TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/10/2025, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA RI UA TE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 29-10-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 3619 dell'anno 2025 (cui è stato riunito il procedimento n.r.g.3659/2025)
OGGETTO
Retribuzione per festività infrasettimanali
TRA
(C.F. ) e , rapp.ti e difesi, giusta Parte_1 C.F._1 Parte_2 procura rilasciata su foglio separato dai ricorsi introduttivi telematici, dall'Avv. Paolo
Galluccio, con domicilio eletto presso il loro studio. ricorrente
E
in persona del Direttore Generale pro tempore (P. Controparte_1
IVA: ), rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato P.IVA_1 dalle memoria di costituzione e risposta e in virtù di delibera del Direttore Generale n.
440 del 14.03.2023, dagli Avv. Agnese Grassia (C.F.: e C.F._2
Margherita Dell'Anno, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente. resistente
CONCLUSIONI
Come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi a questo Giudice del Lavoro, successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe indicati esponeva di lavorare alle dipendenze della con mansioni di CP_2 collaboratore professionale infermiere;
che nel corso del rapporto di lavoro, dall'Aprile
2018 sino al Dicembre 2022 il e dal 2016 al 2022 il , avevano prestato Pt_2 Pt_1 attività lavorativa in giornate festive infrasettimanali, per un importo complessivo lordo rispettivamente indicato in ricorso;
che gli importi richiesti erano stati conteggiati sulla 1 base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva e, in particolare, dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità triennio 2016
– 2018 e triennio 2019 – 2021, prodotto in atti;
e) che gli istanti avevano sempre percepito la retribuzione base prevista dal C.C.N.L. innanzi indicato, senza l'applicazione delle maggiorazioni ivi previste con riferimento al lavoro festivo infrasettimanale.
Chiedevano quindi i ricorrenti il riconoscimento della retribuzione complessivamente spettante per le festività infrasettimanali lavorate e per le quali non Cont aveva fruito del riposo compensativo, e per l'effetto, condannarsi l' convenuta al pagamento delle retribuzioni complessivamente quantificate in ricorso – ovvero risultanti da una ctu contabile, richiesta in caso di contestazione dei conteggi allegati - oltre interessi legali. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva l' eccependo con varie argomentazioni Parte_3
l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto della stessa.
All'odierna udienza, riuniti i giudizi, all'esito della discussione, questo
Giudice decideva la causa come da sentenza depositata in atti.
Le domande sono fondate e meritano accoglimento.
L'art.29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018, riprendendo quanto in precedenza previsto dall'art. 9 del CCNI 20.9.2001, dispone:
L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
In tema occorre richiamare la pronuncia della Suprema Corte n.1505/2021 che ha affrontato la questione, accogliendo un ricorso avverso la pronuncia di rigetto della
Corte di Appello:
“i ricorsi sono fondati e vanno accolti perché la Corte territoriale ha basato la decisione su un'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo non coerente con il tenore letterale delle stesse ed ha attribuito all'art. 44 del CCNL
1.9.1995 un carattere onnicomprensivo non voluto dalle parti collettive, con il risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno;
5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai
2 dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del
1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire
8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma
8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è
3 "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo,
a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi
(art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da
36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni,
4 evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall , fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui l'indennità CP_1 prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicchè sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poichè assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
5 6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità
l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del
CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n.
1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perchè in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52, lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
6.5. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
Pertanto, avuto riguardo alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, questo
Giudice aderisce alla tesi attorea per la quale il suindicato art. 29, comma 6, del CCNL
2016-2018 trova applicazione anche ai dipendenti “turnisti”.
Ciò posto, si rileva che, in specie, i ricorrenti hanno fornito prova, tramite il deposito dei fogli di servizio, di aver svolto attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso (ove è specificato anche l'orario osservato).
Con riguardo al godimento del riposo compensativo, in applicazione dei Cont principi in tema di riparto dell'onere della prova, l' avrebbe dovuto documentare la fruizione degli stessi ad opera dei lavoratori, quale circostanza ostativa al Cont riconoscimento del diritto. Non avendo provveduto a tanto, l' va ritenuta inadempiente all'onere suddetto.
Né può ritenersi maturata la decadenza del lavoratore dalla formulazione dell'istanza non proposta entro trenta giorni ai sensi dell'art.29, comma 6 del CCNL.
Infatti, la decadenza è un istituto eccezionale in quanto fortemente limitante l'esercizio del diritto nel tempo, sicchè le relative ipotesi vanno espressamente previste e sono di
6 stretta interpretazione (Cass. 31-03-2021 n.8964; Cass. 25-11-2020 n.26845; Cass. 15-
06-2018, n.15780).
