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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA c.d. mista svolta in presenza e mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS ai sensi dell'art. 127 bis comma 2 c.p.c. N.R.G. 955/2024 Oggi 6 marzo 2025, alle ore 11:06 innanzi al Dott. Francesco Manfredi, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: È collegato da remoto per l'avv. PERDICHIZZI GIANLUCA, la cui identità è verificata Parte_1 dal giudice sulla base della sua dichiarazione/per conoscenza personale. Per è presente l'avv. ROSA CARAVELLI, giusta delega in Controparte_1 CP_ atti esibita in udienza. E' presente l'avv. TARZIA ROBERTO MARIO collegato da remoto, per Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. Il Giudice richiama l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Contesta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva avversaria. Eccepisce la decadenza dalla domanda riconvenzionale di per introdurre profili di quantum debeatur CP_1 come da motivazione delle sentenze della Corte d'Appello prodotte. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. si CP_1 riporta alle eccezioni svolte ed insiste per la CTU. Parte ricorrente si oppone alla CTU per le ragioni di cui sopra. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti. Il Giudice trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 955/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. PERDICHIZZI Parte_1 C.F._1
il cui s iciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
eletti iciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 17/12/2024, ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1 in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con Controparte_1 per l'accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e la condanna dell a CP_2 ricalcolare il tetto a) ex art. 3, comma 2 del D.lgs. 562/1996 ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste in AGO per tutto il periodo di riferimento ovvero l'intera vita lavorativa del pensionato istante alle dipendenze di nonché a riliquidare la pensione con applicazione del CP_3 meccanismo bifasico di parametrazione tra trattamento corrispostoli, da un lato, e tetto maggiore o “più favorevole” correttamente individuato e la condanna, in via generica, a corrispondere le differenze di trattamento spettanti. quale titolare di pensione di reversibilità cat. EL n. 384521 con decorrenza dal 01.02.2008 Parte_1 per premorienza del coniuge , ha esposto: - della normativa introdotta dal d.lgs. n. 562/96, Persona_1
CP_ riportando il tenore dell'art. 3; - dell'errore commesso da nella liquidazione del trattamento pensionistico, consistente nell'aver preso a riferimento la base imponibile del Fondo Elettrici sino al Contr 31.12.1996 e nell'aver preso a riferimento l'imponibile c.d. a decorrere dal 01.01.1997 (art. 1, comma
1; art. 2 comma 3 del d.lgs. n. 562/96; art. 1 commi 6 e 12 lett. a), l. 335/1995); - del fatto che, in aderenza al tenore letterale dell'art. 3 comma 2 lett. a) (c.d. ) del d.lgs. n. 562/96, occorrerebbe utilizzare Parte_2
Contr unicamente l'imponibile c.d. per tutta la vita lavorativa del pensionato dipendente di CP_3 compreso il periodo anteriore a 31.12.1996, durante il quale i contributi sarebbero stati versati al Fondo
1 Elettrici;
- dell'utilizzo di una base imponibile inferiore (ovvero l'imponibile del Fondo Elettrici sino al Contr 31.12.1996, anziché l'imponibile c.d. , che determinerebbe un abbassamento della base imponibile retributiva, dunque un abbassamento della soglia di cui all'art. 3 comma 2 lett. a) cit.; - della conseguenza negativa incidente sul quantum della pensione goduta, dacché, in ultima analisi, subirebbe una indebita decurtazione;
- della domanda amministrativa proposta;
- della domanda giudiziale, il cui fatto costitutivo sarebbe l'errato calcolo del tetto conseguenza della presunta violazione di legge commessa dall' , CP_2 mentre il diritto fatto valere sarebbe l'accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, fondata sulla parametrazione tra il trattamento pensionistico goduto e la soglia correttamente computata;
- della eccezione di decadenza riferita ai ratei di prestazione;
- dei modelli di liquidazione e degli CP_ importi maggiori di pensione laddove avesse fatto applicazione dell'imponibile c.d. AGO anche per il periodo anteriore al 1.01.1997; - della giurisprudenza di merito e di legittimità favorevole alla rispettiva tesi.
