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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/11/2025, n. 5773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5773 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5644/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Mangiameli
LL IA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 5644/2023 R.G. avente ad oggetto: espropriazione di beni indivisi
PROMOSSA DA
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro-tempore, con sede in alla Via Lisi n. 87, rappresentato e difeso per Pt_1 procura in atti dall'Avv. Giannetto Gaetano, presso il cui studio in , Via Luigi Orlando n. 86, è Pt_1 elettivamente domiciliato;
attore
CONTRO
(c.f. ); Controparte_1 C.F._1
(c.f. ); Controparte_2 C.F._2
(c.f. ); CP_3 C.F._3
(c.f. ); CP_4 C.F._4
(c.f. ); Parte_2 C.F._5
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore; Parte_3 P.IVA_2
(c.f. ), in persona del legale Parte_4 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore; convenuti contumaci
***
Successivamente al deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127-ter c.p.c., con cui l'attore ha insistito nelle proprie difese, in data 29.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
- 1 - Conclusioni delle parti.
Per i “insiste nella domanda di divisione ex art. 600 Parte_1 Pt_1
c.p.c. siccome specificata sotto il profilo soggettivo e oggettivo nell'Ordinanza resa il 12.12.2022 dal
G.E. del procedimento esecutivo n. 779/2012 RGE del Tribunale di Catania”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2012 il creditore di sulla scorta Parte_1 Parte_5 del decreto ingiuntivo n. 252/2011, emesso dal Giudice di Pace di , introduceva la procedura Pt_1 esecutiva immobiliare n. 779/2012 R.G. Es., pignorando l'appartamento e il garage siti in , Via Pt_1
GI RI nn. 36-38, censiti al NCEU al foglio 59, part. 72, sub. 18 e 7.
Gli immobili risultavano intestati all'esecutata per la quota di ½ indiviso, sicché con ordinanza del
12.12.2022 il G.E. disponeva procedersi al giudizio di divisione in relazione ai beni sopra indicati, sospendendo nelle more il procedimento esecutivo.
Nel termine assegnato il Condominio introduceva la causa di divisione endo-esecutiva, notificando l'ordinanza ex art. 600 c.p.c. agli eredi della debitrice, già deceduta in data 25.01.2021, oltre che alla
Intesa San Paolo S.p.A. e alla già Controparte_5 Controparte_6
(che aveva incorporato per fusione la , quali litisconsorti necessari. Controparte_7
Nonostante la regolarità delle notifiche, nessuno si costituiva in giudizio.
Occorre precisare che a debitrice esecutata, succedevano i quattro figli, Parte_5 [...]
e . CP_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_2
I primi due, e unitamente ai rispettivi figli, rinunziavano Controparte_8 Controparte_9 all'eredità della , così come la nipote, quanto al premorto , gli Pt_5 CP_11 CP_10 succedevano la moglie e i due figli, e , che CP_12 CP_3 CP_4 rinunziavano alla relativa eredità.
Conseguentemente, l'unico erede della avrebbe dovuto essere . Pt_5 Controparte_2
Ma ciò che più conta, dagli atti e dai documenti di causa si ricavava che il pignoramento non aveva colpito il diritto espropriando nella sua interezza, così come all'epoca si presentava nel patrimonio della debitrice, giacché i beni pignorati erano intestati alla esecutata secondo quote diverse e maggiori rispetto a quelle indicate nel verbale di pignoramento immobiliare e nella nota di trascrizione, essendo pervenuti alla stessa in ragione dei 4/8 indivisi per il diritto di usufrutto vita natural durante in virtù di successione testamentaria al marito , deceduto in data 26.08.1975, e cioè Controparte_1 anteriormente all'avvio del processo esecutivo, e per i 4/8 della piena proprietà in forza di atto di compravendita stipulato in data 02.12.1965.
