ,
instaurato con la comunicazione dell’interesse a permanere nel relativo elenco del 6 ottobre 2017, e che l’Amministrazione intimata si è costituita per resistere al ricorso;
Rilevato che in data 16 dicembre 2025 l’Amministrazione resistente ha depositato la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli prot. n. -OMISSIS- contenente l’aggiornamento dell’iscrizione della ricorrente nella White List ;
Rilevato che in data 19 gennaio 2026 la ricorrente ha depositato la richiesta di passaggio in decisione, chiedendo, alla luce dell’avvenuto aggiornamento dell’iscrizione nella White List , la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite;
Considerato che a fronte della dichiarazione contenuta nella citata richiesta di passaggio in decisione di parte ricorrente il ricorso è senz’altro improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando più, alla luce di tale dichiarazione, alcun interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto di dovere liquidare le spese di lite a carico dell’Amministrazione e in favore di parte ricorrente, la quale ha ottenuto il richiesto aggiornamento della iscrizione solo dopo la proposizione del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, e condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in euro 1.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, oltre rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore degli avvocati Federico Maggio e Umberto Casale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
BI Di NZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI Di NZ | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.