Ha concluso come sopra riassuntivamente riportato.
Si è ritualmente costituito in giudizio eccependo in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente, poiché l'unico legittimato sarebbe il defunto marito, l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., in quanto non sussisterebbe, per non essere prospettato, il concreto vantaggio che otterrebbero dalla emissione di una pronuncia giurisdizionale;
ha richiamato a sostegno della tesi un precedente favorevole del
Tribunale di Milano (sentenza n. 620/2023); ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza triennale ex art. 47 del d.p.r. n. 639/1970, stante l'omessa proposizione di domanda giudiziale dalla data di titolarità della pensione;
ha eccepito la decadenza triennale rispetto ai singoli ratei pregressi ove eventualmente spettanti, computati anteriormente al triennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione
– secondo la tesi proposta- della domanda giudiziale;
nel merito, ha contestato le avverse pretese, ritenendo che l'Istituto si sia conformato, nella liquidazione del trattamento pensionistico, a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 562/1996 e che dunque il trattamento sia stato erogato nella misura di legge, facendo utilizzo della base di calcolo rappresentata dalla retribuzione pensionabile prevista e prescritta dalla normativa primaria ed evidenziando la non pertinenza del richiamo operato dal ricorrente all'art. 12 comma 1 della L. CP_ n. 153/1969, che regolerebbe la retribuzione imponibile nella A.G.O., in una accezione, secondo di CP_ portata più ristretta. Al riguardo, ha sottolineato che il ricorrente non avrebbe puntualmente dedotto gli elementi, che a suo dire sarebbero stati “pretermessi” nel calcolo, computando i quali si dovrebbe pervenire CP_ agli importi dovuti;
in sostanza, secondo il ricorrente non avrebbe puntualmente dedotto le componenti del rispettivo trattamento che dovrebbero essere prese in considerazione ai fini del calcolo;
ha ravvisato che determinati importi previsti da disposizioni speciali sarebbero stati esclusi dalla retribuzione imponibile e che, pertanto, non potrebbero andare a costituire la prestazione previdenziale;
ha comunque censurato il fatto che il ricorrente non avrebbe dimostrato che applicando la quota A) pretesa il risultato potrebbe essere in
2 concreto più favorevole.
Ha contestato le avverse pretese in quanto infondate, concludendo per il rigetto integrale delle domande.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti, trattandosi di questione di diritto.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente – vedova di titolare di pensione elettrici- alla riliquidazione del trattamento pensionistico, previa correzione dell'eventuale errore imputabile CP_ ad che, secondo la tesi attorea, avrebbe utilizzato una differente base imponibile sino al 31.12.1996, in luogo del maggior imponibile previsto dall'art. 3 comma 2 lett. a) (“80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti”) onnicomprensivo CP_ ex art. 12 L. n. 153/69 la cui applicazione, effettuata da per il periodo successivo al 1.01.1997, viene pretesa anche per il periodo anteriore, con conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico goduto.
1. Questioni preliminari. CP_ 1.1. sostiene che la ricorrente non godrebbe di legittimazione attiva in quanto l'unico legittimato a richiedere l'eventuale ricalcolo della pensione sarebbe il defunto marito , già titolare di Persona_1 pensione di anzianità cat. El. n. 00416036 a decorrere dal 01.03.2002.
Si tratta di una eccezione superabile sol considerando che è titolare di pensione di reversibilità Parte_1 cat. El. n. 00384521 con decorrenza dal 01.02.2008 (doc. n. 1a ric.) e che in tale qualità di coniuge superstite ha presentato istanza amministrativa per la riliquidazione della pensione.
