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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 31.10.2020 al n. 1802 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza del
Tribunale di Siena n. 519/2020 pubblicata il 24.8.2020, su cui questa Corte ha emesso sentenza non definitiva n.
265 pubblicata il 9.2.2024 avente ad oggetto: Leasing promossa da
P.E.S. S.R.L., corrente in Empoli (FI), Parte_1
e da elettivamente domiciliati in Parte_2
Firenze, presso e nello studio dell'avv. Andrea Capresi, che li rappresenta e difende, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellanti- contro
Controparte_1
, corrente in
[...]
, elettivamente domiciliata in Firenze, presso e CP_1 nello studio dell'avv. Maria Vittoria Moretti,
1 rappresentata e difesa dall'avv. Giordano Balossi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
Rimessa la causa in istruttoria con ordinanza del
9.2.2024, all'udienza del 27.6.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
CONCLUSIONI: per P.E.S. S.R.L., e : Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare la nullità e/o riformare la sentenza n.519 emessa il 02.06.2020
(Rep.1125/2020) all'esito del procedimento iscritto al
Rg.156/2019 del contenzioso generale del Tribunale di
Siena, pubblicata in data 24.08.2020 e non notificata agli appellanti, perché ingiusta in fatto e in diritto, per tutti i motivi indicati in parte narrativa e per
l'effetto, previa conferma delle parti non impugnate, accogliere le seguenti domande:
PRELIMINARMENTE:
Confermare l'ordinanza cautelare resa a “Verbale di prima udienza n. cronol. 233/2021 del 26/01/2021 RG n.
1802/2020-1” dalla Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Firenze la quale ha reso la seguente decisione
“
P.Q.M.
CONFERMA il decreto presidenziale in data
11.11.2020 di sospensione ed ulteriormente SOSPENDE
l'efficacia esecutiva della sentenza n.519/2020 del
Tribunale di Siena;
SOSPENDE l'efficacia esecutiva del
Decreto Ingiuntivo n.1715/2018 emesso dal Tribunale di
Siena il 30.11.2018.
PROCESSUALMENTE:
TESI PRINCIPALE
2 Dichiarare l'improcedibilità del giudizio di primo grado, ai sensi dell'art.5, commi 1 bis e 2 bis del
D.Lgs. 28/2010, per non aver assolto, l'appellato, alla condizione di procedibilità della domanda, dallo stesso eccepita e su di lui incombente, omettendo di avviare il procedimento di mediazione nel termine decadenziale indicato dal giudice e rifiutando di partecipare al primo incontro della mediazione avviata dagli appellanti
(Cassazione Civile, SSUU, sent. n.19596/2020).
TESI SUBORDINATA
Accertare e/o dichiarare, ai sensi dell'art. 22 delle condizioni particolari di contratto, l'incompetenza del
Giudice del monitorio adito dall'appellato in favore del nominando Collegio Arbitrale competente, anche ai sensi dell'art.808 quater c.p.c.
IPOTESI PRINCIPALE
Accertare e dichiarare, l'incompetenza del Tribunale di Siena adito ex adverso in favore del Tribunale di
Firenze, sezione per le imprese, competente a decidere in tema di violazione della normativa antitrust (L. n.
287/1990 e ss.mm.ii).
IPOTESI SUBORDINATA
Accertare e dichiarare, l'incompetenza del Tribunale di Siena adito ex adverso in favore del Tribunale di
Firenze competente per la sede legale e/o residenza nel
Comune di Empoli degli appellanti. IN OGNI CASO
Accertare e/o dichiarare la nullità e/o comunque
l'invalidità del Decreto Ingiuntivo n. 1715/2018 emesso dal Tribunale di Siena il 30.11.2018, all'esito del procedimento monitorio iscritto al Rg.n.3835/2018 e/o revocare e/o annullare detto provvedimento.
Con vittoria di competenze e spese dei gradi di giudizio e delle fasi cautelari, ai sensi del D.M.