- 2 - In particolare, con testamento olografo del 07.11.1966, pubblicato con verbale del Notar Per_1 in Riposto in data 18.09.1975 e trascritto giorno 08.10.1975 ai nn. 26877/21799 (dichiarazione di successione n. 9, vol. 288), il dante causa aveva lasciato l'usufrutto di tutto ciò che gli apparteneva alla consorte, assegnandole, altresì, la facoltà di designare a suo tempo le quote spettanti ai figli legittimi.
Per quanto riguarda la restante consistenza immobiliare in oggetto, 1/8 indiviso in nuda proprietà sarebbe spettato a , mentre gli altri 3/8 sarebbero andati a (classe CP_10 Controparte_1
1996), per averli ricevuti mediante donazione del 26.03.2018 dai germani Controparte_8 [...]
e . CP_9 Controparte_2
Tuttavia, non vi sarebbe stata alcuna accettazione dell'eredità relitta da da parte dei Controparte_1 superstiti, la moglie e i quattro figli.
Ciò posto, il G.I. all'udienza dell'08.07.2024 rilevava non soltanto il mancato rispetto del principio della continuità delle trascrizioni e, dunque, la mancanza di prova della titolarità del bene oggetto di divisione in capo ai chiamati all'eredità di , ma anche l'omesso esperimento di un Controparte_1 giudizio ordinario volto all'accertamento della qualità di erede o, comunque, di un'actio interrogatoria ex art. 481 c.c. Il creditore procedente non aveva neppure avanzato istanza al tribunale del luogo dell'aperta successione per la nomina di un curatore dell'eredità giacente di CP_10
, premorto alla .
[...] Pt_5
In sintesi, la mancanza di continuità avrebbe riguardato tanto l'esecutata, quanto gli altri comproprietari non esecutati, con conseguente improcedibilità della domanda per mancanza di un presupposto processuale dell'azione, dovendo essere la posizione dei litisconsorti necessari già cristallizzata al momento dell'introduzione del giudizio divisionale.
Parte attrice, con le memorie depositate rispettivamente in data 17.09.2024 e in data 30.07.2025, nonché con le note ex art. 127-ter c.p.c. del 28.10.2025, ha insistito per l'accoglimento della domanda di divisione, sicché all'udienza del 29.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , di , di Controparte_1 Controparte_2
di , di , dell'Intesa San Paolo S.p.A. e della Parte_2 CP_4 CP_3 [...]
non costituitisi in giudizio, sebbene tutti regolarmente e Controparte_5 tempestivamente evocati.
Sempre preliminarmente, va sottolineato come la presente controversia abbia ad oggetto una c.d. divisione endoesecutiva o divisione incidentale al processo esecutivo, ossia quel giudizio di divisione che ha luogo per lo scioglimento della contitolarità dei diritti reali oggetto del pignoramento tra il
- 3 - debitore ed altri soggetti estranei al rapporto di credito, per il cui soddisfacimento il creditore ha aggredito il bene appartenente soltanto pro quota al suo debitore, al fine di poter procedere sulla parte del compendio staggito assegnata in natura in via esclusiva al debitore o, in caso di non comoda divisibilità, sul suo equivalente in denaro all'esito della liquidazione.
Nel caso di specie, l'introdotta domanda di divisione risulta inammissibile per i motivi che seguono.
Dalla relazione notarile in atti emerge come nel ventennio non sia stato assicurato il rispetto del principio della continuità delle trascrizioni.
Ed invero non è stata fornita la prova della titolarità del bene oggetto di divisione in capo ai chiamati all'eredità di , quale coniuge della debitrice esecutata, non Controparte_1 Parte_5 risultando trascritto alcun atto di accettazione espressa o tacita dell'eredità relitta, né essendo stata esperita l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c. ovvero instaurato un giudizio ordinario volto all'accertamento della qualità di erede.
A tal riguardo, secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nell'ambito delle procedure di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede, prima di disporre la vendita del cespite, va trascritto l'atto comportante l'accettazione almeno tacita dell'eredità, che risulti da sentenza, da atto pubblico, da scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, mentre, se l'atto che presuppone la volontà di accettare non sia trascrivibile, la vendita potrà essere disposta solo dopo che la qualità di erede sia stata accertata con sentenza (in tal senso Cass. 3 aprile 2015, n. 6833; Cass. 3 maggio 2014, n. 11638).