Si tratta di un diritto riconosciuto dalla legge al coniuge superstite, che è dunque legittimato in proprio a far valere tale diritto in giudizio (v. art. 13 r.d. legge n. 636/1939). CP_ Né introduce elementi circostanziati per ritenere il contrario, anzi dalla medesima certificazione prodotta dalla ricorrente (doc. n. 1a) emerge che la pensione di reversibilità è stata computata attribuendo la percentuale della pensione goduta dal defunto, cat. EL n. 416036, e dante causa della ricorrente, basandosi sulla contribuzione dallo stesso versata, mediante il calcolo descritto nel prospetto indicato. Dunque, se la pensione goduta dalla ricorrente – come pacifico - rappresenta la reversibilità percentuale della pensione goduta dal dante causa la stessa ha legittimazione attiva ad agire nel presente giudizio. Per_1
1.2.Si rende opportuno prendere posizione sull'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto, secondo CP_
difetterebbe l'interesse ad agire.
L'eccezione non può dirsi meritevole di pregio, alla luce delle prospettazioni effettuate dal ricorrente, delle conclusioni ivi rassegnate, della documentazione prodotta (v. doc. n. 6 fasc. ric., modello 01M).
È opportuno approfondire la questione. CP_ La ricorrente, vedova di dipendente ed iscritto al Fondo Elettrici gestito da agisce nel presente CP_3 giudizio per sentire accertato il diritto alla corretta liquidazione del trattamento pensionistico, domandando
3 CP_ altresì la condanna generica (nell'an) di alla riliquidazione dello stesso, sulla base del criterio previsto dall'art. 3 comma 2 lett. a) del d.lgs. 562/96.
La ricorrente ravvisa un errore commesso dall' consistente nell'erroneo utilizzo della base di calcolo CP_2 rappresentata, per un primo periodo, dall'imponibile retributivo del Fondo Elettrici e dunque nella violazione del disposto della lett. a) dell'art. 3 comma 2 cit., che ravvisa essere trattamento “più favorevole” alla luce della più ampia base pensionabile. CP_ Ciò che la ricorrente lamenta, in sintesi, è che non avrebbe considerato il fatto che il d.lgs. n. 562/96, nel dettare disposizioni di armonizzazione della disciplina del Fondo Elettrici con la disciplina dell'AGO, avrebbe ampliato la base pensionabile per inserirvi voci prima non soggette a contribuzione, con decorrenza dal 01.01.1997.
La normativa succitata avrebbe previsto dei limiti, o meglio individuato un limite, superato il quale dette pensioni subirebbero un abbattimento.
Tale abbattimento andrebbe individuato nel più favorevole tra i seguenti due parametri: l'80% della retribuzione pensionabile prevista per l'AGO; l'88% della retribuzione pensionabile di cui all'art. 1 comma
12 L. n. 335/1995 (che è la soglia massima prevista per gli iscritti al Fondo Elettrici).
In sostanza, la ricorrente si duole che, facendo utilizzo di una base di calcolo inferiore (quella del Fondo
Elettrici fino al 31.12.1996) anziché della base di calcolo offerta dal maggior imponibile AGO per tutta la vita lavorativa pensionabile, la soglia sarebbe più bassa e dunque inferiore per ammontare il trattamento pensionistico goduto.
Dinanzi alla prospettazione di una tale incertezza giuridica, così ricostruita, sussiste l'interesse ad agire, che è concreto, attuale, diretto. prospetta un risultato concretamente rilevante, non altrimenti ottenibile se non mediante Parte_1 il processo e l'intervento necessario offerta dalla pronuncia del Giudice (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. 10-02-
2022, n. 4410, che richiama Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-08-2016, n. 16626; Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
23/11/2007, n. 24434), al punto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione soffrirebbe un danno: una situazione oggettiva, che deriva da un fatto in senso ampio lesivo del diritto, e alla quale non si può ovviare che attraverso il processo e l'intervento del Giudice. Se questa situazione non vi fosse, non avrebbe alcuna utilità pratica l'esercizio della giurisdizione, quindi non si avrebbe azione (v. ex plurimis, Cass. civ. Sez.