Ebbene nel caso di specie né dall'interpretazione della clausola pattizia, né da quella complessiva della norma può evincersi che le parti abbiano voluto prevedere un termine decadenziale per l'esercizio dell'opzione da parte del lavoratore, quanto piuttosto una facoltà di scelta tra la fruizione del riposo compensativo e la retribuibilità della festività infrasettimanale lavorata.
Inoltre, la piana lettura della norma contrattuale consente di ritenere ad avviso di questo giudicante, che la richiesta del dipendente, da effettuarsi entro trenta giorni dalla prestazione lavorativa festiva infrasettimanale, abbia ad oggetto la fruizione del riposo compensativo;
in alternativa, il lavoratore, qualora non formuli detta richiesta, matura comunque il diritto alla corrispondente retribuzione (cfr. in motivazione punto
5.1 della pronuncia della Cass. n.1505/21 cit.).
Dunque in relazione alle festività lavorate, ai ricorrenti spetta il compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018.
Non si è maturata la prescrizione quinquennale posto che in relazione al periodo di decorrenza delle festività lavorate (aprile 2018), il ha prodotto la Pt_2 diffida stragiudiziale in data 12-06-2023 ed il atto interruttivo della prescrizione Pt_1 in data 29-04-2021 in relazione alla decorrenza dal 2016 della retribuzione richiesta;
il termine prescrizionale risulta poi ulteriormente interrotto dalla notifica dei ricorsi riuniti del presente giudizio.
Per la quantificazione delle spettanze possono essere utilizzati i conteggi attorei in quanto, oltre a non essere stati specificamente contestati, risultano correttamente impostati ed articolati, scevri da vizi logici o errori di calcolo.
Pertanto, l' va condannata al pagamento in favore di Parte_3 Pt_1
di complessivi €.5.489,58, e di di €.3.636,60 oltre ai soli
[...] Parte_2 interessi legali sulla somma dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e nei confronti dell' in
[...] Parte_2 Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., riuniti i giudizi, così provvede:
7 • Condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1
di complessivi €.5.489,58, e di di €.3.636,60 Parte_1 Parte_2 oltre ai soli interessi legali sulla somma dalla maturazione al saldo per ciascun credito;
• Condanna l' al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che liquida in complessivi €.1.600,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere 29-10-2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA RI UA TE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 29-10-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 3619 dell'anno 2025 (cui è stato riunito il procedimento n.r.g.3659/2025)
OGGETTO
Retribuzione per festività infrasettimanali
TRA
(C.F. ) e , rapp.ti e difesi, giusta Parte_1 C.F._1 Parte_2 procura rilasciata su foglio separato dai ricorsi introduttivi telematici, dall'Avv. Paolo
Galluccio, con domicilio eletto presso il loro studio. ricorrente
E
in persona del Direttore Generale pro tempore (P. Controparte_1
IVA: ), rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato P.IVA_1 dalle memoria di costituzione e risposta e in virtù di delibera del Direttore Generale n.
440 del 14.03.2023, dagli Avv. Agnese Grassia (C.F.: e C.F._2
Margherita Dell'Anno, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente. resistente
CONCLUSIONI
Come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi a questo Giudice del Lavoro, successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe indicati esponeva di lavorare alle dipendenze della con mansioni di CP_2 collaboratore professionale infermiere;
che nel corso del rapporto di lavoro, dall'Aprile
2018 sino al Dicembre 2022 il e dal 2016 al 2022 il , avevano prestato Pt_2 Pt_1 attività lavorativa in giornate festive infrasettimanali, per un importo complessivo lordo rispettivamente indicato in ricorso;
che gli importi richiesti erano stati conteggiati sulla 1 base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva e, in particolare, dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità triennio 2016
– 2018 e triennio 2019 – 2021, prodotto in atti;
e) che gli istanti avevano sempre percepito la retribuzione base prevista dal C.C.N.L. innanzi indicato, senza l'applicazione delle maggiorazioni ivi previste con riferimento al lavoro festivo infrasettimanale.
Chiedevano quindi i ricorrenti il riconoscimento della retribuzione complessivamente spettante per le festività infrasettimanali lavorate e per le quali non Cont aveva fruito del riposo compensativo, e per l'effetto, condannarsi l' convenuta al pagamento delle retribuzioni complessivamente quantificate in ricorso – ovvero risultanti da una ctu contabile, richiesta in caso di contestazione dei conteggi allegati - oltre interessi legali. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva l' eccependo con varie argomentazioni Parte_3
l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto della stessa.