Né, secondo un principio più volte affermato dalla Cassazione (cfr. Cass. 2017, n. 8053; Cass. 2016,
n. 22017), la prova dell'accettazione può essere fornita dalla presentazione della dichiarazione di successione, che, come tale, ha valenza ai soli fini fiscali, non anche civilistici e che, oltretutto, non priva il chiamato all'eredità del diritto di rinunciarvi.
Analoghe considerazioni valgono per la registrazione del verbale di pubblicazione del testamento, olografo o segreto, che è considerata quale adempimento di natura prevalentemente fiscale, caratterizzata da scopo conservativo, o per la trascrizione del testamento da parte del notaio, contenente la menzione di tutti i chiamati all'eredità, la quale non vale come accettazione, a meno che il chiamato all'eredità non provi che con quella menzione il notaio adempiva anche ad un mandato dal medesimo chiamato conferitogli specificatamente a tal fine.
Orbene, tali principi trovano ingresso anche in materia di divisione, e in particolare in materia di divisione endoesecutiva, ove permane l'esigenza di assicurare la continuità delle trascrizioni, anche nei confronti di tutti i comproprietari, onde assicurare stabilità all'acquisto in caso di vendita giudiziale.
- 4 - Nel processo esecutivo la trascrizione ha valore sostanziale, giacché serve a verificare l'esistenza in capo all'esecutato del diritto pignorato e, conseguentemente, a tutelare l'aggiudicatario dal rischio di evizione nell'eventuale conflitto con l'erede apparente, di tal ché, se essa manca all'inizio del processo esecutivo, può sopravvenire, finché non si decida sull'istanza di vendita (Cassazione, sentenza n. 11638 del 26/05/2014).
Nel giudizio di divisione ordinaria la qualità di erede, invece, è un presupposto processuale dell'azione: in assenza di prova della trascrizione dell'accettazione espressa o tacita, la domanda è improcedibile e l'accertamento chiesto nel primo termine istruttorio è domanda nuova e, come tale, inammissibile (Cassazione, sentenza n. 18468 del 04/09/2020).
In altri termini, in sede di divisione endoesecutiva la necessità della trascrizione assolve alle due funzioni, sostanziale e processuale.
Se, nell'un caso, è possibile attendere l'accertamento della qualità di erede, che non dovrebbe necessariamente avvenire prima della vendita;
nell'altro, all'incontro, la domanda è improcedibile per mancanza di un presupposto processuale dell'azione, imponendosi che la posizione dei litisconsorti necessari risulti già cristallizzata al momento dell'introduzione della domanda di divisione.
Venendo al caso di specie, le relazioni notarili allegate dall'attore nel giudizio divisorio non danno contezza della trascrizione di atti di accettazione dell'eredità del de cuius da parte Controparte_1 della vedova debitrice esecutata e dei figli.
Manca, pertanto, il presupposto processuale dell'azione, quale è la trascrizione di un atto costituente accettazione tacita dell'eredità, al fine di poter ritenere il principio della continuità delle trascrizioni rispettato.
Più in dettaglio, oggetto del pignoramento è stata la quota originariamente spettante alla debitrice esecutata nella misura di 4/8, mentre le restanti quote erano ripartite tra Controparte_9 [...]
, e per 1/8 ciascuno della nuda proprietà. CP_2 CP_10 Controparte_8
e hanno donato le rispettive quote a Controparte_8 Controparte_9 Controparte_2 [...]
(classe 1996). CP_1
La trascrizione dell'ordinanza ex art. 600 c.p.c. è stata eseguita erroneamente, in parti uguali tra loro,
a carico e a favore di , , , , CP_3 CP_4 Controparte_1 Controparte_2 CP_12
e di quando, invece, avrebbe dovuto essere effettuata per 1/2 della piena
[...] Parte_5 proprietà e per 1/2 dell'usufrutto a carico dell'esecutata, per 1/8 della nuda proprietà a carico di
(poi deceduto in data 02.02.2018) e per 3/8 della nuda proprietà a carico di CP_10 [...]