3 55/2014, da distrarre a favore dell'antistatario procuratore costituito. NEL MERITO:
TESI PRINCIPALE:
Accertare e/o dichiarare l'inesistenza del contratto di locazione finanziaria n.1158278 e/o la nullità delle garanzie e/o invalide e/o inefficaci le fideiussioni prestate a garanzia di detto contratto.
Dichiarare prescritte le pretese avversarie.
TESI SUBORDINATA:
Accertare e/o dichiarare l'illegittimità della/e risoluzione/i contrattuale/i invocate ex adverso.
Accertare e/o dichiarare risolto il contratto per inadempimento del concedente appellato, ai sensi dell'art.1453 c.c.
Condannare l'appellato al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla P.E.S. S.R.L. e/o dal Dott.
e/o dalla Dott. in misura Parte_1 Parte_2 pari all'ammontare delle somme pretese ex adverso nei confronti degli appellanti, e/o nella diversa misura che dovesse risultare all'esito del giudizio, e/o oltre a quanto corrisposto da quest'ultimi all'appellato ed a tutte le spese, anche stragiudiziali, giudiziali e peritali sostenute e/o da sostenere per la corrente causa.
Accertare e/o dichiarare che nulla è dovuto dagli appellanti all'appellato.
Condannare controparte per lite temeraria.
IPOTESI PRINCIPALE:
Accertare e/o dichiarare l'esistenza di una commissione occulta nel contratto di locazione finanziaria n. 1158278.
Accertare e/o dichiarare che nel contratto di locazione finanziaria n. 1158278 e/o nelle garanzie in
4 esame prestate dagli appellanti, sono stati pattuiti interesse e/o altri vantaggi usurari.
Accertare e/o dichiarare che nel contratto di locazione finanziaria n. 1158278 non è stato indicato il
T.A.E.G., così come disciplinato e previsto dal T.U.B.
Ai sensi dell'art.117, comma 6 del Testo Unico
Bancario, accertare e/o dichiarare nulle e/o come non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per gli appellanti di quelli pubblicizzati.
Accertare, ai sensi dell'art.117, comma 7, lett. b) che l'appellato non ha pubblicizzato altri prezzi e condizioni per la corrispondente categoria di servizio, al momento della conclusione dei contratti di locazione finanziaria in esame e conseguentemente, in mancanza di pubblicità, dichiarare che nulla era dovuto dagli appellanti all'appellato a titolo di tasso e/o di prezzo
e/o di condizione.
Accertare e/o dichiarare che nei contratti di fideiussione sottoscritti dai garanti appellanti sono contenute pattuizioni oggetto di intesa restrittiva, in violazione della normativa antitrust e/o dichiarare nulle
o inefficaci le clausole vessatorie contenute nei contratti in esame.
Accertare e/o dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace o comunque annullare il contratto di locazione finanziaria n. 1158278 e/o le fideiussioni prestate dal
Dott. e/o dalla Dott. in Parte_1 Parte_2 favore dell'appellato.
Accertato che nel corso del rapporto relativo al contratto di locazione finanziaria n. 1158278 la P.E.S.
S.r.l. ha corrisposto all'appellato somme per un importo
5 complessivo pari ad €31.639,10 a titolo di canoni di pre
- locazione, o per quel diverso importo che risulterà accertato all'esito dell'istruttoria, condannare
l'appellato a restituire alla P.E.S. S.r.l. quanto ricevuto, oltre interessi di legge tempo per tempo maturati e maturandi.
Condannare l'appellato al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla P.E.S. S.r.l. nella misura che risulterà provata e/o in via generica anche per il maggior danno.
Condannare l'appellato in via generica al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla
P.E.S. S.r.l. e/o dai Dott. e/o Dott. Parte_1
. Parte_2
IPOTESI SECONDARIA PRINCIPALE:
Dichiarare la nullità o l'invalidità delle clausole relative agli interessi presenti nel contratto di locazione finanziaria n. 1158278 e/o annullare dette clausole. Dichiarare nulli e/o annullare gli atti negoziali unilaterali con cui i Dottori Parte_2
e hanno garantito il contratto di locazione Parte_1 finanziaria n. 1158278.
