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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/06/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4584/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 4584/2024 r.g.
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott. Daniele Martino sono comparsi:
Per l'avv. CEPRINI GIULIA;
per nessuno è comparso. Parte_1 Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Ceprini precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo. Per la quantificazione delle spese si rimette al D.M. n° 55/2014 nonché il riconoscimento delle spese di mediazione (spese vive € =191,52=).
Si procede con la discussione orale.
Il Giudice,
terminata la discussione si ritira in camera di consiglio per la decisione e l'emissione della sentenza che avverrà con deposito in cancelleria.
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 1 di 5 N. 4584/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4584/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CEPRINI GIULIA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA BUSACCHI 13, 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. CEPRINI
GIULIA
ATTORE/I
contro
(C.F. ), contumace. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice citava in giudizio, avanti al Tribunale
di Bologna, il sig. al fine di sentirlo condannare al pagamento delle somme Controparte_1
asseritamente dovute a titolo di compensi professionali per la difesa in due giudizi svolti avanti al presente foro.
pagina 2 di 5 In particolare, l'odierna ricorrente riferiva che nell'agosto 2020 il convenuto si era alla stessa rivolto nel procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
e nel procedimento di separazione giudiziale dalla moglie Persona_1 CP_2
Nel primo procedimento, tenutosi davanti al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna a
Bologna, rubricato con il n° 2378/2017 R.G. e terminato con il decreto definitivo del 12 novembre 2021
l'avv. aveva assistito “giudizialmente il sig. e svolgeva per lui, a seguito di numerose ed Pt_1 CP_1
impegnative sessioni e consultazioni con il cliente, numerosi incontri con i Servizi Sociali in modo da aiutare il
cliente a recuperare il rapporto con la minore e favorire la responsabilità genitoriale, come dimostrano le
numerose comunicazioni che si producono (doc. 1)”.
Nel secondo procedimento, tenutosi davanti al Tribunale ordinario di Bologna, l'avv. Pt_1
aveva assistito il sig. nella procedura di separazione giudiziale dalla sig.ra CP_1 [...]
n° 11503/2020 R.G., “svolgendo intensa attività difensiva giudiziale e stragiudiziale, tanto che CP_2
proprio grazie agli sforzi del difensore la separazione da giudiziale è stata convertita in consensuale, come pure si
evince dalla sentenza 22/11/2021 emessa a seguito di conclusioni congiunte delle parti (cfr. doc. 2)”.
Riferiva la ricorrente che si era trattato di attività molto complessa sia a causa della conflittualità
tra le parti , sia per la difficoltà nel rapportarsi con i Servizi Sociali a cui era Parte_2
stato dato l'affidamento della figlia e, sia per l'intreccio delle vicende penali insieme alle Per_1
controversie di carattere civilistico (cfr. doc. 3).
L'esito dei procedimenti era stato positivo in quanto nel procedimento di decadenza della responsabilità genitoriale grazie all'intervento dell'avv. il Tribunale dei Minori di Bologna Pt_1
aveva disposto nel decreto definitivo del 12 novembre 2021 la revoca della sospensione del convenuto dalla responsabilità genitoriale (cfr. doc. 2, sentenza n° 2817/2021 del Tribunale dei Minori di
Bologna) mentre nel secondo procedimento l'intervento della ricorrente aveva avuto un esito favorevole per il convenuto in quanto la separazione da giudiziale era stata convertita in consensuale con vantaggi sia in termini di risultato umano sia economici.
Al termine dei detti procedimenti l'avv. inoltrava al convenuto le proprie note pro forma il Pt_1
quale nulla le corrispondeva a titolo di compenso professionale nonostante i numerosi solleciti.
La ricorrente depositava quindi il presente ricorso con cui chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
pagina 3 di 5 1) accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto attività professionale nell'interesse del sig.
[...]
, nato a [...] il [...], cf. e per l'effetto condannarlo CP_1 C.F._2
al pagamento della somma complessiva di € 4.800,00 oltre rimborso spese generali (15%), cassa forense 4% come
per legge;
2) Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali (15%), cpa (4%) oltre IVA come per legge
per il presente procedimento e anche per il procedimento di mediazione a cui il non si è CP_1
presentato nonostante la regolare convocazione”.
