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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 3882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3882 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n.2456/2024 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere pubblicata il 13 giugno 2024 iscritto al n. 249/2025 r.g.a.c.c., pendente
TRA
Parte_1
Part ( ) (C.F. , con sede in Milano, via Domenichino n. 5 (all. A),
[...] P.IVA_1 in persona del Procuratore dott. rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parte_2
Bonalume (C.F.: C.F._1
AP PELLA N TE
E
, in persona del Direttore Generale Controparte_1
Dott. (C.F. ) quale legale rapp.te pro tempore, Controparte_2 C.F._2 con sede in , Via Unità Italiana n. 28, C.F. e P. IVA , rappresentata CP_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv.to Elisabetta Balletta (CF C.F._3
APP ELLA TA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Parte_1 deducendo di essere divenuta titolare, in virtù di diversi contratti di cessione pro soluto, di crediti nei confronti della convenuta pari ad euro 1.830.716,53 per sorte capitale oltre interessi di mora portati dalle fatture delle società fornitrici nei confronti della
[...]
e della confluite nella Controparte_3 Controparte_4
; in via subordinata formulava anche richiesta di Controparte_1 pagamento ex art. 2041 c.c.
Chiedeva pertanto l'accertamento del credito e la condanna al pagamento di euro
1.830.716,53 oltre interessi di mora ed in subordine la condanna al pagamento di ogni diversa somma dovuta a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.
La convenuta costituendosi ha eccepito l'improcedibilità della domanda, la nullità della citazione e nel merito ha chiesto il rigetto deducendo il difetto di legittimazione attiva della l'omesso deposito dei contratti e delle fatture, la Parte_1 mancanza di prova dell'accettazione della cessione dei crediti da parte dell'ente e concludeva chiedendo in via preliminare l'improcedibilità e la nullità dell'atto di citazione e nel merito il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 2456/2024 pubblicata il 13 giugno 2024 il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere rigettava le domande ritenendo non provata la sussistenza di contratti tra l'ente e parte attrice e infondata la richiesta di indennizzo ex art. 2041 c.c.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la (già Pt_1 Parte_1 che ha dedotto che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto necessaria la forma scritta dei contratti, in contrasto con quanto previsto dal D. Lgs.231/2002 e dal D.Lgs. 192/2012; che la prova della esistenza dei contratti poteva essere desunta anche da comportamenti concludenti;
che la documentazione in atti era sufficiente a fornire la prova della sussistenza dei crediti azionati;
che la sentenza ingiustamente aveva condannato la
[...] al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza appellata e, in via pregiudiziale la rimessione alla Corte di Giustizia Europea della questione della necessità della forma scritta ai fini della formalizzazione dei rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione
e nel merito la condanna al pagamento di quanto dovuto per sorte capitale e interessi.
Si costituiva la che reiterava le proprie eccezioni, Controparte_1 ritenendo insussistenti i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
Europea e nel merito l'infondatezza della domanda.
2 Alla prima udienza del 17 giugno 2025 stante la mancata comparizione dell'appellante la
Corte ha rinviato all'udienza del 1°luglio 2025 ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
All'udienza del 1°luglio 2025 l'appellante non è comparso nonostante la regolare comunicazione del rinvio in data 17 giugno 2025.
Non può infatti ritenersi presente il procuratore dell'appellante che si è limitato a depositare note di trattazione scritta, pur in assenza di un provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Va pertanto dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
La Corte non ignora l'esistenza di un orientamento di legittimità che sostiene l'applicazione dell'art. 181 c.p.c., in luogo dell'art. 348 c.p.c., in caso di mancata comparizione di entrambe le parti fin dalla prima udienza;
tuttavia, tale orientamento non appare condivisibile per le seguenti ragioni:
- l'art. 348 comma 2° c.p.c. riguarda tutti i casi in cui l'appellante non compaia alla prima udienza e non solo quelli in cui alla mancata comparizione dell'appellante si accompagni la comparizione dell'appellato, come si evince dalla formulazione della norma che fa riferimento al comportamento del solo appellante;
- ciò appare ancor più evidente ove si raffronti l'art. 348 c.p.c. con l'art. 181 c.p.c., che espressamente distingue l'ipotesi della mancata comparizione di entrambe le parti
(comma 1°), da quella di mancata comparizione del solo attore (comma 2°);
- l'art. 359 c.p.c. dispone che le norme dettate per il procedimento di primo grado si applicano anche al giudizio di appello, se non sono incompatibili con quelle contenute nel capo II del titolo III del libro II;
la disciplina dell'art. 348 c.p.c., per quanto appena esposto, appare completa, così che, neppure in base all'art. 359 c.p.c., potrebbe giustificarsi l'applicazione dell'art. 181 c.p.c.;
- irrilevante è poi l'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2016 che, nel rigettare la questione di legittimità dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002 (che prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di improcedibilità dell'appello e non anche in caso di estinzione ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c. del giudizio di secondo grado, determinando in tal modo un'ingiustificata disparità di trattamento), ha richiamato l'orientamento di legittimità che qui non si condivide, dal momento che la Consulta si è limitata a prendere atto dell'esistenza di tale orientamento, senza tuttavia esprimere alcuna valutazione in ordine alla condivisibilità dello stesso;
3 - neppure potrebbe sostenersi che, applicando l'art. 348 c.p.c. in ogni caso di mancata comparizione dell'appellante alle prime due udienze, si determinerebbe la disparità di trattamento prospettata nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale che ha dato luogo alla pronuncia appena richiamata, dal momento che l'appellante ha sempre la possibilità di evitare il raddoppio del contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater. d.P.R. 115/2002, comparendo solo alla prima udienza e dando luogo, in tal modo, all'applicazione, alle udienze successive, dell'art. 309 c.p.c.
Per tutte le ragioni esposte, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'appello.
Considerate poi le ragioni di tale decisione, adottata in contrasto con il suddetto orientamento della Suprema Corte, seguendo il quale le spese del processo d'appello sarebbero rimaste a carico delle parti che le hanno anticipate, sussistono, ad avviso di questa Corte d'Appello, i presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c. (come risultante per effetto della sua parziale illegittimità costituzionale dichiarata dalla Corte Costituzionale con la sua sentenza n.
77/2018) per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione della dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2456/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata il 13 giugno
2024:
1. dichiara l'improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.;
2. compensa tra le parti integralmente le spese del presente grado di giudizio;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 1°luglio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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