CASS
Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/04/2024, n. 16379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16379 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: I.C.M.C. s.r.I., in persona del legale rapp.te p.t., avverso il decreto del 25/10/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, sezione distrettuale per le misure di prevenzione personali e patrimoniali;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Riccardi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria, contenente le conclusioni scritte, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 14/3/2024 dal difensore del ricorrente, avv.to Antonio Mittica, che ha replicato alle conclusioni del P.g., ripercorrendo i motivi di ricorso e chiedendo l'annullamento del decreto impugnato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16379 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 21/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto depositato in data 4 dicembre 2023, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'opposizione proposta dal creditore (I.C.M.C. s.r.I.) avverso la decisione del giudice delegato di rigettare la richiesta di ammissione del credito vantato nei confronti della Bella Calabria 2005 s.r.I., società confiscata in quanto ritenuta nella disponibilità del proposto Aquino CO;
il Tribunale, ritenuta l'anteriorità del credito rispetto al provvedimento di sequestro di prevenzione, stimava comunque prescritto il diritto di credito vantato verso la società confiscata, essendo trascorsi più di dieci anni dall'ultimo atto interruttivo (27/4/2012) alla data (12/12/2022) di ammissione al passivo, che neppure interrompe la prescrizione. 2. La I.C.M.C. s.r.l. ricorre per cassazione, a mezzo del procuratore speciale all'uopo nominato, ai sensi dell'art. 59, comma 9, d.lgs. 159/2011, avverso detto decreto, deducendo i vizi di violazione di legge e vizio esiziale di motivazione in appresso sinteticamente riportati: 2.1. Il deposito al G.i.p. in data 9 luglio 2013 -che, nell'ambito del procedimento penale, aveva disposto il sequestro (preventivo) della società debitrice- della documentazione attestante il credito e la produzione, in data 10 febbraio 2023, di documentazione integrativa nel presente procedimento di prevenzione, costituiscono altrettanti atti interruttivi della prescrizione, così erroneamente non riconosciuti dal Tribunale della prevenzione. CONSIDRERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato in forma manifesta, oltre a difettare della necessaria allegazione del documento della cui errata interpretazione si duole il ricorrente, così determinando inammissibilità per deficit di autosufficienza del ricorso (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). 1.1. La giurisprudenza civile di legittimità ha affermato che, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (Cass. civ., Sez. 6 - 1, n. 15714 del 14/06/2018, Rv. 649150 - 01). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti è rimessa all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità (Cass. civ., Sez. 2, ord. n. 15140 del 31/5/2021, Rv. 661357). 2 1.2. Orbene, nella presente fattispecie il giudice del merito, chiamato a valutare le ragióni della opposizione ha ritenuto, con argomentazione non censurabile nella sede di legittimità, che gli atti indicati dalla società ricorrente, neppure rivolti al debitore, non potessero ritenersi idonei alla costituzione del debitore in mora, né, di conseguenza, ad interrompere la prescrizione del credito vantato, essendo funzionali solo a produrre documentazione giustificativa dei crediti vantati da un terzo al Giudice che procedeva nel merito del sequestro preventivo. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa determinata da colpa nell'aver provocato una impugnazione inammissibile, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Riccardi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria, contenente le conclusioni scritte, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 14/3/2024 dal difensore del ricorrente, avv.to Antonio Mittica, che ha replicato alle conclusioni del P.g., ripercorrendo i motivi di ricorso e chiedendo l'annullamento del decreto impugnato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16379 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 21/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto depositato in data 4 dicembre 2023, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'opposizione proposta dal creditore (I.C.M.C. s.r.I.) avverso la decisione del giudice delegato di rigettare la richiesta di ammissione del credito vantato nei confronti della Bella Calabria 2005 s.r.I., società confiscata in quanto ritenuta nella disponibilità del proposto Aquino CO;
il Tribunale, ritenuta l'anteriorità del credito rispetto al provvedimento di sequestro di prevenzione, stimava comunque prescritto il diritto di credito vantato verso la società confiscata, essendo trascorsi più di dieci anni dall'ultimo atto interruttivo (27/4/2012) alla data (12/12/2022) di ammissione al passivo, che neppure interrompe la prescrizione. 2. La I.C.M.C. s.r.l. ricorre per cassazione, a mezzo del procuratore speciale all'uopo nominato, ai sensi dell'art. 59, comma 9, d.lgs. 159/2011, avverso detto decreto, deducendo i vizi di violazione di legge e vizio esiziale di motivazione in appresso sinteticamente riportati: 2.1. Il deposito al G.i.p. in data 9 luglio 2013 -che, nell'ambito del procedimento penale, aveva disposto il sequestro (preventivo) della società debitrice- della documentazione attestante il credito e la produzione, in data 10 febbraio 2023, di documentazione integrativa nel presente procedimento di prevenzione, costituiscono altrettanti atti interruttivi della prescrizione, così erroneamente non riconosciuti dal Tribunale della prevenzione. CONSIDRERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato in forma manifesta, oltre a difettare della necessaria allegazione del documento della cui errata interpretazione si duole il ricorrente, così determinando inammissibilità per deficit di autosufficienza del ricorso (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). 1.1. La giurisprudenza civile di legittimità ha affermato che, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (Cass. civ., Sez. 6 - 1, n. 15714 del 14/06/2018, Rv. 649150 - 01). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti è rimessa all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità (Cass. civ., Sez. 2, ord. n. 15140 del 31/5/2021, Rv. 661357). 2 1.2. Orbene, nella presente fattispecie il giudice del merito, chiamato a valutare le ragióni della opposizione ha ritenuto, con argomentazione non censurabile nella sede di legittimità, che gli atti indicati dalla società ricorrente, neppure rivolti al debitore, non potessero ritenersi idonei alla costituzione del debitore in mora, né, di conseguenza, ad interrompere la prescrizione del credito vantato, essendo funzionali solo a produrre documentazione giustificativa dei crediti vantati da un terzo al Giudice che procedeva nel merito del sequestro preventivo. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa determinata da colpa nell'aver provocato una impugnazione inammissibile, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.