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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6153 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente rel. dott. Giuseppe Vinciguerra - Consigliere dr.ssa Regina Marina Elefante - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 673 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2350/2019 del Tribunale di
Avellino pronunciata in data 13 dicembre 2019, vertente
TRA
( , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura agli atti, dagli Avv.ti Angelo Guerriero e Lucia Bonavita presso il cui studio elettivamente domicilia in Avellino alla via Tagliamento n. 237 appellante
E in persona del curatore, Avv. Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Assunta De Luca presso il cui studio in Forino
[...]
(AV) alla via Campi n. 14 elettivamente domicilia appellata
NONCHE'
( ), residente in Monteforte Irpino (AV) Controparte_3 C.F._2 alla via Annarumma n. 15 appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da verbali, atti di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato la curatela Parte_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, e Controparte_3 [...]
per sentire, in via principale, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 Parte_1
c.c., inefficace nei suoi confronti l'atto per notar del 30 luglio 2010 Persona_1
(repertorio n. 211888) stipulato tra i convenuti per la compravendita di una villa sita in
Monteforte Irpino alla via Annarumma n. 11, individuata in catasto al foglio 19, particella 1026, subalterni 1, 2 e 3, vani 13,5, mq 571. In via subordinata, ne chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità per simulazione assoluta.
Parte istante premetteva di essere creditrice di , amministratore unico Controparte_3 della della complessiva somma di € 389.000,00 in virtù del decreto CP_1 ingiuntivo n. 1356/11 del 20.12.2011 del Tribunale di Avellino, divenuto definitivo per mancata opposizione e che precedentemente, , con atto depositato Controparte_3 presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Avellino in data 19.4.2011 aveva dichiarato di aver stipulato la compravendita del 30 luglio 2010 al prezzo di €
245.800,00 al solo fine di sottrarre il bene oggetto del trasferimento alle conseguenze negative dell'imminente fallimento della poi dichiarato dal Tribunale di CP_1
Avellino con sentenza numero 47/2010 del 17.11.2010. Assumeva, pertanto, l'istante che tale operazione di dismissione immobiliare avesse cagionato pregiudizio concreto ed attuale alle proprie ragioni creditorie in quanto idonea a depauperare il patrimonio del debitore . Controparte_3
Incardinata la lite, con comparsa del 13.12.2012, si costituiva , il quale Controparte_3 aderiva alla domanda di dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione.
Sosteneva, difatti, che la vendita era stata stipulata esclusivamente allo scopo di sottrarre l'immobile dagli effetti negativi dell'imminente fallimento della di CP_1 cui era amministratore e che gli assegni, versati per il pagamento del prezzo pattuito, non erano stati incassati. Assumeva, altresì, che la propria posizione debitoria verso la era scaturita da contratto d'appalto per la realizzazione di una villa su di CP_1 un terreno di sua proprietà e che la società aveva eseguito i lavori di costruzione e rifinitura, provvedendo anche all'acquisto dei materiali da aziende terze, prestazioni mai pagate. A sostegno delle proprie argomentazioni depositava in giudizio la documentazione contrattuale e le fatture di aziende terze emesse nei confronti della
CP_1
2 Con comparsa del 13.12.2012 si costituiva la quale eccepiva Parte_1
l'improponibilità, inammissibilità, improcedibilità e nullità della domanda attorea, chiedendone il rigetto nel merito per infondatezza in fatto e in diritto. Assumeva che la vendita della villa non fosse stata simulata, che il prezzo era stato effettivamente corrisposto, come attestato nell'atto pubblico, per una parte mediante accollo del mutuo ipotecario di € 185.799,62 acceso dalla e per la restante parte tramite CP_4 tre assegni postali regolarmente incassati. Eccepiva l'inesistenza del credito della nei confronti di al momento della compravendita, basato CP_1 Controparte_3 su una mera autodichiarazione di quest'ultimo depositata successivamente al fallimento e non supportata da fatture nelle scritture contabili della società fallita.
Rilevava l'assenza dei presupposti per l'azione revocatoria e chiedeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
Articolati i mezzi istruttori, assunte le dichiarazioni del curatore fallimentare e di nonché la prova testimoniale, all'udienza del 10.9.2019, la causa Controparte_3 veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Con la comparsa conclusionale depositava la sentenza n. 1363/2018 Parte_1 del 30.3.2018 con cui la Corte di Appello di Napoli, in altra vicenda processuale, aveva, in riforma della sentenza di primo grado, riconosciuto la validità della compravendita dell'immobile come vendita a scopo di garanzia con patto marciano, dichiarando nullo il contratto di comodato per omessa registrazione e condannando e Controparte_3
al rilascio dell'immobile in suo favore. Controparte_5
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando sulla domanda, con sentenza n.