All'odierna udienza, riuniti i giudizi, all'esito della discussione, questo
Giudice decideva la causa come da sentenza depositata in atti.
Le domande sono fondate e meritano accoglimento.
L'art.29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018, riprendendo quanto in precedenza previsto dall'art. 9 del CCNI 20.9.2001, dispone:
L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
In tema occorre richiamare la pronuncia della Suprema Corte n.1505/2021 che ha affrontato la questione, accogliendo un ricorso avverso la pronuncia di rigetto della
Corte di Appello:
“i ricorsi sono fondati e vanno accolti perché la Corte territoriale ha basato la decisione su un'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo non coerente con il tenore letterale delle stesse ed ha attribuito all'art. 44 del CCNL
1.9.1995 un carattere onnicomprensivo non voluto dalle parti collettive, con il risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno;
5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai
2 dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del
1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire
8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma
8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è
3 "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo,
a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi
(art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da
36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni,
4 evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall , fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui l'indennità CP_1 prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicchè sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poichè assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
5 6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità
l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del
CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n.
1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perchè in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52, lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
6.5. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
Pertanto, avuto riguardo alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, questo
Giudice aderisce alla tesi attorea per la quale il suindicato art. 29, comma 6, del CCNL
2016-2018 trova applicazione anche ai dipendenti “turnisti”.
Ciò posto, si rileva che, in specie, i ricorrenti hanno fornito prova, tramite il deposito dei fogli di servizio, di aver svolto attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso (ove è specificato anche l'orario osservato).
Con riguardo al godimento del riposo compensativo, in applicazione dei Cont principi in tema di riparto dell'onere della prova, l' avrebbe dovuto documentare la fruizione degli stessi ad opera dei lavoratori, quale circostanza ostativa al Cont riconoscimento del diritto. Non avendo provveduto a tanto, l' va ritenuta inadempiente all'onere suddetto.
Né può ritenersi maturata la decadenza del lavoratore dalla formulazione dell'istanza non proposta entro trenta giorni ai sensi dell'art.29, comma 6 del CCNL.
Infatti, la decadenza è un istituto eccezionale in quanto fortemente limitante l'esercizio del diritto nel tempo, sicchè le relative ipotesi vanno espressamente previste e sono di
6 stretta interpretazione (Cass. 31-03-2021 n.8964; Cass. 25-11-2020 n.26845; Cass. 15-
06-2018, n.15780).
Ebbene nel caso di specie né dall'interpretazione della clausola pattizia, né da quella complessiva della norma può evincersi che le parti abbiano voluto prevedere un termine decadenziale per l'esercizio dell'opzione da parte del lavoratore, quanto piuttosto una facoltà di scelta tra la fruizione del riposo compensativo e la retribuibilità della festività infrasettimanale lavorata.
Inoltre, la piana lettura della norma contrattuale consente di ritenere ad avviso di questo giudicante, che la richiesta del dipendente, da effettuarsi entro trenta giorni dalla prestazione lavorativa festiva infrasettimanale, abbia ad oggetto la fruizione del riposo compensativo;
in alternativa, il lavoratore, qualora non formuli detta richiesta, matura comunque il diritto alla corrispondente retribuzione (cfr. in motivazione punto
5.1 della pronuncia della Cass. n.1505/21 cit.).
Dunque in relazione alle festività lavorate, ai ricorrenti spetta il compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018.
Non si è maturata la prescrizione quinquennale posto che in relazione al periodo di decorrenza delle festività lavorate (aprile 2018), il ha prodotto la Pt_2 diffida stragiudiziale in data 12-06-2023 ed il atto interruttivo della prescrizione Pt_1 in data 29-04-2021 in relazione alla decorrenza dal 2016 della retribuzione richiesta;
il termine prescrizionale risulta poi ulteriormente interrotto dalla notifica dei ricorsi riuniti del presente giudizio.
Per la quantificazione delle spettanze possono essere utilizzati i conteggi attorei in quanto, oltre a non essere stati specificamente contestati, risultano correttamente impostati ed articolati, scevri da vizi logici o errori di calcolo.
Pertanto, l' va condannata al pagamento in favore di Parte_3 Pt_1
di complessivi €.5.489,58, e di di €.3.636,60 oltre ai soli
[...] Parte_2 interessi legali sulla somma dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e nei confronti dell' in
[...] Parte_2 Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., riuniti i giudizi, così provvede:
7 • Condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1
di complessivi €.5.489,58, e di di €.3.636,60 Parte_1 Parte_2 oltre ai soli interessi legali sulla somma dalla maturazione al saldo per ciascun credito;
• Condanna l' al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che liquida in complessivi €.1.600,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere 29-10-2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
8