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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 07/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1253/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA Parte_1 C.F._1
E. BRIVIO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA E. CP_1 C.F._2
BRIVIO con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Lecco il 11/3/2000 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lecco al n.13 P.II serie
A, anno 2000 tra i sigg.ri e ordinando all'Ufficiale dello Stato Parte_1 CP_1
Civile del comune di Lecco di procedere alla annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed agli altri incombenti come previsto dalla legge;
2) La casa coniugale sita in Civate via Stella Diana 16 di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1 continua rimanere assegnata alla medesima, con tutti i mobili e gli arredi nella stessa
[...] contenuti, e nella quale vivono entrambe le figlie. Il sig. ha già asportato i propri effetti CP_1 personali e si è trasferito in altra abitazione ove ha trasferito pure la residenza;
3) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata Per_1 prevalentemente presso l'abitazione della madre in Civate via Stella Diana 16.
I genitori di sono ben consapevoli della necessità di continuare a collaborare fra loro, Per_1 al fine di esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e quindi assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche. I genitori si impegnano tenersi vicendevolmente informati delle iniziative e degli eventi cui la minore parteciperà, siano essi di carattere culturale, sportivo e quant'altro anche avente natura extrascolastica, comunque fondamentali per la sua crescita psicofisica.
4)Il padre potrà tenere con sé la figlia minore ogni volta che vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della minore stessa. In ogni caso potrà tenere con sé la minore un giorno infrasettimanale dalla fine delle lezioni scolastiche sino alla mattina successiva riaccompagnandola a scuola;
a fine settimana alternati con la madre dal venerdì sera prima di cena alla domenica sera dopo cena. trascorrerà altresì con il padre due settimane anche Per_1 consecutive durante le vacanze estive comunicando alla sig.ra entro il mese di aprile di Parte_1 ogni anno il periodo. Lo stesso diritto di trascorre le vacanze estive di due settimane anche consecutive con la figlia minore viene riconosciuto alla madre. Le vacanze natalizie (suddivise nei due periodi dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1) e Pasquali della figlia minore verranno trascorse con il padre e la madre per uguali periodi ad anni alterni.
trascorrerà ulteriori periodi di vacanza scolastica in occasione dei ponti (ad esempio: Per_1
25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) alternativamente con i genitori previo accordo tra medesimi e con la figlia stessa.
L'altra figlia maggiorenne potrà vedere il padre a propria discrezione e secondo le proprie esigenze.
I genitori potranno sempre accordarsi diversamente di comune accordo;
5) Il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie versando un importo mensile di euro CP_1
200,00, rivalutabile annualmente ai fini Istat, per ciascuna figlia entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra e noto al medesimo. Parte_1
6) Le parti concordano a che l'assegno unico familiare e ogni altra forma di assistenza eventualmente prevista a tutela della famiglia, venga percepito integralmente dalla sig.ra con impegno del sig. a rinunciare ad ogni richiesta;
Parte_1 CP_1
7) Le spese straordinarie relative alle figlie e di cui al protocollo del Tribunale di Lecco da intendersi approvato dalle parti e parte integrante del presente atto, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, fatta eccezione per le spese di trasporto in autobus della figlia Per_2 che verranno sostenute in via esclusiva dal sig. Per le spese straordinarie da concordare il CP_1 genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare (anche tramite messaggio telefonico, whatsapp o mail) un motivato dissenso scritto entro massimo 10 giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore che avrà anticipato la spesa pagina 2 di 4 invierà via mail all'altro genitore l'esborso sostenuto entro 30 giorni e il rimborso avverrà entro i
15 gg successivi ed in ogni caso entro la fine del mese in cui è stato richiesto il pagamento;
8) I ricorrenti dichiarano di aver già provveduto a suddividersi tutti i beni comuni e di aver regolamentato e definito i loro rapporti patrimoniali;
9) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e quindi di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo al mantenimento e/o assegno divorzile.
10) I gatti di famiglia intestati al sig. rimarranno nella casa coniugale e accuditi dalla CP_1 sig.ra che provvederà al loro mantenimento. Le spese veterinarie ordinarie (es. Parte_1 vaccinazioni, antiparassitari ecc.) verranno sostenute dal sig. mentre quelle straordinarie (in CP_1 caso di malattia o infortunio) divise al 50% tra i coniugi salvo diverso accordo;
11) L'autovettura Mercedes classe B tg.FE896YE di proprietà di continua a rimanere CP_1 in uso alla sig.ra la quale si farà carico solo delle spese del carburante mentre tutte le Parte_1 altre spese di gestione e manutenzione (bollo, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria) verranno divise al 50% tra gli ex coniugi;
12) L'autovettura Fiat Panda tg. DW555NZ sempre di proprietà di continuerà a CP_1 rimanere in uso allo stesso con tutte le relative spese in via esclusiva a suo carico;
13) I ricorrenti prestano vicendevole assenso al rinnovo ed al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche in relazione alla figlia minore.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario l'11/03/2000 a LECCO e dalla loro unione sono nate le figlie il 19/03/2006, Per_2 maggiorenne ma non economicamente indipendente, e il 21/04/2011, minorenne. Per_1
Con sentenza n. 391/2023 pubblicata il 26/07/2023, il Tribunale di Lecco ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite consensualmente dalle parti.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
03/10/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
pagina 3 di 4 La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
Lecco l'11/03/2000 tra trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2000, parte II, serie A, numero 13;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 4 febbraio 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1253/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA Parte_1 C.F._1
E. BRIVIO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA E. CP_1 C.F._2
BRIVIO con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Lecco il 11/3/2000 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lecco al n.13 P.II serie
A, anno 2000 tra i sigg.ri e ordinando all'Ufficiale dello Stato Parte_1 CP_1
Civile del comune di Lecco di procedere alla annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed agli altri incombenti come previsto dalla legge;
2) La casa coniugale sita in Civate via Stella Diana 16 di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1 continua rimanere assegnata alla medesima, con tutti i mobili e gli arredi nella stessa
[...] contenuti, e nella quale vivono entrambe le figlie. Il sig. ha già asportato i propri effetti CP_1 personali e si è trasferito in altra abitazione ove ha trasferito pure la residenza;
3) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata Per_1 prevalentemente presso l'abitazione della madre in Civate via Stella Diana 16.