(classe 1996). CP_1
- 5 - Ad ogni buon conto, non è stata né trascritta l'accettazione tacita dell'eredità di Controparte_1
(classe 1921), né nominato un curatore dell'eredità giacente di . CP_10
Ne viene che in mancanza dell'accertamento della qualità di erede dei contitolari non debitori non è possibile procedere alla divisione.
Ad ogni buon conto, la domanda attorea pare inammissibile sotto altro profilo.
Ed invero, il cespite pignorato potrebbe non essere l'unico bene dell'asse ereditario, né è stata fornita alcuna prova a riguardo. Anzi, dalla denuncia di successione trascritta in data 1976 al n. 7187 di R.P. si evincerebbe che sarebbero cadute in successione anche le unità immobiliari in Malvagna (ME), in catasto al foglio 2, part. 505, sub 1 e 2, nonché quella in (ME), in catasto al foglio 3, Persona_2 part. 46.
In altri termini, non vi è certezza del fatto che la procedura di espropriazione forzata da cui è scaturito il presente giudizio verta sull'intero asse ereditario o su alcuni soltanto dei beni caduti in successione.
Va, all'uopo, ricordato che il tema dell'espropriabilità della quota della universitas iuris (ad esempio di un'eredità) e della quota dei singoli beni che la compongono è stato oggetto di ampio dibattito dottrinario, e la Corte di Cassazione-accogliendo l'orientamento espresso dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza di merito-ha ammesso che si potesse espropriare la quota indivisa dell'eredità spettante ad un coerede, formata da beni della stessa specie, al contempo negando la possibilità di pignorare la quota di singoli beni facenti parte dell'eredità (vedi Cassazione 13 agosto 1964, n. 2308;
Cassazione 23 ottobre 1967, n. 2615).
In altri termini, deve ritenersi ammissibile la espropriazione della quota di spettanza del debitore limitatamente a tutti i beni indivisi di una singola specie (immobili o mobili o crediti), compresi in una comunione ereditaria, in quanto ognuno dei partecipi alla comunione è considerato titolare di una quota del diritto di proprietà su ogni bene compreso nella comunione stessa;
viceversa, non è ammissibile l'espropriazione della quota di un singolo bene immobile indiviso, facente parte di una comunione ereditaria o di qualsiasi tipo di comunione, comprendente più beni della specie.
La ragione di ciò si coglie agevolmente, se si tiene conto che per effetto della divisione ereditaria al debitore potrebbe essere assegnato un bene, facente parte della massa da dividere, diverso da quello individuato dal creditore, ed il pignoramento eseguito sull'altro immobile, non assegnato al debitore, non potrebbe, quindi, conseguire i suoi effetti, dovendo dichiararsi l'improcedibilità della procedura esecutiva per inesistenza del suo oggetto (cfr. Cass. 19 marzo 2013, n. 6809; Cass. 17 maggio 2005,
n. 10334; Cass. 20 dicembre 1985).
Ne deriva che il creditore, prima di dare inizio all'esecuzione forzata su un solo bene facente parte di una comunione ereditaria più ampia, ha l'onere di promuovere, in via surrogatoria, la divisione dei
- 6 - beni comuni al debitore ed ai terzi, così da individuare preventivamente quelli che in concreto possono essere sottoposti ad espropriazione.
Facendo applicazione dei principi su esposti, la domanda di parte attrice va dichiarata inammissibile.
Stante la contumacia delle parti convenute, non vi è luogo per alcuna liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5644/2023 R.G., così provvede:
-dichiara la contumacia di , di , di di Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 CP_4
, di , dell'Intesa San Paolo S.p.A. e della
[...] CP_3 Controparte_5
-dichiara inammissibile la domanda di divisione degli immobili siti in e censiti in catasto al Pt_1 foglio 59, part. 72, sub. 18 e 7;
-nulla sulle spese.
Catania, 30.11.2025.