IN OGNI CASO:
Per le ragioni sopra esposte, dichiarare la nullità
e/o riformare la sentenza n.519 emessa il 02.06.2020
(Rep.1125/2020) all'esito del procedimento iscritto al
Rg.156/2019 del contenzioso generale del Tribunale di
Siena e dichiarare inefficace e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Dichiarare non dovuta la pretesa economica avversaria
Condannare l'appellato al risarcimento dei danni patiti dalla P.E.S. S.r.l. in conseguenza della messa in esecuzione dei provvedimenti provvisori di primo grado, che hanno provocato lo scioglimento dei contratti di
6 locazione, in misura pari all'importo dei canoni di locazione non riscossi dal momento dello scioglimento dei rapporti contrattuali sino alla decisione della corrente causa.
Con vittoria di spese (contributo unificato, marca da bollo, c.t.p., c.t.u., e quant'altro), diritti ed onorari di causa, dei due gradi di giudizio e delle fasi cautelari in appello, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., da distrarre a favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Per CP_1 Controparte_1
:
[...] CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, previa qualunque forma
e/o statuizione:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
- modificare e/o revocare il provvedimento datato 11 novembre 2020 con cui è stata concessa la sospensione della esecutività della sentenza n. 519/2020 emessa dal
Tribunale di Siena e pubblicata in data 24 agosto 2020, nell'ambito del procedimento n. R.G. 156/2019, non notificata, così come avanzata da PES S.r.l. e dai
Sigg.ri e a norma dell'art. 283 c.p.c. Pt_1 Pt_2 non sussistendone i presupposti legittimanti, come meglio esposto in atti;
- dichiarare inammissibile l'appello prestato da PES
S.r.l. e dai Sigg.ri e avverso la Pt_1 Pt_2 sentenza n. 519/2020 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata in data 24 agosto 2020, nell'ambito del procedimento n. R.G. 156/2019, non notificata, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come meglio esposto in atto e con ogni
7 conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
- dichiarare inammissibile l'appello prestato da PES
S.r.l. e dai Sigg.ri e avverso la Pt_1 Pt_2 sentenza n. 519/2020 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata in data 24 agosto 2020, nell'ambito del procedimento n. R.G. 156/2019, non notificata, anche a norma dell'art. 342 c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di specificità dei motivi nonché di sinteticità, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
Nel merito:
- nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato da PES
S.r.l. e dai Sigg.ri e rigettarlo Pt_1 Pt_2 integralmente in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 519/2020 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata in data 24 agosto
2020, nell'ambito del procedimento n. R.G. 156/2019, non notificata;
In via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie richiamate da PES
S.r.l. e dai Sigg.ri e per tutti i motivi Pt_1 Pt_2 di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 519/2020 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata in data 24 agosto 2020, nell'ambito del procedimento n. R.G. 156/2019, non notificata.
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
8 Con sentenza non definitiva n. 265 pubblicata in data
9.2.2024 questa Corte si è parzialmente pronunciata sul procedimento iscritto al n.r.g. 1802/2020 promosso dalla società P.E.S. S.r.l. (di seguito anche solo “PES” o
“ ), e questi Pt_3 Parte_1 Parte_2 ultimi quali fideiussori della Società, avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. n. 519/2020 pubblicata il 24.8.2020.
Nella presente controversia gli odierni appellanti hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1715 del 30.11.2018 emesso dal Tribunale di Siena su ricorso di
[...]
(di Controparte_1 seguito anche solo “ o “società di leasing”) con CP_2 il quale veniva ingiunto alla Società e ai garanti di pagare l'importo di euro 123.172,48, oltre alle spese del procedimento monitorio (RG 3835/2018).