II, 18/04/2002, n. 5635).
Deve ribadirsi che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza d'un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incidenza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del Giudice (cfr. Cass. nn. 7096/2012, 8464/2011, 13556/2008).
4 1.3. Con riferimento alla ammissibilità di una domanda di condanna generica, è sufficiente rammentare che:
“anche nel rito del lavoro è ammissibile una sentenza di condanna generica (non limitata alle ipotesi di sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del quantum alla prosecuzione del giudizio, previste dagli artt. 278 e 279 n. 4 c.p.c.), in quanto anche in detto rito la domanda può essere limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'an con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre, ex art. 414 c.p.c., autonomo giudizio per la liquidazione del quantum” (cfr. Cass. civ. n. 8576/2004; cfr. Cass. civ. n. 3062/1990).
1.4. Tutto quanto chiarito, già da una disamina della domanda proposta (“a) accertare e dichiarare l'errore di calcolo del tetto quale dedotto in ricorso e il conseguente diritto della parte istante alla riliquidazione della pensione nel rispetto dell'allegato dettato normativo e, per l'effetto: […] c) condannare, perciò, l' convenuto a: c1) ricalcolare il tetto a) ex art. CP_2
3, comma 2, D.lgs. 562/1996 ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste in AGO per tutto il periodo di riferimento (l'intera vita lavorativa del coniuge premorto alle dipendenze di Persona_1
e non soltanto a partire dal 1° gennaio 1997, come illegittimamente operato da controparte;
c2) individuare CP_3 correttamente il tetto maggiore o “più favorevole” tra i due contemplati dalla norma sopra citata, va da sé utilizzando il tetto a) come calcolato al punto c1) che precede;
c3) riliquidare la pensione di reversibilità della ricorrente (e, a monte, quella del coniuge defunto) con applicazione del meccanismo di parametrazione tra il trattamento liquidato secondo le norme dell'ex Fondo Elettrici, da un lato, e il tetto maggiore o “più favorevole” correttamente individuato, dall'altro, come illustrato da Cass. 12161/19; c4) in via generica, corrispondere alla comparente le differenze di trattamento nel caso spettanti (sia per i ratei già maturati e/o percetti, nel rispetto del termine di decadenza ultra-triennale dalla presentazione della presente domanda giudiziale, sia per quelli maturandi e/o percipiendi pro futuro) secondo quanto dedotto e allegato in atti, con espressa riserva di quantificazione in successivo separato giudizio, secondo legge.”) si evince quello che è l'interesse ad agire nel senso indicato dall'art. 100
c.p.c.: la domanda è volta all'ottenimento di un provvedimento giudiziale che solo potrebbe comportare una utilità giuridicamente rilevante.
La sussistenza dell'interesse ad agire viene definitivamente chiarita, a parere del Giudice, dalla disamina del contenuto del ricorso in cui il ricorrente delinea nitidamente il petitum (accertamento di un diritto alla riliquidazione con condanna generica sull'an), oltre che la causa petendi.
Se poi si tiene conto del fatto che il diverso parametro di calcolo invocato (per come prospettato e per come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità di cui si dirà in seguito) dovrebbe comportare un innalzamento del trattamento pensionistico, è evidente che, anche in assenza dell'allegazione di specifici conteggi, l'azione intrapresa miri anche a conseguire dei vantaggi pratici. CP_ 1.5. sostiene che l'interesse ad agire non sussista perché anche nell'ipotesi di una riliquidazione del trattamento pensionistico, comunque il ricorrente non otterrebbe nessun maggior importo di pensione.
Non è una tesi che coglie nel segno.