Il Giudice
LL IA Mangiameli
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Mangiameli
LL IA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 5644/2023 R.G. avente ad oggetto: espropriazione di beni indivisi
PROMOSSA DA
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro-tempore, con sede in alla Via Lisi n. 87, rappresentato e difeso per Pt_1 procura in atti dall'Avv. Giannetto Gaetano, presso il cui studio in , Via Luigi Orlando n. 86, è Pt_1 elettivamente domiciliato;
attore
CONTRO
(c.f. ); Controparte_1 C.F._1
(c.f. ); Controparte_2 C.F._2
(c.f. ); CP_3 C.F._3
(c.f. ); CP_4 C.F._4
(c.f. ); Parte_2 C.F._5
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore; Parte_3 P.IVA_2
(c.f. ), in persona del legale Parte_4 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore; convenuti contumaci
***
Successivamente al deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127-ter c.p.c., con cui l'attore ha insistito nelle proprie difese, in data 29.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
- 1 - Conclusioni delle parti.
Per i “insiste nella domanda di divisione ex art. 600 Parte_1 Pt_1
c.p.c. siccome specificata sotto il profilo soggettivo e oggettivo nell'Ordinanza resa il 12.12.2022 dal
G.E. del procedimento esecutivo n. 779/2012 RGE del Tribunale di Catania”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2012 il creditore di sulla scorta Parte_1 Parte_5 del decreto ingiuntivo n. 252/2011, emesso dal Giudice di Pace di , introduceva la procedura Pt_1 esecutiva immobiliare n. 779/2012 R.G. Es., pignorando l'appartamento e il garage siti in , Via Pt_1
GI RI nn. 36-38, censiti al NCEU al foglio 59, part. 72, sub. 18 e 7.
Gli immobili risultavano intestati all'esecutata per la quota di ½ indiviso, sicché con ordinanza del
12.12.2022 il G.E. disponeva procedersi al giudizio di divisione in relazione ai beni sopra indicati, sospendendo nelle more il procedimento esecutivo.
Nel termine assegnato il Condominio introduceva la causa di divisione endo-esecutiva, notificando l'ordinanza ex art. 600 c.p.c. agli eredi della debitrice, già deceduta in data 25.01.2021, oltre che alla
Intesa San Paolo S.p.A. e alla già Controparte_5 Controparte_6
(che aveva incorporato per fusione la , quali litisconsorti necessari. Controparte_7
Nonostante la regolarità delle notifiche, nessuno si costituiva in giudizio.
Occorre precisare che a debitrice esecutata, succedevano i quattro figli, Parte_5 [...]
e . CP_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_2
I primi due, e unitamente ai rispettivi figli, rinunziavano Controparte_8 Controparte_9 all'eredità della , così come la nipote, quanto al premorto , gli Pt_5 CP_11 CP_10 succedevano la moglie e i due figli, e , che CP_12 CP_3 CP_4 rinunziavano alla relativa eredità.
Conseguentemente, l'unico erede della avrebbe dovuto essere . Pt_5 Controparte_2
Ma ciò che più conta, dagli atti e dai documenti di causa si ricavava che il pignoramento non aveva colpito il diritto espropriando nella sua interezza, così come all'epoca si presentava nel patrimonio della debitrice, giacché i beni pignorati erano intestati alla esecutata secondo quote diverse e maggiori rispetto a quelle indicate nel verbale di pignoramento immobiliare e nella nota di trascrizione, essendo pervenuti alla stessa in ragione dei 4/8 indivisi per il diritto di usufrutto vita natural durante in virtù di successione testamentaria al marito , deceduto in data 26.08.1975, e cioè Controparte_1 anteriormente all'avvio del processo esecutivo, e per i 4/8 della piena proprietà in forza di atto di compravendita stipulato in data 02.12.1965.
- 2 - In particolare, con testamento olografo del 07.11.1966, pubblicato con verbale del Notar Per_1 in Riposto in data 18.09.1975 e trascritto giorno 08.10.1975 ai nn. 26877/21799 (dichiarazione di successione n. 9, vol. 288), il dante causa aveva lasciato l'usufrutto di tutto ciò che gli apparteneva alla consorte, assegnandole, altresì, la facoltà di designare a suo tempo le quote spettanti ai figli legittimi.