Cont Con il ricorso per decreto ingiuntivo L&F assumeva di essere creditrice nei confronti di PES in ragione del contratto di leasing finanziario n. 1158278
(s.d. ma 3.12.2007) avente ad oggetto un complesso immobiliare ad uso magazzino sito nel comune di Garlasco
(PV), rispetto al quale la Società si era resa inadempiente per il mancato pagamento di complessivi euro
123.172,48, oltre IVA, di cui:
- euro 100.128,00, oltre IVA, a titolo di corrispettivi e spese sostenute per l'acquisto dell'immobile
- euro 23.44,48, oltre IVA, a titolo di indennità per la mancata consegna del bene, calcolata dalla data di risoluzione del contratto fino al ricorso per decreto ingiuntivo.
9 La Società ed i fideiussori proponevano opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, deducendo, in sintesi:
- il difetto di giurisdizione del Tribunale di Siena in favore del collegio arbitrale e, in ipotesi,
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena in favore del Tribunale di Firenze
- l'inesistenza del contratto di leasing stante la mancata sottoscrizione di e, in ogni caso, CP_2 la sua nullità per indeterminatezza/indeterminabilità del tasso di interesse e per l'applicazione di interessi di mora usurari
- l'illegittimità della risoluzione del contratto e l'inadempimento di in ragione della CP_2 mancata consegna del bene nonché l'infondatezza del credito azionato, determinato in violazione delle pattuizioni contrattuali e del disposto di cui all'art. 1526 c.c.
- l'invalidità delle garanzie prestate dai fideiussori per violazione della normativa antitrust.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via CP_2 preliminare, l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento della procedura di mediazione ed insistendo, per il resto, per il rigetto delle domande avanzate dagli opponenti e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa – sospesa per il tempo necessario all'espletamento della mediazione, che comunque riportava esito negativo - veniva istruita con prove documentali.
Con sentenza n. 519/2020 pubblicata il 24.8.2020 il
Tribunale di Siena rigettava l'opposizione e confermava per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 1715 del
10 30.11.2018, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_2
Il Tribunale, rigettate le eccezioni per difetto di giurisdizione e di incompetenza territoriale, in sintesi:
- rigettava l'eccezione di inesistenza del contratto di leasing e di inadempimento per mancata consegna del bene e dichiarava valida la clausola risolutiva del contratto invocata dalla società di leasing
- rigettava le eccezioni di nullità delle fideiussioni
- rigettava le eccezioni di nullità e di usurarietà delle condizioni economiche del contratto.
Avverso la sentenza del Tribunale di Siena hanno interposto gravame la società PES, e Parte_1
al fine di sentire dichiarare, previa Parte_2 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, l'accoglimento del proposto appello e la riforma dell'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi di gravame, così riassumibili:
- nullità della sentenza emessa anteriormente allo scadere dei termini ex art. 190 c.p.c.
- improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della procedura di mediazione
- difetto di giurisdizione ed incompetenza territoriale del Tribunale di Siena
- illegittimità ed arbitrarietà della risoluzione
- nullità delle garanzie fideiussorie
- illegittimità delle condizioni economiche in relazione al costo del finanziamento e all'usurarietà degli interessi di mora
- omessa applicazione della disciplina di cui all'art. 1526 c.c. in relazione all'accertamento del quantum preteso da CP_2
11 Si è costituita in giudizio eccependo in via CP_3 preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e 348-bis c.p.c., per il resto insistendo per il suo rigetto e la conferma integrale della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
Con ordinanza del 26.1.2021 la Corte ha confermato il decreto presidenziale del 12.11.2020 con cui era stata concessa la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
All'esito della riserva ex art. 127-ter c.p.c. del
13.12.2022 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per deposito comparse conclusionali e repliche.
