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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 741/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DAVICO ALBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1859/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Ricorrente_1Y
Difeso da
CF_Difensore_2D
Rappresentato da ed elettivamente domiciliato presso avv.gnadianucera@pecstudio.it contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso contenziosotributario.bilancio@pec.regione.calabria.it
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
AN RT - [...]
ed elettivamente domiciliato presso antonino.quartuccio@avvocatirc.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010000227000 BOLLO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 349/2026 depositato il
01/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1859-2025 Ricorrente_1 impugnava intimazione di pagamento n. 09420249010000227000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria e ritualmente notificata in data 21.01.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione chiedeva all'odierna ricorrente, per quel che concerne i titoli di competenza di Codesta Corte di Giustizia adita, il pagamento della somma complessiva di € 396,45, quale somma dovuta in ragione del mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2013 e 2014.
Sviluppava motivi articolati e così concludeva: previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato per cui è causa;
- in via principale, nel merito, accolga il presente ricorso dichiarando la nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato, ovverosia dell'intimazione di pagamento n. 09420249010000227000, per i motivi sopra esposti;
Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari, come da atto di costituzione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contestando il ricorso e così concludendo:
Preliminarmente:
1) Dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità/nullità del ricorso notificato/promosso da parte ricorrente per omessa attestazione di conformità degli atti;
2) Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intempestiva impugnazione;
Nel merito, senza rinunciare alle eccezioni e richieste preliminari:
3) Dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato della Agenzia delle Entrate-
Riscossione nonché la regolarità di tutti gli atti e documenti atti emessi e notificati dalla stessa;
4) Rigettare, comunque, il ricorso di controparte poiché infondato in fatto ed in diritto;
5) In via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso relativamente alle contestazioni riguardanti l'attività di competenza dell'ente impositore, ritenere ed il recupero coattivo del credito de quo e conseguentemente dichiarare, con qualsiasi formula, che essa è esente da qualunque responsabilità e che non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori come per legge.
Si costituiva anche la Regione Calabria, contestando il ricorso e così concludendo:
1) nel merito dichiarare il ricorso infondato;
2) Condannare alle spese di soccombenza nel merito.
Con provvedimento in data 15.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria adita disponeva la trattazione del procedimento nel merito, con previsione di trattazione prioritaria dell'istanza di sospensione solo a fronte di reiterazione espressa dell'istanza medesima.
All'udienza del 30.01.2026 fissata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, in composizione monocratica, sulle conclusioni formulate, poneva la causa in decisione, pronunziando sentenza come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto deve dichiararsi infondato e per l'effetto deve essere rigettato.
In linea preliminare, si deve ritenere in ragione della narrativa articolata da parte ricorrente che il ricorso si limiti alla pretesa al recupero delle somme di cui alla cartella n. 09420180007376228000, notificata i l
21/05/2018, sottesa alla intimazione impugnata unitamente ad altre somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per le quali difetta la giurisdizione tributaria.
Pertanto le statuizioni devono considerarsi limitate alle somme dovute a titolo di tassa automobilistica
2013-2014.
Su tale premessa, si deve evidenziare come, su di una sequenza di atti interruttivi comprovati, da ultimo
Agenzia delle Entrate Riscossione abbia notificato in data 17.09.2024 a parte ricorrente intimazione di pagamento 094 2024 90039312 66/000 relativa alla cartella 09420180007376228000, recante le somme oggetto del presente giudizio.
Come è noto, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale, maturato precedentemente alla notifica di tale atto,
è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che,
a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme).
L'art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di «un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46
d.P.R. cit. nella versione precedente. A tal fine basti considerare che il vecchio art. 46 – intestato «avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni;
che, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo,
a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) analoga disposizione si trova nell'attuale art. 50 – intestato «termine per l'inizio dell'esecuzione» – il quale prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Non vi è dubbio, pertanto, che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.
P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n.
546 del 1992.Le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente
[…] è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n. 26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma
3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata
(facendo valere la sua sola nullità permancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come laprescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024,
n. 10736).
Il contribuente, pertanto, aveva l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione notificatogli in data 17.09.2024 per fare valere l'eventuale prescrizione del credito tributario maturata tra la data di notificazione dell'avviso di accertamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento all'avviso di accertamento che si assume che nemmeno sia stato notificato.
In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere con l'impugnazione della intimazione stessa, restando invece preclusa in sede di impugnazione di una successiva intimazione di pagamento, come nella specie, dalla quale inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione, triennale relativamente alla tassa automobilistica con riguardo al caso di specie.
Per completezza si osserva come il previo atto emesso dalla Regione Calabria sia stato regolarmente notificato con A.R. per compiuta giacenza, con invio di CAD, in data 27.10.2016.