2350/2019 del 13.12.2019, così decideva: “dichiara inefficace, ex art. 2901 c.c., nei confronti di parte attrice l'atto di compravendita stipulato fra e a Controparte_3 Parte_1 rogito dott. del 30.7.2010 (rep. 211888, racc. 34235) trascritto presso Persona_1
l'Agenzia del Territorio di Avellino, Servizio di Pubblicità immobiliare il 03.08.2010; 2. dispone che la presente decisione sia annotata ai sensi dell'art. 2655 c.c.; 3. condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese di giudizio che liquida in euro 1.788,49 per spese, euro 12.678,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al
15%, con pagamento a favore dello Stato”.
Il Tribunale riteneva sussistenti tutti i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, ravvisando, pertanto, l'esistenza del credito – provato dal contratto di appalto, dalle fatture intestate alla e dal decreto ingiuntivo n. 1356/11 non opposto –, la CP_1
3 sussistenza dell'eventus damni attraverso la modifica quantitativa e qualitativa del patrimonio di che aveva alienato l'unico bene immobile di proprietà, Controparte_3 della scientia damni atteso che quest'ultimo aveva ammesso di aver alienato l'immobile per sottrarlo alle conseguenze dell'imminente fallimento della e della CP_1 participatio fraudis presunta dal vincolo parentale (zia e nipote) tra le parti ritenendo estremamente inverosimile che l'acquirente non fosse a conoscenza della situazione debitoria dell'alienante.
Avverso detta sentenza proponeva appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 12.2.2020, invocandone la riforma, con doglianze riassumibili nei seguenti motivi: a) carenza della prova del credito della curatela fallimentare nei confronti di – artificiosa costruzione della posizione debitoria – Controparte_3 assenza nella contabilità della di titoli attestanti il presunto credito;
b) CP_1 inesistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accoglimento dell'azione revocatoria;
c) erroneità della decisione in ordine alla declaratoria di simulazione dell'atto di compravendita.
Concludeva, previa sospensione della provvisoria esecutorietà, per la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto della domanda attorea, con condanna degli appellati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Radicato il contraddittorio, si costituiva con comparsa del 30.8.2020 la
[...]
eccependo, in rito, l'inammissibilità e/o improcedibilità Controparte_1 dell'appello per violazione degli artt. 342 e ss c.p.c.; nel merito insisteva per il rigetto dell'appello e si opponeva alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Restava contumace l'appellato . Controparte_3
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
quindi, riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art. 167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il
2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la
Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così
4 come integrato con nota del 2.2.2025, la Corte, all'udienza del 24 aprile 2025, riservava la causa in decisione.
Con ordinanza pronunciata in data 26 giugno 2025 la causa veniva rimessa sul ruolo onde avere chiarimenti dalle Parti in ordine alle seguenti circostanze: “negli scritti difensivi ex art.190 c.p.c. del primo grado ha depositato “la sentenza della Parte_1
Corte di Appello resa nel giudizio tra venditore ed acquirente. Tale sentenza dichiara l'atto notarile come valido ed efficace. Spazzando via una incommentabile sentenza di primo grado che si muoveva nel solco del disegno portato avanti con la presente domanda dal sig CP_3
rispetto alla quale ha dedotto che “che avverso tale pronuncia è stato
[...] Controparte_3 proposto dall'odierno concludente ricorso per Cassazione e, quindi, non ha alcuna valenza di giudicato” e il Fallimento della che “la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. CP_1
1363-2018, pur se passata in giudicato, non può certamente essere opposta alla Curatela fallimentare che non è stata parte né del giudizio di appello né del giudizio di prime cure””.
All'udienza del 3 luglio 2025 a tal uopo fissata il Fallimento appellato si riservava di depositare prova del passaggio in giudicato della sentenza pronunciata in merito all'atto dispositivo oggetto della domanda revocatoria ex art.2901 c.c.; quindi, in data
30.9.2025, depositava “attestazione di passaggio in giudicato della sentenza della Corte
d'Appello di Napoli n.1731/2024, con la quale è stata dichiarata la nullità dell'atto di compravendita intercorso tra il signore e la signora . Controparte_3 Parte_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 ottobre 2025 la Corte riservava nuovamente la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c., ridotto a venti giorni il termine per il deposito delle comparse conclusionali.