I genitori di sono ben consapevoli della necessità di continuare a collaborare fra loro, Per_1 al fine di esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e quindi assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche. I genitori si impegnano tenersi vicendevolmente informati delle iniziative e degli eventi cui la minore parteciperà, siano essi di carattere culturale, sportivo e quant'altro anche avente natura extrascolastica, comunque fondamentali per la sua crescita psicofisica.
4)Il padre potrà tenere con sé la figlia minore ogni volta che vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della minore stessa. In ogni caso potrà tenere con sé la minore un giorno infrasettimanale dalla fine delle lezioni scolastiche sino alla mattina successiva riaccompagnandola a scuola;
a fine settimana alternati con la madre dal venerdì sera prima di cena alla domenica sera dopo cena. trascorrerà altresì con il padre due settimane anche Per_1 consecutive durante le vacanze estive comunicando alla sig.ra entro il mese di aprile di Parte_1 ogni anno il periodo. Lo stesso diritto di trascorre le vacanze estive di due settimane anche consecutive con la figlia minore viene riconosciuto alla madre. Le vacanze natalizie (suddivise nei due periodi dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1) e Pasquali della figlia minore verranno trascorse con il padre e la madre per uguali periodi ad anni alterni.
trascorrerà ulteriori periodi di vacanza scolastica in occasione dei ponti (ad esempio: Per_1
25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) alternativamente con i genitori previo accordo tra medesimi e con la figlia stessa.
L'altra figlia maggiorenne potrà vedere il padre a propria discrezione e secondo le proprie esigenze.
I genitori potranno sempre accordarsi diversamente di comune accordo;
5) Il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie versando un importo mensile di euro CP_1
200,00, rivalutabile annualmente ai fini Istat, per ciascuna figlia entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra e noto al medesimo. Parte_1
6) Le parti concordano a che l'assegno unico familiare e ogni altra forma di assistenza eventualmente prevista a tutela della famiglia, venga percepito integralmente dalla sig.ra con impegno del sig. a rinunciare ad ogni richiesta;
Parte_1 CP_1
7) Le spese straordinarie relative alle figlie e di cui al protocollo del Tribunale di Lecco da intendersi approvato dalle parti e parte integrante del presente atto, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, fatta eccezione per le spese di trasporto in autobus della figlia Per_2 che verranno sostenute in via esclusiva dal sig. Per le spese straordinarie da concordare il CP_1 genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare (anche tramite messaggio telefonico, whatsapp o mail) un motivato dissenso scritto entro massimo 10 giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore che avrà anticipato la spesa pagina 2 di 4 invierà via mail all'altro genitore l'esborso sostenuto entro 30 giorni e il rimborso avverrà entro i
15 gg successivi ed in ogni caso entro la fine del mese in cui è stato richiesto il pagamento;
8) I ricorrenti dichiarano di aver già provveduto a suddividersi tutti i beni comuni e di aver regolamentato e definito i loro rapporti patrimoniali;
9) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e quindi di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo al mantenimento e/o assegno divorzile.
10) I gatti di famiglia intestati al sig. rimarranno nella casa coniugale e accuditi dalla CP_1 sig.ra che provvederà al loro mantenimento. Le spese veterinarie ordinarie (es. Parte_1 vaccinazioni, antiparassitari ecc.) verranno sostenute dal sig. mentre quelle straordinarie (in CP_1 caso di malattia o infortunio) divise al 50% tra i coniugi salvo diverso accordo;
11) L'autovettura Mercedes classe B tg.FE896YE di proprietà di continua a rimanere CP_1 in uso alla sig.ra la quale si farà carico solo delle spese del carburante mentre tutte le Parte_1 altre spese di gestione e manutenzione (bollo, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria) verranno divise al 50% tra gli ex coniugi;
12) L'autovettura Fiat Panda tg. DW555NZ sempre di proprietà di continuerà a CP_1 rimanere in uso allo stesso con tutte le relative spese in via esclusiva a suo carico;
13) I ricorrenti prestano vicendevole assenso al rinnovo ed al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche in relazione alla figlia minore.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario l'11/03/2000 a LECCO e dalla loro unione sono nate le figlie il 19/03/2006, Per_2 maggiorenne ma non economicamente indipendente, e il 21/04/2011, minorenne. Per_1
Con sentenza n. 391/2023 pubblicata il 26/07/2023, il Tribunale di Lecco ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite consensualmente dalle parti.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
03/10/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
pagina 3 di 4 La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
Lecco l'11/03/2000 tra trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2000, parte II, serie A, numero 13;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 4 febbraio 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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