Il ricorso deve pertanto dichiararsi infondato e per l'effetto deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo, con riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.lgs. 546/92 per Regione Calabria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della resistente Agenzia delle Entrate
Riscossione delle spese di giudizio che liquida in euro 143,00, oltre rimborso forfetario, IVA e cpa, se dovute come per legge, nonché in favore della Regione Calabria in euro 120,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DAVICO ALBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1859/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Ricorrente_1Y
Difeso da
CF_Difensore_2D
Rappresentato da ed elettivamente domiciliato presso avv.gnadianucera@pecstudio.it contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso contenziosotributario.bilancio@pec.regione.calabria.it
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
AN RT - [...]
ed elettivamente domiciliato presso antonino.quartuccio@avvocatirc.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010000227000 BOLLO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 349/2026 depositato il
01/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1859-2025 Ricorrente_1 impugnava intimazione di pagamento n. 09420249010000227000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria e ritualmente notificata in data 21.01.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione chiedeva all'odierna ricorrente, per quel che concerne i titoli di competenza di Codesta Corte di Giustizia adita, il pagamento della somma complessiva di € 396,45, quale somma dovuta in ragione del mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2013 e 2014.
Sviluppava motivi articolati e così concludeva: previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato per cui è causa;
- in via principale, nel merito, accolga il presente ricorso dichiarando la nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato, ovverosia dell'intimazione di pagamento n. 09420249010000227000, per i motivi sopra esposti;
Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari, come da atto di costituzione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contestando il ricorso e così concludendo:
Preliminarmente:
1) Dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità/nullità del ricorso notificato/promosso da parte ricorrente per omessa attestazione di conformità degli atti;
2) Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intempestiva impugnazione;
Nel merito, senza rinunciare alle eccezioni e richieste preliminari:
3) Dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato della Agenzia delle Entrate-
Riscossione nonché la regolarità di tutti gli atti e documenti atti emessi e notificati dalla stessa;
4) Rigettare, comunque, il ricorso di controparte poiché infondato in fatto ed in diritto;
5) In via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso relativamente alle contestazioni riguardanti l'attività di competenza dell'ente impositore, ritenere ed il recupero coattivo del credito de quo e conseguentemente dichiarare, con qualsiasi formula, che essa è esente da qualunque responsabilità e che non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori come per legge.
Si costituiva anche la Regione Calabria, contestando il ricorso e così concludendo:
1) nel merito dichiarare il ricorso infondato;
2) Condannare alle spese di soccombenza nel merito.
Con provvedimento in data 15.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria adita disponeva la trattazione del procedimento nel merito, con previsione di trattazione prioritaria dell'istanza di sospensione solo a fronte di reiterazione espressa dell'istanza medesima.
All'udienza del 30.01.2026 fissata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, in composizione monocratica, sulle conclusioni formulate, poneva la causa in decisione, pronunziando sentenza come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto deve dichiararsi infondato e per l'effetto deve essere rigettato.
In linea preliminare, si deve ritenere in ragione della narrativa articolata da parte ricorrente che il ricorso si limiti alla pretesa al recupero delle somme di cui alla cartella n. 09420180007376228000, notificata i l
21/05/2018, sottesa alla intimazione impugnata unitamente ad altre somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per le quali difetta la giurisdizione tributaria.
Pertanto le statuizioni devono considerarsi limitate alle somme dovute a titolo di tassa automobilistica
2013-2014.
Su tale premessa, si deve evidenziare come, su di una sequenza di atti interruttivi comprovati, da ultimo
Agenzia delle Entrate Riscossione abbia notificato in data 17.09.2024 a parte ricorrente intimazione di pagamento 094 2024 90039312 66/000 relativa alla cartella 09420180007376228000, recante le somme oggetto del presente giudizio.
Come è noto, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale, maturato precedentemente alla notifica di tale atto,
è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che,
a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme).
L'art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di «un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46
d.P.R. cit. nella versione precedente. A tal fine basti considerare che il vecchio art. 46 – intestato «avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni;
che, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo,
a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) analoga disposizione si trova nell'attuale art. 50 – intestato «termine per l'inizio dell'esecuzione» – il quale prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Non vi è dubbio, pertanto, che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.
P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n.
546 del 1992.Le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente
[…] è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n. 26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma
3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata
(facendo valere la sua sola nullità permancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come laprescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024,
n. 10736).
Il contribuente, pertanto, aveva l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione notificatogli in data 17.09.2024 per fare valere l'eventuale prescrizione del credito tributario maturata tra la data di notificazione dell'avviso di accertamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento all'avviso di accertamento che si assume che nemmeno sia stato notificato.
In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere con l'impugnazione della intimazione stessa, restando invece preclusa in sede di impugnazione di una successiva intimazione di pagamento, come nella specie, dalla quale inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione, triennale relativamente alla tassa automobilistica con riguardo al caso di specie.
Per completezza si osserva come il previo atto emesso dalla Regione Calabria sia stato regolarmente notificato con A.R. per compiuta giacenza, con invio di CAD, in data 27.10.2016.
Il ricorso deve pertanto dichiararsi infondato e per l'effetto deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo, con riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.lgs. 546/92 per Regione Calabria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della resistente Agenzia delle Entrate
Riscossione delle spese di giudizio che liquida in euro 143,00, oltre rimborso forfetario, IVA e cpa, se dovute come per legge, nonché in favore della Regione Calabria in euro 120,00 oltre accessori come per legge.