Per quanto riguarda la restante consistenza immobiliare in oggetto, 1/8 indiviso in nuda proprietà sarebbe spettato a , mentre gli altri 3/8 sarebbero andati a (classe CP_10 Controparte_1
1996), per averli ricevuti mediante donazione del 26.03.2018 dai germani Controparte_8 [...]
e . CP_9 Controparte_2
Tuttavia, non vi sarebbe stata alcuna accettazione dell'eredità relitta da da parte dei Controparte_1 superstiti, la moglie e i quattro figli.
Ciò posto, il G.I. all'udienza dell'08.07.2024 rilevava non soltanto il mancato rispetto del principio della continuità delle trascrizioni e, dunque, la mancanza di prova della titolarità del bene oggetto di divisione in capo ai chiamati all'eredità di , ma anche l'omesso esperimento di un Controparte_1 giudizio ordinario volto all'accertamento della qualità di erede o, comunque, di un'actio interrogatoria ex art. 481 c.c. Il creditore procedente non aveva neppure avanzato istanza al tribunale del luogo dell'aperta successione per la nomina di un curatore dell'eredità giacente di CP_10
, premorto alla .
[...] Pt_5
In sintesi, la mancanza di continuità avrebbe riguardato tanto l'esecutata, quanto gli altri comproprietari non esecutati, con conseguente improcedibilità della domanda per mancanza di un presupposto processuale dell'azione, dovendo essere la posizione dei litisconsorti necessari già cristallizzata al momento dell'introduzione del giudizio divisionale.
Parte attrice, con le memorie depositate rispettivamente in data 17.09.2024 e in data 30.07.2025, nonché con le note ex art. 127-ter c.p.c. del 28.10.2025, ha insistito per l'accoglimento della domanda di divisione, sicché all'udienza del 29.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , di , di Controparte_1 Controparte_2
di , di , dell'Intesa San Paolo S.p.A. e della Parte_2 CP_4 CP_3 [...]
non costituitisi in giudizio, sebbene tutti regolarmente e Controparte_5 tempestivamente evocati.
Sempre preliminarmente, va sottolineato come la presente controversia abbia ad oggetto una c.d. divisione endoesecutiva o divisione incidentale al processo esecutivo, ossia quel giudizio di divisione che ha luogo per lo scioglimento della contitolarità dei diritti reali oggetto del pignoramento tra il
- 3 - debitore ed altri soggetti estranei al rapporto di credito, per il cui soddisfacimento il creditore ha aggredito il bene appartenente soltanto pro quota al suo debitore, al fine di poter procedere sulla parte del compendio staggito assegnata in natura in via esclusiva al debitore o, in caso di non comoda divisibilità, sul suo equivalente in denaro all'esito della liquidazione.
Nel caso di specie, l'introdotta domanda di divisione risulta inammissibile per i motivi che seguono.
Dalla relazione notarile in atti emerge come nel ventennio non sia stato assicurato il rispetto del principio della continuità delle trascrizioni.
Ed invero non è stata fornita la prova della titolarità del bene oggetto di divisione in capo ai chiamati all'eredità di , quale coniuge della debitrice esecutata, non Controparte_1 Parte_5 risultando trascritto alcun atto di accettazione espressa o tacita dell'eredità relitta, né essendo stata esperita l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c. ovvero instaurato un giudizio ordinario volto all'accertamento della qualità di erede.
A tal riguardo, secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nell'ambito delle procedure di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede, prima di disporre la vendita del cespite, va trascritto l'atto comportante l'accettazione almeno tacita dell'eredità, che risulti da sentenza, da atto pubblico, da scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, mentre, se l'atto che presuppone la volontà di accettare non sia trascrivibile, la vendita potrà essere disposta solo dopo che la qualità di erede sia stata accertata con sentenza (in tal senso Cass. 3 aprile 2015, n. 6833; Cass. 3 maggio 2014, n. 11638).
