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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/07/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 03/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3168 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Pt_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48 ricorrente
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. Nicola Strangio, con il quale è elettivamente domiciliato in Bianco
(RC) via Michele Macrì n. 1/A
resistente
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza. 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/10/2021, l , come in epigrafe Pt_1
rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, con decreto ingiuntivo depositato in data 28/09/2021, gli è stato intimato il pagamento della somma di € 3.287,67, oltre interessi legali e spese processuali, in favore del sig. CP_1
- che il decreto ingiuntivo si fonda sulla domanda di indennità “NASpI” presentata dall'opposto in data 27/05/2019 e accolta con provvedimento del
17/06/2019;
- che il credito azionato difetta dei requisiti della certezza e della prova scritta, non avendo il sig. provato la sussistenza dei requisiti necessari CP_1
per beneficiare della prestazione richiesta;
- che, inoltre, la parte opposta non ha specificato sulla base di quale criterio ha determinato la misura mensile della “NASpI” richiesta, non avendo, peraltro, allegato né i redditi precedenti, né le buste paga utili ai fini del calcolo della prestazione;
- che la missiva trasmessa dall' non indica in alcun modo Pt_1
l'importo corrispondente, essendosi limitata unicamente ad accogliere la domanda e, dunque, non è una valida prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto non indica in modo specifico l'importo dovuto;
- che, inoltre, la posizione del sig. risulta bloccata dalla filiale CP_1
metropolitana di Roma, con conseguente blocco del pagamento in Pt_1
procedura “SCUP”, poiché i flussi contributivi del datore di lavoro, trasmessi con denunce “UNIEMENS”, risultano oscurati dall'anno 2018;
- che il blocco risale al 15/11/2018 e riguarda la ditta “AL IN
s.r.l.”, in relazione alla quale sono in corso accertamenti riguardanti la regolarità del rapporto di lavoro denunciato.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: 3
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del lavoro del Tribunale di Locri accogliere
l'odierna opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
112/2021 ovvero pronunciare, nel merito, l'inammissibilità e/o
l'improponibilità della domanda nonché la sua infondatezza in fatto ed in diritto;
b) condannare parte opposta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il sig. CP_1
eccependo:
- che, nella fase monitoria ed ai fini della prova dei requisiti necessari per beneficiare della “NASpI”, ha depositato l'estratto conto previdenziale
, dal quale si ricavano i periodi contributivi registrati;
Pt_1
- che, da tale documento, si evince con chiarezza che ha lavorato per
175 settimane, periodo di gran lunga superiore rispetto alle 13 richieste, nei quattro anni che precedono il periodo di disoccupazione;
- che, dalla consultazione dell'estratto conto previdenziale, si ricava anche la retribuzione percepita, pari ad euro 77.736,00;
- che, sulla base di tali dati, si può calcolare la retribuzione media mensile del periodo di riferimento, che ammonta ad euro 1.091,57;
- che, pertanto, sussiste il diritto a percepire la NASPI, per un periodo di tre mensilità, decorrenti dal 17/06/2019, per un totale complessivo di euro
3.274,71;
- che l'estratto conto previdenziale dell' ha pieno valore CP_2
certificativo;
- che, a causa di un mero errore di calcolo, ha indicato in fase monitoria una cifra di poco differente rispetto a quella realmente spettante, circostanza che non inficia la legittimità del decreto ingiuntivo;
- che la missiva inviata dall' , con la quale è stato comunicato Pt_1
l'accoglimento della domanda, è un elemento essenziale ai fini della dimostrazione dell'esistenza del diritto alla percezione della “NASpI”; 4
-che non ha mai ricevuto alcuna notizia circa il blocco menzionato dall'Istituto opponente;
- che, inoltre, tale circostanza non incide sul diritto alla percezione della
NASPI, in quanto sussiste il requisito contributivo e considerando che l'opposto è stato assunto dalla ditta “AL s.r.l.” dal 01/06/2012 al
31/08/2012, in un arco temporale diverso dal periodo indicato dall' con Pt_1
riferimento blocco della procedura “SCUP”.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
La “nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego” (naspi) è stata istituita dall'art. 1 co. 1 D.lgs, n. 22 del 2015, (in sostituzione delle prestazioni aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 l. 28.6.2012 n. 92 a decorrere dall'1.1.2013).