Non si costituiva l'odierno convenuto e, dichiarata la contumacia all'udienza del 29 ottobre 2024,
la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
all'udienza del 12 giugno 2025.
Deve rilevarsi come l'attrice abbia documentato di aver svolto l'attività descritta nel ricorso. In
particolare, coi documenti 1A ed 1B è stata prodotta tutta la documentazione afferente il procedimento avanti al Tribunale dei Minori di Bologna mentre col documento 2 è stata prodotta la documentazione del procedimento di separazione giudiziale instaurato sempre avanti al Tribunale di
Bologna.
Vi è pertanto prova dell'attività professionale svolta dall'attrice e, dovrà riconoscersi, sulla base delle tariffe professionali previste dal D.M. n° 55/2014 la somma richiesta di € =4.800,00=, somma da ritenersi congrua per l'attività complessivamente espletata (due procedimenti), oltre gli accessori di legge per complessivi € =5.740,80=.
Alla soccombenza consegue il rimborso delle spese di lite del presente procedimento, ivi comprese quelle per la mediazione, e da liquidarsi, quanto a quelle giudiziali, limitatamente alla fase studio, introduttiva e decisoria non essendo stata espletata attività istruttoria. La quantificazione degli onorari della fase giudiziale deve avvenire sulla base del D.M. n° 55/2014 nella misura minima stante la semplicità del giudizio e la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, sez. III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 4584/2024 R.G., così provvede:
- condanna a pagare a la somma di € =5.740,80= Controparte_1 Parte_1
oltre interessi ex art. 1282 c.c. dalla sentenza al saldo;
pagina 4 di 5 - condanna a rimborsare a le spese per la Controparte_1 Parte_1
procedura di mediazione espletata per il presente giudizio da liquidarsi in € =191,52= per spese ed €
=300.00= per onorari oltre I.V.A. (22%), C.P.A. (4%) e rimborso spese generali (15%);
- condanna a rimborsare a le spese del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio da liquidarsi in € =264,00= per spese ed € =1.700,00= per onorari oltre I.V.A. (22%), C.P.A.
(4%) e rimborso spese generali (15%).
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., allegata al verbale d'udienza e pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 4584/2024 r.g.
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott. Daniele Martino sono comparsi:
Per l'avv. CEPRINI GIULIA;
per nessuno è comparso. Parte_1 Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Ceprini precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo. Per la quantificazione delle spese si rimette al D.M. n° 55/2014 nonché il riconoscimento delle spese di mediazione (spese vive € =191,52=).
Si procede con la discussione orale.
Il Giudice,
terminata la discussione si ritira in camera di consiglio per la decisione e l'emissione della sentenza che avverrà con deposito in cancelleria.
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 1 di 5 N. 4584/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4584/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CEPRINI GIULIA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA BUSACCHI 13, 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. CEPRINI
GIULIA
ATTORE/I
contro
(C.F. ), contumace. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice citava in giudizio, avanti al Tribunale
di Bologna, il sig. al fine di sentirlo condannare al pagamento delle somme Controparte_1
asseritamente dovute a titolo di compensi professionali per la difesa in due giudizi svolti avanti al presente foro.
pagina 2 di 5 In particolare, l'odierna ricorrente riferiva che nell'agosto 2020 il convenuto si era alla stessa rivolto nel procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
e nel procedimento di separazione giudiziale dalla moglie Persona_1 CP_2
Nel primo procedimento, tenutosi davanti al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna a
Bologna, rubricato con il n° 2378/2017 R.G. e terminato con il decreto definitivo del 12 novembre 2021
l'avv. aveva assistito “giudizialmente il sig. e svolgeva per lui, a seguito di numerose ed Pt_1 CP_1
impegnative sessioni e consultazioni con il cliente, numerosi incontri con i Servizi Sociali in modo da aiutare il
cliente a recuperare il rapporto con la minore e favorire la responsabilità genitoriale, come dimostrano le
numerose comunicazioni che si producono (doc. 1)”.
Nel secondo procedimento, tenutosi davanti al Tribunale ordinario di Bologna, l'avv. Pt_1
aveva assistito il sig. nella procedura di separazione giudiziale dalla sig.ra CP_1 [...]
n° 11503/2020 R.G., “svolgendo intensa attività difensiva giudiziale e stragiudiziale, tanto che CP_2
proprio grazie agli sforzi del difensore la separazione da giudiziale è stata convertita in consensuale, come pure si
evince dalla sentenza 22/11/2021 emessa a seguito di conclusioni congiunte delle parti (cfr. doc. 2)”.
Riferiva la ricorrente che si era trattato di attività molto complessa sia a causa della conflittualità
tra le parti , sia per la difficoltà nel rapportarsi con i Servizi Sociali a cui era Parte_2
stato dato l'affidamento della figlia e, sia per l'intreccio delle vicende penali insieme alle Per_1
controversie di carattere civilistico (cfr. doc. 3).
L'esito dei procedimenti era stato positivo in quanto nel procedimento di decadenza della responsabilità genitoriale grazie all'intervento dell'avv. il Tribunale dei Minori di Bologna Pt_1
aveva disposto nel decreto definitivo del 12 novembre 2021 la revoca della sospensione del convenuto dalla responsabilità genitoriale (cfr. doc. 2, sentenza n° 2817/2021 del Tribunale dei Minori di
Bologna) mentre nel secondo procedimento l'intervento della ricorrente aveva avuto un esito favorevole per il convenuto in quanto la separazione da giudiziale era stata convertita in consensuale con vantaggi sia in termini di risultato umano sia economici.
Al termine dei detti procedimenti l'avv. inoltrava al convenuto le proprie note pro forma il Pt_1
quale nulla le corrispondeva a titolo di compenso professionale nonostante i numerosi solleciti.
La ricorrente depositava quindi il presente ricorso con cui chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
pagina 3 di 5 1) accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto attività professionale nell'interesse del sig.
[...]
, nato a [...] il [...], cf. e per l'effetto condannarlo CP_1 C.F._2
al pagamento della somma complessiva di € 4.800,00 oltre rimborso spese generali (15%), cassa forense 4% come
per legge;
2) Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali (15%), cpa (4%) oltre IVA come per legge
per il presente procedimento e anche per il procedimento di mediazione a cui il non si è CP_1
presentato nonostante la regolare convocazione”.
Non si costituiva l'odierno convenuto e, dichiarata la contumacia all'udienza del 29 ottobre 2024,
la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
all'udienza del 12 giugno 2025.
Deve rilevarsi come l'attrice abbia documentato di aver svolto l'attività descritta nel ricorso. In
particolare, coi documenti 1A ed 1B è stata prodotta tutta la documentazione afferente il procedimento avanti al Tribunale dei Minori di Bologna mentre col documento 2 è stata prodotta la documentazione del procedimento di separazione giudiziale instaurato sempre avanti al Tribunale di
Bologna.
Vi è pertanto prova dell'attività professionale svolta dall'attrice e, dovrà riconoscersi, sulla base delle tariffe professionali previste dal D.M. n° 55/2014 la somma richiesta di € =4.800,00=, somma da ritenersi congrua per l'attività complessivamente espletata (due procedimenti), oltre gli accessori di legge per complessivi € =5.740,80=.
Alla soccombenza consegue il rimborso delle spese di lite del presente procedimento, ivi comprese quelle per la mediazione, e da liquidarsi, quanto a quelle giudiziali, limitatamente alla fase studio, introduttiva e decisoria non essendo stata espletata attività istruttoria. La quantificazione degli onorari della fase giudiziale deve avvenire sulla base del D.M. n° 55/2014 nella misura minima stante la semplicità del giudizio e la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, sez. III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 4584/2024 R.G., così provvede:
- condanna a pagare a la somma di € =5.740,80= Controparte_1 Parte_1
oltre interessi ex art. 1282 c.c. dalla sentenza al saldo;
pagina 4 di 5 - condanna a rimborsare a le spese per la Controparte_1 Parte_1
procedura di mediazione espletata per il presente giudizio da liquidarsi in € =191,52= per spese ed €
=300.00= per onorari oltre I.V.A. (22%), C.P.A. (4%) e rimborso spese generali (15%);
- condanna a rimborsare a le spese del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio da liquidarsi in € =264,00= per spese ed € =1.700,00= per onorari oltre I.V.A. (22%), C.P.A.
(4%) e rimborso spese generali (15%).
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., allegata al verbale d'udienza e pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
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