Con riferimento al calcolo effettuato dall'Istituto “simulazione Carpe”, deve essere osservato (e ribadito) che qualificandosi l'azione come di accertamento e condanna (generica), lo stato di incertezza giuridica sussiste a
5 CP_ CP_ prescindere dal computo, in dipendenza dell'allegato inadempimento di (si veda quanto esposto da al capitolo 29 dei motivi in fatto della memoria). CP_ Grava su infatti, l'onere della prova dell'esatto adempimento dell'obbligo di liquidazione della pensione con la corretta base pensionabile.
L'interesse ad agire deve valutarsi con riguardo alla prospettazione che ne fa la parte, che manifesta l'esigenza di provocare l'intervento del Giudice per conseguire la tutela di un diritto, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia o dal suo esito prevedibile (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 13/06/2014, n.
13485).
Non si tratta, dunque, di affrontare questioni di merito (non oggetto del giudizio né di una domanda riconvenzionale dell' ), come la precisa quantificazione del trattamento pensionistico. CP_2
CP_
effettuando calcoli sulla pensione spettante derivante dal raffronto tra i due tetti (la cui valenza di prova CP_ delle allegazioni di comunque risente della contestazione di controparte e della provenienza unilaterale), sovrappone il piano della quantificazione a quello che è il petitum del giudizio e la prospettazione del ricorrente circa l'an del diritto e la condanna generica.
Ancora una volta l'eccezione di difetto di interesse deve essere disattesa e non possono essere condivise le CP_ argomentazioni dalle sentenze di merito prodotte da che omettono di considerare che non si discute di un banale “errore” materiale (che, comunque, sarebbe foriero di incertezza sulla misura del trattamento), bensì di una domanda di accertamento del diritto alla corretta liquidazione della pensione seguita da una domanda di condanna generica nell'an al pagamento degli importi.
1.6. Con riferimento all'eccezione di decadenza triennale ex art. 47 del d.p.r. n. 639/1970, con riferimento alla domanda giudiziale, occorre osservare che la decadenza prevista dalla disposizione, modificata dal d.l. n.
98/2011, art. 38 co. 1 lett. d), non si applica alle domande di riliquidazione ed adeguamento delle prestazioni già concesse anteriormente all'entrata in vigore della modifica normativa. In tali casi, la pretesa soggiace ai soli limiti della ordinaria prescrizione (decennale)(cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 05.05.2017, n.
10950 secondo cui: “la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), conv. con modif. in L. n. 111 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina (Cass. n. 21319 del 20/10/2016, Cass. n. 16549 del 05/08/2016) soggiacendo, in tali casi, la pretesa al solo limite dell'ordinaria prescrizione decennale (Cass. 948 del
20/01/2010; Cass. n. 12720 del 29/05/2009)”).
Nel caso di specie, come è dato evincere dai documenti in atti, posto che il ricorrente gode del trattamento pensionistico a decorrere da una data anteriore alla data di entrata in vigore della modifica normativa (d.l. n.
98/2011), l'eccezione di decadenza non è fondata in quanto alcuna decadenza appare essere maturata. Infatti,
è titolare di trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° febbraio 2008 (doc. n. 1a ric.; Parte_1
6 CP_ cfr. con doc. n. 3 fasc. .
Risulta comunque proposta una domanda amministrativa. propone una istanza Parte_1 amministrativa avente quale oggetto: “riliquidazione e integrazione della pensione, pensionati fondi speciali” (doc. n. 2 ric.), datata 11.03.2024, ricevuta in data 19.03.2024 e propone ricorso gerarchico a seguito del silenzio rifiuto dell'Istituto, datato 12.07.2024, ricevuto in data 18.07.2024.
Pertanto, alcuna decadenza triennale può dirsi maturata nel caso di specie con riferimento alla domanda nel suo complesso.
1.7. Con riferimento all'eccepita decadenza c.d. “mobile” relativa ai ratei di pensione, ritiene il Giudice che l'eccezione non possa essere accolta in quanto già considerata nelle argomentazioni del ricorso (pag. 4 del ricorso).