Invero, tale indennità mensile svolge la funzione di “fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.5.2015”.
In particolare, l'art. 3 del D.lgs. n. 22 del 2015 stabilisce testualmente che:
“1. La Napsi è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a 5
prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.”
L'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo in questione ulteriormente stabilisce che: “1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario
Nella specie, parte opposta, ai fini della prova del possesso dei requisiti legislativamente previsti per il conseguimento della NASPI, ha allegato la domanda presentata in data 27/05/2019 e l'estratto contributivo, dal quale si evince il possesso di almeno 13 settimane di contributi nel quadriennio antecedente alla domanda e di almeno trenta giornate di lavoro effettivo, nell'anno antecedente alla domanda.
Non è, invece, oggetto di contestazione il possesso dello stato di disoccupazione non volontaria: del resto l' con provvedimento del Pt_1
17/06/2019, ha accolto la domanda, con decorrenza dal 17/06/2019, circostanza che presuppone un positivo vaglio del possesso di tutti i requisiti legittimanti il conseguimento dell'indennità in parola.
Inoltre, l' nel proporre opposizione avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo che ha disposto la liquidazione della NASPI, ha contestato in maniera generica la mancata prova del possesso del requisito contributivo (che si evince dalla documentazione versata in atti), ma non ha opposto specifiche contestazioni in relazione al possesso dei requisiti legittimanti il 6
conseguimento dell'indennità NASPI da parte dell'opposto, come da domanda del 27/05/2019.
Invece l dopo aver contestato genericamente la certezza e la Pt_1
liquidità del credito, quali presupposti legittimanti l'emissione del decreto ingiuntivo, circostanza che, peraltro, non impedisce al giudice dell'opposizione l'esame del merito della pretesa, ha dedotto che la posizione dell'opposto risulta bloccata centralmente e automaticamente dalla Filiale
Metropolitana di Roma, con conseguente blocco del pagamento in Pt_1
procedura SCUP (Servizio centrale unificato pagamenti), tenuto conto che i flussi contributivi del datore di lavoro trasmessi con denunce UNIEMENS risultano oscurati dal 2018.
Dalla consultazione della documentazione allegata all'opposizione, si evince che il blocco, dovuto a controlli anche relativi all'esistenza dei rapporti di lavoro, riguarda l'azienda AL IN srl e ha avuto inizio in data
15/11/2018; inoltre, sulla schermata allegata dall' si legge “Data inizio Pt_1
riferimento: 01/09/2012 Data fine riferimento: 31/12/2015”.
Tuttavia, come si evince dalla consultazione dell'estratto contributivo allegato dall'opposto già in sede monitoria – non espressamente contestato dall' - il sig. ha lavorato alle dipendenze dell'azienda AL Pt_1 CP_1
IN per 14 settimane dal 1/06/2012 al 31/08/2012 mentre, dal 2014 al
2015, risulta aver lavorato alle dipendenze di una diversa società.
Invero, proprio sommando le settimane contributive accumulate in quegli anni – e senza contare i contributi relativi al rapporto di lavoro con azienda AL IN (in ogni caso svolte in un periodo diverso rispetto al periodo oggetto di accertamento) –l'opposto raggiunge il minimo di settimane necessario per il conseguimento dell'indennità in parola.
Il rapporto di lavoro in questione, dunque, indipendentemente dalla durata, non incide sul possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento dell'indennità di disoccupazione NASPI, in quanto, indipendentemente dallo 7
stesso, l'opposto raggiunge il minimo di giornate contributive richieste nel quadriennio (e di giornate lavorative nell'ultimo anno) richieste per il conseguimento della NASPI.
Ed invero, dalla schermata dall' risulta che il blocco dell'azienda Pt_1
risale al 15/11/2018 e riguarda un periodo successivo rispetto al rapporto Pt_2
di lavoro svolto dal ricorrente.