Appare preliminare ai fini della decisione esaminare la portata del giudicato (cfr. certificazione depositata in atti) portato dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli
n.1731/2024, pronunciata in data 19.4.2024, con cui è stata respinta la domanda avanzata da di risoluzione del contratto di comodato per recesso Parte_1 ad nutum esercitato da essa comodante con condanna di e Controparte_3 [...]
al rilascio dell'immobile sito in Monteforte Irpino alla via Annarumma n. 11 CP_5 in quanto formante oggetto della vendita con atto per notar D'Amore del 30.7.2010 posta in essere in “violazione del divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c., essendo
l'intera operazione negoziale volta a perseguire uno scopo concreto diverso dallo scambio e vietato dalla legge, stante la carenza nei termini già definiti nella sentenza di legittimità che ha disposto il rinvio”. Con detta decisione la Corte d'Appello di Napoli, nel giudizio di
5 rinvio dalla Cassazione giusta sentenza n. 844/2020 pubblicata il 17.1.2020, ha ritenuto che: “La nullità della vendita a scopo di garanzia oggetto della complessa operazione negoziale posta in essere tra le parti con l'atto pubblico e la controdichiarazione comporta il rigetto della domanda avanzata dalla di declaratoria di cessazione del comodato e di restituzione Pt_1 dell'immobile di causa, essendo travolte ex tunc tutte le previsioni negoziali e non essendosi ab origine prodotto il trasferimento in proprietà dell'immobile di causa in capo alla stessa”.
Va, poi, dichiarata l'utilizzabilità ai fini della decisione di detti documenti in ragione della loro formazione successiva all'introduzione del giudizio di appello e in quanto, per le ragioni di seguito esposte, utili a dimostrare la legittimazione processuale (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17062 del 26/06/2019).
Detta pronunzia di rigetto (nella specie, della domanda di risoluzione del contratto di comodato per nullità della vendita intercorsa tra le parti) non più soggetta ad impugnazione costituisce giudicato implicito - con efficacia vincolante nei futuri giudizi - laddove del rapporto che ne costituisce il presupposto logico-giuridico ha costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice la questione concernente l'esistenza e la validità del contratto intercorso tra le Parti (e oggi all'esame della Corte adita); invero, la pronunzia di rigetto della domanda della comodante di risoluzione del contratto di comodato è stata assunta con il sostanziale accertamento della invalidità del contratto di vendita che ne costituiva il presupposto logico- giuridico in quanto fondante il titolo fatto valere in giudizio dalla comodante.
Ebbene, l'appello che ci occupa avanzato da la cui titolarità della Parte_1 posizione soggettiva vantata in giudizio è fondata sul titolo d'acquisto di cui all'atto per Notar D'Amore del 30.7.2010, è influenzato negativamente dal giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio, riconducibile alla precedente sentenza definitiva sul punto intervenuta tra le stesse parti, nella quale il riconoscimento dell'invalidità dello stesso contratto ha costituito il presupposto logico-giuridico essenziale della decisione di merito.
Deve, invero, darsi continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il giudice deve rilevare anche d'ufficio il fatto estintivo sopravvenuto che risulti dalle risultanze processuali acquisite, non vertendosi in tal caso di eccezioni in senso stretto (Cass. 21 agosto 2004 n. 16501, 11 novembre 2003 n. 16959, 7 novembre 2003 n. 16715, 10 febbraio
2003 n. 1950,13 dicembre 1988 n. 6794, 12 luglio 1984 n. 4079, 26 maggio 1980 n. 3443, 5 gennaio 1980 n. 54. V. anche Cass. nn. 1948 del 1985, 1113 del 1971, 2193 del 1966); il
6 rilievo ex officio altro non costituisce che assolvimento, da parte del giudice, del compito di pronunciare sull'esistenza del diritto vantato dall'attore, diritto che sarebbe contra legem affermare in presenza di altra realtà che lo esclude (cfr. in tal senso Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 421 del 12/01/2006).
L'appello deve, pertanto, essere respinto “non essendosi ab origine prodotto il trasferimento in proprietà dell'immobile di causa in capo” a secondo quanto accertato Parte_1 tra le parti del relativo contratto con sentenza passata in giudicato che tanto ha statuito.
L'appello deve essere, pertanto, respinto.
La circostanza che la pronuncia sia stata determinata da un lungo contenzioso sorto tra le Parti e conclusosi con sentenza passata in giudicato solo nel corso dello scorso anno costituisce un'eccezionale ragione tale da giustificare la compensazione tra tutte le Parti delle spese di lite.
Infine, ritiene la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto da avverso la sentenza n. 2350/2019 Parte_1 del Tribunale di Avellino, pronunciata in data 13 dicembre 2019, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) compensa le spese del grado;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
La Presidente est. dott.ssa Assunta d'Amore
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