È noto, oltre che indicato nel ricorso, che: “in tema di prestazioni assistenziali, il termine di decadenza (di tre anni) introdotto dall''art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, con riguardo alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte e trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a partire dall'entrata in vigore della disposizione” (Cass. civ. Sez. lavoro, 17.06.2021,
n. 17430).
Riguardando la causa l'adempimento di prestazioni che ancora vengono in parte riconosciute – dacché il ricorrente gode allo stato del trattamento pensionistico di vecchiaia – deve dirsi che la decadenza copre unicamente i ratei precedenti il triennio dalla domanda giudiziale, come espresso dal seguente orientamento, condiviso: “in tema di richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (Cass. civ. Sez. lavoro, 04/01/2022, n. 123).
2. Merito.
I fatti di causa rilevanti non sono contestati tra le parti e devono dirsi dimostrati dai documenti prodotti, ovvero: - la percezione di un trattamento pensionistico di vecchiaia da parte del defunto secondo quelle che CP_ CP_ sono le rispettive decorrenze (docc. nn. 1b ric., 3 fasc. ; - l'iscrizione al Fondo Elettrici gestito da CP_ del ricorrente (v. doc. ; - il precedente rapporto di lavoro alle dipendenze dell non contestato, cfr. CP_3
CP_ con doc. n. 3 fasc. ; - la percezione della pensione di reversibilità (doc. n. 1a ric. cit.); - la presentazione di una domanda amministrativa (v. doc. n. 2 fasc. ric. cit.).
2.1. La normativa che interferisce con la fattispecie è la seguente.
Secondo l'art. 1 comma 1 del d.lgs. n. 562 del 16 settembre 1996, “a decorrere dal 1 gennaio 1997 per il personale CP_ iscritto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dall' dalle aziende elettriche private la retribuzione imponibile sulla quale sono commisurati i contributi è quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni
e modificazioni”.
7 L'art. 2 commi 1 e 3 del d.lgs. n. 562/1996 stabilisce: “per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con l'applicazione dell'art. 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n 335” e: “per il calcolo della pensione la retribuzione di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo di cui al comma 1”.
L'art. 3 comma 2 prevede: “l'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi:
a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all'art. 1, comma
12, lettera, a), della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
L'art. 12 comma 1 della L. n. 153/1969, richiamato dall'art. 1 comma 1 del d.lgs. n. 562/1996, prevede: “per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro”.
2.2. Con riferimento al merito, le pretese attoree devono ritenersi fondate.
Basti citare, tra le tante decisioni, la sentenza della Suprema Corte n. 12624/2014 (confermata da Cass. n. CP_ 4888/2017), in cui è stato osservato che la tesi difensiva dell' in base alla quale, ai fini del calcolo del parametro di cui all'art. 3, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 562/1996, da effettuarsi in relazione al periodo antecedente il 1 gennaio 1997, si deve assumere come retribuzione di riferimento quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo, è infondata in quanto contrasta con il consolidato orientamento già espresso dalla giurisprudenza al riguardo (Cass. n. 1444/2008), sull'applicazione del criterio dell'onnicomprensività della retribuzione ai fini dell'individuazione del tetto massimo pensionabile.
In pratica, l'interpretazione della norma in esame non può prescindere dal tenore letterale dell'art. 3, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 562/1996 che, contemplando per il suddetto calcolo la comparazione tra due misure massime di trattamenti retributivi pensionabili (misura dell'80% degli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12 l.
n. 153/1969, e quella dell'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, co., 12 lett. a),
l. n. 335/1995, include nella definizione del primo parametro la nozione di retribuzione vigente nella gestione
AGO senza ulteriori specificazioni.