Nondimeno, l' aveva accolto la domanda presentata dal ricorrente, Pt_1
non adducendo ragioni ostative fino all'introduzione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, non avendo provato neanche di aver revocato il provvedimento di accoglimento.
Tuttavia, considerando che l'asserito blocco concerne un periodo diverso rispetto a quello oggetto di indagine ai fini del possesso, in capo al sig. dei requisiti legittimanti il conseguimento della NASPI e considerando CP_1
che il sig. indipendentemente dal rapporto in questione, ha dimostrato CP_1
il possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento della NASPI,
l'opposizione proposta, nel merito, è infondata.
Con riferimento alla quantificazione del credito, il calcolo alla base della domanda azionata con il procedimento monitorio si fonda sui criteri indicati dall' nel provvedimento di accoglimento. Pt_1
Lo stesso opposto, nel costituirsi in giudizio nel giudizio di opposizione, ha allegato di aver indicato, nella fase monitoria, una somma lievemente superiore rispetto alla somma spettante, ossia la somma d € 3.287,67, in luogo di € 3.274,71.
Sul punto non vi è stata alcuna espressa presa di posizione da parte dell' che, di fatto, non ha contestato l'importo, come calcolato. Pt_1
Pertanto, sebbene l'opposizione vada rigettata, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell a corrispondere Pt_1
all'opposto, a titolo di indennità NASPI in virtù della domanda presentata in data 27/05/2019, l'importo di € 3.274,71, oltre interessi, come per legge, dalla 8
data di maturazione e fino al soddisfo.
Le spese di lite, come complessivamente liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' con Pt_1
distrazione in favore del difensore dell'opposto, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse, tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da in persona del legale Pt_1
rappresentante pro tempore, N.RG. 3168/2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Rigetta l'opposizione;
-Revoca il decreto ingiuntivo n. 112/2021 e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere Pt_1
all'opposto, a titolo di indennità NASPI in virtù della domanda presentata in data 27/05/2019, l'importo di € 3.274,71, oltre interessi, come per legge, dalla data di maturazione e fino al soddisfo;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla Pt_1
refusione delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 2679,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore dell'opposto, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Locri, 03/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 03/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3168 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Pt_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48 ricorrente
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. Nicola Strangio, con il quale è elettivamente domiciliato in Bianco
(RC) via Michele Macrì n. 1/A
resistente
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza. 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/10/2021, l , come in epigrafe Pt_1
rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, con decreto ingiuntivo depositato in data 28/09/2021, gli è stato intimato il pagamento della somma di € 3.287,67, oltre interessi legali e spese processuali, in favore del sig. CP_1
- che il decreto ingiuntivo si fonda sulla domanda di indennità “NASpI” presentata dall'opposto in data 27/05/2019 e accolta con provvedimento del
17/06/2019;
- che il credito azionato difetta dei requisiti della certezza e della prova scritta, non avendo il sig. provato la sussistenza dei requisiti necessari CP_1
per beneficiare della prestazione richiesta;
- che, inoltre, la parte opposta non ha specificato sulla base di quale criterio ha determinato la misura mensile della “NASpI” richiesta, non avendo, peraltro, allegato né i redditi precedenti, né le buste paga utili ai fini del calcolo della prestazione;
- che la missiva trasmessa dall' non indica in alcun modo Pt_1
l'importo corrispondente, essendosi limitata unicamente ad accogliere la domanda e, dunque, non è una valida prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto non indica in modo specifico l'importo dovuto;
- che, inoltre, la posizione del sig. risulta bloccata dalla filiale CP_1
metropolitana di Roma, con conseguente blocco del pagamento in Pt_1
procedura “SCUP”, poiché i flussi contributivi del datore di lavoro, trasmessi con denunce “UNIEMENS”, risultano oscurati dall'anno 2018;
- che il blocco risale al 15/11/2018 e riguarda la ditta “AL IN
s.r.l.”, in relazione alla quale sono in corso accertamenti riguardanti la regolarità del rapporto di lavoro denunciato.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: 3