Né, secondo un principio più volte affermato dalla Cassazione (cfr. Cass. 2017, n. 8053; Cass. 2016,
n. 22017), la prova dell'accettazione può essere fornita dalla presentazione della dichiarazione di successione, che, come tale, ha valenza ai soli fini fiscali, non anche civilistici e che, oltretutto, non priva il chiamato all'eredità del diritto di rinunciarvi.
Analoghe considerazioni valgono per la registrazione del verbale di pubblicazione del testamento, olografo o segreto, che è considerata quale adempimento di natura prevalentemente fiscale, caratterizzata da scopo conservativo, o per la trascrizione del testamento da parte del notaio, contenente la menzione di tutti i chiamati all'eredità, la quale non vale come accettazione, a meno che il chiamato all'eredità non provi che con quella menzione il notaio adempiva anche ad un mandato dal medesimo chiamato conferitogli specificatamente a tal fine.
Orbene, tali principi trovano ingresso anche in materia di divisione, e in particolare in materia di divisione endoesecutiva, ove permane l'esigenza di assicurare la continuità delle trascrizioni, anche nei confronti di tutti i comproprietari, onde assicurare stabilità all'acquisto in caso di vendita giudiziale.
- 4 - Nel processo esecutivo la trascrizione ha valore sostanziale, giacché serve a verificare l'esistenza in capo all'esecutato del diritto pignorato e, conseguentemente, a tutelare l'aggiudicatario dal rischio di evizione nell'eventuale conflitto con l'erede apparente, di tal ché, se essa manca all'inizio del processo esecutivo, può sopravvenire, finché non si decida sull'istanza di vendita (Cassazione, sentenza n. 11638 del 26/05/2014).
Nel giudizio di divisione ordinaria la qualità di erede, invece, è un presupposto processuale dell'azione: in assenza di prova della trascrizione dell'accettazione espressa o tacita, la domanda è improcedibile e l'accertamento chiesto nel primo termine istruttorio è domanda nuova e, come tale, inammissibile (Cassazione, sentenza n. 18468 del 04/09/2020).
In altri termini, in sede di divisione endoesecutiva la necessità della trascrizione assolve alle due funzioni, sostanziale e processuale.
Se, nell'un caso, è possibile attendere l'accertamento della qualità di erede, che non dovrebbe necessariamente avvenire prima della vendita;
nell'altro, all'incontro, la domanda è improcedibile per mancanza di un presupposto processuale dell'azione, imponendosi che la posizione dei litisconsorti necessari risulti già cristallizzata al momento dell'introduzione della domanda di divisione.
Venendo al caso di specie, le relazioni notarili allegate dall'attore nel giudizio divisorio non danno contezza della trascrizione di atti di accettazione dell'eredità del de cuius da parte Controparte_1 della vedova debitrice esecutata e dei figli.
Manca, pertanto, il presupposto processuale dell'azione, quale è la trascrizione di un atto costituente accettazione tacita dell'eredità, al fine di poter ritenere il principio della continuità delle trascrizioni rispettato.
Più in dettaglio, oggetto del pignoramento è stata la quota originariamente spettante alla debitrice esecutata nella misura di 4/8, mentre le restanti quote erano ripartite tra Controparte_9 [...]
, e per 1/8 ciascuno della nuda proprietà. CP_2 CP_10 Controparte_8
e hanno donato le rispettive quote a Controparte_8 Controparte_9 Controparte_2 [...]
(classe 1996). CP_1
La trascrizione dell'ordinanza ex art. 600 c.p.c. è stata eseguita erroneamente, in parti uguali tra loro,
a carico e a favore di , , , , CP_3 CP_4 Controparte_1 Controparte_2 CP_12
e di quando, invece, avrebbe dovuto essere effettuata per 1/2 della piena
[...] Parte_5 proprietà e per 1/2 dell'usufrutto a carico dell'esecutata, per 1/8 della nuda proprietà a carico di
(poi deceduto in data 02.02.2018) e per 3/8 della nuda proprietà a carico di CP_10 [...]