Come espresso dalla Corte di Cassazione: “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l' il D. Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, lett. a) - nella prospettiva di una CP_1 graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali e il regime dell'assicurazione generale CP_1 obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) 80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'88% della retribuzione
8 pensionabile determinata ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12, lett. a) dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione". Successivamente si è ribadito (Cass. Sez. lav. n. 14164/2011) che il tenore letterale della disposizione in esame non autorizza la limitazione CP_ interpretativa prospettata dalla difesa dell' dal momento che la lettera a) nel fare riferimento "alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti" ha necessariamente inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.(in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 12624 del
5.6.2014)” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. del 27/02/2017, n. 4888). CP_ In sostanza non ha utilizzato il tetto c.d. AGO per tutto il periodo di riferimento né ha fornito giustificazioni di tale opzione, né ha dimostrato di aver utilizzato i criteri corretti di computo della base imponibile per il periodo anteriore al 31.12.1996. CP_ 2.3. Non sono condivisibili le argomentazioni esposte da CP_ afferma di aver fatto riferimento alla media ponderata delle retribuzioni pensionabili, quella calcolata con la quota a), ovvero quella, che afferma essere più bassa, calcolata con la quota b) dell'art. 3 comma 2 sopra riportato (v. memoria difensiva di entrambi i ricorsi). Nel prosieguo, l' , esponendo di essersi CP_2 attenuto alla normativa, ricostruisce il metodo di calcolo utilizzato per quelle che sono entrambe le ipotesi tracciate dalla disposizione. Ritiene inconferente il richiamo all'art. 12 comma 1 della L. n. 153/1969 operato nel ricorso. CP_ Infatti, la ricorrente ha l'onere di allegare e dedurre quello che è l'inadempimento di nel computo del trattamento pensionistico al fine dell'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione – oltre che della condanna generica-, come è stato effettuato nel ricorso, mentre compete all' resistente fornire prova CP_2 della correttezza del calcolo e dell'esatto adempimento.
In ragione di quella che è la domanda, non può gravare sulla ricorrente l'onere di indicare ulteriori elementi retributivi pretermessi ovvero le componenti del proprio trattamento, circostanze che atterrebbero piuttosto al quantum (non oggetto del giudizio). Al contrario, deve dirsi sufficiente il richiamo all'art. 12 comma 1 della legge n. 153/1969, che, invero, è disposizione conferente ed applicabile alla fattispecie in forza del rinvio CP_ operato dall'art. 1 comma 1 del d.lgs. n. 562/1996 e, come correttamente esposto anche da è espressione della onnicomprensività della retribuzione imponibile nell'ambito AGO, dunque anche l'evocare talune disposizioni speciali non è un elemento dirimente per ritenere che determinati importi, ricevuti dal lavoratore in costanza di rapporto, debbano essere esclusi dalla retribuzione imponibile, perché a difettare è la allegazione e prova della effettiva percezione in costanza di rapporto, oggetto dell'eccezione dell , che CP_2 manca altresì di dimostrare di aver correttamente adempiuto all'obbligazione di erogare un corretto trattamento pensionistico.
In conclusione, il ricorso merita accoglimento.
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3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le CP_2 previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la rilevante difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (con detrazione della liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.).
Con distrazione dei compensi in favore dell'avv. PERDICHIZZI GIANLUCA, che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e per l'effetto:
o accerta il diritto della ricorrente alla corretta riliquidazione della pensione, CP_
o condanna al ricalcolo del tetto a) ex art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 562/1996 ricomprendendo nella base di calcolo tutte le voci previste in ambito AGO per l'intera vita lavorativa del pensionato alle dipendenze di anche per il periodo anteriore al CP_3
01.01.1997; CP_
o condanna a riliquidare la pensione in relazione al tetto maggiore “più favorevole”; CP_
o condanna in via generica a corrispondere le differenze di trattamento spettanti, al netto della decadenza come da parte motiva, con quantificazione riservata a separato ed eventuale giudizio;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore del procuratore della ricorrente, antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 6 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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