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del lavoro del Tribunale di Locri accogliere
l'odierna opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
112/2021 ovvero pronunciare, nel merito, l'inammissibilità e/o
l'improponibilità della domanda nonché la sua infondatezza in fatto ed in diritto;
b) condannare parte opposta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il sig. CP_1
eccependo:
- che, nella fase monitoria ed ai fini della prova dei requisiti necessari per beneficiare della “NASpI”, ha depositato l'estratto conto previdenziale
, dal quale si ricavano i periodi contributivi registrati;
Pt_1
- che, da tale documento, si evince con chiarezza che ha lavorato per
175 settimane, periodo di gran lunga superiore rispetto alle 13 richieste, nei quattro anni che precedono il periodo di disoccupazione;
- che, dalla consultazione dell'estratto conto previdenziale, si ricava anche la retribuzione percepita, pari ad euro 77.736,00;
- che, sulla base di tali dati, si può calcolare la retribuzione media mensile del periodo di riferimento, che ammonta ad euro 1.091,57;
- che, pertanto, sussiste il diritto a percepire la NASPI, per un periodo di tre mensilità, decorrenti dal 17/06/2019, per un totale complessivo di euro
3.274,71;
- che l'estratto conto previdenziale dell' ha pieno valore CP_2
certificativo;
- che, a causa di un mero errore di calcolo, ha indicato in fase monitoria una cifra di poco differente rispetto a quella realmente spettante, circostanza che non inficia la legittimità del decreto ingiuntivo;
- che la missiva inviata dall' , con la quale è stato comunicato Pt_1
l'accoglimento della domanda, è un elemento essenziale ai fini della dimostrazione dell'esistenza del diritto alla percezione della “NASpI”; 4
-che non ha mai ricevuto alcuna notizia circa il blocco menzionato dall'Istituto opponente;
- che, inoltre, tale circostanza non incide sul diritto alla percezione della
NASPI, in quanto sussiste il requisito contributivo e considerando che l'opposto è stato assunto dalla ditta “AL s.r.l.” dal 01/06/2012 al
31/08/2012, in un arco temporale diverso dal periodo indicato dall' con Pt_1
riferimento blocco della procedura “SCUP”.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
La “nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego” (naspi) è stata istituita dall'art. 1 co. 1 D.lgs, n. 22 del 2015, (in sostituzione delle prestazioni aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 l. 28.6.2012 n. 92 a decorrere dall'1.1.2013).
Invero, tale indennità mensile svolge la funzione di “fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.5.2015”.
In particolare, l'art. 3 del D.lgs. n. 22 del 2015 stabilisce testualmente che:
“1. La Napsi è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a 5
prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.”
L'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo in questione ulteriormente stabilisce che: “1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario
Nella specie, parte opposta, ai fini della prova del possesso dei requisiti legislativamente previsti per il conseguimento della NASPI, ha allegato la domanda presentata in data 27/05/2019 e l'estratto contributivo, dal quale si evince il possesso di almeno 13 settimane di contributi nel quadriennio antecedente alla domanda e di almeno trenta giornate di lavoro effettivo, nell'anno antecedente alla domanda.
Non è, invece, oggetto di contestazione il possesso dello stato di disoccupazione non volontaria: del resto l' con provvedimento del Pt_1
17/06/2019, ha accolto la domanda, con decorrenza dal 17/06/2019, circostanza che presuppone un positivo vaglio del possesso di tutti i requisiti legittimanti il conseguimento dell'indennità in parola.
Inoltre, l' nel proporre opposizione avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo che ha disposto la liquidazione della NASPI, ha contestato in maniera generica la mancata prova del possesso del requisito contributivo (che si evince dalla documentazione versata in atti), ma non ha opposto specifiche contestazioni in relazione al possesso dei requisiti legittimanti il 6
conseguimento dell'indennità NASPI da parte dell'opposto, come da domanda del 27/05/2019.
Invece l dopo aver contestato genericamente la certezza e la Pt_1
liquidità del credito, quali presupposti legittimanti l'emissione del decreto ingiuntivo, circostanza che, peraltro, non impedisce al giudice dell'opposizione l'esame del merito della pretesa, ha dedotto che la posizione dell'opposto risulta bloccata centralmente e automaticamente dalla Filiale
Metropolitana di Roma, con conseguente blocco del pagamento in Pt_1
procedura SCUP (Servizio centrale unificato pagamenti), tenuto conto che i flussi contributivi del datore di lavoro trasmessi con denunce UNIEMENS risultano oscurati dal 2018.