(classe 1996). CP_1
- 5 - Ad ogni buon conto, non è stata né trascritta l'accettazione tacita dell'eredità di Controparte_1
(classe 1921), né nominato un curatore dell'eredità giacente di . CP_10
Ne viene che in mancanza dell'accertamento della qualità di erede dei contitolari non debitori non è possibile procedere alla divisione.
Ad ogni buon conto, la domanda attorea pare inammissibile sotto altro profilo.
Ed invero, il cespite pignorato potrebbe non essere l'unico bene dell'asse ereditario, né è stata fornita alcuna prova a riguardo. Anzi, dalla denuncia di successione trascritta in data 1976 al n. 7187 di R.P. si evincerebbe che sarebbero cadute in successione anche le unità immobiliari in Malvagna (ME), in catasto al foglio 2, part. 505, sub 1 e 2, nonché quella in (ME), in catasto al foglio 3, Persona_2 part. 46.
In altri termini, non vi è certezza del fatto che la procedura di espropriazione forzata da cui è scaturito il presente giudizio verta sull'intero asse ereditario o su alcuni soltanto dei beni caduti in successione.
Va, all'uopo, ricordato che il tema dell'espropriabilità della quota della universitas iuris (ad esempio di un'eredità) e della quota dei singoli beni che la compongono è stato oggetto di ampio dibattito dottrinario, e la Corte di Cassazione-accogliendo l'orientamento espresso dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza di merito-ha ammesso che si potesse espropriare la quota indivisa dell'eredità spettante ad un coerede, formata da beni della stessa specie, al contempo negando la possibilità di pignorare la quota di singoli beni facenti parte dell'eredità (vedi Cassazione 13 agosto 1964, n. 2308;
Cassazione 23 ottobre 1967, n. 2615).
In altri termini, deve ritenersi ammissibile la espropriazione della quota di spettanza del debitore limitatamente a tutti i beni indivisi di una singola specie (immobili o mobili o crediti), compresi in una comunione ereditaria, in quanto ognuno dei partecipi alla comunione è considerato titolare di una quota del diritto di proprietà su ogni bene compreso nella comunione stessa;
viceversa, non è ammissibile l'espropriazione della quota di un singolo bene immobile indiviso, facente parte di una comunione ereditaria o di qualsiasi tipo di comunione, comprendente più beni della specie.
La ragione di ciò si coglie agevolmente, se si tiene conto che per effetto della divisione ereditaria al debitore potrebbe essere assegnato un bene, facente parte della massa da dividere, diverso da quello individuato dal creditore, ed il pignoramento eseguito sull'altro immobile, non assegnato al debitore, non potrebbe, quindi, conseguire i suoi effetti, dovendo dichiararsi l'improcedibilità della procedura esecutiva per inesistenza del suo oggetto (cfr. Cass. 19 marzo 2013, n. 6809; Cass. 17 maggio 2005,
n. 10334; Cass. 20 dicembre 1985).
Ne deriva che il creditore, prima di dare inizio all'esecuzione forzata su un solo bene facente parte di una comunione ereditaria più ampia, ha l'onere di promuovere, in via surrogatoria, la divisione dei
- 6 - beni comuni al debitore ed ai terzi, così da individuare preventivamente quelli che in concreto possono essere sottoposti ad espropriazione.
Facendo applicazione dei principi su esposti, la domanda di parte attrice va dichiarata inammissibile.
Stante la contumacia delle parti convenute, non vi è luogo per alcuna liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5644/2023 R.G., così provvede:
-dichiara la contumacia di , di , di di Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 CP_4
, di , dell'Intesa San Paolo S.p.A. e della
[...] CP_3 Controparte_5
-dichiara inammissibile la domanda di divisione degli immobili siti in e censiti in catasto al Pt_1 foglio 59, part. 72, sub. 18 e 7;
-nulla sulle spese.
Catania, 30.11.2025.
Il Giudice
LL IA Mangiameli
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