Con sentenza non definitiva n. 265 pubblicata in data
9.2.2024 questa Corte, previo rigetto delle eccezioni di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 342
c.p.c., ha accolto la domanda di nullità della sentenza impugnata, e, in mancanza dei presupposti per rimettere la causa al Tribunale ex artt. 161 e 354 c.p.c., ha proceduto a riesaminare le questioni sottoposte dalle parti nel giudizio di primo grado, decidendo parzialmente la causa come segue:
- ha respinto le eccezioni sul difetto di giurisdizione e di incompetenza territoriale del
Tribunale di Siena
- ha respinto l'eccezione di improcedibilità del giudizio
- ha respinto le eccezioni di nullità delle fideiussioni, prestate da e da Parte_1
nonché di intervenuta decadenza Parte_2 della garanzia ex art. 1957 c.c.
- ha rigettato le eccezioni di nullità del contratto di leasing per asserita
12 indeterminatezza/indeterminabilità del tasso leasing nonché per asserita erroneità del costo effettivo del finanziamento (TAEG)
- ha rigettato la dedotta usurarietà dei tassi moratori
- ha ritenuto legittima la risoluzione del contratto di leasing invocata da CP_2
- ha rigettato l'eccezione di inadempimento contestata a per l'asserita mancata CP_2 consegna del bene immobile oggetto di locazione
- ha rimesso la causa in istruttoria in ordine al quantum della pretesa avanzata da . CP_2
Con coeva ordinanza del 9.2.2024, le parti sono state invitate a fornire chiarimenti in merito all'avvenuta restituzione o meno del bene immobile alla società di leasing e, nel primo caso, se vi sia stata la vendita o altra collocazione sul mercato o, in alternativa, quale sia il ragionevole valore di realizzo del bene.
Le parti hanno depositato i richiesti chiarimenti e le note di trattazione scritta e all'udienza del 25-
27.6.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per deposito comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza non definitiva pronunciata da questa
Corte impone la trattazione della residua questione concernente la congruità delle somme richieste da CP_2
a mezzo del decreto ingiuntivo opposto, oggetto del decimo motivo di gravame. ha allegato di essere rientrata nella CP_2 disponibilità dell'immobile in data 3 aprile 2023, come da verbale prodotto unitamente alle note di udienza
13 depositate in data 3.5.2024. Con successivo deposito del
5.6.2024 ha prodotto atto di vendita del 15 CP_2 maggio 2024, a rogito per Notaio n. Persona_1
3133 rep. 2262, da cui risulta che l'immobile oggetto di leasing è stato venduto da per l'importo di euro CP_2
35.000,00 (cfr. all. A). La vendita, secondo quanto allegato da avrebbe generato una minusvalenza CP_2 che è stata regolarmente annotata dalla società di leasing nell'estratto conto, anch'esso prodotto con le note scritte del 5.6.2024 (cfr. all. B), da cui risulterebbe ancora dovuto dagli odierni appellanti l'importo complessivo di euro 62.637,35, di cui euro
62.288,88 quale capitale ed euro 348,47 a titolo di mora.
Gli odierni appellanti, da parte loro, hanno contestato l'operato di in quanto avrebbe venduto CP_2
l'immobile in questione ad un prezzo non congruo e senza consentire ad essi appellanti di operare una valutazione del suo valore. Dal sopralluogo effettuato di propria iniziativa avrebbero infatti riscontrato l'impossibilità di accedere all'immobile ed altresì constatato che lo stesso aveva subito modifiche che non lo rendevano più conforme a quello individuato nel contratto di leasing; il tutto come documentato nel rapporto di sopralluogo prodotto dagli appellanti con i chiarimenti depositati in data 13.5.2024 (doc. 64). Hanno dedotto gli appellanti che, in ogni caso, il valore di realizzo dell'immobile non era inferiore a quello di acquisto, come dimostravano le quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate relative al secondo semestre 2023 attestanti il valore commerciale dell'immobile ricompreso tra un minimo di
€245,00/MQ ed un massimo di €335/MQ (p. 4 chiarimenti del
13.5.2024 ed il già citato rapporto di sopralluogo – doc.
64).
14 Ritiene la Corte, nel complesso, infondate le argomentazioni degli appellanti.
Occorre in primo luogo rilevare che l'immobile in questione era stato acquistato da nel 2007 ed è CP_2 stato venduto nel 2024: non è pertanto verosimile che il suo valore si sia mantenuto invariato nel tempo. Né possono venire in soccorso a tal fine le quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate allegate dagli appellanti: detti valori possono infatti tutt'al più fornire una indicazione di carattere meramente generale circa il valore di mercato degli immobili in una determinata zona ma non possono ritenersi sostitutivi di una specifica valutazione estimativa. Non hanno quindi di per sé alcun valore probatorio ai fini che qui rilevano.
Resta il fatto che era interesse degli odierni appellanti provare che il bene in questione potesse essere venduto ad un prezzo superiore a quello ricavato da proponendo una diversa valutazione CP_2 commerciale a mezzo di apposita perizia.
Considerato che
la società di leasing è rientrata in possesso dell'immobile nel mese di aprile del 2023, gli appellanti avrebbero potuto fino a quel momento attivarsi e far valutare l'immobile da un proprio esperto.
Pertanto, sebbene non abbia dato riscontro CP_2 alla missiva di PES in cui quest'ultima chiedeva fissarsi un sopralluogo per visionare il bene immobile, è pur vero che detta richiesta giungeva solo dopo che la società di leasing aveva comunicato di poter vendere il bene al prezzo di euro 35.000,00 (cfr. lo scambio di corrispondenza tra e PES del 27 e 29 marzo 2024, CP_2 rispettivamente, docc. 62 e 63 prodotti da PES in sede di chiarimenti del 13.5.2024). La richiesta della Società utilizzatrice, laddove assecondata, avrebbe in sostanza ritardato ulteriormente la procedura di vendita senza
15 garanzia alcuna che il bene avrebbe potuto essere venduto ad un prezzo superiore da quello realizzato da CP_2
Neppure è emerso in corso di causa che abbia CP_2 ricevuto altre e più vantaggiose offerte di vendita e che le abbia volontariamente declinate. D'altronde, dell'asserita proposta di acquisto di euro 100.000,00 (e della relativa serietà) che sarebbe stata avanzata a CP_2
dalla società di cui gli
[...] Controparte_4 appellanti sarebbero venuti a conoscenza tramite un contatto telefonico, non è stata fornita prova alcuna, conseguendone che detta circostanza risulta parimenti irrilevante.
Si tiene quindi in considerazione la somma di euro
35.000,00, ricavata dalla vendita del bene, a cui devono aggiungersi euro 43.787,00 quale importo versato da PES in esecuzione del contratto, a far data dal 3.12.2007 fino alla sua risoluzione del 17.12.2015 (comprensivo del maxi-canone iniziale), come da estratto conto prodotto da
(cfr. all. B note scritte del 5.6.2024), per un CP_2 ammontare complessivo di euro 78.787,00.
Sottraendo detto ultimo importo dal totale dell'importo ingiunto di euro 123.172,48 si ottiene che restano ancora dovuti euro 44.385,48 (123.172,48 –
78.787,00 = 44.385,48): somma che risulta inferiore a quella di euro 62.637,35 da ultimo pretesa da CP_2
(cfr. p. 2 note scritte del 5.6.2024).
Unitamente alla questione monetaria più sopra esaminata la Corte aveva rinviato la trattazione della eccepita nullità della clausola relativa al tasso Euribor
- dedotta dagli appellanti con l'ottavo motivo di gravame
- in ragione della violazione della normativa antitrust come accertata dalla Commissione Europea con le decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016.
16 Risulta tuttavia che parte appellante non abbia più richiamato la questione in sede di deposito delle note scritte né negli atti difensivi finali. Neppure ha replicato alle argomentazioni di controparte laddove nelle repliche conclusive quest'ultima ha fatto riferimento alla recente pronuncia della Suprema Corte n.