Dalla consultazione della documentazione allegata all'opposizione, si evince che il blocco, dovuto a controlli anche relativi all'esistenza dei rapporti di lavoro, riguarda l'azienda AL IN srl e ha avuto inizio in data
15/11/2018; inoltre, sulla schermata allegata dall' si legge “Data inizio Pt_1
riferimento: 01/09/2012 Data fine riferimento: 31/12/2015”.
Tuttavia, come si evince dalla consultazione dell'estratto contributivo allegato dall'opposto già in sede monitoria – non espressamente contestato dall' - il sig. ha lavorato alle dipendenze dell'azienda AL Pt_1 CP_1
IN per 14 settimane dal 1/06/2012 al 31/08/2012 mentre, dal 2014 al
2015, risulta aver lavorato alle dipendenze di una diversa società.
Invero, proprio sommando le settimane contributive accumulate in quegli anni – e senza contare i contributi relativi al rapporto di lavoro con azienda AL IN (in ogni caso svolte in un periodo diverso rispetto al periodo oggetto di accertamento) –l'opposto raggiunge il minimo di settimane necessario per il conseguimento dell'indennità in parola.
Il rapporto di lavoro in questione, dunque, indipendentemente dalla durata, non incide sul possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento dell'indennità di disoccupazione NASPI, in quanto, indipendentemente dallo 7
stesso, l'opposto raggiunge il minimo di giornate contributive richieste nel quadriennio (e di giornate lavorative nell'ultimo anno) richieste per il conseguimento della NASPI.
Ed invero, dalla schermata dall' risulta che il blocco dell'azienda Pt_1
risale al 15/11/2018 e riguarda un periodo successivo rispetto al rapporto Pt_2
di lavoro svolto dal ricorrente.
Nondimeno, l' aveva accolto la domanda presentata dal ricorrente, Pt_1
non adducendo ragioni ostative fino all'introduzione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, non avendo provato neanche di aver revocato il provvedimento di accoglimento.
Tuttavia, considerando che l'asserito blocco concerne un periodo diverso rispetto a quello oggetto di indagine ai fini del possesso, in capo al sig. dei requisiti legittimanti il conseguimento della NASPI e considerando CP_1
che il sig. indipendentemente dal rapporto in questione, ha dimostrato CP_1
il possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento della NASPI,
l'opposizione proposta, nel merito, è infondata.
Con riferimento alla quantificazione del credito, il calcolo alla base della domanda azionata con il procedimento monitorio si fonda sui criteri indicati dall' nel provvedimento di accoglimento. Pt_1
Lo stesso opposto, nel costituirsi in giudizio nel giudizio di opposizione, ha allegato di aver indicato, nella fase monitoria, una somma lievemente superiore rispetto alla somma spettante, ossia la somma d € 3.287,67, in luogo di € 3.274,71.
Sul punto non vi è stata alcuna espressa presa di posizione da parte dell' che, di fatto, non ha contestato l'importo, come calcolato. Pt_1
Pertanto, sebbene l'opposizione vada rigettata, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell a corrispondere Pt_1
all'opposto, a titolo di indennità NASPI in virtù della domanda presentata in data 27/05/2019, l'importo di € 3.274,71, oltre interessi, come per legge, dalla 8
data di maturazione e fino al soddisfo.
Le spese di lite, come complessivamente liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' con Pt_1
distrazione in favore del difensore dell'opposto, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse, tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da in persona del legale Pt_1
rappresentante pro tempore, N.RG. 3168/2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Rigetta l'opposizione;
-Revoca il decreto ingiuntivo n. 112/2021 e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere Pt_1
all'opposto, a titolo di indennità NASPI in virtù della domanda presentata in data 27/05/2019, l'importo di € 3.274,71, oltre interessi, come per legge, dalla data di maturazione e fino al soddisfo;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla Pt_1
refusione delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 2679,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore dell'opposto, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Locri, 03/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci