Art. 24.
Sono devoluti alla commissione prevista dall'articolo 14 i ricorsi che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino pendenti presso la commissione centrale di cui all' articolo 13 della legge 29 aprile 1940, n. 496 .
Sono devoluti alla commissione prevista dall'articolo 14 i ricorsi che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino pendenti presso la commissione centrale di cui all' articolo 13 della legge 29 aprile 1940, n. 496 .