Articolo 5 della Legge 6 giugno 1986, n. 257
Articolo 4
Versione
29 giugno 1986
Art. 5. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, valutato in lire 2.350 milioni in ragione d'anno, si provvede per gli anni 1986, 1987 e 1988 con quota parte del maggiore gettito derivante dall'aumento dei diritti metrici di cui all'articolo 1.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 29 giugno 1986