Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 741
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato

    Il ricorso è stato dichiarato infondato in quanto la prescrizione del credito fiscale, se maturata precedentemente alla notifica dell'atto di intimazione, doveva essere fatta valere con l'impugnazione di quest'ultimo, atto che è stato notificato in data 17.09.2024. La notifica di un precedente atto della Regione Calabria è avvenuta in data 27.10.2016.

  • Altro
    Sospensione dell'efficacia esecutiva

    La Corte ha disposto la trattazione del procedimento nel merito, con previsione di trattazione prioritaria dell'istanza di sospensione solo a fronte di reiterazione espressa dell'istanza medesima. Successivamente, il ricorso è stato rigettato nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 741
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 741
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo