Articolo 13 della Legge 23 aprile 2003, n. 109
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5 giugno 2003
Art. 13. 1. All' articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, lettera c), le parole: "propedeutico all'avanzamento al grado di ministro plenipotenziario" sono soppresse;
b) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
"L'Amministrazione puo' autorizzare i funzionari diplomatici, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, studi in materie di interesse per l'Amministrazione stessa. Durante tale periodo ai funzionari diplomatici cosi' autorizzati non viene corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo viene considerato utile ai fini dell'anzianita' di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. Il funzionario e' tenuto a versare all'Amministrazione l'importo dei contributi e delle ritenute a suo carico, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettantegli. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non piu' di dieci funzionari contemporaneamente".
Nota all'art. 13:
- Si riporta l'art. 102 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 102 (Formazione e aggiornamento professionale). - L'amministrazione degli affari esteri provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale diplomatico nel corso dell'intera carriera.
In particolare, essa organizza per il personale in servizio a Roma i seguenti corsi collegati alla progressione in carriera:
a) corso di formazione professionale per i funzionari diplomatici in prova, della durata di nove mesi, coincidente con il periodo di prova;
b) corso di aggiornamento per i segretari di legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi, propedeutico all'avanzamento al grado di consigliere di legazione;
c) corso di aggiornamento per i consiglieri di ambasciata, della durata complessiva di almeno tre mesi, [propedeutico all'avanzamento al grado di Ministro plenipotenziario.].
I corsi previsti dal primo comma del presente articolo si svolgono a cura dell'istituto diplomatico, in eventuale collaborazione con la scuola superiore della pubblica amministrazione nonche' con altre strutture per la loro esecuzione. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i contenuti e le modalita' di svolgimento di tali corsi miranti ad assicurare l'aggiornamento dei funzionari diplomatici ai diversi livelli in relazione agli argomenti ritenuti prioritari dall'amministrazione, tramite approfondimenti di natura teorica, nonche' contatti con istituzioni, enti locali, settore privato ed imprenditoriale e mezzi di informazione. Durante lo svolgimento dei corsi il personale e' esentato dal servizio negli uffici dell'amministrazione.
L'amministrazione provvede ad organizzare per il personale diplomatico destinato ad una sede estera adeguate attivita' di preparazione ed informazione, di una durata complessiva non superiore a due mesi. Tale personale e' autorizzato ad assentarsi dalla sede estera senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i contenuti e le modalita' di svolgimento delle attivita' previste nel presente comma con la previsione in particolare di un periodo di approfondimento tematico presso la Direzione generale competente per il Paese o l'organizzazione internazionale di destinazione, nonche' di contatti con istituzioni, enti o centri di ricerca che trattano questioni rilevanti per i rapporti fra l'Italia e il Paese o l'organizzazione internazionale di destinazione.
Per il personale diplomatico che viene richiamato a Roma dal servizio all'estero sono previste apposite attivita' di aggiornamento, a cura dell'istituto diplomatico, sulla evoluzione legislativa, politica, economica e culturale in Italia, con particolare riferimento agli specifici compiti che il funzionario e' chiamato a svolgere presso l'amministrazione centrale.
L'amministrazione puo' inviare, con trattamento di missione, funzionari diplomatici a seguire studi in materie particolari in Italia o all'estero per la durata massima di un anno. Possono essere destinati a seguire i predetti studi non piu' di dieci funzionari contemporaneamente.
L'Amministrazione puo' autorizzare i funzionari diplomatici, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, studi in materie di interesse per l'Amministrazione stessa. Durante tale periodo ai funzionari diplomatici cosi' autorizzati non viene corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo viene considerato utile ai fini dell'anzianita' di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. Il funzionario e' tenuto a versare all'Amministrazione l'importo dei contributi e delle ritenute a suo carico, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettantegli. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non piu' di dieci funzionari contemporaneamente».
Entrata in vigore il 5 giugno 2003
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