12007 del 3.5.2024 in cui, in tema di mutuo stipulato a tasso variabile con rinvio per la determinazione degli interessi al parametro Euribor, viene rilevata la necessità che la parte che invoca la nullità della relativa clausola contrattuale fornisca la prova che l'istituto erogante il credito abbia partecipato all'intesa illecita o che, comunque, si sia avvalso dei parametri manipolati. Incidentalmente deve rilevarsi che con l'ordinanza interlocutoria n. 19900 del 19.7.2024 la
Sez. I della Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se il contratto di mutuo così stipulato (o di altro tipo di finanziamento) rientri o meno nell'ambito della intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla Commissione Europea e quali siano gli effetti, se di nullità o di annullabilità, sulla clausola di determinazione degli interessi parametrata sull'indice
Euribor oggetto di manipolazione e che la Corte di
Appello di Cagliari, con sua ordinanza 24.1.2025 ha rimesso gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dell'art 23 dello
Statuto della stessa Corte, chiedendo di chiarire se, alla luce del disposto dell'art. 16 comma 1 Reg. CE n.
1/2003, la prova delle manipolazioni dell'Euribor, come accertate nelle decisioni della Commissione sopra indicate e nella sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-883/19, e altri contro CP_5 CP_6 debba ritenersi definitivamente raggiunta anche per le
17 giurisdizioni nazionali e se la restrizione della concorrenza oggetto delle pronunce della e CP_6 della CGUE costituisca intesa vietata dall'art. 101 soltanto nel mercato dei derivati o in qualunque mercato sia stato impiegato il parametro Euribor manipolato.
Ai fini del presente giudizio la mancata presa di posizione sul punto da parte degli odierni appellanti nella fase successiva alla rimessione in istruttoria della causa non può tuttavia che interpretarsi come rinuncia a coltivare la relativa eccezione di nullità.
Per tutto quanto sopra esposto l'appello merita parziale accoglimento.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio sopportate da Parte_4
rimasta comunque
[...] vittoriosa, vengono liquidate, quanto al primo grado, come dalla sentenza appellata e, quanto al presente grado, come in dispositivo, in base al valore portato dal decreto ingiuntivo ricompreso nello scaglione da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00 ai sensi del D.M. 147/2022
(valori minimi senza la fase istruttoria) e si compensano tra le parti, stante il prevalente accoglimento dell'opposizione, per 2/3 mentre il restante 1/3 è posto a carico degli odierni appellanti, rimasti comunque soccombenti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da P.E.S. S.R.L., e Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2
Siena n. 519/2020 pubblicata il 24.8.2020:
1) accoglie parzialmente l'appello in ordine al decimo motivo di gravame e, in parziale riforma della sentenza impugnata,
18 2) accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da P.E.S. S.R.L., e Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 1715 Parte_2 emesso dal Tribunale di Siena in data 30.11.2018;
3) revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
4) dichiara tenuti e condanna P.E.S. S.R.L., Pt_1
e in solido tra di loro,
[...] Parte_2 al versamento in favore di
[...]
Parte_4
di complessivi euro
[...]
44.385,48, oltre interessi di mora dalla data del
17.12.2015 al saldo effettivo;
5) liquida le spese del giudizio di primo grado sopportate da
[...]
Parte_4
come dalla sentenza appellata;
[...]
6) dichiara le stesse compensate per 2/3 del loro ammontare;
7) dichiara tenuta e condanna P.E.S. S.R.L., Pt_1
e in solido fra loro,
[...] Parte_2 alla refusione in favore di
[...]
Parte_4
ALLE IMPRESE del residuo 1/3;
[...] Pt_4
8) liquida le spese di lite del presente grado di giudizio sopportate da
[...]
Parte_4 in euro 4.997,00 per compensi di
[...] avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
9) dichiara le stesse compensate per 2/3 del loro ammontare;
10)dichiara tenuti e condanna P.E.S. S.R.L., Pt_1
e in solido fra loro, alla
[...] Parte_2
19 refusione in favore di
[...]
ALLE Parte_4
del residuo 1/3. CP_1
Così deciso in Firenze, il 25 febbraio 2024
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
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